§ 27.4.16 - D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.
Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:28/12/1989
Numero:415


Sommario
Art. 1.  Bilancio.
Art. 2.  Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.
Art. 2 bis.  Ripartizione del finanziamento per il contratto 1988-1990.
Art. 3.  Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali.
Art. 4.  Fondo ordinario per i comuni.
Art. 5.  Fondo ordinario per le comunità montane.
Art. 6.  Certificazioni di bilancio e di consuntivo.
Art. 7.  Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali.
Art. 8.  Fondo perequativo per i comuni.
Art. 9.  Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.
Art. 10.  Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 23 ottobre 1986, n. 730.
Art. 11.  Fondi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987.
Art. 12.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.
Art. 13.  Disposizioni sui mutui degli enti locali.
Art. 14.  Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.
Art. 14 bis.  Rateizzazione dei contributi previdenziali.
Art. 14 ter.  Risanamento finanziario degli enti locali.
Art. 15.  Disposizioni per gli enti disastrati o gravemente danneggiati.
Art. 15 bis.  Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali.
Art. 15 ter.  Disposizioni organizzatorie.
Art. 15 qua ter. Disposizioni sui segretari comunali.
Art. 15 qui nquies. Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile - Farmacie comunali.
Art. 15 sex ies. Trattamento economico degli amministratori locali.
Art. 16.  Copertura finanziaria.
Art. 17.  Fondo comune regionale.
Art. 18.  Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.
Art. 19.  Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.
Art. 20.  Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da taluni fondi settoriali.
Art. 21.  Tesoreria unica per la regione siciliana.
Art. 22.  Copertura finanziaria.
Art. 23.  Tassa automobilistica.
Art. 24.  Interventi a favore della Sardegna e della Sicilia.
Art. 25.  Misure in materia sanitaria.
Art. 26.  Misure finanziarie in materia di lavori pubblici.
Art. 26 bis.  Impianti cimiteriali.
Art. 27.  Conferimenti agli enti a partecipazione statale.
Art. 28.  Fondo per il credito alle imprese artigiane.
Art. 29.  Contributi alle università non statali per il 1989.
Art. 30.  Norme urgenti in materia di protezione civile.
Art. 30 bis.  Misure urgenti per la prevenzione degli incendi.
Art. 31.  Termine di efficacia.
Art. 32.  Entrata in vigore.


§ 27.4.16 - D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

(G.U. 30 dicembre 1989, n. 303).

Capo I

Norme in materia di finanza locale

 

Art. 1. Bilancio.

     1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 15 marzo 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione [1].

     2. [1a].

 

     Art. 2. Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.

     1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 80.000 milioni per le comunità montane;

     b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632 milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità [2];

     c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990;

     d) fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni [2];

     e) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985/1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento, dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

     f) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1989, valutato in lire 10.694.000 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1991, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

     1 bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dal comma 1, lettera f), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformità al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza [3].

     2. Per gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386.

 

     Art. 2 bis. Ripartizione del finanziamento per il contratto 1988-1990. [4]

     1. L'importo corrispondente al finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali è ripartito, tra i comuni, le province e le comunità montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

 

     Art. 3. Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali.

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

     2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

 

     Art. 4. Fondo ordinario per i comuni.

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

     2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

 

     Art. 5. Fondo ordinario per le comunità montane.

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1990, un contributo distinto in quote:

     a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

     b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1990.

     2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

 

     Art. 6. Certificazioni di bilancio e di consuntivo.

     1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1990 [5] al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane e ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - sezione enti locali. Il Ministero dell'interno, su richiesta dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, fornisce i dati dei predetti certificati con sistemi informatici.

     2. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonché della quota residuale per le comunità montane, è subordinata all'adempimento previsto al comma 1.

     4. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

 

     Art. 7. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali.

     1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo distinto in tre quote:

     a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 816.100 milioni;

     b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 29.506 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 118.026 milioni, secondo i seguenti parametri:

     1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

     2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

     3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

     4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

     2. Il contributo perequativo è corrisposto, entro il 31 maggio 1990, per l'85 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

     3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 94.000 milioni, è attribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

     4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

     5. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

 

     Art. 8. Fondo perequativo per i comuni.

