§ 57.4.12 – R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:31/08/1933
Numero:1592


Sommario
Art. 1.  (art. 1, commi 1° a 3°, con Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 1, comma 1°, art. 4, commi 1° e 3° e art. 9, Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 1, commi 1° e 2°, Regio Decreto [...]
Art. 2.  (art. 3, comma 1° e art. 66, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 9, comma 2°, Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 14, commi 2°, 3° e 4°, Regio Decreto-legge 27 ottobre [...]
Art. 3.  (art. 3, comma 2°, art. 82, comma 1°, lettera a) e comma ultimo, Regio Decreto 30 settembre 1933, n. 2102; art. 1, comma 2°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 4 e 11, commi 1° e 3°, Regio [...]
Art. 4.  (art. 3, comma ultimo, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 39, comma 7°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 70, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 5.  (art. 12 Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 10, commi 1° e 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 6.  (articoli 7 e 83, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; articoli 3, 4, comma 1°, e 5, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; articoli 7 e 10, comma 1°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; [...]
Art. 7.  (art. 8, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 8, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 1, Regio Decreto 22 novembre 1925, n. 2028; [...]
Art. 8.  (art. 2, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 5, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 9.  (art. 3, Regio Decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382; art. 4, Regio Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181; art. 2, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 10.  (art. 3, Regio Decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235; art. 1, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 3, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 11.  (art. 82, lettera b), Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 4, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 12.  (art. 71, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 48, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 13.  (art. 73, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 50, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 14.  (art. 1, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 15.  (art. 12, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 2° Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 3, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).
Art. 16.  (art. 24, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).
Art. 17.  (art. 1, comma 4°, e 80, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 34, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; articoli 1 e 3, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 9, Regio [...]
Art. 18.  (art. 2, comma ultimo, e 6, regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 2, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 11, lettera a) Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 3, Regio [...]
Art. 19.  (art. 14, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 11, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 20.  (art. 2, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 1 e 18, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 1, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 21.  (art. 12, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 11, lettera a), Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 2, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 22.  (art. 1, Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2892; art. 19, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618).
Art. 23.  (art. 6, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).
Art. 24.  (art. 10, commi 2° e 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 25.  (art. 1, Regio Decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977; art. 1, Regio Decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590; art. 38, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 26.  (art. 2, Regio Decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977).
Art. 27.  (art. 1, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
Art. 28.  (art. 2, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
Art. 29.  (art. 3, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
Art. 30.  (art. 4, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
Art. 31.  (art. 5, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
Art. 32.  (art. 7, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
Art. 33.  (art. 8, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
Art. 34.  (art. 9, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
Art. 35.  (art. 10, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
Art. 36.  (art. 1, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
Art. 37.  (art. 2, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
Art. 38.  (art. 3, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
Art. 39.  (art. 4, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
Art. 40.  (art. 5, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
Art. 41.  (art. 6, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
Art. 42.  (art. 7, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
Art. 43.  (art. 8, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
Art. 44.  (art. 3, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812; art. 1, comma 5°, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 45.  (art. 66, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 7, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 14, comma 1°, 5°, 6° e 7°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 8, [...]
Art. 46.  (art. 67, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 11, Regio Decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851; art. 8, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 47.  (art. 68, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 45, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 8, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 48.  (art. 7, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 49. 
Art. 50.  (art. 163, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).
Art. 51.  (art. 5, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 52.  (art. 72, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 40, comma 1°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 49, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 8, comma 4°, Regio Decreto-legge [...]
Art. 53.  (art. 74, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 40, comma 2°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 51, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 8, [...]
Art. 54.  (art. 75, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 52, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 55.  (art. 76, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10 Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 10 Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 53 Regio Decreto 30 novembre 1924, n. [...]
Art. 56.  (art. 78, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 55, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 57.  (art. 119, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).
Art. 58.  (art. 69, commi 2° a 5°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 14, comma 2°, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 15, commi 2° a ultimo, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, [...]
Art. 59.  (art. 10, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 6, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 60.  (art. 79, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 56, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 8, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 61. 
Art. 62.  (art. 14, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 20, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 1, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 11, comma [...]
Art. 63.  (art. 15, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 2, commi 2° e 3°, e art. 6, Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 2, comma 1°, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 22, [...]
Art. 64.  (art. 82, lettera c, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).
Art. 65.  (art. 22, comma 3°, e 24 Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 5, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 4, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. [...]
Art. 66.  (art. 11, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 67.  (art. 6, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 68.  (art. 1, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 5, comma 3°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 69.  (art. 5, comma 4°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 14, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. [...]
Art. 70.  (art. 5, comma 2°, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 15, commi 1° a 7°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 71.  (art. 3, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6 Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 72.  (art. 4, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 5 Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 73.  (articoli 5 e 7, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 74.  (articoli 21, ultimo comma, e 84, primo comma, Regio Decreto 30 settembre 1932, n. 2102; art. 18, ultimo comma, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 8, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, [...]
Art. 75.  (art. 1, Regio Decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 76.  (art. 6, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 7, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 3, Regio Decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio [...]
Art. 77.  (Regio Decreto 9 agosto 1929, n. 1496; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 78.  (articoli 17, comma 1°, 19, 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, 1° comma, Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 18, ultimo comma, Regio Decreto [...]
Art. 79.  (art. 9, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 80.  (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 17 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 81.  (art. 17, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 13, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 5, comma 5°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 6, Regio [...]
Art. 82.  (art. 21, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 18, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 6 Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 83.  (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 18, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 84.  (art. 23, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 85.  (art. 24, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 86.  (art. 25, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 87.  (art. 27, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 88.  (art. 28, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 89.  (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 21, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 90.  (art. 30, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 91.  (art. 31, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 92.  (art. 6, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 93.  (art. 85, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 5, comma ultimo Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 19, Regio [...]
Art. 94.  (art. 18, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 95.  (art. 21, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 18, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 96.  (art. 1, Regio Decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 68, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 97.  (art. 3, Regio Decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321; art. 6 Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 98.  (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 20, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 99.  (art. 84, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1° e 2°, Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 3, Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2656; art. 25, Regio Decreto 28 agosto [...]
Art. 100.  (articoli 14, 2° comma, e 84, 1° e 2° comma, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; articoli 2, 2° e 3° comma, e 11 Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 41, 1° comma, Regio Decreto 28 [...]
Art. 101.  (tab. E, nota n. 4, allegata al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 3, 2° comma, Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2656).
Art. 102.  (art. 33, commi 3° e 4°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 103.  (art. 22, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 29 Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 19, comma 1°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 6, Regio Decreto-legge 3 [...]
Art. 104.  (art. 22, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 4, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 105.  (art. 7, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 106.  (art. 22, comma 3°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 19, comma 3°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 107.  (art. 26, ultimo comma, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 5, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; articoli 14 e 15, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio [...]
Art. 108.  (art. 2, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 109.  (art. 6, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 16, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 110.  (art. 34, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 23, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 111.  (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 24, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 112.  (articoli 14, comma 2°, e 35, commi 1°, 2°, e 5°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 11, comma ultimo, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 17, comma ultimo, Regio Decreto-legge [...]
Art. 113.  (art. 8, commi 2° e 3°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 17, commi 2° e 3°, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 25, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. [...]
Art. 114.  (art. 8, commi 1° e 5°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 25, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 115.  (art. 18, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 25, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 116.  (art. 37, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 4, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 19, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 8, comma 3°, Regio [...]
Art. 117.  (art. 38, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma primo, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 118.  (art. 39, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 32, commi 1° e [...]
Art. 119.  (art. 40, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 12, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 26, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 10, comma 1°, Regio [...]
Art. 120.  (art. 25, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 7 e 8, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 121.  (art. 14, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 122.  (art. 41, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 32, ultimo comma, Regio [...]
Art. 123.  (art. 42, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1939, n. 1176).
Art. 124.  (art. 43, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 125.  (art. 27, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 126.  (art. 45, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 127.  (art. 46, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 128.  (art. 12, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 10, commi 2° e 3°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 129.  (art. 62 e 84, comma 3°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 26, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 130.  (art. 64, commi 1° e 2° Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 33, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 26, commi 1° a 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge [...]
Art. 131.  (art. 65, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 26, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 132.  (art. 64, commi 3° a 5°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 26, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 133.  (art. 26, comma 4°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 134.  (art. 26, commi 1° e 5°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 135.  (art. 26, comma 1°, e 27 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931 n. 1227).
Art. 136.  (art. 26, comma 1°, e art. 28 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 137.  (art. 1, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 138.  (art. 2 e 3, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 139.  (art. 4 e 5, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 140.  (art. 6 e 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 141.  (art. 62 e 84, comma 3°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 1, Regio Decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022; art. 3, commi 1° e 3°, e 29 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge [...]
Art. 142.  (art. 33 e 37, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 143.  (art. 47, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 64, comma 3°, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; art. 5, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527; art. 7, Regio [...]
Art. 144.  (art. 5, Regio Decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977; art. 4 e 7, comma 1°, Regio Decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).
Art. 145.  (art. 37, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 146.  (art. 3, commi 3° e 4°, Regio Decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760; art. 15, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).
Art. 147.  (art. 16, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 148.  (art. 47, comma 2°, e art. 49, lettera a), Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 25, comma 2°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 11, comma 4°, lettera a), Regio Decreto-legge 27 [...]
Art. 149.  (art. 39 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 150.  (art. 48, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 26 Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 12 Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 151.  (art. 50, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 28, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 15, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 152.  (art. 54, commi 1° a 5° Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 12, commi 1° a 4°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; articoli 40 e 47, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 28 agosto [...]
Art. 153.  (art. 49, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 154.  (art. 20, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 155.  (art. 3, comma ultimo, Regio Decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760; art. 16, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).
Art. 156.  (art. 16, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 12, comma 6°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 19, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; Regio Decreto-legge 22 [...]
Art. 157.  (art. 10, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).
Art. 158.  (art. 60, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 24, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 47, comma 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 159.  (art. 49, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 11, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).
Art. 160.  (art. 49, comma 3°, lettera b), Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 12, comma 2°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 29, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 11, [...]
Art. 161.  (art. 2, Regio Decreto-legge 14 giugno 1926, n. 1590; art. 34, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 162.  (art. 49, comma 3°, lettera c), Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 11, comma 4°, lettera b), Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).
Art. 163.  (art. 5, Regio Decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).
Art. 164.  (art. 13, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 42, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 165.  (art. 41, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 166.  (art. 53, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 31, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 167.  (art. 4, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 17, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 4, commi 1° a 3°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 168.  (art. 36, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 10, ultimo comma, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).
Art. 169.  (art. 17, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 2, commi 3° a 5°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; legge 30 marzo 1931, n. 381; art. 45, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, [...]
Art. 170.  (art. 17, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 171.  (art. 8, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 29, comma ultimo, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 18, Regio Decreto-legge 2 luglio 1930, n. 1176).
Art. 172.  (articoli 4, comma 2°, e 5 Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 2, commi 1° e 2°, Regio Decreto- legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 21, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. [...]
Art. 173.  (art. 1, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).
Art. 174.  (art. 59, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 7, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; art. 33, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 23, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. [...]
Art. 175.  (art. 59, comma 3°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 3, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; art. 33, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 23, Regio Decreto-legge 3 luglio [...]
Art. 176.  (art. 2, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; articoli 23, 24 e 25 Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 51, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 177.  (art. 59, ultimo comma, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 33, ultimo comma, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 23, ultimo comma, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. [...]
Art. 178.  (art. 4, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).
Art. 179.  (art. 59, comma 4°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 5, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).
Art. 180.  (art. 1, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).
Art. 181.  (articoli 2 e 3, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).
Art. 182.  (art. 4, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).
Art. 183.  (art. 5, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).
Art. 184.  (articoli 6 e 7, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).
Art. 185.  (articoli 55 e 57, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 18, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 20, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 50, Regio Decreto-legge [...]
Art. 186.  (art. 1, Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 563; Regio Decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 277; art. 20, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).
Art. 187.  (art. 118, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 14, Regio Decreto 6 novembre 1924, n. 1851; art. 3, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 58, Regio Decreto-legge 28 agosto [...]
Art. 188.  (art. 6, Regio Decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382).
Art. 189.  (articoli 56 e 57, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 20, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 55, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. [...]
Art. 190.  (art. 54, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 191.  (art. 56, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 192.  (art. 57, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 193.  (art. 1, 2 e 3, Regio Decreto 5 giugno 1932, n. 1003).
Art. 194.  (art. 4 e 5, Regio Decreto 5 giugno 1932, n. 1003).
Art. 195.  (art. 6, 7 e 11, Regio Decreto 5 giugno 1932, n. 1003).
Art. 196.  (art. 8 e 9, Regio Decreto 5 giugno 1932, n. 1003).
Art. 197.  (art. 10 e 11, Regio Decreto 5 giugno 1932, n. 1003).
Art. 198.  (art. 97, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 199.  (art. 98, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 200.  (art. 99 e 110, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 201.  (art. 100, comma 1°, 101, commi 1° e 2°, 103, 106, comma 1°, e 180 Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 7, comma 1°, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 2 e 70, comma 1°, [...]
Art. 202.  (art. 101, comma 3°, e 102, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1933, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 203.  (art. 109, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 204.  (art. 100, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 8 Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 205.  (art. 18 e 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 206.  (art. 5, comma 4°, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931 n. 1227).
Art. 207.  (art. 104, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 208.  (art. 7, commi 2° a 4°, Regio Decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1585).
Art. 209.  (art. 2, Regio Decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321).
Art. 210.  (art. 105, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 29 agosto 1931, n. 1227).
Art. 211.  (art. 107, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 212.  (art. 10, Regio Decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 213.  (art. 5, comma 1°, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 87, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 12, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 214.  (articoli 5 e 6, comma ultimo, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 88, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 1, Regio Decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028; art. 1, comma ultimo, [...]
Art. 215.  (art. 3, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 8, Regio Decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38).
Art. 216.  (art. 8, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 9, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).
Art. 217.  (art. 15, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; articoli 87, comma 3°, e 95, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 8, comma ultimo, Regio Decreto-legge 29 agosto 1931, n. 1227; tabella II, [...]
Art. 218.  (art. 89, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 22, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; art. 1, Regio [...]
Art. 219.  (articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°, e 8, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 5, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).
Art. 220.  (art. 17, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 221.  (articoli 1 e 2, Regio Decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321).
Art. 222.  (art. 11, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 22, comma 2°, e 25, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 223.  (art. 90, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 1 a 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 224.  (art. 4, commi 1° e 3°, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 12, comma ultimo, 37, comma 3°, 39 e 42, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 225.  (art. 93, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 39 e 40, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 226.  (art. 94, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).
Art. 227.  (art. 14, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 96, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).
Art. 228.  (art. 11, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 55, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 229.  (art. 17, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736).
Art. 230.  (art. 10, Regio Decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028).
Art. 231.  (art. 18, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 232.  (art. 40, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).
Art. 233.  (art. 59, 61 e 64, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 234.  (art. 62, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 235.  (art. 18, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 236.  (art. 8, commi 2° e 4°, 25, 26, 27, 28 e 37, comma 3°, 39, 42, 49 e 54, terz'ultimo comma, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 237.  (articoli 39, 40 e 65, commi 1°, 2° e 4°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 238.  (art. 60, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 239.  (art. 7, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).
Art. 240.  (art. 5, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; art. 3, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).
Art. 241.  (art. 37, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 242.  (art. 4, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).
Art. 243.  (art. 3, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).
Art. 244.  (art. 4, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).
Art. 245.  (art. 5, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).
Art. 246.  (art. 8, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).
Art. 247.  (art. 9, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).
Art. 248.  (articoli 53 e 55, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; Regio Decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).
Art. 249.  (art. 60, comma 2°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 250.  (articoli 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; articoli 33, 37, comma ultimo, e art. 55, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; Regio [...]
Art. 251.  (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 252.  (art. 5, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; art. 21, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; articoli 43 e 44, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931 n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. [...]
Art. 253.  (articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 254.  (art. 63, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 255.  (legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 256.  (art. 60, comma 4°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 257.  (art. 63, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 258.  (art. 11, Regio Decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965).
Art. 259.  (art. 1, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 1, Regio Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130; art. 1 e 5, legge 25 giugno 1931, n. 926; art. 66, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. [...]
Art. 260.  (art. 2, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 21, comma 3°, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 1, Regio Decreto 16 febbraio 1933, n. 261).
Art. 261.  (art. 3, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 43, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 2, comma 1°, Regio Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130; art. 3, Regio Decreto-legge 5 [...]
Art. 262.  (art. 4, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 43, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).
Art. 263.  (art. 5, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 45, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 67, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 264.  (art. 7, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 43, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 4, Regio Decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).
Art. 265.  (art. 6, Regio Decreto 31 dicembre 1933, n. 3160).
Art. 266.  (art. 9, 2° comma, e 10, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).
Art. 267.  (art. 9, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 10, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).
Art. 268.  (art. 10, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160).
Art. 269.  (art. 11, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 2, comma ultimo, Regio Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130).
Art. 270.  (art. 11, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).
Art. 271.  (art. 9, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 4, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 272.  (art. 1°, comma ultimo, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 3, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 9, comma ultimo, e art. 42, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618).
Art. 273.  (art. 6, comma penultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 274.  (art. 13, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 27, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).
Art. 275.  (art. 115, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 13, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 58, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 23, Regio Decreto-legge 28 agosto [...]
Art. 276.  (art. 5, 6 e 7, Regio Decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38; art. 9, commi 4° a 6°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 31, Regio [...]
Art. 277.  (art. 116, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 8, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 12, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 10, Regio Decreto-legge 27 ottobre [...]
Art. 278.  (art. 1, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).
Art. 279.  (art. 2, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).
Art. 280.  (art. 3, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).
Art. 281.  (art. 4, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).
Art. 282.  (art. 5, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).
Art. 283.  (art. 6, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).
Art. 284.  (art. 7, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).
Art. 285.  (art. 8, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).
Art. 286.  (art. 117, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 2, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 30, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).
Art. 287.  (art. 68, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 288.  (art. 11, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931 n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 289.  (art. 16, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).
Art. 290.  (art. 8, Regio Decreto-legge 13 ottobre 1927, n. 2105; art. 1, comma 3°, Regio Decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289).
Art. 291.  (art. 2, commi 2° e 3°, Regio Decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837).
Art. 292.  (art. 3, comma 2°, Regio Decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837).
Art. 293.  (articoli 1 e 3 Regio Decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421).
Art. 294.  (art. 2, Regio Decreto 4 novembre 1926, n. 2042; art. 2, Regio Decreto 12 gennaio 1928, n. 116).
Art. 295.  (art. 121, Regio Decreto 20 settembre 1923, n. 2102; art. 59, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 296.  (art. 72, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 297. 
Art. 298.  (art. 73, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 299.  (articoli 147, comma 2°, e 151, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; articoli 19 e 26, Regio Decreto-legge 22 maggio 1934, n. 744; articoli 3 e 20 Regio Decreto-legge 25 settembre [...]
Art. 300.  (art. 20, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 20, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 37, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).
Art. 301.  (articoli 1 e 2, Regio Decreto 24 gennaio 1929, n. 189).
Art. 302.  (legge 23 giugno 1927, n. 1135; art. 78, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 303.  (articoli 51 e 52, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925 n. 1604; art. 27, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).
Art. 304.  (art. 43, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618).
Art. 305.  (art. 77, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 306.  (art. 4, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744).
Art. 307.  (art. 44, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618).
Art. 308.  (art. 28, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).
Art. 309.  (art. 125, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 63, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 310.  (art. 11, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).
Art. 311.  (art. 79, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 312.  (art. 28, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 313.  (art. 156, commi 1° a 3°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 26, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 63, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; articoli 26 e 81 [...]
Art. 314.  (art. 80, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 315.  (art. 137, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Art. 316.  (art. 83, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 317.  (art. 5, Regio Decreto 2 giugno 1932, n. 690).
Art. 318.  (art. 8, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 319.  (art. 10, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 320.  (art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 321.  (art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 322.  (art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629).
Art. 323.  (art. 36-bis, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 324.  (art. 7, Regio Decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).
Art. 325.  (art. 85, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).
Art. 326.  (art. 6, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; art. 31, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 21, comma ultimo, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 327.  (art. 8, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).
Art. 328.  (art. 45, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618).
Art. 329.  (art. 58, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 8, comma ultimo, Regio Decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).
Art. 330.  (art. 1, Regio Decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964; art. 46, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; articoli 1 e 2, legge 26 maggio 1932, n. 622).
Art. 331.  (articoli 1 e 2, legge 21 marzo 1926, n. 479).
Art. 332.  (art. 30, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 333.  (art. 8, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 29, comma ultimo, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 18, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
Art. 334.  (art. 88, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; art. 14, legge 8 giugno 1933, n. 629).


§ 57.4.12 – R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

(G.U. 7 dicembre 1933, n. 283, S.O.).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, annesso al presente Decreto e visto, d'ordine nostro, dai ministri proponenti.

 

 

Testo unico

 

Titolo I

UNIVERSITA' E ISTITUTI SUPERIORI

 

Sezione I

 

Capo I

FINI DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

E ISTITUTI NEI QUALI S'IMPARTISCE

 

     Art. 1. (art. 1, commi 1° a 3°, con Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 1, comma 1°, art. 4, commi 1° e 3° e art. 9, Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 1, commi 1° e 2°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 1, Regio Decreto 23 ottobre 1924, n. 1850; art. 2, Regio Decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851; art. 4, Regio Decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235; art. 3 Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 1, Regio Decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965; art. 1, Regio Decreto 4 novembre 1926, n. 2042; art. 1, commi 1° a 3° e art. 20, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 1, Regio Decreto 12 gennaio 1928, n. 116; art. 1, legge 18 marzo 1928, n. 585; art. 11, comma 1° e art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

     Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente testo unico:

     1° nelle regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B

     2° nelle università e negli istituti superiori liberi.

     Le università e gli istituti hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente testo unico e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal ministro dell'educazione nazionale.

 

          Art. 2. (art. 3, comma 1° e art. 66, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 9, comma 2°, Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 14, commi 2°, 3° e 4°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 11 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le spese per il mantenimento delle università e degli istituti di cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri enti o privati.

     La tabella medesima determina:

     a) le facoltà e scuole che costituiscono ciascuna università o istituto: e per tale parte potrà essere modificata per Decreto reale, in relazione alle norme contenute negli art. 20 e 24;

     b) i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potrà essere modificata che per legge.

 

          Art. 3. (art. 3, comma 2°, art. 82, comma 1°, lettera a) e comma ultimo, Regio Decreto 30 settembre 1933, n. 2102; art. 1, comma 2°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 4 e 11, commi 1° e 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Al mantenimento delle università e degli istituti di cui alla tabella B si provvede con convenzioni tra lo Stato ed altri enti o privati; lo Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna università o istituto non potrà essere superiore a quello stabilito nella predetta tabella B. Con le convenzioni medesime sono determinate le facoltà o scuole, di cui è costituita ciascuna università.

     Le convenzioni sono approvate, e, occorrendo, modificate per Decreto reale, udita la sezione prima del consiglio superiore dell'educazione nazionale, alla quale vengono aggregati uno o più membri della quinta per le convenzioni relative agli istituti superiori di architettura.

     Le convenzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

          Art. 4. (art. 3, comma ultimo, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 39, comma 7°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 70, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le università e gli istituti superiori liberi non hanno contribuito a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 5. (art. 12 Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 10, commi 1° e 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Con decreti reali, promossi dal ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può essere disposta:

     a) la fusione di istituti superiori agrari e di medicina veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime;

     b) l'aggregazione di istituti superiori di medicina veterinaria alle università.

