§ 27.6.153 - D.L. 1 luglio 1986, n. 318.
Provvedimenti urgenti per la finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:01/07/1986
Numero:318


Sommario
Art. 1.  Bilancio.
Art. 1 bis.  Controllo della gestione.
Art. 2.  Trasferimenti delle regioni.
Art. 3.  Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane.
Art. 4.  Fondo ordinario per la finanza locale.
Art. 5.  Fondo perequativo per la finanza locale.
Art. 6.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.
Art. 7.  Fondo ordinario per le comunità montane.
Art. 8.  Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali.
Art. 9.  Disposizioni sui mutui agli enti locali.
Art. 9 bis.  Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili.
Art. 10.  Mutui con la Cassa depositi e prestiti.
Art. 11.  Edilizia scolastica.
Art. 12.  Servizi pubblici a domanda individuale.
Art. 13.  Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta sui cani.
Art. 14.  Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tasse di occupazione.
Art. 15.  Addizionale sul consumo dell'energia elettrica.
Art. 16.  Tasse sulle concessioni comunali.
Art. 16 bis. 
Art. 17.  Canone per la raccolta e la depurazione delle acque.
Art. 18.  Imposta sull'incremento di valore degli immobili.
Art. 19.  Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia.
Art. 20.  Copertura finanziaria.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 27.6.153 - D.L. 1 luglio 1986, n. 318. [1]

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

(G.U. 2 luglio 1986, n. 151).

 

TITOLO I

Bilanci, trasferimenti e mutui

 

Art. 1. Bilancio.

     1. Per l'anno 1986, i bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane sono deliberati entro il 31 luglio 1986. In relazione a tale termine sono corrispondentemente differiti gli altri termini per gli adempimenti connessi. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

 

     Art. 1 bis. Controllo della gestione. [2]

 

     Art. 2. Trasferimenti delle regioni.

     1. Qualora non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1986 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1985, maggiorati del 6 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 3. Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane.

     1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

     b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1985, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province. E' inoltre maggiorato di lire 1.050 miliardi per i mutui contratti nell'anno 1986 con la stessa ripartizione;

     d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi.

 

     Art. 4. Fondo ordinario per la finanza locale.

     1. Il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera a), è ripartito dal Ministero dell'interno tra le province e i comuni secondo le disposizioni dei successivi commi.

     2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun comune per l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887; fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.

     3. Per le province il contributo ordinario ad esse spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ed è corrisposto nel 1986.

     4. Per i comuni il contributo ordinario ad essi spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ridotto del 2,25 per cento. Detto contributo nell'anno 1986 è corrisposto per il 93,05 per cento dell'ammontare assunto a base del calcolo e nell'anno 1987 per il 4,70 per cento dello stesso ammontare. Al finanziamento della spesa relativa al contributo ordinario da erogarsi ai comuni nel 1987 si provvede con una o più anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualità costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.

     5. Alla corresponsione dei contributi ordinari provvede il Ministero dell'interno. I contributi ordinari dovuti nell'anno 1986 sono corrisposti in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre.

     6. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno [3].

     7. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 6, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

 

     Art. 5. Fondo perequativo per la finanza locale.

     1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

     a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati dell'ISTAT;

     b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

     c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio procapite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

     2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

     a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

     b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio procapite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

 

     Art. 6. Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.

     1. A valere sul fondo di cui al presente articolo 3, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti calcolati come segue:

     a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, dagli artt. 7 e 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, e dell'art. 13 della L. 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. E' autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

     b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera a). A titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi al diciassettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma;

     c) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, il contributo erariale è commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato è corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi;

     d) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

     e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in misura pari a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

     2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere c), d) ed e) con la presentazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986 e del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera a) del comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

     3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione [4].

     4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

     5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

     6. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

 

     Art. 7. Fondo ordinario per le comunità montane.

     1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui all'articolo 3, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano delle comunità e la sua erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 agosto 1986 al Ministero dell'interno di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

     2. [5].

     3. E' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

     4. Si applicano alle comunità montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti.

     5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi i mutui contratti dalle comunità montane.

 

     Art. 8. Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali.

     1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

     2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

     3. [Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a tre anni, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi degli enti locali della disciplina della Tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione alla dilazione del recupero] [6].

     4. Non si fa luogo a ripetizioni dei trasferimenti già eseguiti in favore di comuni, province e comunità montane e si dà esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1985, n. 789, 28 febbraio 1986, n. 47 e 30 aprile 1986, n. 133, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.

 

     Art. 9. Disposizioni sui mutui agli enti locali. [7]

     1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

     2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

     a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

     b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

     c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

     d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

     3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

     4. Per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al comma ventitreesimo dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

     5. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

     6. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute operate fino al 30 dicembre 1985 su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio dello Stato [8].

 

     Art. 9 bis. Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili. [9]

     1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

     2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, numero 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069.

     3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, è consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio qualora si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

     4. E' in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonché la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o più preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione.

 

     Art. 10. Mutui con la Cassa depositi e prestiti.