     1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in tre quote:

     a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 4.949.555 milioni;

     b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 129.134 milioni, determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito procapite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. Il procedimento di calcolo rimane stabilito secondo le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

     2. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere anche i seguenti contributi perequativi:

     a) lire 100.000 milioni, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

     b) lire 59.500 milioni, per l'allineamento alla media per abitante dei contributi ordinario e perequativo della classe demografica di appartenenza, come definita all'inizio dell'anno 1989, dei contributi dei comuni la cui popolazione sia aumentata tra il 1981 ed il 1987 in misura pari o superiore al 16 per cento;

     c) lire 50.000 milioni, tra i comuni, escluso quello previsto dalla lettera b), i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1989, risultino pari o inferiori al 90 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza come definita alla stessa data, per le classi indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 18 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. A questo fine, le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

     3. Il contributo perequativo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere b) e c), è corrisposto entro il 31 maggio 1990 per il 90 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

     4. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 376.000 milioni, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

     a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, valutate in lire 72.500 milioni;

     b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, valutato in lire 65.000 milioni;

     c) per la restante parte, valutata in lire 238.500 milioni, a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1.

     5. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

     6. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno, in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

 

     Art. 9. Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

     1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali pari a quelli spettanti ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

     2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

 

     Art. 10. Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 23 ottobre 1986, n. 730.

     1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1989 per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed immesso, in applicazione del medesimo articolo 12, nei ruoli speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 1988, ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 [6].

     2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.

 

     Art. 11. Fondi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987.

     1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

     2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

 

     Art. 12. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

     1. A valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue [7]:

     a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nell'articolo 6 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell'articolo 3, D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20 e nell'articolo 21, D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144;

     b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

     c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante, e lire 7.930 per quelli che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25, D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT [8];

     d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

     1 bis. Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ed alle comunità montane anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali cui essi partecipano a condizione che, precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. I rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa può avvenire con deliberazioni da assumere entro il 31 dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1990 [9].

     2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunità montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440, e dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20.

     3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1991, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1990, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere come determinata in esecuzione dell'art. 4, comma 4, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1989, n. 155.

     4. E' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

     4-bis. [10].

 

     Art. 13. Disposizioni sui mutui degli enti locali.

     1. [11].

     2. [11].

     2 bis. [11].

     2 ter. Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti la stessa, oltre a procedere direttamente contro i debitori, è facoltizzata ad estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi soggetti a qualsiasi titolo [12].

 

     Art. 14. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.

     1. [13].

     2. [13].

     3. [13].

     4. [13].

     4 bis. I costi relativi al personale comprendono gli oneri retributivi ed assicurativi conseguenti all'applicazione del nuovo accordo nazionale di lavoro, limitatamente alla parte afferente all'anno 1990 [14].

     5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1991, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

     5 bis. A partire dal 1990 i comuni hanno facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 100 per cento delle tariffe della tassa sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. La deliberazione per il 1990 dovrà essere adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [14].

 

     Art. 14 bis. Rateizzazione dei contributi previdenziali. [15]

     1. Gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali pregressi, di cui all'art. 22, comma 7, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440, sono ridotti del 50 per cento.

 

     Art. 14 ter. Risanamento finanziario degli enti locali.

     1. Le Amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane, che non abbiano provveduto all'applicazione dell'articolo 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 114, possono adottare la relativa deliberazione di consiglio entro il termine perentorio del 30 settembre 1990, a pena di decadenza. La durata del piano è ridotta a quattro anni compreso quello in corso.

     2. Per ripianare le passività conseguenti all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, possono essere utilizzate anche le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate, rispetto alle somme mutuate.

     3. La lett. b) del comma 9 dell'art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, è soppressa.

     4. Non sono compresi nel divieto di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 i mutui necessari alle gestioni speciali comunali il cui ammortamento economico e finanziario trova integrale copertura nei ricavi di esercizio e di mutui totalmente ricoperti dal contributo dello Stato o della regione [15].

 

     Art. 15. Disposizioni per gli enti disastrati o gravemente danneggiati.

     1. [16].

 

     Art. 15 bis. Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali.