     I decreti reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterranno le modalità delle fusioni o aggregazioni.

 

Capo II

AUTORITA' ACCADEMICHE

 

          Art. 6. (articoli 7 e 83, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; articoli 3, 4, comma 1°, e 5, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; articoli 7 e 10, comma 1°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 9, Regio Decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977; art. 1, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; art. 1, Regio Decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

     Il governo delle università e degli istituti superiori appartiene alle seguenti autorità:

     1) rettore delle università e direttore degli istituti superiori;

     1-bis) corpo accademico[1];

     2) senato accademico;

     3) consiglio di amministrazione;

     4) presidi delle facoltà e delle scuole;

     5) consigli delle facoltà e delle scuole.

     Agli istituti superiori di scienze economiche e commerciali è preposto un direttore o un rettore.

     Al consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'università o dell'istituto; alle altre autorità, ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare.

     Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al consiglio della facoltà nelle università o negli istituti costituiti da una sola facoltà.

     Le autorità accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle università o istituti.

 

          Art. 7. (art. 8, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 8, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 1, Regio Decreto 22 novembre 1925, n. 2028; art. 9, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 5, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     I rettori e i direttori sono nominati dal Re tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'università o istituto.

     Durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.

     L'annessa tabella C determina le indennità di carica spettanti ai rettori e ai direttori; tali indennità non sono valutabili agli effetti della pensione.

     Quando il ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, può designare, con suo Decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'università o all'istituto, sia tra quelli di altra università o istituto della stessa sede. Il prorettore o prodirettore dura in ufficio un anno accademico e può essere confermato. Egli ha diritto all'indennità spettante al rettore o al direttore.

 

          Art. 8. (art. 2, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 5, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     I rettori e i direttori, previo consenso del ministro, possono delegare le proprie funzioni alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'università, o dell'istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'università o dell'istituto medesimo, e possono designare al ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza.

     Ai professori stessi può essere corrisposta, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione annua sul bilancio dell'università o dell'istituto, non superiore a lire 2000, da ridursi del 12 per cento ai sensi del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

 

          Art. 9. (art. 3, Regio Decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382; art. 4, Regio Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181; art. 2, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; legge 8 giugno 1933, n. 629).

     Il senato accademico è composto:

     a) del rettore o direttore che lo presiede;

     b) dei presidi delle facoltà o delle scuole che costituiscono l'università o l'istituto, sempreché le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

     Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.

 

          Art. 10. (art. 3, Regio Decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235; art. 1, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 3, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; legge 8 giugno 1933, n. 629).

     Il consiglio di amministrazione, per le università e gli istituti di cui alla tabella A, è composto:

     a) del rettore o direttore che lo presiede;

     b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle facoltà e delle scuole che costituiscono l'università o l'istituto tra i professori di ruolo che appartengono all'università o istituto medesimo. Per le università e gl'istituti superiori, formati di una sola facoltà, i due membri sono designati dal rettore o direttore tra i professori appartenenti all'università o istituto stesso;

     c) di due rappresentanti del governo: uno è l'intendente di finanza della provincia, l'altro è scelto dal ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa che non rivestano uffici presso le università e gli istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo di intervenire personalmente alle adunanze del consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice-intendente;

     d) del direttore amministrativo.

     Oltre ai componenti di cui al comma precedente fa parte del consiglio d'amministrazione del Regio istituto superiore di architettura di Roma altro rappresentante del governo, scelto dal ministro tra funzionari addetti ai servizi delle antichità e delle belle arti, di grado non inferiore al sesto.

     Gli enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle università o degli istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al consiglio. Per ogni tre contribuenti è designato un rappresentante. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono egualmente designare un rappresentante.

     Il numero dei membri indicati nella lettera b) è aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre.

     I membri indicati nella lettera b) e quello scelto dal ministro durano in ufficio un biennio, e possono essere confermati. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

     Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

     Il consiglio d'amministrazione è costituito con Decreto del ministro.

 

          Art. 11. (art. 82, lettera b), Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 4, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; legge 8 giugno 1933, n. 629).

     Per le università e gli istituti di cui alla tabella B le norme relative alla composizione e rinnovazione del consiglio d'amministrazione sono contenute nelle convenzioni per il mantenimento delle università e istituti. In ogni caso, salvo quanto dispongono i due commi successivi, il consiglio è presieduto dal rettore o direttore e ne fanno parte due rappresentanti almeno del governo (tra i quali l'intendente di finanza della provincia) e il direttore amministrativo.

     Per gl'istituti superiori di scienze economiche e commerciali il rettore o direttore è membro di diritto; il presidente del consiglio è nominato con Decreto reale su proposta del ministro dell'educazione nazionale, tra persone anche estranee all'istituto, che siano componenti del consiglio; resta in ufficio un biennio accademico e può essere confermato.

     Per gl'istituti superiori di architettura fra i rappresentanti del governo, oltre l'intendente di finanza della provincia, dev'essere compreso un funzionario scelto dal ministro tra quelli addetti ai servizi delle antichità e belle arti, di grado non inferiore al sesto.

     Il consiglio d'amministrazione è costituito con Decreto del ministro.

 

          Art. 12. (art. 71, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 48, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172). [2]

     Il presidente del Consiglio d'amministrazione, scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la rappresentanza legale dell'università o istituto superiore, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

 

          Art. 13. (art. 73, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 50, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

     Il consiglio d'amministrazione può esser sciolto con Decreto reale per gravi motivi o quando, richiamato dal ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

     In caso di scioglimento, il governo amministrativo è affidato ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'università o istituto superiore.

 

          Art. 14. (art. 1, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     I presidi sono nominati dal ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive facoltà o scuole, su una terna proposta dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.

     Nelle università o istituti composti di una sola facoltà, il rettore o direttore esercita anche le funzioni di preside della facoltà stessa.

 

          Art. 15. (art. 12, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 2° Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 3, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

     Il consiglio della facoltà o della scuola si compone del preside che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla facoltà o scuola.

     Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chiamati anche i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altra facoltà o scuola, università o istituto, nonché i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.

     Il consiglio della facoltà di farmacia si compone, di regola, del preside che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla facoltà e dei professori di ruolo di materie comuni alla facoltà di farmacia e ad altre facoltà, anche se, per l'insegnamento di tali materie nella facoltà di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico.

     Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potrà essere aggregato alla facoltà di scienze, quando ciò sia previsto nello statuto della università interessata.

 

          Art. 16. (art. 24, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

     I consigli delle facoltà e delle scuole, oltre le attribuzioni demandate loro dal regolamento, hanno altresì il compito di raccogliere i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, di esaminarli e coordinarli fra loro, introdurvi le opportune modificazioni ed elaborare così un piano organico di corsi che pienamente risponda alle finalità scientifiche e professionali delle facoltà o scuole.

 

Capo III

ORDINAMENTO DIDATTICO

 

§ 1.

STATUTI E ANNO ACCADEMICO

 

          Art. 17. (art. 1, comma 4°, e 80, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 34, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; articoli 1 e 3, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 9, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Ogni università o istituto superiore ha uno speciale statuto.

     Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio d'amministrazione e le facoltà e scuole che costituiscono l'università o l'istituto; per le università o istituti costituiti da una sola facoltà, dal consiglio di facoltà, udito il consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con Decreto reale, udito il consiglio superiore dell'educazione nazionale, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità; esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

     Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.

 

          Art. 18. (art. 2, comma ultimo, e 6, regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 2, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 11, lettera a) Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 3, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Gli statuti delle università e degli istituti di cui alla tabella A determinano, in relazione alle disposizioni dell'art. 20, le facoltà, scuole, corsi e seminari, che, entro i limiti del bilancio dell'università o istituto, vengono mantenuti e costituiti in aggiunta a quelli indicati nella tabella stessa.

     Gli statuti delle università e degli istituti di cui alla tabella B contengono l'indicazione delle facoltà, scuole, corsi e seminari che li costituiscono, in virtù delle convenzioni per il mantenimento, di cui all'art. 3, e in relazione alle disposizioni dell'art. 20.

     Salvo il disposto dell'art. 26, lo statuto di ogni università o istituto determina, per ciascuna facoltà, scuola, corso o seminario, le materie d'insegnamento, il loro ordine e il modo con cui debbono essere impartite.

     Per gl'istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gli statuti stabiliscono quali fra gl'insegnamenti siano fondamentali e dettano le norme per le esercitazioni di laboratorio e le esercitazioni nell'azienda agraria nonché le norme per il funzionamento degli istituti e stazioni sperimentali e delle aziende annesse o collegate.

     Per gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali gli statuti indicano, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, secondo comma, quali degli insegnamenti siano fondamentali e quali complementari e stabiliscono l'organizzazione dei corsi d'integrazione.

 

          Art. 19. (art. 14, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 11, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

 

§ 2.

FACOLTA', SCUOLE, CORSI E INSEGNAMENTI

 

          Art. 20. (art. 2, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 1 e 18, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 1, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

     Presso le università e gl'istituti superiori gli insegnamenti sono coordinati in modo da costituire facoltà, scuole e corsi.

     Le facoltà che possono essere costituite presso ciascuna università o istituto superiore sono:

     di giurisprudenza;

     di scienze politiche;

     di scienze economiche e commerciali;

     di lettere e filosofia;

     di medicina e chirurgia;

     di medicina veterinaria;

     di farmacia;

     di scienze matematiche, fisiche e naturali;

     di ingegneria;

     di architettura;

     di agraria.

     Possono inoltre essere costituite:

     a) scuole dirette a fini speciali;

     b) scuole di perfezionamento;

     c) corsi di perfezionamento, d'integrazione e di cultura, annessi alle singole facoltà.

     Le scuole di cui alle lettere a) e b) possono essere costituite, sia con insegnamenti ad esse particolari, sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti propri di altre facoltà.

     I corsi di cui alla lettera c) sono costituiti, in seno alle rispettive facoltà, da insegnamenti opportunamente organizzati e appartenenti anche ad altre facoltà o scuole. I corsi d'integrazione sono costituiti presso le facoltà di scienze economiche e commerciali.

     Possono infine costituirsi seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque connessi, anche di facoltà, scuole o istituti superiori diversi.

     Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma di lezioni cattedratiche o di esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale.

     Salvo il disposto dell'art. 25, il regolamento generale universitario determina la durata degli studi per ciascuna delle facoltà indicate nel comma secondo. La durata degli studi per le scuole e i corsi indicati nel comma terzo è determinata dagli statuti.

 

          Art. 21. (art. 12, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 11, lettera a), Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 2, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Negli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gl'insegnamenti dichiarati fondamentali negli statuti sono obbligatori per l'iscrizione, la frequenza e l'esame agli effetti del conseguimento della laurea.

     Negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali gl'insegnamenti sono fondamentali e complementari. Sono fondamentali gl'insegnamenti per i quali l'iscrizione, la frequenza e l'esame sono obbligatori agli effetti del conseguimento della laurea. Sono complementari gl'insegnamenti di integrazione per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda della menzione speciale da farsi sul diploma di laurea ai sensi dell'art. 167. In ogni istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni che saranno stabilite dallo statuto.

 

          Art. 22. (art. 1, Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2892; art. 19, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

     Le università e gli istituti superiori sono autorizzati a stipulare particolari accordi, in virtù dei quali gli studenti di una università o istituto possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspirano, gli insegnamenti di determinate materie in altro istituto o università della stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti.

 

          Art. 23. (art. 6, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

     I direttori delle scuole di perfezionamento, dei corsi di perfezionamento dei seminari e degli istituti scientifici delle università e degli istituti superiori, debbono alla fine di ogni anno accademico inviare al ministero una dettagliata relazione sull'attività didattica e scientifica svolta negli istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni.

 

          Art. 24. (art. 10, commi 2° e 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Con Decreto reale promosso dal ministero dell'educazione nazionale, può essere disposta la soppressione di facoltà, scuole o insegnamenti universitari, oppure la fusione di facoltà o scuole appartenenti alla stessa università.

     Il Decreto relativo sarà emanato, su conforme parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterrà le modalità della soppressione o fusione.

 

§ 3.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STUDI DI INGEGNERIA

 

          Art. 25. (art. 1, Regio Decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977; art. 1, Regio Decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590; art. 38, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Gli studi di ingegneria si compiono in cinque anni; essi sono divisi in due corsi: uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione.

     Il corso biennale di studi propedeutici può essere seguìto presso tutte le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso gli istituti superiori d'ingegneria di Milano e di Torino.

     Il predetto corso biennale può essere inoltre seguìto presso la regia accademia navale di Livorno, presso la regia accademia di artiglieria e genio di Torino e presso la regia accademia aeronautica di Caserta.

     Il corso triennale di studi di applicazione può essere seguìto presso tutti gl'istituti superiori d'ingegneria. Il primo anno del detto corso triennale può essere seguìto anche presso la regia accademia navale di Livorno e presso la regia accademia aeronautica di Caserta.

     L'esame di licenza dal biennio propedeutico, da sostenersi con le norme di cui all'art. 161, avrà effetto, ai fini dell'ammissione al corso triennale di applicazione, soltanto per quegli allievi delle tre accademie che, all'atto dell'ammissione al corso biennale predetto, siano forniti del titolo di studi medi di cui all'art. 143.

     Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del corso propedeutico presso le tre accademie e del primo anno di applicazione presso le accademie navale di Livorno e aeronautica di Caserta sono emanate e, occorrendo, modificate, con Decreto reale, su proposta dei ministri interessati, di concerto con quelli dell'educazione nazionale e delle finanze.

 

          Art. 26. (art. 2, Regio Decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977).

     Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli studenti sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline:

     analisi algebrica ed infinitesimale;

     geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;

     fisica sperimentale (corso biennale);

     chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;

     meccanica razionale;

     disegno di ornato e di architettura (corso biennale).

     Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto sono contenute negli statuti delle università e degl'istituti superiori d'ingegneria.

 

§ 4.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STUDI DI MEDICINA

 

          Art. 27. (art. 1, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

     Nelle città, che sono sede di facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali aventi una complessiva media giornaliera di ricoverati non superiori a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento.

     Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli ospedali che abbiano una media giornaliera di ricoverati superiore a quella anzidetta, quando ciò sia richiesto, per le esigenze dell'insegnamento, dal ministro dell'educazione nazionale.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le altre pubbliche istituzioni che, sotto diverso nome, adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera.

 

          Art. 28. (art. 2, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

     Nelle città che sono sedi di facoltà di medicina e chirurgia, le amministrazioni degli ospedali legalmente riconosciuti come istituzioni pubbliche di beneficenza e non trasformati in ospedali clinici per l'insegnamento, hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle cliniche universitarie gl'infermi accolti nelle ultime 24 ore, i quali siano ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento.

     A tal fine, il trasferimento degl'infermi dalle sale di deposito ai reparti di cura, sarà effettuato, salvo i casi di urgenza, con concorso di un delegato delle cliniche universitarie, cui spetterà di provvedere alla scelta degli infermi necessari agli scopi suddetti.

 

          Art. 29. (art. 3, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

     Gli ospedali, trasformati a norma dell'art. 27, funzioneranno per l'intero anno solare, con le norme prescritte dai regolamenti delle istituzioni cui appartengono, a loro totale carico e nei limiti di spesa dell'assistenza a cui sono tenuti.

     Gli istituti clinici provvederanno a loro carico al personale direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, mettendo a disposizione del servizio ospedaliero tutti i mezzi diagnostici e terapeutici che essi possiedono, ad eccezione del personale assistente ospedaliero che sia necessario per il funzionamento dei singoli reparti.

 

          Art. 30. (art. 4, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

     Le cliniche universitarie, le quali abbiano locali propri, potranno funzionare come reparti ospedalieri per l'intero anno solare, con le norme ed alle condizioni che saranno dall'amministrazione universitaria convenute con le amministrazioni delle pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta.

 

          Art. 31. (art. 5, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

     Il ministero dell'educazione nazionale potrà, su proposta delle facoltà di medicina e chirurgia, richiedere che ospedali, anche di città non sedi di università, accolgano studenti o laureati per l'esercizio della pratica professionale sotto la guida dei primari ospedalieri.

 

          Art. 32. (art. 7, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). [3]

     [Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali sono sottoposti al riscontro diagnostico.

     I cadaveri, poi, il cui trasporto non sia stato fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano avere assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.]

 

          Art. 33. (art. 8, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

     Nei consigli di amministrazione di tutte le pubbliche istituzioni, di cui all'art. 27, saranno ammessi due rappresentanti dell'università, designati dal senato accademico con tutte le facoltà degli altri consiglieri, per tutti gli affari attinenti ai rapporti fra le dette istituzioni e le cliniche.

 

          Art. 34. (art. 9, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

     Tutte le controversie relative alla esecuzione delle precedenti disposizioni saranno risolute, su istanza di una o di entrambe le parti, dal Regio prefetto con Decreto motivato.

     Contro la decisione del prefetto è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso al ministro dell'interno, il quale provvederà, d'accordo col ministro dell'educazione nazionale, sentito, in caso di diverso parere delle due amministrazioni, il consiglio di Stato.

 

          Art. 35. (art. 10, Regio Decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

     Le disposizioni di cui agli art. 27, 28, 29 e 30, non si applicano agli ospedali dipendenti dall'amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, eccettuati i reparti del policlinico attualmente occupati dalle cliniche universitarie.

 

§ 5.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SCUOLE

E I CORSI DI CULTURA MILITARE

 

          Art. 36. (art. 1, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

     Presso le regie università e presso i Regi istituti superiori d'ingegneria sono istituite scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo:

     a) di promuovere e sviluppare l'attività scientifica per quanto riguarda la tecnica militare;

     b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle forze armate dello Stato;

     c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.

 

          Art. 37. (art. 2, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

     Le scuole speciale e di perfezionamento comprendono un complesso di insegnamenti relativi ad un dato ramo della tecnica militare. Esse conferiscono una laurea o un diploma.

     I corsi speciali vertono su di una materia di tecnica militare ed hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un attestato di idoneità.

     Gli statuti delle regie università e dei Regi istituti superiori di ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la durata degli studi per le scuole speciali e di perfezionamento e l'ordinamento didattico dei corsi speciali.

     Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e con le modalità prescritte per gli statuti, sentita anche la commissione suprema di difesa.

 

          Art. 38. (art. 3, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

     Agli insegnamenti si provvede di regola per incarico.

     Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta delle rispettive facoltà, a persona di riconosciuta competenza, udita la commissione suprema di difesa.

     Detti incarichi possono essere conferiti ai professori di ruolo delle università e degli istituti superiori d'ingegneria indipendentemente da altri incarichi d'insegnamento che siano loro affidati.

     Per ciascun insegnamento dato per incarico è corrisposta la retribuzione di lire 4000, se trattasi di corso annuale, e di lire 2000 se trattasi di corso quadrimestrale. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 per cento ai sensi del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

 

          Art. 39. (art. 4, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

     Alle scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti:

     a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una università o in un istituto d'istruzione superiore;

     b) gli ufficiali del Regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal senato accademico;

     c) gli studenti delle università e degli istituti superiori.

     Le norme di cui al comma quarto dell'art. 37 debbono determinare anche le condizioni e modalità di iscrizione.

 

          Art. 40. (art. 5, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

     Ai corsi speciali di storia e di tecnica militare possono essere iscritti gli studenti delle università e degli istituti superiori di ingegneria con le norme stabilite negli statuti.

 

          Art. 41. (art. 6, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

     Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguito almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme stabilite con ulteriori disposizioni emanate e, occorrendo, modificate su proposta dei ministri competenti.

 

          Art. 42. (art. 7, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

     Per contribuire alle spese occorrenti per la costruzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi indicati nell'art. 37 è iscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del ministero dell'educazione nazionale la somma di lire 80.000.

     Detta somma verrà ripartita con Decreto reale su proposta del ministro dell'educazione nazionale e sentita la commissione suprema di difesa, fra le regie università e i Regi istituti superiori di ingegneria.

 

          Art. 43. (art. 8, Regio Decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

     Nelle università ed istituti superiori liberi possono essere istituite le scuole ed i corsi indicati nell'art. 37 a totale carico delle università e degli istituti stessi.

 

Capo IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 

§ 1.

REGOLAMENTI INTERNI

 

          Art. 44. (art. 3, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812; art. 1, comma 5°, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     Ogni università o istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'università o istituto, e quelle concernenti il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni contenute nel presente testo unico per le singole categorie di personale.

     Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari istituti, eccettuato il personale aiuto ed assistente, non potrà essere superiore a quello risultante dalla attuazione del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

     Il regolamento è emanato, e, occorrendo, modificato, con Decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, udito il consiglio delle facoltà e scuole interessate, nonché, ove esista, il senato accademico. Esso deve essere approvato dal ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze.

     Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del ministero della educazione nazionale.

 

§ 2.

PATRIMONI E REDDITI

 

          Art. 45. (art. 66, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 7, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 14, comma 1°, 5°, 6° e 7°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 8, comma 2°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Oltre i frutti del proprio patrimonio, sono a disposizione di ogni università e istituto superiore il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, i contributi di enti o di privati, il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti - salvo il disposto degli art. 152 e 194 - dei diritti di segreteria, delle prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, gli istituti scientifici possono eseguire.

     I contributi che le province, i comuni e i consigli provinciali dell'economia corporativa siano obbligati o si obblighino di versare alle regie università o ai Regi istituti superiore, debbono, quando l'istituto superiore interessato ne faccia richiesta al prefetto, essere garantiti mediante delegazione sulle sovraimposte, o, in mancanza, su altri cespiti dati in riscossione al ricevitore provinciale o all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

     La delegazione deve essere rilasciata per il periodo uguale alla rimanente durata della convenzione di mantenimento dell'università o dell'istituto superiore interessato.

     Il ricevitore provinciale e l'esattore delle imposte dirette rispondono in proprio delle somme per le quali hanno ricevuto la delegazione in favore dell'università o dell'istituto superiore interessato.

 

          Art. 46. (art. 67, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 11, Regio Decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851; art. 8, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). [4]

     Ad ogni università e istituto superiore è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'università e istituto medesimo e passa in loro proprietà tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.

 

          Art. 47. (art. 68, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 45, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 8, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Tutti gli oggetti mobili delle università e degli istituti superiori, a qualunque categoria appartengano, debbono essere iscritti in apposito inventario e dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

 

          Art. 48. (art. 7, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Il ministro dell'educazione nazionale può consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.

     Occorre a tal uopo il consenso del consiglio di amministrazione dell'istituto da cui il professore proviene.

     Gl'istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario.

 

          Art. 49.

     Gli istituti scientifici delle università e degli istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze.

     Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.

     Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonché tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni.

 

          Art. 50. (art. 163, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

     Nel caso di soppressione di università o istituti di cui alla tabella B gli immobili dello Stato, già a servizio delle università o istituti medesimi, saranno destinati a scopi di pubblica istruzione, o, in genere, di cultura a vantaggio dei comuni o delle province rispettive; il materiale mobile di qualsiasi natura sarà invece dato in proprietà ad università o istituti di cui alle tabelle A e B o assegnato a servizio di Regi istituti superiori con ordinamento speciale, tenuto conto del fabbisogno e della qualità del materiale medesimo.

     Nel caso di soppressione parziale di facoltà o scuole anche appartenenti a università o istituti di cui alla tabella A, le disposizioni del precedente comma verranno applicate limitatamente agli immobili e al materiale immobile già a servizio delle facoltà o scuole soppresse.

