§ 42.2.57 - Legge 4 marzo 1958, n. 261.
Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:04/03/1958
Numero:261


Sommario
Art. 1.      Per provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico è istituito, in ogni Comune, il Patronato scolastico.
Art. 2.      Il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e, al fine di superare le condizioni di natura economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono [...]
Art. 3.      Il Patronato è retto da un Consiglio di amministrazione nel quale, ai termini dello statuto tipo di cui all'art. 6, sono rappresentati l'Amministrazione comunale, l'autorità scolastica, [...]
Art.4      Il Patronato è sottoposto alla vigilanza del Provveditore agli studi, il quale promuove gli atti per la designazione dei consiglieri, nomina il Consiglio di amministrazione e, ove vi siano gravi [...]
Art. 5.      E' costituita presso i Provveditorati agli studi una Commissione, di cui fanno parte un rappresentante della Prefettura, un rappresentante del Provveditorato e uno della Direzione provinciale [...]
Art. 6.      L'attività del Patronato e la sua composizione sono regolate da uno statuto che deve essere compilato in base agli statuti tipo A e B, secondo che trattasi rispettivamente di Comuni con più o [...]
Art. 7.      Sono soci del Patronato gli enti, le associazioni e le persone che abbiano versato un contributo annuale od una volta tanto.
Art. 8.      Al conseguimento dei suoi fini il Patronato provvede:
Art. 9.      Il contributo obbligatorio al Patronato scolastico a carico dell'Amministrazione comunale a norma dell'art. 91 lettera f), n. 13, del testo unico sulla legge comunale e provinciale, è fissato [...]
Art. 10.      Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Provveditore agli studi, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio può [...]
Art. 11.      Per effettivo servizio presso i Patronati con particolare riguardo a quelli dei maggiori centri ed ai Consorzi di cui all'articolo seguente, il Ministero della pubblica istruzione può comandare [...]
Art. 12.      Per una migliore collaborazione ed integrazione al fine del complessivo potenziamento dei Patronati comunali è istituito in ogni provincia il Consorzio provinciale a cui è riconosciuta la [...]
Art. 13.      Tutte le cariche del Patronato e dei Consorzi sono gratuite.
Art. 14.      Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici ha i seguenti compiti:
Art. 15.      Al conseguimento dei suoi fini il Consorzio provvede:
Art. 16.      Il contributo obbligatorio al Consorzio provinciale dei Patronati scolastici a carico dell'Amministrazione provinciale, a norma dell'art. 144, lettera e), n. 7, del testo unico della legge [...]
Art. 17.      Presso la Direzione generale dell'istruzione elementare è costituito un Comitato centrale per l'assistenza scolastica, con lo scopo di esercitare sui Patronati e sui Consorzi provinciali [...]
Art. 18.      Le forme e i modi relativi al passaggio dall'attuale organizzazione dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla presente legge saranno oggetto di apposite norme [...]


§ 42.2.57 - Legge 4 marzo 1958, n. 261. [1]

Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici.

(G.U. 9 aprile 1958, n. 85).

 

     Art. 1.

     Per provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico è istituito, in ogni Comune, il Patronato scolastico.

     L'assistenza può essere estesa alle scuole materne.

 

          Art. 2.

     Il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e, al fine di superare le condizioni di natura economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono gravemente compromettere il rendimento scolastico, fornisce gratuitamente agli alunni bisognosi libri, cancelleria, indumenti, medicinali; organizza la integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopraddetti; istituisce e gestisce dopo-scuola, inter-scuola, ricreatori, colonie; favorisce l'assistenza igienico-sanitaria scolastica e cura ogni altra iniziativa che integri l'azione educatrice della scuola.

 

          Art. 3.

     Il Patronato è retto da un Consiglio di amministrazione nel quale, ai termini dello statuto tipo di cui all'art. 6, sono rappresentati l'Amministrazione comunale, l'autorità scolastica, l'autorità ecclesiastica, l'autorità sanitaria, il personale insegnante, le famiglie, i soci.

     Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e la Giunta esecutiva.

     Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico dura in carica un triennio. La direzione tecnica e amministrativa del Patronato - ai termini dello statuto tipo - è affidata, di regola, ad un insegnante particolarmente qualificato nel campo dell'assistenza scolastica con la funzione di segretario direttore, nominato dal Provveditorato agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico.

     Il segretario-direttore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed, essendo insegnante, avrà, per questo servizio, particolare valutazione nel rapporto informativo annuale.

 

          Art.4

     Il Patronato è sottoposto alla vigilanza del Provveditore agli studi, il quale promuove gli atti per la designazione dei consiglieri, nomina il Consiglio di amministrazione e, ove vi siano gravi motivi, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale provvede con propria determinazione, da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario, per un periodo non superiore ai sei mesi.

 

          Art. 5.

     E' costituita presso i Provveditorati agli studi una Commissione, di cui fanno parte un rappresentante della Prefettura, un rappresentante del Provveditorato e uno della Direzione provinciale del tesoro per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del conto consuntivo e di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che implichino variazioni patrimoniali.

 

          Art. 6.

