§ 27.6.5a - Legge 3 marzo 1960, n. 237.
Modificazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:03/03/1960
Numero:237


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, sono aggiunti i commi seguenti
Art. 3.      L'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Dopo l'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è aggiunto il seguente art. 2 bis


§ 27.6.5a - Legge 3 marzo 1960, n. 237. [1]

Modificazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici.

(G.U. 1 aprile 1960, n. 80)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente:

     "Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè le Regioni, le Provincie, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto".

 

          Art. 2.

     Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, sono aggiunti i commi seguenti:

     "I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

     Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto".

 

          Art. 3.

     L'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente:

     "La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sarà fatta dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato.

     Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta:

     1) di quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovrà eleggersi il presidente della Commissione;

     2) del soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;

     3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative".

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è aggiunto il seguente art. 2 bis:

     "Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce all'Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.