 

§ 3.

SPESE, CONTRATTI E LAVORI

 

          Art. 51. (art. 5, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Fino al limite di lire 30.000 le spese possono essere eseguite in economia, secondo le norme stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 44 [5].

     Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del consiglio di amministrazione.

     In casi eccezionali o di urgenza, il consiglio può, con deliberazione motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superiori alle lire 30.000, ma non eccedenti le lire 100.000 [6].

     Per spese eccedenti le lire 100.000 la omissione di tali formalità deve essere autorizzata dal ministro dell'educazione nazionale [7].

     Tutte le deliberazioni dei consigli d'amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di mutui sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del ministro dell'educazione nazionale .

 

          Art. 52. (art. 72, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 40, comma 1°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 49, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 8, comma 4°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Il presidente e i componenti il consiglio d'amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'università o istituto superiore a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

 

          Art. 53. (art. 74, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 40, comma 2°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 51, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 8, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Ciascun direttore di istituto scientifico dispone liberamente dei fondi assegnati al suo istituto, con l'obbligo di rendere conto al termine dell'anno finanziario al consiglio di amministrazione.

     Tuttavia per le spese che in una sola volta eccedano lire 10.000 o che eccedano lire 5000 annue ed impieghino il bilancio per più esercizi è necessaria la preventiva approvazione del consiglio di amministrazione [8].

     I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il ministro dell'educazione nazionale può provvedere, d'accordo con quello delle finanze, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

 

          Art. 54. (art. 75, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 52, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

     I pagamenti per conto dell'università o istituto superiore e dei singoli istituti scientifici sono effettuati dall'economo-cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidità, in base alle fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

 

          Art. 55. (art. 76, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10 Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 10 Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 53 Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172). [9]

     Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.

     Le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università o delle istituzioni scientifiche o di assistenza di cui al precedente comma, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.

     Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industre nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

     Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Università e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga a titolo di permuta.

     Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale.

 

          Art. 56. (art. 78, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 55, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

     Le università e gli istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non trattisi di contestazioni contro lo Stato.

     Possono inoltre giovarsi dell'opera del genio civile per lavori da eseguirsi a carico del loro bilancio.

 

          Art. 57. (art. 119, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

     Nulla è innovato per tutto ciò che concerne lavori aventi carattere straordinario relativi all'assetto edilizio delle università e degli istituti superiori di cui alle tabelle A e B, salvo quanto è disposto dal Regio Decreto 18 maggio 1931, n. 544.

 

§ 4.

BILANCI E CONTI

 

          Art. 58. (art. 69, commi 2° a 5°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 14, comma 2°, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 15, commi 2° a ultimo, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 11, comma 2°, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 8, comma 2°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     L'anno finanziario per le università e gli istituti superiori decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

     Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno.

     Il consiglio di amministrazione provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale sia generali dell'università o istituto superiore, sia inerenti al funzionamento delle facoltà e scuole dei singoli istituti scientifici, su proposta del senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università o l'istituto, ovvero del consiglio di facoltà per le università o istituti costituiti di una sola facoltà.

     Il bilancio preventivo deve avere un fondo di riserva per provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso.

     Il consiglio di amministrazione delibera sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

     Le aziende agrarie, i laboratori di chimica agraria e le altre aziende annesse agli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria hanno gestione distinta da quella dell'istituto.

     Gli utili netti delle aziende agrarie, dopo eseguiti i miglioramenti fondiari e agrari, saranno iscritti nella parte attiva del bilancio dei singoli istituti come entrate straordinarie.

 

          Art. 59. (art. 10, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 6, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Il bilancio preventivo delle regie università e dei Regi istituti superiori non è soggetto all'approvazione del ministero dell'educazione nazionale, al quale sarà inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

     Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

     Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.

 

§ 5.

CONSORZI UNIVERSITARI

 

          Art. 60. (art. 79, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 56, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 8, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti o di privati a favore delle università e istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle università e istituti.

 

          Art. 61.

     Ai consorzi universitari è riconosciuta personalità giuridica.

     Ciascun consorzio è costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli enti e i privati partecipanti al consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.

     La convenzione e lo statuto sono approvati con Decreto reale emanato su proposta del ministro dell'educazione nazionale, udito il consiglio di Stato, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

Sezione II

PERSONALE

 

Capo I

PROFESSORI UFFICIALI

 

§ 1.

NORME GENERALI E POSTI DI RUOLO

 

          Art. 62. (art. 14, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 20, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 1, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 11, comma 1°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 21, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

     I professori delle università e degli istituti di cui alle tabelle A e B sono professori di Stato; la condizione giuridica dei professori delle università e istituti di cui alla tabella B è uguale a quella dei professori delle università e istituti di cui alla tabella A.

 

          Art. 63. (art. 15, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 2, commi 2° e 3°, e art. 6, Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 2, comma 1°, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 22, commi 1° e 2°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 3, Regio Decreto-legge 28 ottobre 1924, n. 1850; art. 3, Regio Decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851; art. 17, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 3, Regio Decreto 22 dicembre 1927, n. 2678; art. 1, Regio Decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

     Per le università e gli istituti superiori di cui alla tabella A, e per gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professori delle singole facoltà e scuole sono determinati dall'annessa tabella D.

     In aggiunta ai posti di ruolo assegnati alle singole facoltà o scuole di ciascuna università o istituto superiore, a' termini della tabella D, è consentito istituire con Decreto reale altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le università o gli istituti superiori, da approvarsi con lo stesso Decreto reale. I professori titolari dei posti così istituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri professori titolari.

     Con Decreto reale, su conforme parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno apportarsi modificazioni al riparto dei posti tra i ruoli organici di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alle norme contenute negli art. 18 e 20, ed a mutamenti verificatisi nella situazione degli insegnamenti o degli studi. Per le università e gli istituti superiori di cui alla tabella A, le modificazioni potranno anche riguardare il riparto dei posti di ruolo fra più università o istituti; per gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali le modificazioni potranno invece essere effettuate solo nell'ambito di ciascun istituto.

 

          Art. 64. (art. 82, lettera c, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

     Per le università e gli istituti di cui alla tabella B, esclusi gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore per ciascuna facoltà o scuola sono determinati nella convenzione relativa al mantenimento dell'università o istituto. Il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della facoltà o scuola medesima.

 

          Art. 65. (art. 22, comma 3°, e 24 Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 5, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 4, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Ai posti vacanti presso ciascuna facoltà o scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti.

     Salvo il disposto del comma successivo, spetta alla facoltà o scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 81 [10].

     I posti stabiliti nel ruolo organico di ciascun istituto superiore di scienze economiche e commerciali sono riservati agli insegnamenti di materie fondamentali. Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell'art. 63, comma secondo, per dotazione speciale di enti o di privati e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nel ruolo organico dell'istituto.

 

          Art. 66. (art. 11, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     I posti di ruolo di professore assegnati alle singole facoltà o scuole, sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo venti giorni dalla data del provvedimento in virtù del quale il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso del titolare.

 

          Art. 67. (art. 6, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). [11]

     Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facoltà interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile.

 

§ 2.

CONCORSI E NOMINE

 

          Art. 68. (art. 1, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 5, comma 3°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Salvo il disposto dell'art. 81, ove una facoltà o una scuola deliberino di provvedere con nuova nomina a un posto vacante, propongono al ministro l'apertura del concorso.

     (Omissis) [12].

     Il concorso è aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno e nel Bollettino Ufficiale del ministero dell'educazione nazionale almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso è per titoli: tuttavia la commissione giudicatrice può richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica.

     Quando le deliberazioni delle facoltà o scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

          Art. 69. (art. 5, comma 4°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 14, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     I concorsi proposti dalle facoltà e scuole interessate, ai sensi dell'art. 65, nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo, possono essere banditi fino a tutto il successivo mese di aprile [13].

     Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno successivo.

 

          Art. 70. (art. 5, comma 2°, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 15, commi 1° a 7°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     La commissione giudicatrice è composta di cinque membri.

     La facoltà o la scuola, che ha richiesto il concorso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso.

     Le facoltà e le scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso (esclusa la facoltà o la scuola che ha chiesto il concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati cultori della materia.

     Agli effetti di cui al comma precedente le facoltà di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come facoltà di giurisprudenza, le facoltà di medicina veterinaria come facoltà di medicina e chirurgia, le facoltà di architettura come facoltà d'ingegneria, e le facoltà di agraria come facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

     Il consiglio superiore dell'educazione nazionale designa sei professori di ruolo o cultori della materia stessa messa a concorso.

     Il ministro nomina la commissione, scegliendo un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo e due nel terzo.

     I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della commissione giudicatrice, e, se vi partecipano, sono esclusi dal concorso.

     I professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.

 

          Art. 71. (art. 3, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6 Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Le modalità per le designazioni da farsi dalle facoltà e dalle scuole sono fissate con ordinanza ministeriale.

     Lo spoglio delle proposte delle facoltà e delle scuole è fatto dal presidente della prima sezione del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

          Art. 72. (art. 4, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 5 Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Quando trattisi di provvedere a posti di ruolo di scuole speciali, il ministro, su proposta del comitato esecutivo della prima sezione del consiglio superiore dell'educazione nazionale, indica da quali facoltà o scuole debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti.

     Con ordinanza ministeriale è stabilito, udito il comitato esecutivo predetto, in quali casi i componenti di scuole speciali debbano partecipare alle designazioni per i concorsi di altre facoltà o scuole.

     Il ministro, su proposta del comitato stesso, può chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di facoltà o scuole alle quali non appartenga il posto messo a concorso. In tal caso i detti professori procedono alle designazioni insieme con le facoltà o scuole a cui appartiene il posto.

 

          Art. 73. (articoli 5 e 7, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     (Omissis) [14].

     La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del ministero dell'educazione nazionale.

     Il ministro, sentito il parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarità degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla facoltà o alla scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla commissione.

     La facoltà o la scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla commissione. E il ministro, constatata la regolarità della procedura, dà corso, con suo Decreto, alla nomina stessa, se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di regie università o di Regi istituti superiori.

     Qualora la designazione della facoltà o della scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegna presso altra facoltà o scuola o altro istituto, ovvero quando egli sia già professore di ruolo in un istituto di grado universitario.

 

          Art. 74. (articoli 21, ultimo comma, e 84, primo comma, Regio Decreto 30 settembre 1932, n. 2102; art. 18, ultimo comma, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 8, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 13, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 15, penultimo comma, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le spese per le commissioni giudicatrici, quando trattisi di concorsi a posti di università o d'istituti superiori di cui alla tabella A sono a carico dello Stato; quando trattisi di concorsi a posti di università o di istituti superiori di cui alla tabella B, sono a carico delle università e degli istituti stessi.

     Tuttavia le altre università e gli altri istituti superiori che si valessero dell'esito del concorso debbono rimborsare all'università o all'istituto superiore che ha sostenuto la spesa una quota corrispondente al totale della spesa stessa diviso per il numero degli eleggibili.

     In caso di annullamento degli atti di concorso, la spesa è a carico del bilancio dello Stato.

     Ai componenti le commissioni giudicatrici spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità che sono stabilite dal regolamento generale universitario.

 

          Art. 75. (art. 1, Regio Decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). [15]

 

          Art. 76. (art. 6, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 7, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 3, Regio Decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della facoltà o della scuola per le quali il concorso stesso fu bandito, ed entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso, possono valersi le altre facoltà o scuole, designando al ministro, per la nomina, con le modalità e le condizioni di cui ai precedenti articoli, uno fra i candidati proposti dalla commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, già scelto da una facoltà o da una scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa.

     Qualora ai vincitori di concorsi a posti di regie università o di Regi istituti superiori non sia offerta la nomina in università o istituti superiori, il ministro può, dopo un mese ed entro un biennio dall'approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 73, nominare i vincitori suddetti al posto per cui fu bandito il concorso, o a un posto della stessa materia in altre regie università o Regi istituti superiori che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato.

 

          Art. 77. (Regio Decreto 9 agosto 1929, n. 1496; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Coloro che in un concorso a posti di ruolo di professori di università o di istituti superiori di istruzione siano compresi nella terna dei vincitori, sono considerati vincitori di concorso per i Regi istituti medi d'istruzione per quella materia o gruppo di materie che sarà stabilito dal comitato esecutivo della sezione seconda del consiglio superiore della educazione nazionale.

     Essi, pertanto, a seconda che non siano o siano di già insegnanti di ruolo nelle scuole medie, saranno nominati o saranno ammessi al passaggio di ruolo per l'insegnamento della suddetta materia o gruppo di materie, con le norme comuni che regolano le nomine e i passaggi di ruolo degli insegnanti medi.

 

          Art. 78. (articoli 17, comma 1°, 19, 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, 1° comma, Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 18, ultimo comma, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 12, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 3, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 7, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 15, penultimo comma, e art. 16, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     I professori di ruolo sono ordinari e straordinari.

     Essi sono nominati straordinari per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati dall'ufficio su motivata deliberazione della facoltà o scuola.

     Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica e didattica da una commissione nominata dal ministro su designazione del consiglio superiore dell'educazione nazionale, e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Alla commissione, deve essere sottoposta una motivata relazione circa l'operosità e la efficacia didattica dimostrate e circa il modo col quale sono stati adempiuti in genere i doveri accademici durante il triennio, redatta dal consiglio della facoltà o della scuola.

     Ove il giudizio sia sfavorevole, i professori, su parere conforme del consiglio superiore, possono essere mantenuti in servizio, per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di nuova commissione.

     Nelle more del giudizio per il conferimento della nomina ad ordinario i professori sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio attivo. La nomina ad ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come professore straordinario.

     Coloro che non possono conseguire la nomina ad ordinario, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

     Ai professori nominati in virtù dell'art. 81 sono attribuiti, all'atto stesso della nomina, il grado di ordinario e lo stipendio corrispondente.

     Ai componenti le commissioni di cui al terzo comma del presente articolo spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità previste dall'art. 74.

     Le spese relative sono a carico dello Stato per le università e gli istituti di cui alla tabella A a carico delle università e istituti per le università e istituti di cui alla tabella B.

 

          Art. 79. (art. 9, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai precedenti articoli, cadano su chi già ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva la propria anzianità e il grado che occupava al momento della nuova nomina.

 

          Art. 80. (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 17 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     La nomina dei professori straordinari in seguito a concorso può avere luogo, oltre che per la materia messa a concorso, anche per materia che sia parte di quella.

     In una stessa facoltà o scuola possono essere nominati più titolari per effetto di uno stesso concorso.

 

          Art. 81. (art. 17, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 13, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 5, comma 5°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). [16]

 

          Art. 82. (art. 21, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 18, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 6 Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Tutti i provvedimenti concernenti le nuove nomine e il conferimento del grado di ordinario sono adottati con Decreto del ministro. Tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del ministero dell'educazione nazionale.

 

          Art. 83. (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 18, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). [17]

 

§ 3.

DOVERI E DISCIPLINA

 

          Art. 84. (art. 23, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     I professori di ruolo, ancorché alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioè adunanze di consigli delle università o istituti, commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti medi d'istruzione e simili.

 

          Art. 85. (art. 24, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Ai professori è garantita libertà d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della facoltà o scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

 

          Art. 86. (art. 25, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università o istituto cui appartengono.

     Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il consiglio di facoltà o scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

 

          Art. 87. (art. 27, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

     1° la censura;

     2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

     3° la revocazione;

     4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

     5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

 

          Art. 88. (art. 28, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.

     Essa è inflitta per iscritto dal ministro o dal rettore dell'università o direttore dell'istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o direttore, è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al ministro, che decide con provvedimento definitivo.

     La censura ai rettori e direttori è inflitta esclusivamente dal ministro.

 

          Art. 89. (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 21, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

     a) grave insubordinazione;

     b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;

     c) abituale irregolarità di condotta;

     d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

     La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per dieci anni solari essere nominato rettore di università o direttore di Istituzione universitaria [18].

     Dette punizioni sono inflitte dal ministro su conforme parere di una corte di disciplina, composta del sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

     La corte di disciplina è costituita con Decreto reale, su proposta del ministro dell'educazione nazionale.

     Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

     All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla corte di disciplina.

 

          Art. 90. (art. 30, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Ove la gravità dei fatti lo richieda, il ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

 

          Art. 91. (art. 31, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Il rettore o direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi, che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.

 

          Art. 92. (art. 6, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente testo unico, le disposizioni di cui all'art. 63, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

 

§ 4.

TRASFERIMENTI

 

          Art. 93. (art. 85, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 5, comma ultimo Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 19, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad un posto della stessa materia.

     Essi possono inoltre essere trasferiti ad un posto di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata.

     I professori di ruolo, all'infuori dei casi contemplati nel comma precedente, possono essere trasferiti a un posto di materia diversa quando siano professori ordinari, ovvero quando abbiano tenuto per almeno un triennio l'incarico di quella materia.

     Ogni trasferimento è disposto su deliberazione adottata dalla facoltà o scuola componente col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla facoltà o scuola medesima; ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione dev'essere sentito il parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

     A posti vacanti presso università o istituti, di cui alla tabella A e alla tabella B possono essere trasferiti, con l'osservanza delle norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti ad università o istituti liberi.

     Il ministro, udito il parere del consiglio superiore, può differire o non consentire trasferimenti di professori, quando ciò sia opportuno nell'interesse degli studi.

     Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

     I trasferimenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno.

 

          Art. 94. (art. 18, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Su proposta della facoltà o scuola competente e col consenso del titolare, può essere modificata la denominazione di un insegnamento coperto da un professore di ruolo.

     In tal caso il consiglio superiore dell'educazione nazionale, nell'esprimere il proprio avviso circa la modificazione dello statuto, dovrà altresì pronunciarsi intorno alla trasferibilità del professore.

 

          Art. 95. (art. 21, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 18, commi 1° e 2°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

     Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di professori sono adottati con Decreto del ministro: e tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino ufficiale del ministero dell'educazione nazionale.

 

§ 5.

SCAMBI CON L'ESTERO

 

          Art. 96. (art. 1, Regio Decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 68, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Con Decreto del ministro dell'educazione nazionale possono essere messi a disposizione del ministro degli affari esteri professori di ruolo delle regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore per insegnamenti o per altri uffici scientifici presso università o istituti superiori all'estero, sia nazionali che dipendenti da governi stranieri, conservando la loro qualità di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

     La supplenza degli insegnamenti, di cui i professori anzidetti sono titolari, sarà a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 116.

     Agli scopi indicati nei commi precedenti si provvede di concerto col ministro delle finanze con i fondi di cui all'art. 287.

 

          Art. 97. (art. 3, Regio Decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321; art. 6 Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Il ministro dell'educazione nazionale, di concerto col ministro degli affari esteri, può autorizzare professori di istituti superiori esteri ad impartire temporaneamente insegnamenti nelle regie università e nei Regi istituti superiori del regno. All'uopo è necessario il consenso dei rettori e direttori, udito il consiglio della facoltà o scuola competente.

 

          Art. 98. (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 20, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     I professori italiani, i quali, presso università estere legalmente riconosciute, esercitino l'insegnamento come professori di ruolo ovvero mediante impegno contrattuale della durata di almeno un triennio, possono, quando siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento in istituti italiani d'istruzione superiore, ottenere il trasferimento a un posto della stessa o di altra materia nei detti istituti, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei professori universitari.

     Per i professori anzidetti, quando siano trasferiti o nominati a posti di ruolo in istituti italiani d'istruzione superiore, il servizio prestato in università estere alle condizioni di cui al comma precedente è computato, agli effetti dell'anzianità e della carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in istituti italiani d'istruzione superiore.

     Il servizio predetto è computabile per la pensione, a condizione che sia versata all'erario la ritenuta straordinaria del sei per cento sullo stipendio spettante all'atto della domanda per un periodo di tempo pari a quello valutabile.

 

§ 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 99. (art. 84, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1° e 2°, Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 3, Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2656; art. 25, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 1, 3° comma, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 22, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

     Il trattamento economico dei professori di ruolo è determinato:

     1° per le università e gli istituti superiori di cui alla tabella A e pei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali dal Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

     2° per le università e gli istituti superiori di cui alla tabella B, esclusi i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, dal regolamento interno di ciascuna università o istituto, nel quale non possono essere stabiliti emolumenti in misura inferiore a quella indicata nella tabella E, né superiore a quella stabilita per i professori di eguale anzianità nel numero primo del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 4, comma ultimo, del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

 

          Art. 100. (articoli 14, 2° comma, e 84, 1° e 2° comma, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; articoli 2, 2° e 3° comma, e 11 Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 41, 1° comma, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 11, 2° comma, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; articoli 17, 2°, 3° e 4° comma, 22 e 23 Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

     Per i professori di ruolo appartenenti alle università ed agli istituti superiori di cui alla tabella A la spesa relativa al trattamento economico ed al trattamento di quiescenza è a carico del bilancio dello Stato.

     E' altresì a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico e di quiescenza dei professori titolari dei posti istituiti in dette università e istituti a sensi del secondo comma dell'art. 63; l'università o istituto verserà peraltro annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti a ciascuno dei detti professori, nonché l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dovranno essere operate in conto entrate del tesoro.

     Per i professori di ruolo appartenenti alle università e agli istituti superiori di cui alla tabella B, ivi compresi i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, la spesa relativa al trattamento economico è a carico del bilancio di ciascuna università o istituto. Per gli stessi professori l'onere del trattamento di quiescenza, tranne che per i Regi istituti superiori d'ingegneria di Genova e di Torino, è a carico del bilancio dello Stato, al quale le università e gli istituti verseranno le ritenute che dovranno essere fatte sugli stipendi in conto entrate del tesoro.

 

          Art. 101. (tab. E, nota n. 4, allegata al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 3, 2° comma, Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2656).

     Ai professori di ruolo delle università e degli istituti superiori di cui alla tabella B e delle università e istituti superiori liberi, ove siano trasferiti in università o istituti superiori di cui alla tabella A, vengono attribuiti, in base alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, grado e stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati in qualità di professori universitari di ruolo.

 

          Art. 102. (art. 33, commi 3° e 4°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Ai professori non compete alcuno speciale assegno per direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili.

     In occasione di provvedimenti adottati a norma degli art. 81 e 93 per coprire con nuove nomine o con trasferimenti posti di ruolo vacanti, può ai professori nominati o trasferiti attribuirsi per titoli speciali un assegno personale a carico del bilancio dell'università o istituto e non valutabile agli effetti della pensione. La relativa deliberazione è presa dal consiglio d'amministrazione, uditi il senato accademico e il consiglio della facoltà o scuola competente, ed è soggetta all'approvazione del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

 

§ 7.

CUMULI E COMANDI

 

          Art. 103. (art. 22, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 29 Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 19, comma 1°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Salvo quanto dispongono i successivi articoli del presente paragrafo, nessuno può cumulare l'ufficio di professore di ruolo presso università o istituti superiori con qualsiasi altro ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, di province, di comuni e di altri enti.

 

          Art. 104. (art. 22, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 4, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di università e di istituti superiori con uffici di ruolo presso la regia normale superiore di Pisa.

     E' altresì consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge, siano annessi all'insegnamento.

 

          Art. 105. (art. 7, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     E' in facoltà dell'amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di università o di istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il ministro dell'educazione nazionale e il ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene.

     Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal ministro dell'educazione nazionale e dal ministro da cui dipende l'ufficiale, e può in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi è investito dei due uffici di optare per uno di essi.

     Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualità, una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il ministro dell'educazione nazionale potrà collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, cessando altrimenti dall'ufficio di professore.

     Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato.

     Finché l'ufficiale è in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualità di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello lo stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle università e degli istituti superiori [19].

 

          Art. 106. (art. 22, comma 3°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 19, comma 3°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra università o istituto.

     Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali incarichi di studi e direzioni di uffici, con le norme di cui all'art. 57 del Regio Decreto 8 maggio 1924, n. 843.

 

§ 8.

INTERRUZIONI E CESSAZIONE DAL SERVIZIO

 

          Art. 107. (art. 26, ultimo comma, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 5, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; articoli 14 e 15, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Ai professori si applicano le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative.

     Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potrà scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo.

     I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno accademico, la durata complessiva di trenta giorni.

     Il ministro può, per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche, che richiedano la permanenza all'estero di un professore di università o di istituto superiore, concedergli, sentito il rettore o direttore della rispettiva università o istituto, un congedo della durata dell'intero anno solare. Tale concessione non può però essere rinnovata nell'anno successivo.

 

          Art. 108. (art. 2, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     In caso di soppressione di università o istituti superiori, come pure in caso di soppressione di facoltà o scuole, ai professori si applicano le disposizioni degli art. 87, 89 (escluso il comma secondo), 91, 92 e 94 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     Le attribuzioni demandate al consiglio di amministrazione sono esercitate dal consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

          Art. 109. (art. 6, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 16, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente testo unico le disposizioni di cui agli art. 46, 47, comma primo, e 49 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulle dimissioni degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

     I professori di ruolo, che abbiano cessato dal servizio per volontarie dimissioni, possono essere riammessi in servizio, previa proposta di una facoltà o scuola, entro i limiti dei posti del proprio ruolo, e previo parere favorevole del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

          Art. 110. (art. 34, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 23, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     I professori, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo.

     Coloro che compiono il 75° anno di età durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

     (Omissis) [20].

     I professori possono essere dispensati dal servizio, con Decreto del ministro su conforme parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di età di cui al comma primo, non sono più in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al consiglio superiore le loro deduzioni.

 

          Art. 111. (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 24, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di "professore emerito", qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; il titolo di "professore onorario" qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

     Detti titoli sono concessi con Decreto reale, su proposta del ministro, previa deliberazione della facoltà o scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.

     Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.

 

§ 9.

INCARICHI E SUPPLENZE

 

          Art. 112. (articoli 14, comma 2°, e 35, commi 1°, 2°, e 5°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 11, comma ultimo, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 17, comma ultimo, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 4, comma ultimo, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 25, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Gli incarichi vengono conferiti e le relative modalità e retribuzioni stabilite con deliberazioni del consiglio d'amministrazione, prese su proposta delle facoltà o scuole competenti approvata dal senato accademico.

     La relativa spesa è a carico del bilancio dell'università o istituto. Rimangono a carico dello Stato gli incarichi affidati nei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, in corrispondenza dei posti di ruolo vacanti; in tal caso la misura della retribuzione è quella indicata nell'art. 116, comma terzo.

     Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:

     a) a liberi docenti della materia o di materie affini;

     b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

     c) a professori di ruolo di altra facoltà o scuola.

     Entro ciascuna delle predette categorie la designazione è fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.

     Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico, nella propria o in altra facoltà o scuola, senza retribuzione, è preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico, sempreché la facoltà o scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza.

     Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di età.

     L'incarico può essere revocato in qualsiasi tempo, secondo le norme di cui al comma primo, ove il professore venga meno ai doveri inerenti all'ufficio ricevuto.

 

          Art. 113. (art. 8, commi 2° e 3°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 17, commi 2° e 3°, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 25, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Ai professori di ruolo delle università e degli istituti superiori non possono, di regola, essere conferiti incarichi d'insegnamento retribuiti nella propria facoltà o scuola. In casi eccezionali l'incarico potrà essere consentito dal ministro, previo parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

     Ai professori di ruolo possono essere affidati incarichi gratuiti o retribuiti in istituti fuori della propria sede alle condizioni seguenti:

     a) che dalle deliberazioni delle facoltà o scuole risulti dimostrato in modo chiaro ed incontrovertibile che non vi è altro mezzo di provvedere all'insegnamento;

     b) che la distanza e i mezzi ordinari di trasporto consentano agevolmente al professore di partire dalla propria sede e farvi ritorno in una stessa giornata;

     c) che il capo dell'istituto al quale il professore appartiene dia il suo nulla osta dopo aver sentito il parere della competente facoltà o scuola;

     d) che il ministro dell'educazione nazionale approvi la proposta.

     Per poter avere un incarico in istituti non dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale devono osservarsi le condizioni di cui alle lettere b), c), d).

 

          Art. 114. (art. 8, commi 1° e 5°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 25, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Salvo il disposto dell'art. 38, comma secondo, del presente testo unico, a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente non può essere affidato più di un incarico d'insegnamento retribuito. Un secondo incarico retribuito potrà essere affidato solo in caso di assoluta necessità.

     Quando trattisi d'incarichi d'insegnamento da impartirsi presso istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, può, con autorizzazione del ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e degli articoli precedenti.

 

          Art. 115. (art. 18, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 25, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso università o istituti superiori presidi o professori di ruolo di Regi istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con Decreto del ministro, su proposta delle facoltà o scuole competenti, approvata dal senato accademico ed in ogni caso dal consiglio d'amministrazione.

     L'università o istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui essi sono provvisti; quando trattisi di presidi senza insegnamento, l'ammontare della retribuzione corrisposta a chi viene incaricato delle funzioni di preside durante il comando del titolare.

 

          Art. 116. (art. 37, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 4, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 19, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 8, comma 3°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 25, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche nel caso che l'incarico d'insegnamento venga conferito quando trattisi di supplire il professore titolare, salvo quanto è disposto nei commi seguenti.

     Ove un professore di ruolo sia per legittimo motivo impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo, che si presuma non superiore a due mesi, il rettore o direttore provvede alla supplenza su proposta del professore stesso. La relativa spesa è a carico del bilancio della università o istituto.

     Quando l'impedimento sia causato da incarichi speciali conferiti dal governo, i quali durino per un periodo di tempo superiore ad un mese, la spesa della supplenza stessa è a carico del bilancio dello Stato. Al supplente spetta, per il periodo di tempo durante il quale presta effettivo servizio, una retribuzione in ragione di lire 6000 annue, qualora non abbia altro ufficio retribuito, e di lire 4000 annue in caso diverso. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

     In nessun caso è corrisposta indennità caro-viveri.

     Alla supplenza, di cui al comma precedente, può provvedersi anche con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In questo caso l'università o l'istituto non sono tenuti a corrispondere gli emolumenti di cui al comma ultimo dell'articolo precedente.

     Ai professori di ruolo non possono di regola essere conferite supplenze retribuite nella propria facoltà o scuola. In casi eccezionali, la supplenza potrà essere consentita dal ministro.

 

Capo II

DOCENTI A TITOLO PRIVATO

 

§ 1.

NORME GENERALI

 

          Art. 117. (art. 38, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma primo, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Presso le università e gli istituti superiori, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato.

     Possono tenere tali corsi:

     a) i professori di ruolo, nelle facoltà e scuole cui appartengono, sulle materie di cui sono titolari o su materie affini;

     b) coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne i casi in cui ciò sia avvenuto per cause disciplinari e per effetto degli art. 78, comma sesto, e 110, comma ultimo, sulle materie già da loro professate o su materie affini;

     c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

     Nessuno può ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo ufficiale.

     I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si inscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni università o istituto superiore.

 

§ 2.

ABILITAZIONE

 

          Art. 118. (art. 39, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 32, commi 1° e 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

     a) possedere una laurea o un diploma ottenuti presso un istituto d'istruzione superiore. In casi particolari, dei quali è giudice la commissione di cui all'articolo seguente, può essere ammesso al giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma o li abbia conseguiti in istituti stranieri;

     b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed eventualmente da prove sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone d'insegnare. La commissione ha facoltà di dispensare dalle prove didattiche o sperimentali quei candidati la cui attitudine giudicasse già indubbiamente accertata.

     L'abilitazione è conferita con Decreto del ministro per la durata di cinque anni. Può con Decreto ministeriale essere definitivamente confermata su deliberazione della facoltà o scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio.

     Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso di mancato esercizio per legittimo impedimento, secondo norme che sono stabilite nel regolamento generale universitario.

 

          Art. 119. (art. 40, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 12, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 26, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Il giudizio di merito sui candidati è dato da una commissione unica per ciascuna materia, nominata dal ministro su designazione del consiglio superiore dell'educazione nazionale è composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine.

     Oltre ai tre commissari effettivi, il consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della commissione.

     Se le conclusioni della commissione favorevoli alla concessione dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il ministro rimette gli atti al consiglio superiore per il giudizio definitivo.

     Contro il giudizio pronunciato dalle commissioni o dal consiglio superiore non è ammesso ricorso nel merito.

     I membri delle commissioni durano in ufficio un biennio e non possono essere rinominati se non sia trascorso un altro biennio.

     Le commissioni si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo che è stabilito con ordinanza ministeriale.

     Per le spese di funzionamento di dette commissioni, i candidati sono tenuti a versare un contributo nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento generale universitario.

 

          Art. 120. (art. 25, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 7 e 8, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle università e degli istituti superiori.

     In tal caso il consiglio superiore dell'educazione nazionale, prima di proporre la commissione giudicatrice, delibera se, per l'importanza e l'autonomia scientifica della materia in cui è chiesta la libera docenza, si possa iniziare la procedura sulla domanda presentanta.

 

          Art. 121. (art. 14, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa dal ministro a coloro che sono riusciti in una terna di concorso a cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.

 

          Art. 122. (art. 41, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 32, ultimo comma, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). [21]

 

§ 3.

ESERCIZIO E DISCIPLINA

 

          Art. 123. (art. 42, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1939, n. 1176).

     La libera docenza può essere esercitata presso qualsiasi università o istituto superiore, ove esista una facoltà o scuola con insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente è abilitato ad insegnare.

     (Omissis) [22].

     Le norme e le modalità per l'esercizio della libera docenza sono stabilite dal regolamento generale universitario.

 

          Art. 124. (art. 43, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     L'annessa tabella F determina la tassa per il conferimento e quella per l'esercizio della libera docenza.

     La prima è devoluta all'erario; la seconda all'università o istituto superiore dove il libero docente intende esercitare il suo insegnamento.

     La tassa di esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisca ad altra università o istituto.

 

          Art. 125. (art. 27, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Al libero docente che durante l'anno accademico abbia effettivamente impartito un corso regolare di lezioni, è corrisposta, alla fine dell'anno stesso, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione commisurata all'importanza del corso, a totale carico del bilancio dell'università o dell'istituto.

     Non sono retribuiti i corsi impartiti a titolo privato dai professori di ruolo e da coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del Regio Decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592; né sono retribuiti i corsi impartiti da liberi docenti, che, essendo aiuti o assistenti a una determinata cattedra, svolgano una parte del corso ufficiale della materia medesima.

 

          Art. 126. (art. 45, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Ai liberi docenti possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

     1° la censura;

     2° la sospensione dall'abilitazione da uno a tre anni;

     3° la revoca dell'abilitazione.

     Per le cause indicate nell'art. 88 si applica la censura; per quelle indicate nell'art. 89 si applicano, secondo i casi e le circostanze, le punizioni di cui ai n. 2 e 3.

     La censura è inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni del libero docente.

     Le punizioni di cui ai n. 2 e 3 sono inflitte dal ministro, su conforme parere del comitato esecutivo della sezione prima del consiglio superiore dell'educazione nazionale. L'incolpato è invitato a presentare a voce o per iscritto le sue difese.

     Ove la gravità dei fatti lo richieda, il rettore o direttore può ordinare a carico di un libero docente la sospensione dall'abilitazione a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

     Incorre di diritto nella revoca dell'abilitazione il libero docente che abbia riportato una condanna penale ai sensi dell'art. 66 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, o che, ricoprendo un pubblico ufficio, ne sia stato revocato o destituito[23].

     Anche relativamente ai corsi a titolo privato, i rettori e direttori possono esercitare le facoltà di cui all'art. 91.

 

§ 4.

DECADENZA E REVOCA

 

          Art. 127. (art. 46, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 10, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Il libero docente decade dall'abilitazione se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento senza legittimi impedimenti. La decadenza viene dichiarata con Decreto del ministro su rapporto del rettore o direttore, udite le deduzioni dell'interessato.

     Decade di diritto dall'abilitazione se abbia conseguito la nomina a professore di ruolo presso università o istituti superiori, salvo il disposto dell'art. 117, comma secondo, lettera a).

 

          Art. 128. (art. 12, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 10, commi 2° e 3°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 7, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). [24]

 

Capo III

ASSISTENTI

 

          Art. 129. (art. 62 e 84, comma 3°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 26, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Presso le università e gli istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle facoltà e scuole che li costituiscono, aiuti, assistenti e lettori.

     Tali categorie di personale sono a carico del bilancio dell'università o istituto, ed il loro stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono determinati nel regolamento interno di cui all'art. 44. I provvedimenti relativi sono deliberati dal consiglio d'amministrazione, salvo le disposizioni del presente capo.

     Il riparto di detto personale tra le cattedre e gli istituti scientifici delle varie facoltà e scuole è determinato dal consiglio d'amministrazione su proposta del senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università o istituto.

 

          Art. 130. (art. 64, commi 1° e 2° Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 33, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 26, commi 1° a 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Gli aiuti e assistenti sono scelti mediante concorso per esame tra laureati o diplomati secondo modalità che sono stabilite dal regolamento generale universitario; sono nominati dal consiglio di amministrazione per un anno accademico e possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia.

     Ai concorsi per posti di aiuto e di assistente dei Regi istituti superiori d'architettura e delle cattedre di disegno delle regie università e dei Regi istituti superiori possono prendere parte anche coloro che, sforniti di laurea, abbiano titoli riconosciuti adeguati dal competente consiglio di facoltà.

     I parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati aiuti o assistenti.

     Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri istituti d'istruzione superiore, sempreché trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute, in tal caso, indennità di trasferimento.

     Ai posti di aiuto può provvedersi, oltre che per concorso, mediante promozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione è deliberata su proposta o designazione del professore ufficiale della materia.

 

          Art. 131. (art. 65, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 26, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     L'ufficio di professore di ruolo in istituti medi d'istruzione è incompatibile con quello di aiuto o di assistente.

     (Omissis) [25].

 

          Art. 132. (art. 64, commi 3° a 5°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 26, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Gli aiuti e gli assistenti, nominati in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, possono essere assunti indistintamente nei ruoli dei professori di tutti gli istituti medi d'istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale, sempreché all'atto della cessazione dall'ufficio siano disponibili posti in ruolo negli istituti stessi. L'assunzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che a giudizio del comitato esecutivo della sezione prima del consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre, cui gli interessati erano addetti in qualità di aiuti o assistenti.

     Coloro che sono stati assunti in virtù del comma precedente possono chiedere il riconoscimento di non più di cinque anni di servizio quali aiuti o assistenti, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, e in tal caso sono soggetti al pagamento di un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo unico del Regio Decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

     Ove invece le università o gli istituti superiori, donde provengono, abbiano per tali categorie di personale ordinamenti propri sulle pensioni, tutti gli anni di servizio quali aiuti o assistenti sono interamente computati agli effetti della pensione e gli oneri relativi vengono ripartiti tra Stato e università o istituti in conformità di quanto dispone l'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

 

          Art. 133. (art. 26, comma 4°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto è stabilito dall'articolo precedente per il loro passaggio nei ruoli degli istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche amministrazioni: tali carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con Decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto col ministro per le finanze e con gli altri ministri interessati.

 

          Art. 134. (art. 26, commi 1° e 5°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Gli aiuti e assistenti non possono esser mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di età.

 

          Art. 135. (art. 26, comma 1°, e 27 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931 n. 1227).

     In luogo di assistenti ordinari e in determinate circostanze, possono, mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari, i cui obblighi di servizio e la cui retribuzione saranno, caso per caso, stabiliti dal consiglio d'amministrazione. La retribuzione sarà in ogni caso inferiore a quella iniziale spettante agli assistenti ordinari. All'uopo è necessaria l'autorizzazione del ministro, udito il consiglio superiore dell'educazione nazionale. Gli assistenti straordinari possono essere confermati con le norme vigenti per gli aiuti ed assistenti ordinari.

     Oltre agli aiuti ed assistenti retribuiti, di cui agli articoli precedenti, possono essere nominati, con Decreto del rettore o direttore, su designazione del professore ufficiale della materia, aiuti ed assistenti volontari.

     Gli aiuti e gli assistenti volontari devono essere scelti tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso.

 

          Art. 136. (art. 26, comma 1°, e art. 28 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati per le esercitazioni relative.

     Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non può essere superiore a quello dei medesimi.

     Per l'ufficio di lettore di lingue straniere può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

 

Capo IV

PERSONALE AMMINISTRATIVO

 

          Art. 137. (art. 1, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     Ogni università e istituto superiore, di cui alle tabelle A e B, ha una segreteria, che comprende anche un ufficio di economato e cassa.

     Il personale addetto alla segreteria è a carico dell'università o istituto ed è distinto in tre gruppi:

     a) amministrativo;

     b) di ragioneria;

     c) di ordine.

     I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente testo unico.

     Il trattamento economico non può essere superiore a quello stabilito per i corrispondenti gruppi dei ruoli dell'amministrazione statale sino al grado nono incluso.

 

          Art. 138. (art. 2 e 3, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     I concorsi di ammissione al ruolo del personale di segreteria di ciascuna università o istituto si svolgono presso il ministero dell'educazione nazionale, secondo norme e modalità stabilite dal regolamento generale universitario.

     I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi sono:

     1° per il gruppo amministrativo una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime;

     2° per il gruppo di ragioneria: il diploma di ragioneria;

     3° per il gruppo d'ordine: la licenza di studi medi di primo grado.

     E' ammesso il trasferimento del personale di amministrazione da una ad altra università o istituto, previo il consenso dei due consigli d'amministrazione interessati.

 

          Art. 139. (art. 4 e 5, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo presso ciascuna università o istituto è destinato un direttore amministrativo, compreso tra i dipendenti dallo Stato, a carico del quale grava la relativa spesa.

     Il direttore amministrativo sovraintende, in conformità alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

     Nell'annessa tabella G sono indicati i gradi di classifica ed i posti di ruolo dei direttori amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore.

     Negli istituti, ai quali non è destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con Decreto del ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministrativo di altro istituto della sede. Tale incarico è retribuito, a carico dell'istituto, con l'emolumento in ragione di lire 1500 annue.

 

          Art. 140. (art. 6 e 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     La nomina al grado iniziale di direttore amministrativo ha luogo in seguito a concorso per titoli ed esami, secondo norme e modalità stabilite dal regolamento generale universitario.

     Al concorso possono prendere parte:

     a) i funzionari del gruppo amministrativo dei Regi istituti d'istruzione superiore che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo stesso;

     b) i funzionari del gruppo A delle amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al nono, forniti del titolo di studio prescritto dall'art. 138 del presente testo unico per l'ammissione alla carriera amministrativa dei Regi istituti d'istruzione superiore e provvisti dell'anzianità richiesta dal Regio Decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo.

     Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

 

Capo V

PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO

 

          Art. 141. (art. 62 e 84, comma 3°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 1, Regio Decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022; art. 3, commi 1° e 3°, e 29 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Presso le università e gli istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle facoltà e scuole che li costituiscono, tecnici e subalterni.

     Tali categorie di personale sono a carico dell'università o istituto. Lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza sono determinati dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente testo unico. Gli emolumenti del personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono tuttavia stabiliti nella misura di quelli spettanti agli uscieri delle amministrazioni centrali dello Stato, a sensi del Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

     Il consiglio d'amministrazione determina il personale occorrente per i servizi generali dell'università o istituto e per quelli particolari delle varie facoltà e scuole, ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gli istituti scientifici. Le relative deliberazioni sono adottate su proposta del senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'università o istituto.

 

Sezione III

STUDENTI

 

Capo I

CARRIERE SCOLASTICHE

 

§ 1.

ISCRIZIONI

 

          Art. 142. (art. 33 e 37, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Nelle università e negl'istituti superiori si può ottenere l'iscrizione solo in qualità di studenti.

     [Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola] [26].

 

          Art. 143. (art. 47, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 64, comma 3°, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; art. 5, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527; art. 7, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 32, comma 1°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 5, Regio Decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235; art. 6, Regio Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181; art. 14, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 36, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Coloro che hanno superato l'esame di maturità classica possono essere iscritti presso tutte le facoltà e scuole.

     Coloro che hanno superato l'esame di maturità scientifica ed i giovani che hanno conseguito il diploma del liceo tecnico "Moorat Raphael" di Venezia possono essere iscritti presso ogni facoltà, eccezion fatta per le facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia. Coloro, peraltro, che hanno superato l'esame di maturità nei licei scientifici italiani all'estero e nel Regio istituto d'istruzione media di Bengasi possono essere iscritti in tutte le facoltà; ed uguale diritto compete ai giovani delle isole italiane dell'Egeo, che hanno superato l'esame di maturità scientifica nelle regie scuole medie di Rodi.

     Coloro che hanno superato l'esame di maturità artistica possono essere iscritti alle facoltà di architettura.

     (Omissis) [27].

     Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici agrari, industriali, nautici, commerciali e per geometri possono essere iscritti alla facoltà di scienze economiche e commerciali.

 

          Art. 144. (art. 5, Regio Decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977; art. 4 e 7, comma 1°, Regio Decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

     Al corso di applicazione negli istituti superiori d'ingegneria possono essere iscritti soltanto gli studenti i quali abbiano superato l'esame di licenza di cui all'art. 161, qualunque sia la facoltà o scuola di provenienza.

     Gli ufficiali e gli ex-ufficiali di artiglieria e genio, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio di Torino, ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere iscritti, rispettivamente, al secondo e al terzo anno del triennio d'applicazione presso un istituto superiore d'ingegneria, previa valutazione da parte del consiglio della facoltà dei corsi seguìti e degli esami superati.

 

          Art. 145. (art. 37, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Salvo il disposto degli art. 39, lettere b) e c), e 146, comma secondo, del presente testo unico, alle scuole di perfezionamento, presso le università e gli istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati o diplomati.

     Ai corsi d'integrazione, presso gl'istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degl'istituti medesimi.

 

          Art. 146. (art. 3, commi 3° e 4°, Regio Decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760; art. 15, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

     Gli ufficiali del genio aeronautico in attività di servizio forniti di laurea in ingegneria, a richiesta del ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi alla scuola d'ingegneria aeronautica istituita presso il Regio istituto superiore d'ingegneria in Roma, ed alla scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino.

     Su richiesta dello stesso ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della scuola d'ingegneria aeronautica di Roma e della scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche di Torino ufficiali del genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui al comma precedente. Alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

 

          Art. 147. (art. 16, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso le università e gli istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.

     Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere uno dei titoli di studi medi, conseguiti all'estero e indicati in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con Decreto del ministro dell'educazione nazionale.

     Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non compreso nel detto elenco possono ottenere l'ammissione con provvedimento del ministro, su proposta delle competenti autorità accademiche e udito il parere del comitato esecutivo della sezione prima del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

          Art. 148. (art. 47, comma 2°, e art. 49, lettera a), Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 25, comma 2°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 11, comma 4°, lettera a), Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

     Lo statuto di ogni università o istituto superiore determina per ciascuna facoltà e scuole il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti pel conseguimento della laurea o diploma cui aspirano.