     1. Per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI):

     a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali ed al pagamento delle relative spese, nonché alla determinazione degli organi incaricati della loro gestione;

     b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative lezioni o conferenze, nonché alla fissazione, anche in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi spettante in relazione alla natura ed alla durata dell'incarico;

     c) all'individuazione dei criteri e delle modalità che devono presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle esigenze di una costante preparazione professionale dei segretari comunali e provinciali;

     d) all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a garantire la massima efficienza e funzionalità dei corsi stessi [15].

 

     Art. 15 ter. Disposizioni organizzatorie.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e successivi per la realizzazione di un servizio informativo telematico fra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno, per fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

     2. Per le esigenze di carattere particolare connesse all'esecuzione dei provvedimenti previsti nel presente decreto e per il miglioramento dei servizi di attribuzione ed erogazione dei contributi erariali agli enti locali è concessa, per gli anni 1990 e 1991, al personale e ai dirigenti operanti presso il competente ufficio del Ministero dell'interno, l'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario, oltre i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è stabilito l'aumento dei limiti di lavoro straordinario, nell'ambito di un numero massimo complessivo di 25.000 ore, da ripartire in relazione alle esigenze dei compiti da svolgere e del personale da impiegare. Al relativo onere, valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli importi da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1990 e 1991 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni [15].

 

     Art. 15 quater. Disposizioni sui segretari comunali.[17]

 

     Art. 15 quinquies. Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile - Farmacie comunali.

     1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

     1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente [18].

     2. Le facoltà previste dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima [15].

 

     Art. 15 sexies. Trattamento economico degli amministratori locali. [19]

 

     Art. 16. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente capo - con esclusione di quello di cui all'articolo 15-ter, comma 2 - valutato in lire 23.687.000 milioni per l'anno 1990 e lire 701.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede [20]:

     a) quanto a lire 21.087.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 [21];

     b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

     c) quanto a lire 2.500.000 milioni per l'anno 1990, mediante utilizzo delle risorse, specificamente destinate alle province ed a comuni, di cui al D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1989, n. 384;

     d) quanto a lire 41.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 [21];

     e) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

Norme in materia di rapporti

finanziari tra lo Stato e le regioni

 

     Art. 17. Fondo comune regionale.

     1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 13,18 per cento.

     2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.

     3. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato, nell'importo di lire 5.000 miliardi, con le modalità e i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi viene, invece, ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui all'articolo 23, comma 1. Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali riferisce alla commissione parlamentare per le questioni regionali sui predetti criteri. Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989 [22] [23].

 

     Art. 18. Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.

     1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'art. 5 della L. 29 luglio 1975, n. 405, all'art. 10 della L. 23 dicembre 1975, n. 698, all'art. 3 della L. 22 maggio 1978, n. 194, ed all'art. 1 della L. 29 novembre 1977, n. 891. Le predette regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari. Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla L. 10 aprile 1981, n. 151.

     2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.

 

     Art. 19. Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.

     1. A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli- Venezia Giulia, e del 5 per cento per la regione Sardegna.

     2. Ai fini della ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.

 

     Art. 20. Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da taluni fondi settoriali.

     1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:

     a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;

     b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;

     c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

     d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;

     e) fondo sanitario di conto capitale.

 

     Art. 21. Tesoreria unica per la regione siciliana.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 [24] non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

     Art. 22. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, valutato in lire 683 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

     a) quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

     b) quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990;

     c) quanto a lire 313 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 17, comma 3.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 23. Tassa automobilistica.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle regioni a statuto ordinario la misura della tassa regionale prevista dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990.

     2. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analoga regionale come sopra aumentata, dovuta nelle regioni a statuto ordinario.

     3. I veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione soggetti a tassa di circolazione debbono corrispondere allo Stato il tributo in misura pari alla tassa automobilistica dovuta nelle regioni a statuto speciale.

     4. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica regionale relativa anche per i periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza di validità della tassa.

 

     Art. 24. Interventi a favore della Sardegna e della Sicilia.

     1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1989 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti da tale legge è destinata per l'anno 1989 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento dei predetti interventi.

     2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale».

     3. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato per l'anno 1988, in applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nell'anno finanziario 1987.

