§ 57.1.8 - Legge 9 agosto 1954, n. 645.
Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonché nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:09/08/1954
Numero:645


Sommario
Art. 1.  Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento.
Art. 2.  Stanziamento in bilancio.
Art. 3.  Garanzia prestata dallo Stato.
Art. 4.  Presentazione delle domande di contributo - Programma delle opere da eseguire.
Art. 5.  Espletamento delle pratiche e progettazione.
Art. 6.  Approvazione dei progetti.
Art. 7.  Integrazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Art. 8.  Giudizio sull'idoneità delle aree - Modalità per la compilazione dei progetti.
Art. 9.  Spese ammesse al contributo.
Art. 10.  Effetti dell'approvazione dei progetti - Espropriazioni.
Art. 11.  Benefici di legge precedenti.
Art. 12.  Concessione dei mutui da parte di Casse di risparmio e Aziende di credito.
Art. 13.  Misura delle tasse - Modalità e termini per il pagamento.
Art. 14.  Esoneri per merito.
Art. 15.  Esoneri a favore di determinate categorie.
Art. 16.  Esoneri a favore di alunni di famiglia numerosa.
Art. 17.  Esoneri a favore di stranieri o di figli di italiani all'estero.
Art. 18.  Perdita dell'esonero.
Art. 19.  Borse di studio e assistenza scolastica.
Art. 20.  Istituzione di nuove scuole elementari.
Art. 21.  Devoluzione dell'aumento allo Stato.
Art. 22.  Variazioni del bilancio.


§ 57.1.8 - Legge 9 agosto 1954, n. 645.

Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonché nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e istituzione di borse di studio.

(G.U. 17 agosto 1954, n. 187)

 

Titolo I

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

 

     Art. 1. Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento.

     Sono autorizzati il limite d'impegno di lire 1500 milioni per l'esercizio 1954-55, comprensivi degli 800 milioni autorizzati con l'art. 6, lettera d) della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo, e il limite d'impegno annuo di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1963-64 per la corresponsione, da parte del Ministero dei lavori pubblici agli Enti obbligati, di contributi trentacinquennali nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici scolastici:

     a) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel Mezzogiorno e nelle Isole;

     b) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche situati in territori diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

     c) del cinque per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel restante territorio della Repubblica;

     d) del quattro per cento per le altre scuole.

     I benefici, previsti nel precedente comma, possono essere concessi anche ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei Comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo.

     I Comuni di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'art. 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

     Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

          Art. 2. Stanziamento in bilancio.

     Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1998-99.

     Le somme predette saranno ripartite regionalmente in proporzione alle aule scolastiche mancanti.

 

          Art. 3. Garanzia prestata dallo Stato.

     Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente art. 1, i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

     In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministro del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni.

 

          Art. 4. Presentazione delle domande di contributo - Programma delle opere da eseguire.

     Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, pel tramite del provveditore agli studi, entro il 30 settembre di ogni anno.

     Le domande devono essere accompagnate da una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, stabilisce, in base alle domande presentate ai sensi del presente articolo, il programma delle opere da eseguire, dando la precedenza a quelle relative alle scuole di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1.

     Le domande presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata con legge 15 febbraio 1953, n. 184, sono valide per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 1 della presente legge.

     Gli Enti, per i quali il Ministero dei lavori pubblici in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ha emesso l'impegno di contributo ma non ancora il decreto Ministeriale, sono parimenti ammessi, su loro richiesta, a godere dei maggiori benefici, intendendosi integrati con le disponibilità della presente legge i fondi ad essi assegnati.

 

          Art. 5. Espletamento delle pratiche e progettazione.

     Le Prefetture e gli Uffici del genio civile sono autorizzati ad espletare, secondo la rispettiva competenza, le pratiche necessarie per la concessione del contributo e del mutuo e la progettazione delle opere occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico ove ne vengano richiesti da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

     Nel caso che l'Ufficio del genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto può affidarne l'incarico ad un libero professionista.

     Alla spesa relativa si provvede con la percentuale per spese tecniche prevista per l'esecuzione dell'opera.

 

          Art. 6. Approvazione dei progetti.

     L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi assegnati in applicazione della presente legge hanno luogo, in conformità dei programmi di cui al precedente art. 4, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

 

          Art. 7. Integrazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Provveditorati alle opere pubbliche.

     Il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione è compreso fra i membri che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Il provveditore agli studi competente per territorio è chiamato a partecipare alle riunioni dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, quando siano trattati argomenti attinenti all'edilizia scolastica.

 

          Art. 8. Giudizio sull'idoneità delle aree - Modalità per la compilazione dei progetti.

     Il giudizio sull'idoneità delle aree, su cui dovranno sorgere gli edifici da costruire con i contributi assegnati in applicazione della presente legge, è dato dall'ingegnere capo del Genio civile sentito il parere del provveditore agli studi.

     Entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate nuove norme per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici. Frattanto il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, stabilirà le modalità per la compilazione dei progetti stessi, tenendo presenti le particolari esigenze dei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche nei quali gli edifici dovranno sorgere.

 

          Art. 9. Spese ammesse al contributo.

     Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse quelle relative all'arredamento principale - compresi i sussidi audiovisivi - degli edifici da costruire, completare e riattare, quelle per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge, e quelle occorrenti per la progettazione e la direzione dei lavori.

 

          Art. 10. Effetti dell'approvazione dei progetti - Espropriazioni. [1]

 

          Art. 11. Benefici di legge precedenti.

     Restano fermi i benefici contenuti in leggi precedenti, purché non contrastino con quanto dispone la presente legge.

 

          Art. 12. Concessione dei mutui da parte di Casse di risparmio e Aziende di credito.

     Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

 

Titolo II

REVISIONE DELLA MISURA DELLE TASSE SCOLASTICHE

E PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ALUNNI

 

          Art. 13. Misura delle tasse - Modalità e termini per il pagamento.

     Le tasse dovute per le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono stabilite, per l'anno 1954-55, come dall'annessa tabella A.

     Le tabelle B e C stabiliscono le misure delle tasse medesime per gli anni scolastici 1955-56 e 1956-57 rispettivamente.

     A decorrere dall'anno scolastico 1957-58 le tasse per le scuole e gli istituti di cui al primo comma sono dovute nella misura stabilita dall'annessa tabella D.

     Le tasse di frequenza possono essere pagate in più rate.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per il tesoro, saranno stabiliti i modi e i termini di pagamento delle tasse di cui alla presente legge.

 

          Art. 14. Esoneri per merito.

     Gli alunni e i candidati appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica sono esonerati:

     a) dalle tasse di immatricolazione e di frequenza, a condizione che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, idoneità o licenza nella sessione di primo esame od in unica sessione, o la promozione per effetto di scrutinio finale, con una media non inferiore agli otto decimi per il profitto, e, se alunni, con non meno di otto decimi per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata;

     b) dalle tasse degli esami di ammissione, licenza, maturità ed abilitazione, a condizione che abbiano goduto dell'esonero dalla tassa di frequenza nell'ultima classe frequentata, e allo scrutinio finale della classe stessa abbiano riportato, per il profitto e la condotta, le votazioni di cui alla lettera a).

     A coloro che, nei casi previsti dal precedente comma, abbiano ottenuto una media non inferiore ai sette decimi per il profitto e non meno di otto decimi per la condotta è accordato l'esonero dalla metà delle tasse rispettivamente stabilite. Riguardo alle tasse di esame è inoltre necessario che l'alunno abbia fruito almeno del semi-esonero dalla tassa di frequenza nella classe in cui era ultimamente iscritto.

     Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media richiesta dai precedenti commi.

     Non è consentito l'esonero e il semi-esonero, a norma del presente articolo, dalle tasse stabilite per l'esame di ammissione alla scuola media e per gli esami di idoneità.

 

          Art. 15. Esoneri a favore di determinate categorie.

     Sono esonerati dalle tasse scolastiche, di cui alle annesse tabelle, e dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:

     a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

     b) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

     c) ciechi civili.

     Alla stessa condizione l'esonero è concesso a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

     E' condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

     Il beneficio dell'esonero previsto dal presente articolo è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

 

          Art. 16. Esoneri a favore di alunni di famiglia numerosa.

     E' concesso l'esonero dalle tasse di cui alle annesse tabelle e dall'imposta di bollo, ai giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, che abbiano a carico non meno di sette figli. é concesso il semi-esonero quando i figli a carico siano non meno di cinque. é condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

     I figli caduti in guerra o per la lotta di liberazione si considerano viventi e a carico.

     Il beneficio di cui al presente articolo è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

 

          Art. 17. Esoneri a favore di stranieri o di figli di italiani all'estero.

     Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali di istruzione media ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia, sono dispensati dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge.

     Il beneficio è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

 

          Art. 18. Perdita dell'esonero.

     I benefici previsti dai precedenti articoli si perdono dagli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui alla lettera d) e seguenti dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

 

          Art. 19. Borse di studio e assistenza scolastica. [2]

 

Titolo III

ISTITUZIONE DI NUOVE SCUOLE ELEMENTARI E VARIAZIONI DI BILANCIO

 

          Art. 20. Istituzione di nuove scuole elementari.

     Lo stanziamento di cui al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 è aumentato della somma di lire 1.500.000.000 per consentire l'istituzione di nuove scuole elementari nell'anno scolastico 1954-55.

 

          Art. 21. Devoluzione dell'aumento allo Stato.

     L'importo dell'aumento delle tasse scolastiche di cui alla presente legge ed alle tabelle annesse va integralmente devoluto allo Stato.

 

          Art. 22. Variazioni del bilancio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2003 come stabilito dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[2] Articolo abrogato dall'art. 38 della L. 24 luglio 1962, n. 1073.