§ 38.8.11 - L. 5 agosto 1975, n. 412.
Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:05/08/1975
Numero:412


Sommario
Art. 1.  Norme generali.
Art. 2.  Programmi di edilizia scolastica.
Art. 3.  Procedure per la programmazione.
Art. 4.  Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.
Art. 5.  Disciplina della concessione.
Art. 6.  Finanziamento dei programmi e snellimento delle procedure.
Art. 7.  Edilizia sperimentale.
Art. 8.  Interventi urgenti.
Art. 9.  Indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica.
Art. 10.  Aree.
Art. 11.  Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica.
Art. 12.  Utilizzazione degli stanziamenti.
Art. 13.  Copertura della spesa.


§ 38.8.11 - L. 5 agosto 1975, n. 412.

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento.

(G.U. 28 agosto 1975, n. 229).

 

Art. 1. Norme generali.

     Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento per mezzo di due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della programmazione scolastica nazionale.

     I programmi di edilizia scolastica, debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola.

     I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

     a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

     b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;

     c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad essa, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

     d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche.

 

     Art. 2. Programmi di edilizia scolastica.

     Per il periodo 1975-1980 gli interventi per la costruzione e l'ampliamento, oltre l'acquisto e il riattamento compatibilmente con la recettività del quartiere, di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica nonché per il completamento dei programmi precedenti di edilizia scolastica, la cui validità sia riconosciuta ancora attuale, sono attuati mediante due programmi triennali riferiti rispettivamente agli anni 1975-1976-1977 e 1978-1979-1980.

     Tra gli oneri per la realizzazione dei programmi sono comprese le spese relative alla acquisizione delle aree, nonché, entro un limite non superiore al 5 per cento del costo totale dell'opera elevabile al 10 per cento per le zone di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, quelle delle necessarie, relative opere di urbanizzazione. Sono altresì comprese le spese per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere.

     Nei programmi sono anche compresi gli interventi volti alla realizzazione di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la migliore attuazione del diritto allo studio, ivi comprese le attrezzature per le palestre e gli arredamenti sia didattici che amministrativi.

 

     Art. 3. Procedure per la programmazione.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali.

     La indicazione viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione residente in età scolastica fino ai 19 anni calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione e per il 50 per cento in base agli incrementi di scolarità e alle carenze pregresse tenendo conto in particolare delle necessità delle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e all'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni.

     Entro lo stesso termine il Ministro per la pubblica istruzione, in base ai principi di cui all'articolo 1, fissa i criteri per la formazione del programma di cui al comma successivo e gli indirizzi rivolti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

     La regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, sulla base delle richieste degli enti obbligati e delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, accerta il fabbisogno complessivo e, definita d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione la entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuole, approva il programma triennale delle opere di cui al precedente articolo 2 e lo comunica al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero dei lavori pubblici.

     Entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, provvede alla attribuzione dei relativi fondi, articolati per anni finanziari.

     Una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15 per cento, dovrà essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree.

     Nel caso in cui la regione o gli enti locali obbligati intendano effettuare interventi integrativi con propri finanziamenti, devono darne comunicazione al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero dei lavori pubblici, precisando per ogni intervento la localizzazione, la destinazione e la dimensione.

     Per il successivo programma triennale il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio dell'ultimo anno del precedente triennio.

 

     Art. 4. Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.

     Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti nella legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di snellimento delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche o di edilizia scolastica, comprese quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 17 agosto 1974, n. 413 in quanto compatibili:

     dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino anche mediante l'istituto della concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente, ove possibile con piani organici di opere, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;

     dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 9;

     dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonché le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza;

     le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

     Fino a quando non interverrà la legislazione regionale di cui al presente articolo valgono per gli enti obbligati le norme vigenti in materia.

 

     Art. 5. Disciplina della concessione.

     L'esecuzione delle opere finanziate con la presente legge può essere affidata in concessione, mediante apposita convenzione, a enti, a imprese od a consorzi di imprese, nonché a cooperative o loro consorzi.

     L'affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

     Gli enti, le imprese o i consorzi di imprese, nonché le cooperative o loro consorzi che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica ed economica.

     La convenzione dovrà tra l'altro prevedere:

     1) le procedure relative alla elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonché le procedure per la approvazione dei progetti medesimi;

     2) la facoltà di utilizzare nella progettazione e nella esecuzione delle opere sistemi industrializzati;

     3) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

     4) le modalità per le forniture e per la esecuzione dei lavori che la concessionaria potrà effettuare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalità per l'affidamento di opere a terzi;

     5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere;

     6) i lavori di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalità e i termini del relativo pagamento alla società concessionaria;

     7) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonché i tempi e le modalità per la consegna agli enti obbligati delle opere e degli impianti già eseguiti;

     8) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni da parte della concessionaria;

     9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi dell'articolo 45 del capitolato di appalto per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, delle eventuali controversie relative all'applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.

     Per quanto concerne le modalità di appalto di cui al n. 3 del precedente comma, la gara di appalto è esperita, in deroga alle formalità prescritte dal regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dalla concessionaria sulla base di un progetto esecutivo approvato dagli organi regionali competenti e l'aggiudicazione è effettuata dalla concessionaria stessa al miglior offerente. Si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 17 agosto 1974, n. 413.

     Ove si preveda di ricorrere al sistema dell'appalto concorso la aggiudicazione è effettuata da una commissione costituita ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, numero 422, senza ulteriori pareri o controlli.

     La contabilizzazione dei lavori e delle forniture oggetto di appalto si effettua attraverso notazioni sugli appositi registri ed i pagamenti sono autorizzati su certificazioni del direttore dei lavori, vistati dal competente ufficio tecnico provinciale della regione, direttamente a favore dell'appaltatore.