     4. Il contributo di cui al comma 3 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

     5. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata in via definitiva, per l'anno 1988, nell'importo di lire 16 miliardi.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

Disposizioni varie

 

     Art. 25. Misure in materia sanitaria. [25]

 

     Art. 26. Misure finanziarie in materia di lavori pubblici. [26]

     1. E' autorizzato un ulteriore stanziamento di lire dieci miliardi per ciascuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1990.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta, per l'anno 1990, dall'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

     3. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del predetto stato di previsione per l'anno 1990.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 26 bis. Impianti cimiteriali.

     1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni [27] [28].

 

     Art. 27. Conferimenti agli enti a partecipazione statale.

     1. Per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della L. 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici.

     2. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO, e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di lire 50 miliardi per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

     3. Il fondo di dotazione dell'IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, è incrementato per l'anno 1989, della somma di lire 200 miliardi, da destinare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., in conto esercizio anno 1989.

     4. E' comunque esclusa da parte degli enti interessati ogni destinazione, a copertura di perdite, delle somme autorizzate ai commi 1 e 2.

     5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali».

     6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)».

 

     Art. 28. Fondo per il credito alle imprese artigiane.

     1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990.

     2. [29].

     3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per 1 anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526» e, per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 29. Contributi alle università non statali per il 1989.

     1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato per l'anno finanziario 1989 il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime affrontati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano 5.776.000.000 Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano 29.589.000.000 Libera Università degli studi di Urbino 23.538.000.000

Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma 3.363.000.000 Istituto universitario di moderne di Milano 2.464.000.000

Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo 2.237.000.000

Libero Istituto universitario di magistero di Catania 1.668.000.000 Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma 389.000.000

Libero Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli 976.000.000

Totale 70.000.000.000

 

     2. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute».

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 30. Norme urgenti in materia di protezione civile.

     1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1990 [30].

     2. Al fine di assicurare la continuità di tutti gli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».

     2 bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi conseguenti agli eventi sismici degli anni 1984-1985-1986 nella Sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e 30 dicembre 1985 n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, valutato in lire 15.000 milioni e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 25.000 milioni, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, del corrispondente importo di lire 40.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Zafferana Etnea)» ed «Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione civile)» [31].

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 30 bis. Misure urgenti per la prevenzione degli incendi.

     1. E' concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, dalle regioni, sulla base dei piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.

     3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con i sistemi informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile - Centro operativo aereo unificato, nonché con il sistema satellitare ARGO.

     4. Quote del finanziamento statale possono essere destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato.

     5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le amministrazioni regionali hanno facoltà di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni, nonché alla legge 30 marzo 1981, n. 113.

     6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     7. La spesa prevista è così ripartita:

     a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100 milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990;

     b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991;

     c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992.

     8. Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del Ministro per la protezione civile, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1992.

     9. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi, in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria».

     10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio [32].

 

     Art. 31. Termine di efficacia.

     1. Le disposizioni di cui ai capi I e II, salvo diversa indicazione, hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

 

     Art. 32. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[1a] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[5] Termine prorogato al 30 settembre 1990 dall'art. 3-bis del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[7] Alinea così modificato dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38. Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 1, L. 27 ottobre 1988, n. 458.

[11] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[11] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[11] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[13] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

[13] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

[13] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

[13] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[15] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[15] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[16] Sostituisce il comma 3 dell'art. 1 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173.

[15] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[15] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[17] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

[18] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[15] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38. Sostituisce l'art. 18 della L. 27 dicembre 1985, n. 816.

[20] Alinea così sostituito dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[21] Lettera così modificata dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[21] Lettera così modificata dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 12-31 luglio 1990, n. 382, ha dichiarato l'illegittimità del comma 3, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune ivi indicato sarà «ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

[24] Termine prorogato al 31 dicembre 1993 dall'art. 16 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

[25] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, a decorrere dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

[26] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[27] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[28] Per l'interpretazione autentica dell'art. 26 bis si veda l'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

[29] Comma soppresso dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[30] Termine prorogato al 31 dicembre 1991 dell'art. 1 della L. 20 maggio 1991, n. 158.

[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.

[32] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38.