     Gli studi compiuti e gli esami superati presso università o istituti superiori hanno valore legale per ogni altra università o istituto. La diversità di ordinamenti didattici, che può verificarsi tra le stesse facoltà o scuole di sedi diverse, a norma degli art. 18 e 20, non è d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra università o istituto.

 

          Art. 149. (art. 39 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'università o istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.

     Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.

 

          Art. 150. (art. 48, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 26 Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 12 Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

 

          Art. 151. (art. 50, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 28, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 15, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvedono i rettori e direttori, udito il parere delle facoltà e scuole competenti. I provvedimenti dei rettori e direttori sono definitivi.

     Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di studenti ai sensi del comma secondo dell'art. 148 e conseguenti valutazioni di studi compiuti e di esami superati presso altra università o istituto, gli interessati, entro quindici giorni dalla data della notificazione del provvedimento del rettore o direttore, possono ricorrere al ministro, che decide con provvedimento definitivo, udito il comitato esecutivo della sezione prima del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

§ 2.

TASSE

 

          Art. 152. (art. 54, commi 1° a 5° Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 12, commi 1° a 4°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; articoli 40 e 47, commi 1° e 2°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     L'annessa tabella H determina le tasse e le sopratasse per ciascuna facoltà; per le scuole speciali e di perfezionamento e per i corsi di cui al comma terzo dell'art. 20 le tasse e sopratasse sono determinate negli statuti.

     Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute all'università o istituto; le tasse di laurea e diploma all'erario; le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma e le tasse di licenza dal biennio propedeutico sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'università o istituto, secondo le norme che sono stabilite dal regolamento generale universitario.

     Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente alla università o istituto, tranne le tasse di laurea e di diploma.

     (Omissis) [28].

     Non è consentita la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, salvo il disposto degli art. 153, 154, 155 e 156.

 

          Art. 153. (art. 49, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Non sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle leggi 14 giugno 1928, n. 1312, e 2 luglio 1929, n. 1182.

     L'esenzione totale di cui all'art. 1°, lettera c), n. 5, della legge 14 giugno 1928, n. 1312, è, peraltro, subordinata alle seguenti condizioni:

     1° che i beneficiandi contemplati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o più figli, ovvero dieci o più figli, viventi ed a carico, di nazionalità italiana;

     2° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore a sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'università o istituto, ovvero gli esami consigliati dalla facoltà o scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguìto un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova.

 

          Art. 154. (art. 20, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, iscritti negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, sono dispensati, con deliberazione del consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiata condizione economica.

     La disposizione si applica anche agli studenti orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454.

 

          Art. 155. (art. 3, comma ultimo, Regio Decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760; art. 16, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

     Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi alla scuola d'ingegneria aeronautica del Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma ed alla scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino, a sensi dell'art. 146, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.

 

          Art. 156. (art. 16, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 12, comma 6°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 19, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; Regio Decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).

     Gli studenti di cittadinanza straniera, i quali appartengano a famiglia residente all'estero, sono esonerati dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.

     Gli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara sono esonerati dal pagamento dell'intero ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche.

     Tanto gli uni che gli altri sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

     Il beneficio di cui ai primi due commi del presente articolo resta sospeso, qualora lo studente debba ripetere lo stesso anno di corso o non attenga il titolo accademico nel numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo stesso.

 

          Art. 157. (art. 10, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

     Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra facoltà o scuola nella quale le tasse siano più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella facoltà o scuola cui hanno fatto passaggio.

     Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra università, la differenza anzidetta è pagata all'università o istituto ove lo studente si trasferisce.

 

          Art. 158. (art. 60, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 24, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 47, comma 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici delle università e istituti superiori sono determinati dall'annessa tabella I.

 

§ 3.

ESAMI

 

          Art. 159. (art. 49, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 11, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

     Gli esami sono di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea o diploma.

 

          Art. 160. (art. 49, comma 3°, lettera b), Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 12, comma 2°, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 29, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 11, comma 1°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

     Gli esami di profitto, presso tutte le facoltà o scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le norme contenute nello statuto di ogni università o istituto superiore.

     Salvo il disposto del comma seguente, lo statuto determina inoltre per ciascuna facoltà e scuola il numero degli esami di profitto prescritti per il conseguimento della laurea o diploma e le modalità di detti esami.

     Per essere ammessi all'esame di laurea in scienze economiche e commerciali gli studenti debbono peraltro aver superato gli esami su almeno due delle quattro lingue di cui all'art. 21, ultimo comma.

 

          Art. 161. (art. 2, Regio Decreto-legge 14 giugno 1926, n. 1590; art. 34, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     All'esame di licenza sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso biennale propedeutico degli studi d'ingegneria e superati tutti gli esami di cui all'art. 26.

     L'esame predetto consiste in una prova scritta di matematica e fisica, in una prova grafica e in una prova orale, atte a dimostrare la maturità dei candidati nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi di applicazione.

     La commissione per l'esame di licenza è composta di cinque membri. Tre di essi sono professori della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o del primo biennio degli istituti superiori d'ingegneria di Milano e Torino o del biennio propedeutico dell'accademia navale di Livorno, dell'accademia di artiglieria e genio di Torino e dell'accademia aeronautica di Caserta; gli altri due membri sono designati dal direttore dell'istituto superiore d'ingegneria della stessa sede o della sede più vicina fra i professori di ruolo del corso di applicazione.

 

          Art. 162. (art. 49, comma 3°, lettera c), Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 11, comma 4°, lettera b), Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

     Salvo il disposto dell'articolo seguente, le modalità dell'esame di laurea o di diploma sono determinate dallo statuto di ogni università o istituto superiore.

 

          Art. 163. (art. 5, Regio Decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

     Coloro che hanno seguìto l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria e hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.

 

          Art. 164. (art. 13, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 42, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Gli esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea e diploma si danno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

     Non è consentita alcun'altra sessione di esami.

 

§ 4.

DISCIPLINA

 

          Art. 165. (art. 41, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti sono determinate dal regolamento generale universitario.

 

          Art. 166. (art. 53, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 31, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

     I rettori e i direttori coadiuvati dai presidi delle facoltà e scuole che costituiscono l'università o l'istituto vigilano a che gli studi si svolgano con ordine e disciplina; essi debbono prevenire e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare la continuità o regolarità dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili e al materiale di qualsiasi natura appartenente all'università o istituto.

     Ai fini di cui al comma precedente, gli impiegati amministrativi e i subalterni costituiscono, alle dipendenze del rettore o direttore ed entro i locali e stabilimenti dell'università o istituto, un corpo di polizia interna, con attribuzioni e responsabilità che sono determinate dal regolamento generale universitario.

 

Capo II

TITOLI ACCADEMICI ED ESAMI DI STATO

 

§ 1

TITOLI ACCADEMICI

 

          Art. 167. (art. 4, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 17, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618; art. 4, commi 1° a 3°, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

     Le università e gli istituti superiori conferiscono, in nome del Re, le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle facoltà indicate nell'art. 20 sono determinati dal regolamento generale universitario. Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento didattico delle facoltà, scuole e corsi di cui sono costituiti.

     Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali porterà una menzione indicante il corso complementare di integrazione che lo studente abbia seguìto, superando i relativi esami.

 

          Art. 168. (art. 36, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 10, ultimo comma, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

     La laurea in scienze politiche è equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.

 

          Art. 169. (art. 17, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 2, commi 3° a 5°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; legge 30 marzo 1931, n. 381; art. 45, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     La laurea ad honorem può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della facoltà o scuola per cui è concessa.

     La deliberazione del consiglio della facoltà o della scuola, che conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal ministro dell'educazione nazionale.

     La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.

 

          Art. 170. (art. 17, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel regno, salvo il caso di legge speciale.

     Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con Decreto del ministro dell'educazione nazionale, possono ottenere presso una delle università o istituti superiori di cui alle tabelle A e B il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.

     Ove trattisi di titoli accademici non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, il ministro, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del comitato esecutivo della sezione prima del consiglio superiore dell'educazione nazionale, può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle università e dagli istituti superiori del regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'università o istituto superiore pre il corrispondente corso di studi.

 

          Art. 171. (art. 8, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 29, comma ultimo, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 18, Regio Decreto-legge 2 luglio 1930, n. 1176). [29]

 

§ 2.

ESAMI DI STATO

 

          Art. 172. (articoli 4, comma 2°, e 5 Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 2, commi 1° e 2°, Regio Decreto- legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 21, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 44, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le lauree e i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

     L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:

     a) abbiano conseguito presso università o istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente;

     b) abbiano superato, nel corso degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

 

          Art. 173. (art. 1, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

     La tabella L annessa al presente testo unico determina le professioni per esercitare le quali è necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.

     L'efficacia delle tre altre lauree o diplomi, che le università e gli istituti superiori potranno conferire, a norma dell'art. 167, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sarà determinata successivamente per Decreto reale.

     Nessuno può essere iscritto negli albi per l'esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.

 

          Art. 174. (art. 59, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 7, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; art. 33, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 23, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il consiglio superiore dell'educazione nazionale e su proposta di apposite commissioni nominate dal ministro.

     Sono altresì determinate dal regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.

 

          Art. 175. (art. 59, comma 3°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 3, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; art. 33, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 23, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Le commissioni giudicatrici sono, ogni anno accademico, nominate dal ministro per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti a università o istituti superiori e, secondo le professioni cui i candidati aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado, di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio professionale.

     Ai componenti le commissioni è corrisposto, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso di lire venticinque se appartenenti all'amministrazione dello Stato, e di lire cinquanta se estranei all'amministrazione stessa, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

     Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso delle spese a norma del Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'amministrazione competono le indennità stabilite per gli impiegati del grado sesto.

     Le indennità e i compensi previsti dal presente articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio, sono soggetti alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

 

          Art. 176. (art. 2, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; articoli 23, 24 e 25 Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 51, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale è stabilita in lire duecento [30].

     Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'università o istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che è devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso d'istrumenti, fornitura di cancelleria [31].

     Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino all'esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo.

     Non è consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.

     (Omissis) [32].

 

          Art. 177. (art. 59, ultimo comma, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 33, ultimo comma, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 23, ultimo comma, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Nel Bollettino Ufficiale del ministero dell'educazione nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato, con l'elenco delle facoltà e scuole che negli esami dei propri laureati e diplomati hanno dato migliori risultati.

 

          Art. 178. (art. 4, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

     La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle università e degli istituti superiori.

     Chi contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente, incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli esercenti abusivi delle singole professioni.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai professori universitari di ruolo e ai liberi docenti delle materie o parti di materie che sono oggetto delle singole specialità.

 

          Art. 179. (art. 59, comma 4°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 5, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

     L'ammissione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaro è regolata da norme speciali.

     E' altresì regolata da norme speciali l'ammissione all'esercizio della professione d'insegnante di materie che si impartiscono nei Regi istituti medi di istruzione. Per l'esercizio di tale professione è istituito un albo speciale secondo norme stabilite per regolamento. Nessuno potrà esservi iscritto ove non abbia conseguito almeno l'idoneità negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli istituti predetti. Tali esami hanno valore di esami di Stato.

 

§ 3.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE D'INGEGNERE PER ALCUNE CATEGORIE D'UFFICIALI

 

          Art. 180. (art. 1, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

     Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

     1° di avere conseguito la laurea di ingegneria presso un Regio istituto superiore di ingegneria, oppure di aver compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'accademia militare di artiglieria e genio;

     2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del ministro per la guerra siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria - comandi del genio - direzioni e uffici fortificazioni del genio - uffici e stabilimenti del servizio degli specialisti del genio - ispettorato genio - direzione generale del genio - uffici del genio militare per la regia marina - uffici e stabilimenti del servizio automobilistico militare - uffici e stabilimenti del servizio chimico militare;

     3° di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

     I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio e, per i laureati, anche del titolo accademico.

     Il requisito di cui al numero 3° sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore dell'arma di artiglieria per gli ufficiali di artiglieria e dal generale ispettore dell'arma del genio per gli ufficiali del genio.

 

          Art. 181. (articoli 2 e 3, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

     Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicanti nei numeri che seguono:

     1° Di aver conseguito la laurea in ingegneria presso un Regio istituto superiore di ingegneria oppure, per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, di avere conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della regia marina.

     2° Di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti, e in quegli altri che con decisione del ministro della marina siano dichiarati di carattere tecnico equipollente;

     a) per gli ufficiali del genio navale: comitato progetti navi - direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche - direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - stabilimento di lavoro di Castellamare di Stabia - uffici tecnici del genio navale;

     b) per gli ufficiali delle armi navali: comitato progetti navi - divisioni tecniche della direzione generale armi e armamenti navali - commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra - direzione armi e armamenti navali - direzione torpedini e munizionamento - uffici tecnici delle armi navali e del munizionamento.

     3° Di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

     I requisiti di cui ai n. 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali, provenienti dagli ufficiali di vascello, del brevetto di specializzazione superiore tecnica della regia marina.

     Il requisito di cui al n. 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del genio navale per gli ufficiali del genio navale, e per gli ufficiali delle armi navali dal generale ispettore delle armi navali o dal direttore generale delle armi e armamenti navali.

     Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, qualora dimostrino o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della regia marina e posseggano, nell'un caso e nell'altro, i requisiti di cui ai n. 2° e 3° del presente articolo.

 

          Art. 182. (art. 4, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

     Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e dell'arma aeronautica, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

     1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso un Regio istituto superiore di ingegneria oppure di aver compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'accademia militare di artiglieria e genio;

     2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del ministro per l'aeronautica siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti della regia aeronautica e direzioni territoriali ed uffici di sorveglianza tecnica dipendenti - direzione superiore degli studi e delle esperienze ed uffici tecnici sperimentali dipendenti - stabilimento costruzioni aeronautiche - ufficio centrale del demanio e direzione territoriale ed uffici staccati dipendenti;

     3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

     I requisiti di cui ai n. 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e, per i laureati, anche del titolo accademico.

     Il requisito di cui al n. 3° sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico.

     Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, in quest'ultimo certificato dovrà essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti, di cui al n. 2° del presente articolo, ha avuto carattere tecnico.

 

          Art. 183. (art. 5, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

     Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui al n. 2° degli art. 180, 181 e 182 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie amministrazioni militari.

 

          Art. 184. (articoli 6 e 7, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

     L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere agli ufficiali, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verrà concessa con Decreto del ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del comitato esecutivo della sezione prima del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

     Gli ufficiali, ai quali verrà rilasciato il Decreto ministeriale suddetto dovranno pagare all'erario la tassa di lire trecento.

 

Capo III

ASSISTENZA UNIVERSITARIA

 

§ 1.

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

 

          Art. 185. (articoli 55 e 57, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 18, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 20, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 50, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Presso ogni università e istituto superiore è costituita una cassa scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e più meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse, delle sopratasse e dei contributi.

     Alla cassa scolastica sono devoluti:

     a) il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione e dei contributi di qualsiasi natura;

     b) le elargizioni di enti o di privati, nonché le somme con cui l'università o l'istituto creda di concorrervi a carico del proprio bilancio.

     La cassa scolastica è amministrata da un direttorio ed ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'università o istituto.

     Il conferimento degli assegni ha luogo su giudizio inappellabile del direttorio.

     Uno speciale regolamento determina per ogni università e istituto le norme relative alla composizione del direttorio, del quale debbono sempre far parte due studenti scelti dal rettore o direttore, e alla gestione e funzionamento della cassa scolastica.

     Tale regolamento è emanato con Decreto del rettore o direttore, udito il senato accademico e il consiglio d'amministrazione. Occorrendo, è modificato con Decreto del rettore o direttore, uditi il direttorio della cassa scolastica e il consiglio d'amministrazione.

     I regolamenti delle casse scolastiche e le eventuali loro modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del ministero dell'educazione nazionale.

     Le casse scolastiche possono, ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio a favore dell'opera universitaria, di cui all'art. 189, nonché a favore del bilancio delle università e degli istituti superiori presso cui sono costituite, a titolo di rimborso, totale o parziale, dell'importo delle tasse scolastiche non riscosse in dipendenza della legge 14 giugno 1928, n. 1312.

 

          Art. 186. (art. 1, Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 563; Regio Decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 277; art. 20, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

     Il ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso università, istituti superiori e istituti d'istruzione artistica rispettivamente dell'estero e del regno. La somma all'uopo occorrente è annualmente stabilita nello stato di previsione della spesa del ministero dell'educazione nazionale.

     Possono essere autorizzate, presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore degli economi delle università, degli istituti superiori e degli istituti di istruzione artistica, per il pagamento degli assegni a stranieri che seguono corsi o compiono studi presso università, istituti superiori e istituti d'istruzione artistica del regno.

 

          Art. 187. (art. 118, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 14, Regio Decreto 6 novembre 1924, n. 1851; art. 3, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 58, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). [33]

 

          Art. 188. (art. 6, Regio Decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382).

     Sono istituite presso le regie università di Roma cinque borse di studio annuali dell'importo di lire 8000 ciascuna da conferirsi per concorso a giovani iscritti alla facoltà di scienze politiche, secondo le norme da stabilirsi dal consiglio della facoltà medesima.

 

§ 2.

OPERE E FONDAZIONI

 

          Art. 189. (articoli 56 e 57, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 20, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 55, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Presso ogni università o istituto superiore è costituita l'opera dell'università o istituto.

     Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio presieduto dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto superiore. Nel regolamento sono stabilite norme per la costituzione del Consiglio e per il funzionamento delle Opere [34].

     Ciascuna opera ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel modo che ritiene più opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione economica disagiata.

     Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'università o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere [35].

 

          Art. 190. (art. 54, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     E' istituita una tassa per le opere delle università o istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

     L'ammontare della tassa è di lire duecentocinquanta. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo e nel ruolo professionale [36].

     All'opera di ciascuna università o istituto, oltre alle elargizioni di enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'università o istituto medesimo.

     Ai laureati o diplomati, che versino all'opera dell'università o istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'opera dell'università o istituto medesimo [37].

     E' inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire cinquanta, che tutti gli studenti delle università e degl'istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso [38].

 

          Art. 191. (art. 56, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le opere e le fondazioni, che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle università e degli istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del ministero dell'educazione nazionale.

 

          Art. 192. (art. 57, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Il governo del Re ha la facoltà di disporre l'aggruppamento di due o più fondazioni, di cui all'articolo precedente, oppure il loro concentramento nell'opera dell'università o istituto: a) quando si tratti di istituzioni che abbiano una rendita netta insufficiente per il raggiungimento dei fini che si propongono; b) quando non vi sia modo di costituire l'amministrazione o la rappresentanza dell'istituzione per difetto di norme nell'atto di fondazione; c) quando l'aggruppamento o il concentramento appaia conveniente nell'intento di rendere più semplice ed economica l'amministrazione e più proficuo il raggiungimento dei fini che l'istruzione si propone.

     Il governo del Re può inoltre riformare gli statuti, i regolamenti, le tavole di fondazione delle istituzioni di cui all'articolo precedente, allo scopo di migliorare il funzionamento di esse; e trasformare i fini quando non corrispondano alla pubblica utilità o non possano essere raggiunti. In tutti i casi il nuovo fine dovrà allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del fondatore.

     Per l'aggruppamento, il concentramento, la riforma delle norme statutarie e la trasformazione dei fini, il ministro dovrà, in ogni caso, udire gli amministratori e i patroni degli enti, i comuni e le province interessate, se le istituzioni abbiano carattere locale, l'università o istituto direttamente o indirettamente interessati.

     Il provvedimento è emanato con Decreto reale, su conforme parere del consiglio di Stato.

 

          Art. 193. (art. 1, 2 e 3, Regio Decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

     E' istituito presso il ministero dell'educazione nazionale un comitato centrale per le opere universitarie di cui all'art. 189 del presente testo unico.

     Il comitato centrale è organo propulsore e coordinatore dell'attività delle opere di assistenza universitaria; esso:

     a) promuove il coordinamento delle varie forme assistenziali che sorgono ad iniziativa delle singole università o degli istituti superiori e formula le opportune proposte per la raccolta dei mezzi necessari;

     b) delibera circa la erogazione dei fondi di cui all'articolo successivo;

     c) promuove le istituzioni di case dello studente nelle città sedi di università o istituti di istruzione superiore;

     d) seconda le varie iniziative dei gruppi universitari fascisti ai fini della cultura e della educazione politica e sportiva degli studenti universitari;

     e) favorisce l'afflusso degli studenti stranieri presso le università e gli istituti d'istruzione superiore del regno e cura l'intensificazione degli scambi tra studenti italiani e stranieri.

 

          Art. 194. (art. 4 e 5, Regio Decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

     Il comitato centrale, per lo svolgimento della sua attività, si vale:

     a) del provento del contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 190 del presente testo unico;

     b) di un contributo annuo del ministero delle corporazioni;

     c) di un contributo annuo del partito nazionale fascista;

     d) di altri eventuali proventi.

     I fondi di cui al comma precedente sono versati annualmente in conto entrate del tesoro. La corrispondente somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del ministero dell'educazione nazionale.

 

          Art. 195. (art. 6, 7 e 11, Regio Decreto 5 giugno 1932, n. 1003). [39]

     Il comitato centrale è presieduto dal ministro per l'educazione nazionale ed è composto:

     1) dal segretario amministrativo del partito nazionale fascista;

     2) dal vice segretario dei gruppi universitari fascisti;

     3) di un rappresentante della milizia universitaria fascista, designato dal comando generale della milizia;

     4) dal direttore generale dell'istruzione superiore;

     5) di un rettore di università e di un direttore di istituto d'istruzione superiore, designati dal ministro per l'educazione nazionale;

     6) di due professori appartenenti ai ruoli delle università e istituti d'istruzione superiore, ugualmente designati dal ministro per l'educazione nazionale;

     7) di un rappresentante del ministro per le finanze e di un rappresentante del ministro per le corporazioni.

     I componenti di cui ai commi 3, 5, 6, 7, durano in carica un biennio e possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente al ministero dell'educazione nazionale.

     Il comitato è costituito con Decreto reale, su proposta del ministero per l'educazione nazionale.

     Il comitato si aduna in seduta ordinaria una volta all'anno. Può essere convocato, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di tre componenti del comitato stesso.

     Le funzioni dei membri del comitato sono gratuite.

 

          Art. 196. (art. 8 e 9, Regio Decreto 5 giugno 1932, n. 1003). [40]

     Il presidente nomina in seno al comitato centrale una commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla.

     I componenti la commissione esecutiva durano in carica un biennio e possono essere confermati.

     Spetta alla commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del comitato centrale.

 

          Art. 197. (art. 10 e 11, Regio Decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

     Nelle città che siano sede di più università o di più istituti superiori ovvero di università ed istituti superiori è costituito un comitato delle opere universitarie, presieduto dal rettore dell'università regia o dal più anziano dei direttori di istituti superiori regi, qualora nella sede non esista una regia università.

     Il Comitato provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere [41].

     Le funzioni dei membri del comitato sono gratuite.

 

Sezione IV

UNIVERSITA' E ISTITUTI SUPERIORI LIBERI

 

          Art. 198. (art. 97, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Appartiene alla categoria di cui al n. 2° dell'art. 1° ogni università e istituto superiore libero, il cui ordinamento sia conforme alle norme del presente testo unico.