     L'attività del Patronato e la sua composizione sono regolate da uno statuto che deve essere compilato in base agli statuti tipo A e B, secondo che trattasi rispettivamente di Comuni con più o meno di 10.000 abitanti.

     Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla preparazione ed all'approvazione di detti statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Sono soci del Patronato gli enti, le associazioni e le persone che abbiano versato un contributo annuale od una volta tanto.

     Lo statuto determina la misura dei contributi, distinguendo eventualmente i soci in diverse categorie e, quando sia possibile, assicurando a ciascuna categoria una propria rappresentanza nel Consiglio.

     Di regola tale rappresentanza è stabilita nella proporzione di un rappresentante ogni cento soci.

     I soci sono convocati attualmente in assemblea per discutere la relazione del Consiglio di amministrazione, esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporsi alla Commissione di cui all'art. 5, che ne dà relazione al Consiglio scolastico provinciale, e designare i propri rappresentanti per il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 8.

     Al conseguimento dei suoi fini il Patronato provvede:

     a) con le quote di cui all'art. 7;

     b) con il contributo delle Amministrazioni comunali di cui al seguente articolo;

     c) con il contributo del Ministero della pubblica istruzione;

     d) con il contributo del Ministero dell'interno;

     e) con gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;

     f) con gli utili dell'Economato di cui all'art. 10;

     g) con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;

     h) con il provento di speciali iniziative promosse dal Patronato;

     i) con le rendite patrimoniali.

 

          Art. 9.

     Il contributo obbligatorio al Patronato scolastico a carico dell'Amministrazione comunale a norma dell'art. 91 lettera f), n. 13, del testo unico sulla legge comunale e provinciale, è fissato nella misura minima di lire 50 per abitante.

 

          Art. 10.

     Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Provveditore agli studi, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio può essere istituito presso i Patronati scolastici dei Comuni in cui non esistano rivenditori autorizzati di libri, un economato per la sola vendita dei libri di testo da cedersi agli alunni a prezzi non inferiori a quegli del mercato ed al Patronato, per i suoi assistiti, a prezzi di costo. La gestione dell'economato è tenuta distinta da quella del Patronato e gli utili sono versati alla cassa del Patronato.

 

          Art. 11.

     Per effettivo servizio presso i Patronati con particolare riguardo a quelli dei maggiori centri ed ai Consorzi di cui all'articolo seguente, il Ministero della pubblica istruzione può comandare maestri di ruolo in numero non superiore a cinque per ciascuna Provincia, ai quali non deve essere corrisposto nessun compenso a carico dei Patronati stessi.

 

          Art. 12.

     Per una migliore collaborazione ed integrazione al fine del complessivo potenziamento dei Patronati comunali è istituito in ogni provincia il Consorzio provinciale a cui è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico e di cui fanno parte tutti i Patronati della provincia.

     I presidenti dei Patronati consorziati eleggono il presidente ed il Consiglio di presidenza del Consorzio provinciale. Ne fa parte di diritto un rappresentante del provveditore agli studi, un rappresentante dell'amministrazione provinciale, il medico provinciale, il direttore provinciale U.P.A.I.

     A questo Consiglio sono aggregati, con funzioni consultive, un rappresentante della Federazione provinciale O.N.M.I., della E.N.P.M.F., della C.R.I., ed eventualmente, su delibera del Consiglio di presidenza, altri esperti di assistenza scolastica.

     L'attività del Consorzio è regolata da uno statuto tipo preparato ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per la tutela e la vigilanza valgono le norme stabilite per i Patronati comunali.

 

          Art. 13.

     Tutte le cariche del Patronato e dei Consorzi sono gratuite.

 

          Art. 14.

     Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici ha i seguenti compiti:

     1) attuare forme di collegamento e di coordinamento dell'attività dei Patronati consorziati e promuovere iniziative che possono contribuire ad una maggiore qualificazione degli operatori assistenziali impegnati presso il Patronato ed al miglioramento delle sue prestazioni;

     2) tenere rapporti con gli enti che operano nel settore dell'assistenza scolastica e minorile in genere;

     3) rappresentare i Patronati consorziati nei loro rapporti con il Ministero dell'interno.

 

          Art. 15.

     Al conseguimento dei suoi fini il Consorzio provvede:

     a) con il contributo a carico dell'Amministrazione provinciale di cui all'art. 16;

     b) con il contributo del Ministero dell'interno;

     c) con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;

     d) con il provento di speciali iniziative promosse dal Consorzio;

     e) con le rendite patrimoniali.

 

          Art. 16.

     Il contributo obbligatorio al Consorzio provinciale dei Patronati scolastici a carico dell'Amministrazione provinciale, a norma dell'art. 144, lettera e), n. 7, del testo unico della legge comunale e provinciale è fissato nella misura minima di lire 10 per abitante.

 

          Art. 17.

     Presso la Direzione generale dell'istruzione elementare è costituito un Comitato centrale per l'assistenza scolastica, con lo scopo di esercitare sui Patronati e sui Consorzi provinciali un'azione di coordinamento e di stimolo e di formulare proposte per l'incremento dei Patronati stessi, secondo le norme che stabilirà il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

 

          Art. 18.

     Le forme e i modi relativi al passaggio dall'attuale organizzazione dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla presente legge saranno oggetto di apposite norme del regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.