§ 27.6.17 - Legge 29 luglio 1949, n. 717.
Norme per l'arte negli edifici pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:29/07/1949
Numero:717


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [6]
Art. 2 bis.  [7]
Art. 3.      Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'art. 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Sovrintendenza alle gallerie, [...]
Art. 4.      E' abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839


§ 27.6.17 - Legge 29 luglio 1949, n. 717.

Norme per l'arte negli edifici pubblici.

(G.U. 14 ottobre 1949, n. 237)

 

     Art. 1. [1]

     Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

     due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

     un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

     0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro [2].

     Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro [3].

     Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto [4] .

     Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un miliardo. [5]

     A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

     Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

 

          Art. 2. [6]

     1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima

 

          Art. 2 bis. [7]

     Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla Sovrintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce all'Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.

 

          Art. 3.

     Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'art. 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Sovrintendenza alle gallerie, agli artisti esecutori, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.

     Tale trattenuta verrà anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

     Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.

 

          Art. 4.

     E' abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839.

 


[1] Il disposto di cui al presente articolo per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento è stato abrogato dall'art. 9 della L. 5 agosto 1975, n. 412. Il disposto di cui al presente articolo per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento è stato abrogato dall'art. unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1960, n. 237 e così ulteriormente sostituito dall'art. 47 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 3 marzo 1960, n. 237 e così sostituito dall'art. 47 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 3 marzo 1960, n. 237.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L. 3 marzo 1960, n. 237 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 3 marzo 1960, n. 237.