§ 38.8.4 - L. 26 gennaio 1962, n. 17.
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:26/01/1962
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Il limite d'impegno previsto dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni.
Art. 2.      I Comuni e le Province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica [...]
Art. 3.      Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei Comuni che sono obbligati a fornire in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 15 [...]
Art. 4.      In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-1962 per la concessione di contributi in base [...]
Art. 5.      In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore dall'art. 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla legge [...]
Art. 6.      E' autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.
Art. 7.      In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per l'incremento degli organici di scuole [...]
Art. 8.      Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi [...]
Art. 9.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta nell'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 250.000.000 per la ricostruzione e il riattamento [...]
Art. 10.      Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la [...]
Art. 11.      Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da località, [...]
Art. 12.      Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, istituiti ai sensi del primo comma lettera c) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. [...]
Art. 13.      Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali, istituiti dallo Stato, dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle [...]
Art. 14.      Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle [...]
Art. 15.      In aggiunta agli stanziamenti di bilancio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di lire 362 milioni per il funzionamento delle accademie di belle arti, dei licei [...]
Art. 16.      I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima [...]
Art. 17.      All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio [...]


§ 38.8.4 - L. 26 gennaio 1962, n. 17.

Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.

(G.U. 12 febbraio 1962, n. 38).

 

Art. 1.

     Il limite d'impegno previsto dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni.

     Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sarà impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le scuole medie e le scuole d'arte.

     Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali Comuni e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente.

     La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo è accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili.

 

     Art. 2.

     I Comuni e le Province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni Provincia presso l'ufficio del Genio civile composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale.

     Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti.

     La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati.

     Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla precedente deliberazione.

     I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'art. 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in proporzione alle necessità della popolazione.

     La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sostituisce la approvazione della Commissione prevista dal primo comma del presente articolo.

     (Omissis) [1].

     La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

 

     Art. 3.

     Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei Comuni che sono obbligati a fornire in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e di elementi modulari, sono aumentati di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei Comuni predetti, che forniranno aree di loro proprietà idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra popolazione scolastica e aule occorrenti, nonché della situazione finanziaria dei Comuni. Gli edifici passano in proprietà dei Comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

     I decreti di erogazione degli stanziamenti sono adottati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.

     Le gare di appalto concorso per le costruzioni previste dal presente articolo saranno giudicate da una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e composta dal presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata dal Ministero dei lavori pubblici, dal direttore generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dal direttore generale dell'istruzione elementare, dal direttore generale dell'istruzione secondaria di 1° grado o, in caso di assenza o impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale.

     Per gli studi di programmazione e di razionalizzazione relativa all'edilizia scolastica prefabbricata è autorizzata la spesa di 100 milioni a favore della Direzione generale dell'edilizia e dell'arredamento scolastico, esistente presso il Ministero della pubblica istruzione.

     Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma sarà destinato ai Comuni ricadenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-1962 per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 5.

     In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore dall'art. 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla legge stessa, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono autorizzate le seguenti spese:

     1) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso art. 1, compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici;

     2) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b);

     3) lire 2.200 milioni per spese di cui alla lettera c); di esse lire 300 milioni saranno destinati all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b);

     4) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);

     5) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);

     6) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).

     In aggiunta agli stanziamenti di bilancio è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, ivi comprese le Università di cui all'art. 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

     L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

 

     Art. 6.

     E' autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

     L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158 con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.

     La domanda di assegnazione dei posti di professore di ruolo sarà fatta dalle facoltà e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal rettore dell'Università, udito il Senato accademico.

     La metà dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facoltà scientifiche e a 500 per le altre.

     La metà dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio in qualità di assistente retribuito, anche non continuativi. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta anzianità di servizio retribuito.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 2 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.

     I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato.

 

     Art. 7.

     In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per l'incremento degli organici di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 35,400 milioni.

     In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, sono assorbite assegnazioni previste dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola fino al 30 giugno 1962.

 

     Art. 8.

     Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per la organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 9.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta nell'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 250.000.000 per la ricostruzione e il riattamento degli Istituti statali di educazione e per l'aumento di posti gratuiti nei medesimi.

     I provvedimenti relativi alla ricostruzione e al riattamento dei predetti Istituti sono adottati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.

 

     Art. 10.

     Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, è aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 11.

     Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da località, frazioni o Comuni viciniori, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

     I Comuni e le Province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

 

     Art. 12.

     Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, istituiti ai sensi del primo comma lettera c) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, trasformato in legge 16 aprile 1953, n. 326, e per l'educazione degli adulti, dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi, e loro dotazione libraria, è autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa di lire 2.700 milioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili.

 

     Art. 13.

     Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali, istituiti dallo Stato, dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle relative biblioteche, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

 

     Art. 14.

     Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle biblioteche delle scuole e degli istituti d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, è autorizzata la spesa di lire 4.550 milioni, da ripartire fra i vari tipi di scuola.

 

     Art. 15.

     In aggiunta agli stanziamenti di bilancio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di lire 362 milioni per il funzionamento delle accademie di belle arti, dei licei musicali, dei conservatori di musica e degli istituti e scuole d'arte.

 

     Art. 16.

     I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

 

     Art. 17.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961- 62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

     Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 7 della L. 28 luglio 1967, n. 641.