§ 41.8.2 - Legge 3 agosto 1949, n. 589.
Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.8 patrimonio
Data:03/08/1949
Numero:589


Sommario
Art. 1.      La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di Enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta mediante [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      A favore dei comuni che provvedano alla costruzione d i acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei [...]
Art. 4.      A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è [...]
Art. 5.      A favore degli enti di cui al precedente art. 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo [...]
Art. 6.      A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al [...]
Art. 6 bis.  [6]
Art. 7.      Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge è compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e [...]
Art. 8.      Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande, è autorizzato a concedere, a favore dei [...]
Art. 9.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa [...]
Art. 10.  [7]
Art. 11.      Le provincie, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e [...]
Art. 12.      Per i comuni, le provincie, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei [...]
Art. 13.      Nel caso in cui le provincie dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonché i comuni del [...]
Art. 14.      Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Ministero dei lavori [...]
Art. 15.  [8]
Art. 16.  [9]
Art. 17.      Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per [...]
Art. 18.      Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonché gli atti di cessione del [...]
Art. 19.      Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai [...]
Art. 20.      Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di [...]
Art. 21.  [10]
Art. 22.      L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità
Art. 23.      Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, [...]
Art. 24.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 41.8.2 - Legge 3 agosto 1949, n. 589.

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

(G.U. 3 settembre 1949, n. 202)

 

 

     Art. 1.

     La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di Enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

     Gli Enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi. A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sarà provveduto ai rispettivi stanziamenti.

 

          Art. 2. [1]

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

     1) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonchè delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, quando il Comune è sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o più frazioni di uno stesso Comune;

     2) del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

     3) del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindrata e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

     4) del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877.

 

          Art. 3.

     A favore dei comuni che provvedano alla costruzione d i acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella seguente misura:

     1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

     2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

     3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

     4) del 3 per cento ai comuni con più di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.

     Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

     Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

     Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.

 

          Art. 4.

     A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, nella seguente misura:

     1) del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000;

     2) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 350.000.000;

     3) del 2 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 450.000.000.

     Lo stesso contributo di cui al precedente n. 3) può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di L. 500.000.000.

     Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

     Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione e alla educazione di fanciulli poveri, nonché al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Provincie e dei Comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro [2] .

     A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi a contributo [3] .

     Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 è elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi a servizio di più comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio [4] .

     Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera [5] .

 

          Art. 5.

     A favore degli enti di cui al precedente art. 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

     1) del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 80.000.000;

     2) del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 150.000.000;

     3) dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000.

     Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo.

 

          Art. 6.

     A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di L. 200.000.000 e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre L. 250.000.000.

     Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di L. 100.000.000 e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre L. 100.000.000.

 

          Art. 6 bis. [6]

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad accordare alle Provincie un contributo costante per 35 anni del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione e il restauro degli Archivi di Stato.

 

          Art. 7.

     Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge è compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.

     Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale è stabilito nella misura del 5 per cento.

     Quando l'ospedale debba sorgere a cura di più enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed è stabilita la sede dell'opera col criterio della più conveniente ubicazione e della più facile accessibilità.

 

          Art. 8.

     Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande, è autorizzato a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per trentacinque anni:

     1) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica, nonché per la costruzione di asili infantili;

     2) nella misura del 3 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e i corsi di avviamento professionale, per le scuole e gli istituti tecnici industriali, agrari e nautici, per le scuole professionali femminili di 1° e 2° grado e per le scuole e gli istituti di arte;

     3) nella misura del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per le scuole e gli istituti medi di ogni altro ordine e tipo;

     4) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne;

     5) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui ai numeri 1), 2) e 3); e nella misura unica dell'1,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.

     Gli stessi benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo.

     Per gli edifici per l'istruzione elementare in sedi rurali, con non più di due aule e i relativi alloggi per gli insegnanti, il contributo può essere elevato sino al 4,50 per cento delle spese di costruzione o di riattamento e di arredamento limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

 

          Art. 9.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia.

 

          Art. 10. [7]

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi.

 

          Art. 11.

     Le provincie, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

     Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale è elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'altro mutuante, purché questo ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 per cento.

     Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente al mutuante. Quando il mutuo sia contratto per somma inferiore alla spesa necessaria, il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata: e la restante quota è corrisposta direttamente all'ente interessato.

     Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore ai trentacinque anni, il contributo dello Stato sarà corrisposto direttamente all'ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità. Ciò avverrà anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'ente mutuante.

     L'erogazione del mutuo è fatta in ogni caso in base a certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal competente Ufficio del genio civile, alle ordinanze del prefetto o dell'autorità giudiziaria per le espropriazioni e per l'ultima rata in base al certificato di collaudo approvato.

 

          Art. 12.

     Per i comuni, le provincie, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei precedenti articoli 2, quarto comma, 3- limitatamente alle opere di miglioramento ed ampliamento - 4, 5, 6, 8 e 9, è elevato di un punto.

 

          Art. 13.

     Nel caso in cui le provincie dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonché i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli istituti di credito, di cui all'art. 19 della presente legge e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno.

     In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

 

          Art. 14.

     Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e, possibilmente, il progetto di massima od esecutivo della stessa.

 

          Art. 15. [8]

 

          Art. 16. [9]

     In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sarà computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori.

     Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

     Nel caso in cui gli enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri e i periti.

 

          Art. 17.

     Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi dell'art. 13.

     Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di L. 2.000.000.000, in ragione di un miliardo per ciascun esercizio ripartito come segue:

     1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'art. 2, e delle opere elettriche di cui all'art. 10, L. 310.000.000 di cui 155.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;

     2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, L. 350.000.000 di cui 175.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;

     3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8, L. 300.000.000 di cui 150.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;

     4) per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'art. 9, L. 40.000.000 di cui 20.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare.

     Gli stanziamenti relativi al primo miliardo, di cui al comma precedente, sono compresi nei capitoli 294, 299, 297, 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50.

     La somma complessiva di 70 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, di cui al terzo comma del presente articolo, attribuita per 35 miliardi all'Italia meridionale ed insulare e per 35 miliardi all'Italia settentrionale e centrale, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di: un miliardo nell'esercizio 1949-50; due miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1983-84; un miliardo nell'esercizio 1984-85.

 

          Art. 18.

     Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

     Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

     Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

     Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

 

          Art. 19.

     Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

 

          Art. 20.

     Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.

     Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro, potrà, con proprio decreto, applicare tali disposizioni anche ai comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia.

 

          Art. 21. [10]

     Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni Comune alla data del 15 gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici.

 

          Art. 22.

     L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

 

          Art. 23.

     Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 24.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 15 febbraio 1953, n. 184.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 9 agosto 1954, n. 649.

[3]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 1° marzo 1968, n. 217.

[4]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 1° marzo 1968, n. 217.

[5]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 1° marzo 1968, n. 217.

[6]  Articolo aggiunto dall'art. unico della L. 19 luglio 1959, n. 550.

[7]  Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 9 agosto 1954, n. 649 e così ulteriormente sostituito dall'art. unico della L. 26 luglio 1961, n. 719.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1953, n. 184.

[9]  Articolo modificato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1953, n. 184 e così sostituito dall'art. 2 della L. 3 maggio 1971, n. 330.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 28 luglio 1960, n. 786.