 

          Art. 199. (art. 98, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Alle università e agli istituti superiori liberi si applicano le norme contenute nel titolo I, sezione I, II e III, salvo il disposto degli articoli seguenti.

 

          Art. 200. (art. 99 e 110, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     L'ente o gli enti promotori della istituzione di una università o di un istituto superiore libero debbono rassegnare al ministro lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione e un documentato piano finanziario.

     Il ministro accerta se lo schema, nel suo complesso, sia rispondente all'interesse generale degli studi e dell'istruzione superiore e, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissi. Si provvede quindi osservando le norme di cui all'art. 17 che valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti. Le disposizioni peraltro di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo successivo sono soggette all'approvazione del ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

 

          Art. 201. (art. 100, comma 1°, 101, commi 1° e 2°, 103, 106, comma 1°, e 180 Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 7, comma 1°, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 2 e 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Lo statuto determina:

     a) le facoltà, scuole, corsi e seminari di cui si compone l'università o istituto superiore libero;

     b) le materie d'insegnamento, il loro ordine, il modo come debbono essere impartite, il numero minimo delle materie prescritto pel conseguimento della laurea o diploma e le norme relative al riconoscimento del valore legale dei corsi liberi, ai sensi dell'art. 117, comma ultimo;

     c) le norme relative alla nomina dei rettori e direttori e quelle relative alla composizione e rinnovazione dei consigli d'amministrazione; le norme transitorie secondo le quali, per il primo funzionamento delle università o istituti, è costituito il consiglio d'amministrazione e sono nominati i rettori, i direttori e i presidi. In seno al consiglio possono essere rappresentati gli enti e i privati che contribuiscono al mantenimento dell'università o istituto; in ogni caso ne fa parte un rappresentante del governo, scelto dal ministro per l'educazione nazionale;

     d) il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna facoltà e scuola; il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della facoltà e scuola;

     e) il trattamento economico e di quiescenza dei professore di ruolo, e del personale di qualunque categoria in servizio presso l'università o istituto. Il trattamento economico dei professori di ruolo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella E

     f) lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'università o istituto, esclusi i professori di ruolo;

     g) l'ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella H le sopratasse debbono essere devolute ai fini di cui al comma secondo dell'art. 152 e con le modalità ivi indicate;

     h) il numero e le modalità degli esami di profitto, e le modalità dell'esame di laurea o diploma;

     i) le lauree e i diplomi conferiti da ciascuna facoltà o scuola.

     Lo statuto deve inoltre contenere qualsiasi altra norma relativa all'ordinamento e funzionamento dell'università o istituto.

 

          Art. 202. (art. 101, comma 3°, e 102, comma 1°, Regio Decreto 30 settembre 1933, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     I presidi sono nominati dal rettore o direttore.

     Il consiglio della facoltà o della scuola si compone, di regola, di tutti i professori ufficiali che vi appartengono.

 

          Art. 203. (art. 109, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle università e degli istituti superiori liberi sono comunicati, per conoscenza, al ministero dell'educazione nazionale.

     Alle università e agli istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni degli art. 56 e 59, comma secondo del presente testo unico.

 

          Art. 204. (art. 100, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 8 Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le spese del personale di ogni categoria sono a carico del bilancio dell'università o istituto.

     Per ciò che concerne le spese per le commissioni giudicatrici di cui agli art. 74 e 78, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi relative alla università e istituti di cui alla tabella B.

 

          Art. 205. (art. 18 e 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Ai professori delle università e degli istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83.

 

          Art. 206. (art. 5, comma 4°, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931 n. 1227).

     Le designazioni delle facoltà e scuole delle università e istituti superiori liberi, per la nomina di uno dei candidati proposti dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 73, sono trasmesse al ministro, che, constatata la regolarità della procedura, dà all'università o istituto comunicazione della sua approvazione.

     Alle università e agli istituti superiori liberi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.

 

          Art. 207. (art. 104, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso professori di ruolo appartenenti ad università o ad istituti di cui alle tabelle A e B o ad università e istituti superiori liberi.

     Il parere del consiglio superiore, prescritto dagli articoli 93 e 94, è provocato dal ministro, su richiesta dell'università o istituto.

 

          Art. 208. (art. 7, commi 2° a 4°, Regio Decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1585).

     Per provvedere, entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, a posti di professore presso università o istituti superiori liberi di nuova creazione, all'atto del loro riconoscimento giuridico, il ministro può trasferirvi su domanda, e previo parere favorevole dell'ente o degli enti promotori delle università o degli istituti stessi, professori di qualsiasi università o istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altre materie.

     Qualora rimangano disponibili altri posti si provvede con le norme stabilite per le regie università e i Regi istituti superiori. Le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà e scuola sono esercitate dall'ente o dagli enti predetti.

     Le domande e le proposte di cui ai commi precedenti possono essere presentate non appena sia stato rassegnato al ministro lo schema dello statuto.

 

          Art. 209. (art. 2, Regio Decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321).

     Il ministro per l'educazione nazionale può chiedere alle università e agli altri istituti superiori liberi che siano messi a disposizione del ministro per gli affari esteri, per gli scopi di cui all'art. 96, professori delle università e degli istituti stessi.

     Quando gli istituti interessati vi acconsentano, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori predetti è a carico del bilancio del ministero dell'educazione nazionale.

 

          Art. 210. (art. 105, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 29 agosto 1931, n. 1227).

     La censura ai professori di ruolo è inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni dell'interessato.

     La censura ai rettori o direttore è inflitta esclusivamente dal ministro.

     L'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 89 può essere presa anche dal ministro, i conseguenti provvedimenti sono adottati con Decreto ministeriale.

     Le disposizioni del comma precedente valgono per i procedimenti disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all'art. 126, comma quarto.

 

          Art. 211. (art. 107, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria sono deliberati dal consiglio d'amministrazione e resi esecutivi dal presidente del detto consiglio, salvo il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.

 

          Art. 212. (art. 10, Regio Decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le università e gli istituti superiori liberi o alcune loro facoltà o scuole possono essere soppresse con Decreto reale quando sia stata accertata l'insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all'interesse generale degli studi o alla distribuzione territoriale degli istituti di istruzione superiore.

     Le università e gli istituti predetti possono inoltre essere soppressi, quando l'insegnamento da essi impartito non sia sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principii che governano l'ordine sociale dello Stato.

     Con lo stesso Decreto reale relativo alla soppressione saranno stabilite le disposizioni che si renderanno necessarie nei riguardi del personale di ruolo e degli studenti.

     Le eventuali disposizioni nei riguardi del personale di ruolo saranno promosse previo concerto col ministro delle finanze.

 

Titolo II

ISTITUTI SUPERIORI CON ORDINAMENTO SPECIALE

 

Capo I

ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO

 

§ 1.

ORDINAMENTO

 

          Art. 213. (art. 5, comma 1°, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 87, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 12, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     I Regi istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma e gli istituti pareggiati di cui all'art. 229 hanno grado universitario e personalità giuridica.

     Essi hanno lo scopo di compiere - in relazione al conferimento dei diplomi appresso indicati - la cultura di coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale.

     I diplomi sono di tre specie:

     a) di materie letterarie: italiano, latino, storia e geografia, lingue e letterature straniere;

     b) di filosofia e pedagogia;

     c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

     I diplomi di cui alle lettere a) e b) si conseguono dopo un corso di studi quadriennale, diviso in due bienni; il diploma di cui alla lettera c) dopo un corso triennale.

     I diplomi di cui alle lettere a) e b) hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. I diplomati degli istituti superiori di magistero che intendano di esercitare la professione di insegnanti negli istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami di cui all'art. 179 comma secondo.

 

          Art. 214. (articoli 5 e 6, comma ultimo, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 88, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 1, Regio Decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028; art. 1, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; art. 1, Regio Decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

     Il governo degli istituti superiori di magistero appartiene:

     1° al direttore, il quale è nominato per Decreto reale fra i professori di ruolo appartenenti all'istituto; dura in ufficio un biennio e può essere confermato;

     2° al consiglio direttivo, composto di tutti i professori di ruolo (ordinari e straordinari) dell'istituto;

     3° al consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'istituto.

     Le attribuzioni del direttore, del consiglio direttivo e del consiglio dei professori sono stabilite dal regolamento.

     Al direttore spetta la retribuzione annua di lire 2000, ridotta del 12 per cento ai sensi del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

     Nelle more per la conferma nella carica, o per la sostituzione, egli conserva le sue mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento dell'istituto.

 

          Art. 215. (art. 3, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 8, Regio Decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38).

     Le materie d'insegnamento negli istituti si distinguono in fondamentali e complementari.

     Sono materie fondamentali: la filosofia e storia della filosofia; la pedagogia; la lingua e letteratura italiana; la lingua e letteratura latina; la storia; la geografia.

     Sono materie complementari: la lingua e letteratura francese; la lingua e letteratura tedesca; la lingua e letteratura inglese; le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica; l'igiene scolastica.

     L'insegnamento è impartito mediante lezioni ed esercitazioni.

     Spetta al consiglio direttivo dell'istituto stabilire a quali insegnamenti debbono essere assegnati i posti di ruolo disponibili, fermo restando il numero dei posti in organico. A tale effetto può essere sdoppiato il corso di lingua e letteratura italiana.

 

          Art. 216. (art. 8, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 9, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).

     Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali è tale, a giudizio del consiglio direttivo, da giustificare lo sdoppiamento del corso stesso, potrà istituirsi, in seguito al parere favorevole del consiglio superiore dell'educazione nazionale, un secondo corso.

 

          Art. 217. (art. 15, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; articoli 87, comma 3°, e 95, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 8, comma ultimo, Regio Decreto-legge 29 agosto 1931, n. 1227; tabella II, legge 8 giugno 1923, n. 629).

     A ciascuno dei Regi istituti superiori di magistero di Firenze e Messina è assegnata la dotazione annua di lire 57.200. Al Regio istituto superiore di magistero di Roma è assegnata la dotazione annua di lire 72.600.

     Per la gestione dei fondi di cui agli istituti dispongono si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al Regio Decreto 20 luglio 1922, n. 1216.

     Ai Regi istituti superiori di magistero si applicano altresì le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 45 del presente testo unico, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli enti pubblici, e all'ultimo comma dell'art. 53, concernente la responsabilità dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici.

     I comuni di Firenze, Messina e Roma sono obbligati a fornire i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra agli istituti stessi.

 

§ 2.

PERSONALE

 

          Art. 218. (art. 89, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 6, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 22, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; art. 1, Regio Decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

     L'annessa tabella D determina per ciascun istituto il numero dei posti di ruolo dei professori.

     La condizione giuridica, comprese le procedure pel confezionamento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e la condizione economica dei professori di ruolo nei Regi istituti superiori di magistero sono parificate a quelle degli altri professori dei Regi istituti d'istruzione superiore, appartenenti a ruoli statali.

     Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a università o istituti superiori Regi o liberi e viceversa.

 

          Art. 219. (articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°, e 8, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 5, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

     Agli effetti dell'art. 70 gli istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le facoltà di lettere e filosofia, e queste ultime facoltà partecipano alle designazioni per gli istituti superiori di magistero.

     (Omissis) [42].

     Le designazioni degli istituti superiori di magistero pareggiati per la nomina di uno dei candidati proposti dalla commissione esaminatrice, a sensi dell'art. 73, sono trasmesse al ministro, il quale, constatata la regolarità della procedura, dà a questi comunicazione della sua approvazione.

     Agli istituti superiori di magistero pareggiati non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.

     Per ciò che concerne le spese per le commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, quando trattasi di istituti superiori di magistero pareggiati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi, relative alle università e istituti di cui alla tabella B.

 

          Art. 220. (art. 17, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Ai posti di ruolo di professori degli istituti superiori di magistero possono essere nominati, previo parere favorevole del consiglio superiore dell'educazione nazionale, coloro che abbiano vinto il concorso per una materia, che sia parte di quella cui la nomina si riferisce.

     Coloro che abbiano in tal modo conseguito la nomina, saranno però considerati, agli effetti del trasferimento ad altri istituti d'istruzione superiore, quali titolari della materia per cui vinsero il concorso.

 

          Art. 221. (articoli 1 e 2, Regio Decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321).

     La disposizione di cui all'art. 96 si applica anche ai professori dei Regi istituti superiori di magistero.

     Il ministro dell'educazione nazionale può altresì chiedere agli istituti superiori di magistero che siano messi a disposizione del ministero degli affari esteri, per gli scopi di cui allo stesso art. 96, professori degli istituti medesimi.

     Quando i detti istituti vi acconsentano, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori messi a disposizione è a carico del bilancio del ministero dell'educazione nazionale.

 

          Art. 222. (art. 11, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 22, comma 2°, e 25, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     La spesa per gli incarichi è a carico dello Stato. L'incarico di un insegnamento a chi non abbia ufficio pubblico è retribuito con lire 6000 annue; in caso diverso la retribuzione è ridotta a lire 4000. Tali retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

     I professori dei Regi istituti superiori di magistero sono peraltro tenuti ad impartire gratuitamente l'insegnamento nei corsi sdoppiati di cui all'articolo 216.

     Salvo il disposto dei commi precedenti, agli istituti superiori di magistero si intendono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo I, sezione II, capo I, § 9°, relative agli incarichi d'insegnamento.

 

          Art. 223. (art. 90, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 1 a 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     Ai Regi istituti superiori di magistero si applicano le disposizioni concernenti il personale amministrativo contenute nel titolo I, sezione II, capo IV e nella tabella G annessa al presente testo unico.

     L'annessa tabella M determina il numero dei subalterni di ciascun istituto e il loro trattamento economico. A questo personale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e a quello di quiescenza dei subalterni statali.

 

§ 3.

STUDENTI

 

          Art. 224. (art. 4, commi 1° e 3°, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 12, comma ultimo, 37, comma 3°, 39 e 42, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Al primo anno degli istituti superiori di magistero si è iscritti mediante concorso per esame.

     Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non può essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di età; è preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari.

     I concorsi sono banditi per un numero di posti determinato, volta per volta, con Decreto ministeriale in conformità dei criteri che sono stabiliti nel regolamento.

     Oltre agli esami di concorso per l'ammissione, negli istituti superiori di magistero vi sono esami annuali di profitto, esami di promozione dal primo al secondo biennio ed esami di diploma.

     Agli istituti superiori di magistero si applicano l'art. 142, ultimo comma, concernente il divieto d'iscrizione contemporanea a più istituti, l'art. 149, concernente gli studenti fuori corso, e l'art. 164, relativo alle sessioni degli esami.

 

          Art. 225. (art. 93, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 39 e 40, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     La tabella N, annessa al presente testo unico, stabilisce le tasse e sopratasse scolastiche per gli istituti superiori di magistero.

     Le tasse di concorso per l'ammissione, di immatricolazione, di iscrizione e di diploma sono devolute all'erario. Le tasse per gli studenti fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e di diploma e le sopratasse di ripetizione di esami sono versate direttamente alla cassa dell'istituto; le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute al bilancio dell'istituto, le sopratasse di esame sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'istituto, secondo norme che sono stabilite dal regolamento.

     I diritti di segreteria sono determinati dall'annessa tabella I.

 

          Art. 226. (art. 94, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

     Agli studenti di disagiata condizione economica e più meritevoli può essere concessa la dispensa totale o parziale dalle tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma, secondo norme che sono stabilite dal regolamento.

     Agli studenti degli istituti superiori di magistero si applicano altresì le disposizioni di cui agli art. 153 e 156 del presente testo unico, riguardanti particolari casi di dispensa dalle tasse e sopratasse scolastiche.

 

          Art. 227. (art. 14, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736; art. 96, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102). [43]

 

          Art. 228. (art. 11, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 55, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Presso ciascun istituto superiore di magistero è costituita una cassa scolastica al fine di concorrere nell'attuazione dell'assistenza scolastica e di provvedere al miglior funzionamento didattico dell'istituto.

     Essa è amministrata dal consiglio direttivo, secondo le norme stabilite da speciale statuto, predisposto dal consiglio stesso ed approvato dal ministro.

     La cassa ha una gestione finanziaria propria, e provvede al suo funzionamento coi seguenti mezzi:

     1° il 5 per cento dell'ammontare delle sopratasse di esami di profitto;

     2° una somma, determinata, anno per anno, dal consiglio direttivo, sulla dotazione annua di cui all'art. 217;

     3° un contributo di lire 20 che ciascuno studente iscritto è tenuto a pagare annualmente;

     4° eventuali elargizioni di enti e privati.

     Presso ciascun istituto superiore di magistero è altresì costituita l'opera universitaria di cui all'art. 189 del presente testo unico.

     Agli istituti superiori di magistero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al titolo I, sezione III, capo III, § 2°, relative alle opere e alle fondazioni.

 

§ 4.

ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO PAREGGIATI

 

          Art. 229. (art. 17, Regio Decreto 13 marzo 1923, n. 736).

     Con Decreto reale, udito il parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale, possono essere pareggiati ai governativi, per il valore legale degli studi che vi si compiono, gli istituti superiori di magistero mantenuti da enti morali, che si conformino in tutto alle prescrizioni del presente testo unico e del regolamento che ne determina l'attuazione, anche quando la loro popolazione scolastica sia per statuto esclusivamente maschile ovvero esclusivamente femminile.

     Il pareggiamento non può aver per effetto alcun onere finanziario a carico dell'erario.

 

          Art. 230. (art. 10, Regio Decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028).

     All'atto del pareggiamento di un istituto superiore di magistero, per provvedere ai posti di professore entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, si seguono le norme stabilite per le nomine dei professori delle regie università e dei Regi istituti superiori.

     Le attribuzioni spettanti ai consigli di facoltà o scuola sono demandate al consiglio dell'ente promotore.

 

          Art. 231. (art. 18, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Ai professori degli istituti superiori di magistero pareggiati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del presente testo unico.

 

          Art. 232. (art. 40, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).

     Agli studi compiuti nell'istituto superiore di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del titolo II, capo I.

     Lo statuto è approvato e, occorrendo, modificato con le modalità di cui all'art. 229; in esso sono dettate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituto, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo stesso.

 

Capo II

ALTRI ISTITUTI SUPERIORI CON ORDINAMENTO SPECIALE

 

§ 1.

NORME GENERALI

 

          Art. 233. (art. 59, 61 e 64, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Il Regio istituto orientale di Napoli, il Regio istituto superiore navale di Napoli, la regia scuola normale superiore di Pisa e la regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal presidente testo unico.

     Essi hanno grado di istituti d'istruzione superiore e sono posti sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal ministro per l'educazione nazionale. La vigilanza sulla regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile è esercitata dal ministro per l'educazione nazionale attraverso il sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile.

     Gli istituti predetti hanno ciascuno uno statuto, che, salvo quanto è disposto dagli articoli successivi, determina le norme per il governo amministrativo e didattico degli istituti stessi, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, le lauree e i diplomi che essi rilasciano in nome del Re, e lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale a loro carico, nonché ogni altra norma necessaria al loro funzionamento.

     Detti statuti sono approvati ed, occorrendo, modificati per Decreto reale, udito il consiglio superiore dell'educazione nazionale, su proposta delle competenti autorità accademiche, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     La spesa per il personale di qualsiasi categoria del Regio istituto orientale di Napoli, del Regio istituto superiore navale di Napoli, della regia scuola normale superiore di Pisa e della regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma è a carico del bilancio degli istituti stessi, che provvedono altresì all'eventuale trattamento di quiescenza del personale medesimo.

     Per il detto personale gli istituti devono uniformarsi, in quanto siano applicabili, alle leggi di previdenza e di assistenza sociale.

     Il trattamento economico del personale in servizio nei suddetti istituti, salvo quanto concerne il personale aiuto o assistente, non può essere superiore a quello risultante dall'attuazione del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

 

          Art. 234. (art. 62, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Lo Stato corrisponde annualmente, a titolo di contributo per il loro mantenimento, lire 182.000 al Regio istituto orientale di Napoli, lire 400.000 alla regia scuola normale superiore di Pisa, lire 178.120 al Regio istituto superiore navale di Napoli.

     Al mantenimento del Regio istituto superiore navale di Napoli si provvede con convenzione tra lo Stato ed altri enti o privati, e lo Stato vi concorre col suddetto contributo. La convenzione è approvata ed, occorrendo, modificata per Decreto reale, udito il consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     La regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha un contributo annuo di lire 500.000 a carico del bilancio del comitato centrale dell'opera nazionale Balilla. Il comitato stesso provvederà ad integrare, in quanto possa occorrere, il bilancio dell'accademia per raggiungere il pareggio fra le entrate e le spese.

 

          Art. 235. (art. 18, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). [44]

 

          Art. 236. (art. 8, commi 2° e 4°, 25, 26, 27, 28 e 37, comma 3°, 39, 42, 49 e 54, terz'ultimo comma, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Agli istituti indicanti nell'art. 233 si estendono le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 45, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli enti pubblici, nell'ultimo comma dell'art. 53, concernenti la responsabilità dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici, e nell'art. 56, concernenti la facoltà di giovarsi dell'assistenza dell'avvocatura dello Stato e dell'opera del genio civile.

     Si estendono altresì, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo I, sezione II, capo I, § 9°, concernenti gli incarichi d'insegnamento, e quelle contenute nel capo III della stessa sezione, concernenti il personale assistente.

     Salvo il disposto dell'art. 241, si estendono infine le disposizioni relative agli studenti di cui agli art. 142, comma ultimo, 149, 153, 164 e 190, ultimo comma.

 

          Art. 237. (articoli 39, 40 e 65, commi 1°, 2° e 4°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     L'annessa tabella O determina le tasse e sopratasse scolastiche per il Regio istituto orientale di Napoli, per il Regio istituto superiore navale di Napoli e per la regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma.

     Le tasse d'immatricolazione e iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute agli istituti, la tassa di laurea o diploma è devoluta all'erario, le sopratasse per esami sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'istituto, secondo norme che sono stabilite nel regolamento.

     I diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici degli istituti di cui all'art. 233, sono quelli stabiliti dalla tabella I.

 

§ 2.

REGIO ISTITUTO ORIENTALE DI NAPOLI

 

          Art. 238. (art. 60, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812). [45]

 

          Art. 239. (art. 7, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

     Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente il Regio istituto orientale di Napoli potrà provvedere con speciali convenzioni, da stipularsi con enti, stabilimenti o istituti pubblici di istruzione o con corpi scientifici, alla integrazione, allo scambio e alla istituzione di insegnamenti linguistici o di corsi di istruzione o di cultura scientifica o professionale volti al completamento o al miglioramento degli studi, che si compiono nel Regio istituto.

     Tali convenzioni saranno approvate per Decreto reale, su proposta del ministro dell'educazione nazionale, di concerto col ministro da cui dipende o sotto la vigilanza del quale è posto l'ente, lo stabilimento o l'istituto con cui la convenzione ha luogo.

 

          Art. 240. (art. 5, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; art. 3, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603). [46]

 

          Art. 241. (art. 37, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Ai singoli corsi linguistici del Regio istituto orientale di Napoli possono essere iscritti studenti delle facoltà universitarie subordinatamente all'orario dei loro studi. Possono gli studenti stessi conseguire per tali corsi un certificato di profitto, quando abbiano superato i relativi esami.

 

          Art. 242. (art. 4, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

     Il patrimonio del Regio istituto orientale di Napoli è costituito:

     a) dai beni di qualsiasi natura già appartenenti all'antico collegio dei cinesi e ad esso assegnati dalla legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza;

     b) da qualsiasi altro cespite patrimoniale che gli potrà in seguito pervenire.