     L'ente obbligato può delegare la concessionaria ad espletare le attività relative al procedimento espropriativo previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore degli enti obbligati stessi.

     Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione temporanea e d'urgenza o di esproprio, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

 

     Art. 6. Finanziamento dei programmi e snellimento delle procedure.

     Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per il periodo 1975-1977 e di lire 1.050 miliardi per il periodo 1978-1980.

     Una quota di tali finanziamenti, pari a 15 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata, per la esigenza edilizia degli istituti statali di educazione, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti statali; una ulteriore quota, pari a 9 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata per la concessione di contributi per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi e da enti ed istituzioni, da accordarsi nella misura e con le modalità e condizioni stabilite dal secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ed assicurando agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'Ente per le scuole materne per la Sardegna ed all'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia nelle regioni di confine nel complesso una quota pari al 40 per cento della somma disponibile.

     Per l'esecuzione dei programmi già deliberati ai sensi del precedente articolo 3 le regioni possono assumere impegni di spesa fino a concorrenza dello stanziamento ad esse assegnato per ciascun triennio cui si riferisce il programma. I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato.

     Nell'ambito dell'assegnazione triennale si provvede a decorrere dall'esercizio 1976 ad una erogazione di fondi alle regioni in misura pari al 5 per cento delle assegnazioni stesse per sopperire alle spese di avvio dell'intervento.

     Le erogazioni per la realizzazione delle opere sono disposte nei limiti delle disponibilità annuali previste a favore di ciascuna regione nel decreto di cui al precedente articolo 3, quinto comma, in relazione all'ammontare complessivo delle spese relative all'acquisizione delle aree e dei pagamenti delle opere già eseguite nella regione. All'esecuzione dei lavori provvedono gli enti obbligati.

     Le erogazioni verranno disposte con mandati diretti a favore delle regioni e su richiesta delle spese a favore degli enti obbligati.

     Per il completamento dei lavori di costruzione di edifici scolastici finanziati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e per la liquidazione dei maggiori oneri relativi ai lavori stessi, è autorizzato l'impiego dei fondi di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 413.

     Il riscontro della Corte dei conti su tutti gli atti oggetto della presente legge e su quelli relativi alle precedenti leggi vigenti in materia di edilizia scolastica è successivo.

     L'importo complessivo di lire 1.850 miliardi relativo ai programmi di cui al primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1975, di lire 205 miliardi per l'anno 1976, di lire 250 miliardi per l'anno 1977, di lire 400 miliardi per l'anno 1978, di lire 300 miliardi per l'anno 1979, di lire 350 miliardi per l'anno 1980, di lire 300 miliardi per l'anno 1981, di lire 25 miliardi per l'anno 1982.

     Per ciascuno degli anni 1975 e 1976 sulle somme autorizzate con il precedente comma graverà anche la spesa di lire 400 milioni da erogarsi dal Ministero della pubblica istruzione per le finalità di cui al successivo articolo 11.

 

     Art. 7. Edilizia sperimentale.

     Per i compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata; per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale da destinare, sentita la regione interessata, ad indifferibili esigenze edilizie, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di 5 miliardi per l'anno 1976, di lire 10 miliardi per l'anno 1977, di lire 10 miliardi per l'anno 1978 di lire 10 miliardi per l'anno 1979, di lire 10 miliardi per l'anno 1980 e di lire 5 miliardi per l'anno 1981.

     L'attività di cui al primo comma potrà essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica.

     Sui progetti delle opere e sulle relative gare di appalto di cui al primo e secondo comma del presente articolo dovrà essere sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, numero 1358, integrata con un altro membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici.

     I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per i lavori pubblici.

     Si applicano le norme di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

     La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali.

     Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici.

     Ai lavori appaltati per l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti si applicano le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

     L'onere relativo farà carico sulle autorizzazioni di spesa previste al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 8. Interventi urgenti.

     Per i fini di cui all'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spese del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1976, di lire 20 miliardi per l'anno 1977, di lire 20 miliardi per l'anno 1978, di lire 20 miliardi per l'anno 1979, di lire 20 miliardi per l'anno 1980 e di lire 10 miliardi per l'anno 1981.

     La individuazione di nuove opere di edilizia scolastica, la cui esecuzione sia urgente ed indifferibile, è effettuata dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

 

     Art. 9. Indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica.

     Per la emanazione, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle nuove norme relative agli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica per i diversi tipi di scuola, da osservarsi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

     Per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle del completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

 

     Art. 10. Aree.

     Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

     La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono la indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal provveditore agli studi della provincia, dal medico provinciale, dal sindaco, che la presiede, o da loro delegati.

     Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della commissione, e comunque, non oltre sessanta giorni dall'approvazione del piano triennale di finanziamento regionale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge.

     Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od agli altri strumenti urbanistici, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il presidente della giunta regionale emette, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, il formale provvedimento di vincolo.

     Decorsi infruttuosamente i termini di cui al terzo comma, le aree saranno prescelte, sentita la commissione di cui al secondo comma, dall'organo regionale competente, che adotterà la relativa delibera, con gli stessi effetti, entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 11. Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica.

     Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative. La rilevazione farà riferimento alla situazione esistente al 1° giugno 1975 e dovrà concludersi entro il 30 giugno 1976. La rilevazione dovrà essere ripetuta ogni quinquennio.

     Per la metodologia e le modalità della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvarrà dell'assistenza di una commissione consultiva di funzionari ed esperti.

     Per la raccolta e la elaborazione dei dati secondo la metodologia prescelta il Ministero della pubblica istruzione potrà avvalersi dell'opera dell'Istituto centrale di statistica, con il quale è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

     Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 12. Utilizzazione degli stanziamenti.

     Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 13. Copertura della spesa.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1982 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.