     1. Per il 1986, il consiglio di amministrazione della

Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

     2. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

     3. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

     4. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità riserva un importo complessivo di 500 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

     5. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

     6. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 5 entro il 31 luglio 1986. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

     6 bis. Limitatamente alla costruzione e al completamento di opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed impianti di depurazione, l'onere di ammortamento non coperto da contributo regionale è assunto a carico del bilancio dello Stato nei comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata ed integrata dal decreto- legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. La spesa è finanziata con i fondi detratti dalle somme trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 6 sui mutui estinti [10].

     7. L'indennità di mora di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, numero 843, è riferita ai soli giorni di ritardato versamento.

 

     Art. 11. Edilizia scolastica.

     1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

     2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

     a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti [11];

     b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

     1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

     2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri; previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto [12];

     3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica [13];

     4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

     3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato [14].

     4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

     5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

     6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

     8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.

     9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8.

     10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

     11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi.

 

     Art. 12. Servizi pubblici a domanda individuale.

     1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

 

TITOLO II

Disposizioni fiscali

 

     Art. 13. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta sui cani.

     1. Limitatamente all'anno 1986 i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 268 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 30 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 luglio 1986. La maggiorazione e l'addizionale di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni si applicano entrambe sulla tassa di base.

     2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e l'imposta sui cani dovute per l'anno 1986, salvo che non siano già state iscritte in ruoli resi esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1986, sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986. Con le medesime modalità è riscossa la maggiorazione di cui al comma 1.

 

     Art. 14. Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tasse di occupazione.

     1. Le tariffe obbligatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 25 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, sono aumentate con decorrenza dal 1° gennaio 1986 del 25 per cento. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986.

     2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera b), del citato art. 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 luglio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate.

     3. Per la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Degli aumenti del costo del servizio si tiene conto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria [15].

     4. Il minimo tariffario di cui all'art. 31, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, afferente le affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato in relazione agli aumenti intervenuti dopo la pubblicazione del suddetto D.P.R. n. 639 del 1972. I comuni possono attribuire, con motivata deliberazione del consiglio comunale, il gettito di cui sopra, in tutto o in parte, all'effettiva gestione del servizio [16].

     4 bis. [17].

     4 ter. I limiti previsti dal secondo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, sono così modificati:

lire 900.000 per i comuni di I e II classe;

lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;

lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe [18].

     4 quater. [19].

     4 quinquies. Il diritto accessorio di lire 300, di cui all'art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, si applica per il rilascio di ogni bolletta [20].

     4 sexies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione delle tariffe per la pubblicità luminosa od illuminata e per le pubbliche affissioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, ed al penultimo comma dell'art. 30 dello stesso decreto, intese come tariffe di base [21].

     4 septies. L'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 132, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, è sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui all'art. 28 ultimo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 per quanto attiene alle affissioni, o

all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicità. L'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta [22].

 

     Art. 15. Addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

     1. A decorrere dall'anno 1986 è data facoltà ai comuni ed alle province di istituire una addizionale sul consumo dell'energia elettrica nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 24 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131. L'addizionale è stabilita nelle seguenti misure:

     a) L. 13 in favore del comune per ogni chilovattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

     b) L. 5,5 in favore del comune e L. 5,5 in favore della provincia per ogni chilovattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

     2. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 luglio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986, quelle comunicate entro il 31 maggio si applicano sui consumi verificatisi dal 1° maggio, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° luglio 1986.

 

     Art. 16. Tasse sulle concessioni comunali.

     1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali con termine ultimo di pagamento successivo al 30 dicembre 1985.

     2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 16 bis. [23]

 

     Art. 17. Canone per la raccolta e la depurazione delle acque.

     1. Il limite massimo previsto nel comma 30 dell'art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 250. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 luglio dello stesso anno. La tariffa del servizio fognatura è elevata ad un massimo di 100 lire [24].

 

     Art. 18. Imposta sull'incremento di valore degli immobili.

     1. Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

     Art. 19. Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia.

     1. Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui al R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3125, nonché al R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla L. 14 gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si fa luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate.

 

     Art. 20. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 125.168.600 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.337.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

     a) quanto a lire 4.800.000 milioni per l'anno 1986 con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

     b) quanto a lire 19.123.600 milioni per l'anno 1986 e lire 137.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

     c) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento»;

     d) quanto a lire 145.000 miliardi per l'anno 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Contributo in favore delle comunità montane».

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 agosto 1986, n. 488.

[2] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488, ora abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[3] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[4] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[5] Modifica la tabella A annessa alla L. 29 ottobre 1984, n. 720.

[6] Comma già modificato dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488, ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 e abrogato dall'art. 1, comma 130, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[7] Per il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui al presente articolo, vedi, da ultimo, il D.Dirig. 15 luglio 2019 (G.U. 22 luglio 2019, n. 170).

[8] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[10] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[12] Numero così modificato dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[13] Numero così modificato dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[14] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 1994, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella L. 26 aprile 1983, n. 131, demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del R.D.L. 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella L. 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

[16] Il presente comma è stato così sostituito dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488. Sostituisce l'ultimo comma, art. 21, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

[18] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 448, ora abrogato dall'art. 18 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359.

[20] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[21] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.

[23] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488. Sostituisce l'art. 12 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

[24] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 9 agosto 1986, n. 488.