     Il ministro per l'educazione nazionale provvederà direttamente alla liquidazione dei beni immobili già indicati nell'art. 6 della suddetta legge e curerà l'investimento dei capitali ricavati in rendita pubblica italiana intestata all'istituto.

 

          Art. 243. (art. 3, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).

     I professori di ruolo appartenenti al Regio istituto orientale di Napoli possono, col loro consenso, essere trasferiti da un posto di ruolo della stessa o di altra materia nelle università o negli istituti superiori, con le norme stesse che regolano i trasferimenti dei professori delle università e degli istituti superiori e previo parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

          Art. 244. (art. 4, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).

     Il servizio di ruolo nelle amministrazioni dipendenti dello Stato e degli istituti d'istruzione, nei quali l'onere del trattamento di quiescenza a favore del personale è a carico dello Stato, prestato dai professori che posteriormente alla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza, sono passati o passeranno al servizio del Regio istituto orientale di Napoli è valutabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

     Analoga disposizione è applicabile pei servizi pensionabili resi all'istituto a favore dei professori dell'istituto stesso che, dopo la citata legge 27 dicembre 1888, siano passati o passino ad un servizio pensionabile a carico del bilancio dello Stato.

     Il carico delle pensioni o delle indennità ed assegni è in tal caso ripartito tra lo Stato e l'istituto, in proporzione degli stipendi corrisposti dall'uno e dall'altro, a norma dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

 

          Art. 245. (art. 5, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).

     Sono applicabili al Regio istituto orientale di Napoli le disposizioni concernenti il foro erariale, contenute nel capo III, articoli 19 e seguenti, del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, per quanto riguarda la competenza del magistrato chiamato a decidere sulle controversie tra l'amministrazione dell'istituto, gli altri enti ed i privati.

 

          Art. 246. (art. 8, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

     Il Regio istituto orientale di Napoli è compresa tra gli enti presso i quali possono essere destinati a prestar servizio funzionari appartenenti all'amministrazione dello Stato, collocati fuori ruolo, a norma delle disposizioni contenute nel Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dal Regio Decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

 

          Art. 247. (art. 9, Regio Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

     Per gli atti e contratti del Regio istituto orientale, pei quali non trovino applicazione le disposizioni del Regio Decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, le tasse di registro, di bollo, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.

 

          Art. 248. (articoli 53 e 55, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; Regio Decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).

     Al Regio istituto orientale di Napoli sono estese le disposizioni di cui al titolo I, sezione III, capo III del presente testo unico, concernenti la cassa scolastica e l'opera universitaria.

     Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalità di cui all'art. 154.

     Gli studenti di cittadinanza italiana appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, alle condizioni di cui all'art. 156.

 

§ 3.

REGIO ISTITUTO SUPERIORE NAVALE DI NAPOLI

 

          Art. 249. (art. 60, comma 2°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Il Regio istituto superiore navale di Napoli ha per fine:

     a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della nazione;

     b) di preparare all'esercizio delle professioni e degli uffici attinenti all'industria ed al commercio marittimi.

 

          Art. 250. (articoli 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; articoli 33, 37, comma ultimo, e art. 55, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; Regio Decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).

     Al Regio istituto superiore navale di Napoli si applicano le disposizioni del titolo I, sezione I, capo II, del presente testo unico, relative alla nomina del direttore e alla supplenza nella direzione.

     Si applicano altresì le disposizioni degli art. 19 e 58, concernenti l'anno accademico e l'anno finanziario.

     Si applicano infine le disposizioni relative agli studenti, di cui agli art. 142, 147, 150, 151, 156, 170 e 171, nonché quelle del titolo I, sezione III, capo III, concernenti la cassa scolastica e l'opera universitaria.

     Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalità di cui all'art. 154.

 

          Art. 251. (art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Lo stato giuridico dei professori di ruolo del Regio istituto superiore navale di Napoli, ivi comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, è regolato secondo le norme di cui al titolo I, sezione II, capo I, del presente testo unico.

     Agli effetti dei concorsi il predetto istituto è considerato come facoltà di giurisprudenza.

 

          Art. 252. (art. 5, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; art. 21, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; articoli 43 e 44, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931 n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Il Regio istituto superiore navale di Napoli conferisce la laurea in discipline nautiche e la laurea in scienze economico-marittime; può inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dallo statuto.

     Le lauree conferite dal Regio istituto superiore navale di Napoli hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

     I laureati dal detto istituto, che intendano esercitare la professione d'insegnante nelle discipline nautiche, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre relative, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, del presente testo unico.

     I laureati in scienze economico-marittime sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio, di cui alla tabella L.

     Per essere ammessi agli esami di cui al comma precedente, i candidati dovranno aver superato, nel corso degli studi pel conseguimento del titolo accademico, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

 

§ 4.

REGIA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

 

          Art. 253. (articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     La regia scuola normale superiore di Pisa ha per fine:

     a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;

     b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.

     La scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.

 

          Art. 254. (art. 63, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Alla regia scuola normale superiore di Pisa è concesso il perpetuo e gratuito uso degl'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed è assegnato in proprietà tutto il materiale di qualsiasi natura di cui attualmente dispone.

 

          Art. 255. (legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Lo stato giuridico dei professori di ruolo della regia scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, è regolato secondo le norme di cui al titolo I, sezione II, capo I, del presente testo unico.

     Agli effetti dei concorsi i professori della scuola normale sono considerati come professori delle rispettive facoltà universitarie.

 

§ 5.

REGIA ACCADEMIA FASCISTA

DI EDUCAZIONE FISICA E GIOVANILE DI ROMA

 

          Art. 256. (art. 60, comma 4°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     La regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha per fine:

     a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessarie per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonché di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'opera nazionale Balilla;

     b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate alla educazione fisica;

     c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degli insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione giovanile.

 

          Art. 257. (art. 63, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Alla regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma è concesso il perpetuo e gratuito uso degl'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed è assegnato in proprietà tutto il materiale di qualsiasi natura, di cui attualmente dispone.

 

§ 6.

REGIA UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA

 

          Art. 258. (art. 11, Regio Decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965).

     La regia università per stranieri di Perugia è un ente autonomo che ha per fine di organizzare e mantenere speciali corsi di letteratura e cultura italiana per stranieri.

     Una convenzione speciale fra Stato, provincia e comune stabilisce le norme per il funzionamento dell'ente, al quale lo Stato corrisponde un contributo annuo di lire 91.000.

     Lo statuto dell'ente è approvato per Decreto reale su proposta del ministro per l'educazione nazionale.

 

Titolo III

OSSERVATORI ASTRONOMICI

 

          Art. 259. (art. 1, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 1, Regio Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130; art. 1 e 5, legge 25 giugno 1931, n. 926; art. 66, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     I Regi osservatori astronomici hanno sede in Catania, Firenze (Arcetri), Milano, Napoli, Padova, Roma, Teramo (Collurania), Torino (Pino Torinese) e Trieste.

     Il Regio osservatorio vesuviano ha sede in Napoli.

     E' conservata in Carloforte (isola di S. Pietro) la stazione astronomica istituita con la legge 8 giugno 1911, n. 539.

     Agli osservatori astronomici suddetti, al Regio osservatorio vesuviano ed alla stazione astronomica di Carloforte è riconosciuta personalità giuridica.

     Le norme per la costituzione dei consigli d'amministrazione, dei quali fa parte un rappresentante del ministro delle finanze, sono stabilite nel regolamento generale universitario.

 

          Art. 260. (art. 2, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 21, comma 3°, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 1, Regio Decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

     Il personale scientifico degli osservatori astronomici, compresa la stazione astronomica di Carloforte, è costituito:

     a) di quattro direttori, compresi nel numero dei professori di ruolo di cui alla tabella D

     b) del personale scientifico (astronomi di 1° e 2° classe, astronomi aggiunti, assistenti) di cui alla tabella P.

     Il personale tecnico e subalterno addetto agli osservatori è stabilito dalla tabella stessa.

     Il personale scientifico di cui alla lettera b) del comma primo, il personale tecnico ed il subalterno sono, rispettivamente, ordinati in unico ruolo. La ripartizione di tali personali tra i vari osservatori è disposta dal ministro, secondo le esigenze del servizio.

 

          Art. 261. (art. 3, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 43, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 2, comma 1°, Regio Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130; art. 3, Regio Decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

     Di regola, salvo speciali esigenze di servizio, le funzioni direttive presso gli osservatori sono esercitate:

     a) per gli osservatori di Milano, Napoli, Trieste e Teramo (Collurania) dai direttori di cui alla lettera a) del precedente articolo;

     b) per l'osservatorio di Firenze (Arcetri) dal titolare della cattedra di astronomia della regia università di Firenze;

     c) per gli altri osservatori da un astronomo o da un astronomo aggiunto designato dal ministro.

     Tuttavia, nelle sedi universitarie nelle quali esista la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ove lo statuto delle rispettive università preveda nell'ordinamento didattico della predetta facoltà l'insegnamento di astronomia, la direzione dell'osservatorio è affidata al professore ufficiale di astronomia. A quest'ultimo non spetta per tale ufficio alcuna retribuzione.

 

          Art. 262. (art. 4, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 43, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).

     I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 260 sono nominati in seguito a concorso per titoli.

     La commissione giudicatrice del concorso è composta da cinque membri, nominati dal ministro su designazione del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

     I predetti direttori sono equiparati ai professori universitari ordinari e ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

 

          Art. 263. (art. 5, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 45, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 67, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Ai posti di assistente negli osservatori si provvede per concorso tra laureati in matematico o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.

     Gli assistenti sono nominati per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Dopo almeno un triennio di lodevole servizio, possono conseguire, su proposta dei direttori, la stabilità nell'ufficio.

     Ai posti di astronomo aggiunto si provvede per concorso tra gli assistenti; a quelli di astronomo di seconda classe, per concorso tra gli astronomi aggiunti e gli assistenti, che siano in servizio da almeno due anni solari.

     Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di astronomo e astronomo aggiunto, agli aiuti ed assistenti di ruolo, addetti a cattedre di astronomia negli istituti d'istruzione superiore, sono equiparati agli assistenti degli osservatori astronomici.

     Gli astronomi aggiunti e gli astronomi sono nominati stabilmente.

     Le promozioni al grado di astronomo di prima classe sono conferite ad astronomi di seconda classe, per merito comparativo, a giudizio del consiglio d'amministrazione del ministero dell'educazione nazionale.

     I concorsi di cui al presente articolo sono per titoli e vengono giudicati da commissioni nominate dal ministro della educazione nazionale e composte di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di osservatori astronomici e due fra i professori universitari di ruolo.

 

          Art. 264. (art. 7, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 43, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 4, Regio Decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

     I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 260 possono, con il loro consenso e udito il parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale, essere trasferiti a cattedre di astronomia o di materia affine, presso le università e gli istituti superiori, qualora le competenti facoltà ne facciano proposta a norma dell'art. 93.

     I trasferimenti da uno ad altro osservatorio sono disposti per ragioni di servizio o per domanda.

     Il personale scientifico della stazione astronomica di Carloforte è ad essa assegnato su designazione della presidenza della commissione geodetica italiana. Di regola la permanenza di tale personale nell'isola non supererà la durata di quattro anni, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

 

          Art. 265. (art. 6, Regio Decreto 31 dicembre 1933, n. 3160).

     I tecnici e subalterni sono nominati con Decreto ministeriale per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Trascorso almeno un triennio, ove abbiano fatto buona prova, possono, su proposta dei direttori, conseguire la stabilità nell'ufficio.

 

          Art. 266. (art. 9, 2° comma, e 10, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

     Al Regio osservatorio vesuviano è preposto un direttore compreso nel numero dei professori di ruolo di cui alla tabella D.

     La nomina e la condizione giuridica del direttore sono regolate dalle disposizioni degli art. 262 e 264.

     Il direttore anzidetto, nella gestione tecnica e amministrativa dell'osservatorio, è assistito da un comitato composto dai professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologia e chimica generale presso la regia università di Napoli.

     In caso di vacanza del posto, l'incarico della direzione sarà conferito dal ministro su designazione del comitato predetto.

     All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 4000, ridotta del 12 per cento, ai sensi del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

 

          Art. 267. (art. 9, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 10, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

     Al Regio osservatorio vesuviano è assegnato, oltre il direttore, il personale di cui alle tabelle 33 dell'allegato 2° e 21 dell'allegato 4° del Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riprodotte nella tabella P annessa al presente testo unico, e cioè: un conservatore, un assistente e un custode.

     Il conservatore e l'assistente sono alla diretta dipendenza del direttore e sono nominati in seguito a concorso per titoli tra i laureati in matematica o in fisica o in ingegneria.

     Il conservatore ha nomina stabile. L'assistente è nominato per un anno solare e confermato di anno in anno, sulla proposta del direttore. Dopo un triennio di lodevole servizio può conseguire, su proposta del direttore stesso, la stabilità nell'ufficio.

     Il conservatore ha la custodia e la cura della suppellettile scientifica, coadiuva il direttore nelle indagini scientifiche, raccoglie i risultati degli studi compiuti e destinati alla pubblicazione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono affidate dal direttore predetto.

     Per quanto riguarda la nomina e la conferma del custode, si applicano le norme di cui all'art. 265 del presente testo unico.

 

          Art. 268. (art. 10, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160).

     Al personale scientifico di cui alla lettera b) del comma primo dell'art. 260, al personale tecnico e subalterno degli osservatori astronomici ed al personale dell'osservatorio vesuviano si applicano in quanto non contrastino con le norme del presente testo unico, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 269. (art. 11, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 2, comma ultimo, Regio Decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130).

     Nella gestione dei fondi assegnati dal ministero dell'educazione nazionale agli osservatori astronomici ed all'osservatorio vesuviano si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al Regio Decreto 20 luglio 1922, n. 1216.

     La regia università di Firenze continuerà a valersi dell'osservatorio di Arcetri per l'insegnamento dell'astronomia e concorrerà nelle spese di manutenzione dell'istituto con una somma annua non inferiore a quella corrispostagli nell'anno accademico 1924-25, tenuto conto peraltro delle riduzioni apportate ai contributi statali da provvedimenti finanziari di indole generale.

 

          Art. 270. (art. 11, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

     I ruoli del personale scientifico e tecnico dei Regi osservatori astronomici e vesuviano s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI, SPECIALI E TRANSITORIE

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

§ 1

DISPOSIZIONI GENERALI VARIE

 

          Art. 271. (art. 9, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 4, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari.

 

          Art. 272. (art. 1°, comma ultimo, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 3, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 9, comma ultimo, e art. 42, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

     Il ministro per l'educazione nazionale e quello per le finanze possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle università e degli istituti d'istruzione superiore.

 

          Art. 273. (art. 6, comma penultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Le disposizioni di cui all'art. 59 si estendono a tutti gli istituti ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del ministero dell'educazione nazionale.

 

          Art. 274. (art. 13, Regio Decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119; art. 27, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

     Le autorità accademiche e i professori delle università e degli istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per Decreto reale, tenuto conto delle tradizioni delle università e degli istituti.

 

          Art. 275. (art. 115, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 13, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 58, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 23, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Nessuno può essere assunto ad ufficio di qualsiasi natura presso università e istituti superiori o conseguire l'abilitazione alla libera docenza: a) se non sia cittadino italiano o italiano non regnicolo, salvo il disposto dell'articolo 136 e dell'ultimo comma del presente articolo; b) se non sia iscritto al partito nazionale fascista; c) se non abbia tenuto sempre regolare condotta. Restano altresì ferme le disposizioni del Regio Decreto 1° giugno 1933, n. 592, concernenti il divieto di assumere e mantenere in servizio non di ruolo personale pensionato.

     A chi non sia cittadino italiano può essere affidato l'insegnamento di una determinata materia, quando l'istituzione dell'insegnamento stesso sia stata dal governo ritenuta necessaria per accordi scritti o verbali determinati da ragioni di carattere internazionale. I professori di ruolo, nominati in virtù di tale disposizione, partecipano alle adunanze dei consigli di facoltà o scuola, limitatamente agli oggetti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento didattico.

 

          Art. 276. (art. 5, 6 e 7, Regio Decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38; art. 9, commi 4° a 6°, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; art. 6, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; art. 31, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). [47]

 

          Art. 277. (art. 116, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 8, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3160; art. 12, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 10, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; art. 70, comma 1°, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     E' vietato ai professori e ad ogni altra persona che presti a qualsiasi titolo servizio presso le università e gli istituti superiori, eccezione fatta per il personale incaricato della vigilanza e custodia, di abitare in locali e stabilimenti delle università e istituti, sia a titolo gratuito sia dietro corrispettivo.

     In quanto la disponibilità dei locali degli osservatori astronomici, dell'osservatorio vesuviano, degli istituti botanici e degli orti relativi lo consenta, è peraltro data facoltà di alloggiare nei locali stessi, oltre al personale di custodia, anche ai direttori, al personale scientifico ed al personale tecnico, verso pagamento di un canone di affitto, che sarà determinato dall'intendente di finanza in relazione al valore commerciale dei locali.

     Per gli istituti botanici ed orti relativi l'assegnazione è fatta dal rettore dell'università, previa conforme e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Per gli osservatori, ove non sia possibile dare alloggio a tutto il personale di cui al comma precedente, l'assegnazione dei locali disponibili è fatta dal ministro, su motivata proposta del direttore.

 

§ 2.

COMPUTO DEI SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DI OGNI CATEGORIA

AGLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

 

          Art. 278. (art. 1, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

     L'art. 28 del testo unico sulle pensioni, approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è applicabile ai professori di ruolo delle università e istituti superiori di cui alla tabella B, aventi diritto a trattamento di pensione a carico del bilancio dello Stato, a condizione che gli interessati, ove intendano conseguire il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi, rimborsino allo Stato le rate di pensione eventualmente percepite per i servizi anteriori.

     In caso contrario essi non avranno diritto alla valutazione dei servizi relativi alla già conseguita pensione, ma conserveranno diritto alla medesima, quand'anche, in base ai servizi successivi, maturi in loro favore una nuova pensione.

     Resta fermo il disposto dell'art. 70 del testo unico citato per il caso che il servizio anteriore abbia dato luogo a semplice indennità.

 

          Art. 279. (art. 2, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

     Fermo il disposto dell'articolo precedente, il personale di qualunque categoria, che presti successivamente servizi pensionabili a carico dello Stato e servizi pensionabili a carico delle università e degli istituti superiori di cui alle tabelle A e B, delle università e degli istituti superiori liberi, di cui al n. 2 dell'art. 1° del presente testo unico, degli istituti superiori di magistero pareggiati o degli enti che li mantengono, potrà conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalità del servizio prestato.

     Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

 

          Art. 280. (art. 3, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

     Il personale di qualunque categoria il quale presti successivamente servizio pensionabile a carico delle università e istituti di cui al precedente articolo, e non abbia servizio pensionabile a carico dello Stato, potrà conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalità del servizio prestato.

     La liquidazione della pensione sarà fatta in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, e il relativo onere sarà ripartito fra gli enti interessati in ragione degli stipendi totali che ciascun ente avrà corrisposto.

     Ciascun ente sarà tenuto a corrispondere direttamente al pensionato la quota di pensione che graverà sull'ente medesimo in base alla ripartizione.

 

          Art. 281. (art. 4, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

     Agli effetti dei precedenti articoli 279 e 280 coloro che, per i servizi prestati alla dipendenza dello Stato o degli enti, abbiano ottenuto la liquidazione della pensione o della indennità in luogo di pensione o il rimborso delle ritenute, dovranno versare allo Stato o agli enti le rate di pensione o l'indennità da essi percepite ovvero la somma riscossa per rimborso di ritenute.

 

          Art. 282. (art. 5, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

     Quando alcuno dei servizi prestati alla dipendenza delle università e istituti, di cui ai precedenti articoli 279 e 280, produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, tale servizio potrà, su domanda degli interessati, essere riconosciuto dallo Stato agli effetti della pensione, purché gl'interessati versino allo Stato la somma cui essi abbiano diritto per effetto di tale trattamento di quiescenza.

     Il servizio così riconosciuto sarà considerato come servizio pensionabile a carico dello Stato agli effetti dei precedenti articoli 279 e 281.

     La somma degli stipendi per detto servizio, agli effetti del riparto della pensione, sarà calcolata moltiplicando per 15 il premio di assicurazione versato all'erario.

 

          Art. 283. (art. 6, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

     I professori di ruolo delle università e istituti superiori liberi e degli istituti superiori di magistero pareggiati, qualora entrino a far parte del ruolo dei professori delle università o istituti superiori di cui alle tabelle A e B, o dei Regi istituti superiori di magistero, e qualora il servizio da essi prestato come professori di ruolo delle università e istituti superiori liberi o degli istituti superiori di magistero pareggiati non sia pensionabile o non produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di tale servizio ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del Regio Decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

     Il contributo del riscatto sarà determinato in conformità di quanto è disposto dall'articolo unico del Regio Decreto 12 agosto 1927, n. 1613.

     Agli effetti della ripartizione dell'onere delle pensioni, la somma degli stipendi per il servizio così riscattato sarà computata in base allo stipendio cui è commisurato il contributo di riscatto.

 

          Art. 284. (art. 7, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei riguardi dei professori delle università e degli istituti superiori di cui alle tabelle A e B e degli istituti superiori di magistero, per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio che essi abbiano prestato, anteriormente al 1° dicembre 1924, quali professori di ruolo nelle università libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

 

          Art. 285. (art. 8, Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

     Gli aiuti e assistenti universitari, nominati posteriormente al 1° dicembre 1924, a norma dell'art. 130, qualora senza interruzione entrino a far parte del ruolo dei professori delle università o degli istituti superiori di cui alle tabelle A e B, e qualora il servizio da essi prestato quali aiuti o assistenti non dia diritto al trattamento di quiescenza, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di non più di cinque anni di detto servizio.

     Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 132 e dell'ultimo comma dell'art. 283.

 

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI E SPECIALI

 

          Art. 286. (art. 117, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 2, Regio Decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105; art. 30, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135). [48]

     Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il sessanta per cento tra le varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati costituiti dal Consiglio universitario nazionale integrati, secondo modalità che saranno stabilite dalle norme delegate, da professori eletti dai docenti dei corrispondenti raggruppamenti di discipline, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.

 

          Art. 287. (art. 68, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). [49]

     Nel bilancio del ministero della pubblica istruzione è annualmente stanziata la somma di lire 3.000.000 per gli scopi di cui all'art. 96 e per concedere assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero.

 

          Art. 288. (art. 11, comma ultimo, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931 n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Quando sia richiesto il parere del consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti cattedre e facoltà di architettura, alla sezione prima vengono aggregati uno o più membri della quinta.

 

          Art. 289. (art. 16, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).

     L'ente "Istituti clinici di perfezionamento" di Milano conserva la sua personalità giuridica, ferma restando l'appartenenza didattica degli istituti stessi alla regia università di Milano.

 

          Art. 290. (art. 8, Regio Decreto-legge 13 ottobre 1927, n. 2105; art. 1, comma 3°, Regio Decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289).

     Presso la facoltà di lettere e filosofia della regia università di Roma è istituito l'insegnamento di storia e letteratura ungherese.

     Al detto insegnamento si provvede con Decreto del ministro dell'educazione nazionale, di concerto con i ministri degli affari esteri e delle finanze; e può all'uopo derogarsi alle vigenti disposizioni.

     Presso la predetta facoltà è istituito, altresì, un lettorato di lingua svedese. La retribuzione per il relativo incarico, in ragione di lire 8000 annue, è a carico del bilancio dello Stato, ed è ridotta del 12 per cento, ai sensi del Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

 

          Art. 291. (art. 2, commi 2° e 3°, Regio Decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837).

     L'insegnamento di statistica istituito presso la scuola di statistica della regia università di Roma, quando sia impartito da un professore di ruolo, è comune agli studenti della scuola di statistica, della facoltà di giurisprudenza e della facoltà di scienze politiche.

     Il professore di ruolo di detto insegnamento è aggregato a tutti gli effetti alla facoltà di giurisprudenza e a quella di scienze politiche ed è direttore dell'istituto di statistica annesso alla facoltà di scienze politiche.

 

          Art. 292. (art. 3, comma 2°, Regio Decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837).

     Il professore di ruolo, titolare dell'insegnamento di clinica delle malattie tropicali e subtropicali della regia università di Roma, ha facoltà di dimorare ogni anno all'estero per il tempo necessario, in relazione alle esigenze del suo ufficio, e di tenere insegnamenti, incarichi ed uffici all'estero.

 

          Art. 293. (articoli 1 e 3 Regio Decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421).

     Per l'insegnamento di trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche, istituito presso il Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma, restano ferme le disposizioni del Regio Decreto 19 agosto 1923, n. 2483.

     Per il detto insegnamento il docente si vale dei mezzi sperimentali disponibili presso la scuola superiore di telegrafia e telefonia di Roma.

 

          Art. 294. (art. 2, Regio Decreto 4 novembre 1926, n. 2042; art. 2, Regio Decreto 12 gennaio 1928, n. 116).

     Salvi i trasferimenti di oneri derivanti dal testo unico per la finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, restano fermi gli obblighi imposti agli enti dai Regi decreti 4 novembre 1926, n. 2042, e 12 gennaio 1928, n. 116, per il mantenimento, rispettivamente, del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina e del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.

 

          Art. 295. (art. 121, Regio Decreto 20 settembre 1923, n. 2102; art. 59, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

     Il regolamento generale universitario sarà emanato di concerto col ministro per le finanze, udito il consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRASITORIE

 

§ 1

ORDINAMENTO

 

          Art. 296. (art. 72, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Sino a tutto l'anno accademico 1935-36 non è consentita l'istituzione di università o istituti superiori di qualsiasi tipo, di facoltà o scuole, di istituti superiori di magistero Regi o pareggiati.

     Tuttavia negli istituti superiori d'ingegneria che rilasciano diplomi di laurea di architetto, può essere costituita una facoltà di architettura su parere conforme del consiglio superiore dell'educazione nazionale.

 

          Art. 297.

     Salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, fino a che non siano state emanate ai sensi dell'art. 4 del Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, le convenzioni per il mantenimento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, restano fermi gli obblighi imposti agli enti da atti di fondazione, convenzioni e disposizioni legislative.

 

          Art. 298. (art. 73, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Fino a quando non sia stata stipulata e approvata, ai sensi dell'art. 234 del presente testo unico, la convenzione per il mantenimento del Regio istituto superiore navale di Napoli, restano fermi gli obblighi degli enti di cui all'articolo 6 dello statuto dell'istituto stesso, approvato con Regio Decreto 27 novembre 1924, n. 1999.

 

§ 2

PERSONALE

 

          Art. 299. (articoli 147, comma 2°, e 151, comma 2°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; articoli 19 e 26, Regio Decreto-legge 22 maggio 1934, n. 744; articoli 3 e 20 Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 21, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

     I professori mantenuti o destinati, a decorrere dal 1° dicembre 1924, presso le università e gli istituti superiori di cui alla tabella B annessa al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai sensi degli articoli 147, 150 e 151 del Decreto stesso, ed i professori trasferiti nella regia università di Bari ai sensi dell'art. 4 del Regio Decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1904, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori appartenenti alle università e agli istituti di cui alla tabella A annessa al citato Decreto.

     Gli emolumenti spettanti ai detti professori continuano ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimane l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le università e gli istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti ad essa spettanti, determinato globalmente nella misura di lire 23.500.

     I professori contemplati dal presente articolo, qualora siano successivamente trasferiti ad altre università o ad altri istituti superiori di cui alla tabella B annessa al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico di cui ai commi precedenti.

 

          Art. 300. (art. 20, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 20, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 37, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).

     I professori del Regio istituto di studi superiori di Firenze, del Regio politecnico di Torino, della regia scuola navale superiore di Genova e dei Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano che, trovandosi in servizio presso gli istituti predetti al 30 novembre 1924, sono stati mantenuti, a decorrere dal 1° dicembre successivo, presso il rispettivo istituto ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori degli istituti di cui alla tabella A annessa al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

     Gli emolumenti di qualsiasi natura loro spettanti saranno a carico degli istituti rispettivi, i quali li corrisponderanno loro direttamente. Tuttavia l'aumento portato al supplemento di servizio attivo del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato dal Regio Decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, è corrisposto a totale carico del bilancio dello Stato, anche ai professori di ruolo di cui al comma precedente, nonché ai professori trasferiti negli istituti contemplati dal comma stesso, ai sensi dell'art. 299, e a quelli di essi trasferiti dagli istituti stessi ad altri compresi nella tabella B annessa al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

     Non viene corrisposto invece ai professori trasferitivi ai sensi dell'art. 93 dalle università o istituti di cui alla tabella A allegata al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e ai professori nominati dal 1° dicembre 1924, in poi nelle università e istituti predetti, né a quelli che, nominati dalla data predetta in università o istituti della sovra citata tabella B, vi siano successivamente trasferiti.

 

          Art. 301. (articoli 1 e 2, Regio Decreto 24 gennaio 1929, n. 189).

     A decorrere dal 21 novembre 1925, tutti i professori di ruolo della regia università di Perugia, i quali alla data anzidetta erano in servizio nella università medesima, hanno la condizione giuridica ed il trattamento economico e di quiescenza previsti per i professori delle università e degli istituti superiori, di cui alla tabella B, annessa al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Tuttavia non potranno essere trasferiti a cattedre di altre università o istituti superiori se non quando si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo dell'art. 303, oppure con le modalità di cui al comma terzo dello stesso articolo.

     Agli effetti del trattamento di quiescenza i servizi pensionabili prestati nella regia università di Perugia, anteriormente al 21 novembre 1925, sono cumulabili col servizio successivo nei modi e con le condizioni di cui agli articoli da 278 a 285, rimanendo a carico della università suddetta la quota di onere per i servizi pensionabili, in essa prestati anteriormente al 21 novembre 1925.

     Le condizioni di cui ai commi precedenti sono fatte anche ai professori di ruolo già appartenenti alla scuola di medicina veterinaria annessa alla università di Perugia, assegnati, giusta la disposizione dell'art. 3 del Regio Decreto 24 gennaio 1929, n. 189, al Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

 

          Art. 302. (legge 23 giugno 1927, n. 1135; art. 78, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Il trattamento di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 del presente testo unico è fatto anche ai professori, in servizio al 12 luglio 1927, data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1135, i quali avessero insegnato, a titolo pubblico e con effetti legali, quali professori presso università estere e che avessero cessato da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918.

     Le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 sovra citato sono altresì applicabili ai professori i cui servizi in università estere erano computabili in base al Regio Decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321.

 

          Art. 303. (articoli 51 e 52, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925 n. 1604; art. 27, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

     I professori nominati nelle università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino anteriormente al 1° dicembre 1924, qualora da tale data o posteriormente ad essa siano stati o siano nominati professori di università o di istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno diritto alla stessa condizione che ad essi spetterebbe qualora avessero ottenuto o ottenessero il passaggio in seguito a trasferimento.

     I professori di ruolo delle università di cui al comma precedente nominati anteriormente al 1° dicembre 1924 presso le università stesse non possono essere trasferiti ad università o istituti superiori di cui alle predette tabelle A e B se non siano stati compresi, anteriormente al 1° dicembre 1924, in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine presso regie università o Regi istituti superiori, o non siano compresi nelle graduatorie dei concorsi successivamente banditi.

     I professori stabili delle libere università di Camerino, Ferrara, Urbino e della regia università di Perugia in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, purché proposti dalle competenti facoltà o scuole col voto favorevole di due terzi almeno del numero dei professori di ruolo che vi appartengono e previo parere favorevole del consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno essere trasferiti ad altra università o istituto superiore Regio o libero per la stessa materia di cui sono titolari, anche se non siano compresi in graduatorie di concorsi a cattedre, a norma di quanto prescrive il comma precedente.

 

          Art. 304. (art. 43, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

     Gli insegnanti di lingue moderne nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Genova, Roma e Torino, che il 9 aprile 1913, data di pubblicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, avevano il grado di ordinario o straordinario, sono considerati fuori ruolo e conservano il titolo di cui sono investiti.

     Gli insegnanti ordinari di lingue moderne di cui al comma precedente godono del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo ordinari. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio ai gradi superiori la loro anzianità decorre dal 1° maggio 1919 a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 440.

     Gli insegnanti straordinari di lingue moderne, di cui al presente articolo, godono del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo straordinari, ma non possono conseguire il passaggio al grado superiore. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianità decorre dalla data indicata nel comma precedente.

     Gli insegnanti di lingue moderne, ai quali sia stato concesso il trattamento economico e giuridico dei professori straordinari per effetto dell'articolo 8 del Regio Decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono parificati agli insegnanti straordinari di lingue moderne di cui al comma precedente. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianità decorre dalle date indicate nell'art. 8 del Regio Decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, e nel Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2547.

     Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 21 del testo unico 28 agosto 1924, n. 1618.

     I posti di professore ordinario occupati dai professori ai quali sia stata applicata la disposizione del comma secondo dell'art. 8 del Regio Decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono considerati aggiunti transitoriamente al ruolo organico dell'istituto interessato fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa maggiore spesa è a carico del bilancio dell'istituto medesimo.

 

          Art. 305. (art. 77, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Sino a tutto l'anno accademico 1932-33, potrà, con Decreto reale da emanarsi su proposta del ministro dell'educazione nazionale, sentito il consiglio dei ministri, disporsi, in deroga alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario ad altro istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle regie università, dei Regi istituti superiori e dei Regi istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile.

     Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

 

          Art. 306. (art. 4, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744).

     E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali siano annessi all'insegnamento per effetto di regolari convenzioni già stipulate all'atto della pubblicazione del Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e cioè alla data 11 ottobre 1923.

 

          Art. 307. (art. 44, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

     La cassa pensioni, già costituita nella regia scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla scuola stessa, a termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, in quanto esso non abbia dichiarato di optare per la pensione di Stato.

     Il fondo pensioni, già costituito nella scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella di Trieste a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguiterà a funzionare secondo lo statuto in vigore per lo stesso fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla scuola stessa verso il personale già in pensione e quello in carica alla data di entrata in vigore del Regio Decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, in quanto quest'ultimo non dichiari di optare per la pensione di Stato.

 

          Art. 308. (art. 28, Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

     Coloro che abbiano appartenuto al ruolo dei professori universitari governativi, qualora abbiano comunque cessato dall'ufficio e siano successivamente nominati professori nel ruolo medesimo, hanno diritto ad aver computato, agli effetti degli stipendi, con le norme relative all'inquadramento dei professori universitari, il servizio prestato anteriormente alla cessazione dall'ufficio con effetto dal giorno in cui i professori predetti sono stati riassunti in ruolo.

     La presente disposizione si applica solo ai professori in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del Regio Decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933.

 

          Art. 309. (art. 125, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 63, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

     Coloro i quali all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, avevano la qualifica di professore emerito od onorario o di dottore aggregato, conservano la qualifica stessa e le prerogative ad essa inerenti a sensi del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 9 agosto 1910, n. 795.

     Conservano del pari la qualifica e le prerogative riconosciute dalle disposizioni vigenti al 14 gennaio 1925, data di pubblicazione del Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172, coloro che alla data stessa erano professori emeriti e onorari e dottori aggregati negli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

 

          Art. 310. (art. 11, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

     Sono conservati ad personam i posti d'incaricato di ruolo di cui alla tabella n. 86, allegato 2°, del Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     La spesa relativa è a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 311. (art. 79, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Ai professori, i quali al 24 aprile 1913, data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, insegnavano a titolo pubblico e con effetti legali presso università estere e siano cessati da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918, e, all'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, erano incaricati di lingue straniere in un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, può esser fatto, su loro domanda e col parere del senato accademico e del consiglio d'amministrazione dell'istituto, il trattamento di cui all'art. 43, comma quarto, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

     Tuttavia, agli effetti degli aumenti periodici, la loro anzianità decorrerà dal mese successivo alla data del provvedimento.

 

          Art. 312. (art. 28, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     A coloro i quali abbiano conseguito la libera docenza presso gli istituti superiori agrari o di medicina veterinaria, anteriormente al 29 gennaio 1925, è applicabile la disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 118 del presente testo unico.

     Il quinquennio, dopo il quale potrà essere rispettivamente confermata l'abilitazione, decorre dal 28 agosto 1930, data di pubblicazione del Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

 

          Art. 313. (art. 156, commi 1° a 3°, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 26, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 63, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; articoli 26 e 81 Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Il personale vario, assistente, tecnico e subalterno, mantenuto in servizio presso le università e gli istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai sensi dell'art. 156 dello stesso Decreto, ivi compreso quello già in servizio presso il Regio istituto di studi superiori di Firenze e presso i Regi istituti clinici di Milano, mantenuto, rispettivamente, presso la regia università di Firenze e presso la regia università di Milano, a senso dell'articolo 63 del Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, resta governato dalle disposizioni del Regio Decreto 7 dicembre 1922, n. 1594.

     Gli emolumenti spettanti al personale di cui al comma precedente continueranno ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimarrà l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le università e gli istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti spettanti alla categoria cui appartiene, determinato globalmente come appresso:

 

per ciascun aiuto

L.

11.000

per ciascun assistente

L.

10.000

per ciascun tecnico

L.

9.500

per ciascun subalterno

L.

8.000

 

     Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931, presso i Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, mantenuto in servizio in uno speciale ruolo transitorio, a sensi dell'art. 81 del Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, conserva il trattamento economico a carico dello Stato, al quale viene rimborsata la spesa effettiva da parte degli istituti in cui il personale stesso presta servizio.

     Riguardo al personale assistente contemplato dal presente articolo si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'art. 130 del presente testo unico. Le disposizioni dell'art. 132, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso, salvo per gli aiuti ed assistenti che siano riusciti vincitori in concorsi a cattedre d'insegnamento in Regi istituti medi d'istruzione.

 

          Art. 314. (art. 80, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Fermo restando il disposto dell'art. 134 del presente testo unico circa il limite d'età, gli aiuti e assistenti, nominati anteriormente al 1° dicembre 1924, potranno essere mantenuti in servizio fino al 30 novembre 1934.

     Dal 1° dicembre 1934 essi cesseranno dal servizio, salvo che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza.

     La disposizione, di cui al primo comma del presente articolo, non si applica per gli aiuti e assistenti dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

 

          Art. 315. (art. 137, Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102; art. 70, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

     Il personale universitario, che trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 137 del Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e all'art. 70, ultimo comma, del Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, abbia continuato a fruire dell'alloggio in locali o stabilimenti di pertinenza delle università o istituti superiori, conserverà ad personam l'alloggio stesso, corrispondendo il canone annuale d'affitto, determinato a sensi degli articoli suindicati, e che sarà devoluto all'università o istituto superiore rispettivo.

 

          Art. 316. (art. 83, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     I professori di ruolo in servizio presso la regia scuola normale superiore di Pisa al 16 luglio 1932, data di pubblicazione della legge 16 giugno 1932, n. 812, possono ottenere il trasferimento in altri istituti d'istruzione superiore quando siano compresi in una terna di concorso universitario.

     Il personale di ruolo di ogni categoria che, all'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, si trovava addetto alla regia scuola normale superiore di Pisa, rimane in servizio presso la scuola stessa e continua a far parte dei dipendenti dello Stato.

     Gli emolumenti spettanti al personale anzidetto continueranno ad essere corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarrà altresì l'onere del relativo trattamento di quiescenza. La scuola verserà annualmente allo Stato, a titolo di rimborso, le somme effettivamente corrisposte per stipendi ed emolumenti al detto personale.

     Il personale subalterno, che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti, potrà essere trasferito ad altri ruoli statali.

 

          Art. 317. (art. 5, Regio Decreto 2 giugno 1932, n. 690).

     Il personale delle università e degli istituti d'istruzione superiore assegnato ai posti che esistevano nei ruoli organici il 27 giugno 1932, data di pubblicazione del Regio Decreto 2 giugno 1932, n. 690, e che per effetto del Decreto stesso sono stati soppressi, è considerato in soprannumero nel grado occupato alla data suddetta fino al riassorbimento per successive vacanze.

 

          Art. 318. (art. 8, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     A decorrere dal 7 luglio 1933, data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1933, n. 629, sono soppresse le tabelle relative ai ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine dell'amministrazione universitaria, comprese nella tabella E allegata al Regio Decreto 2 giugno 1932, n. 690, come pure le tabelle relative al personale di segreteria dei Regi istituti superiori agrari, e quelle relative al personale di segreteria dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria, comprese rispettivamente nelle tabelle 86 e 87 allegate al Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Il personale di grado inferiore all'ottavo, appartenente ai ruoli anzidetti, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico e di quiescenza, nonché i diritti di carriera fino al grado nono incluso a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa effettiva da parte dei Regi istituti d'istruzione superiore, nei quali il personale stesso presterà servizio, e nei ruoli organici dovranno tenersi vacanti altrettanti posti del gruppo corrispondente. E' in facoltà del ministro trasferire gli impiegati del ruolo anzidetto a posti di gruppo corrispondente vacanti nei ruoli organici dei Regi istituti d'istruzione superiore.

     Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

     Rimangono fermi i diritti acquisiti in base ai vigenti ordinamenti per il personale di segreteria a carico dei Regi istituti d'istruzione superiore.

 

          Art. 319. (art. 10, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     I direttori e capi di segreteria delle regie università e dei regi istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella B annessa al presente testo unico, qualora siano nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, nel ruolo dei direttori amministrativi presso gl'istituti dove prestavano servizio, ottengono il trattamento economico iniziale del grado cui sono assegnati, conservando a carico degl'istituti, a titolo di assegno ad personam da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra il nuovo trattamento complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia e il trattamento di cui fruivano per assegni fissi e continuativi aventi la medesima natura. In ogni caso, ove avvenga che i nuovi emolumenti pensionabili a carico dello Stato siano inferiori agli emolumenti pensionabili precedentemente percepibili a carico dell'istituto, la differenza si aggiungerà all'ammontare degli stipendi corrisposti dall'istituto, agli effetti del riparto dell'onere per il trattamento di quiescenza ai sensi del Regio Decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

 

          Art. 320. (art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     I direttori e i capi di segreteria delle regie università o dei Regi istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano ai sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purché non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo.

     Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 318 del presente testo unico.

 

          Art. 321. (art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629). [50]

     Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giungo 1933-XI, n. 629, ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria delle regie università e dei regi istituti superiori potrà provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del regno, abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio. A tali effetti non costituirà interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli art. 1 e 2 del decreto del capo del governo 6 novembre 1935-XIV.

     Per l'ammissione ai suddetti concorsi per i posti di carriera amministrativa e di ragioneria sarà necessario possedere il prescritto titolo di studio.

 

          Art. 322. (art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933, n. 629, il ministro dell'educazione nazionale ha facoltà di distaccare per un triennio presso l'amministrazione centrale non più di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione.

 

§ 3.

STUDENTI

 

          Art. 323. (art. 36-bis, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Ai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi:

     a) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che sono in possesso del titolo di ammissione al liceo classico, o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico o al secondo corso di istituto tecnico o commerciale;

     b) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, che hanno inoltre frequentato uno dei corsi di specializzazione presso scuole agrarie medie specializzate e che sono in possesso del titolo di ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o del certificato di promozione alla quinta ginnasiale.

     Coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, possono inoltre venire ammessi agli istituti superiori agrari, con le norme del penultimo comma dell'art. 143 del presente testo unico.

 

          Art. 324. (art. 7, Regio Decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

     Alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 144 del presente testo unico possono essere iscritti in un istituto superiore di ingegneria gli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano regolarmente compiuto i corsi quadriennali dell'accademia di artiglieria e genio, in applicazione del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

 

          Art. 325. (art. 85, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; legge 16 giugno 1932, n. 812).

     Agli studenti, che si siano immatricolati nelle università e negl'istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui al n. 1° dell'art. 153 del presente testo unico.

 

          Art. 326. (art. 6, Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; art. 31, Regio Decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585; art. 21, comma ultimo, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Salve le norme particolari per le professioni di avvocato, procuratore e notaro, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 abilitano all'esercizio professionale.

     Le lauree e i diplomi, conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, hanno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1924.

     Le lauree in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime e in scienze economiche, politiche e sociali conferite sino a tutto l'anno accademico 1930-31 abilitano all'esercizio professionale, previo il biennio di pratica di cui all'art. 5 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 588.

 

          Art. 327. (art. 8, Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

     Le disposizioni contenute nel titolo I, sezione III, capo II, § 3, non si applicano a coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria entro i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 328. (art. 45, Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

     Alle lauree, ai diplomi ed ai certificati di studio rilasciati anteriormente alla legge 20 marzo 1913, n. 268, dalle regie scuole superiori di commercio in conformità dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie terza; 26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, è conservato il valore equipollente ai titoli di cui all'art. 167 del presente testo unico.

 

          Art. 329. (art. 58, Regio Decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; art. 8, comma ultimo, Regio Decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

     La laurea in ingegneria chimica rilasciata dalle scuole superiori di chimica industriale agli allievi immatricolati prima dell'anno 1923-24 è titolo di ammissione all'esame di Stato per la professione di ingegnere e per quella di chimico.

     Coloro che abbiano compiuto il terzo corso per la laurea in fisica non oltre l'anno accademico 1927-28 sono ammessi, almeno un anno dopo il conseguimento di detta laurea, a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

 

          Art. 330. (art. 1, Regio Decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964; art. 46, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; articoli 1 e 2, legge 26 maggio 1932, n. 622).

     A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma d'ingegnere, compete la qualifica di "dottore in ingegneria".

     A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stesso, hanno conseguito presso le regie scuole d'applicazione per gli ingegneri o presso la regia scuola d'architettura di Roma il diploma di architetto compete la qualifica di "dottore in architettura".

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli ingegneri e agli architetti contemplati dall'art. 73 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

     A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della regia università di Pavia con Decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di "dottore in chimica industriale".

     A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma di perito forestale presso il cessato istituto forestale di Vallombrosa compete la qualifica di "dottore in scienze forestali".

 

          Art. 331. (articoli 1 e 2, legge 21 marzo 1926, n. 479).

     I rettori delle università e i direttori e rettori degli istituti superiori, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti militari caduti in guerra e agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della patria e per la difesa della vittoria. Tale conferimento è dovuto anche a quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo.

     Il modulo relativo sarà fornito alle università e agli istituti superiori dal ministero dell'educazione nazionale.

     Per il conferimento della laurea o del diploma non è dovuta alcuna tassa.

 

          Art. 332. (art. 30, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

     Fino alla emanazione del Decreto ministeriale di approvazione dell'elenco di cui all'art. 147, i cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi alle università e agli istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studi medi e superiori conseguiti all'estero.

     Fino alla emanazione del Decreto ministeriale di approvazione dell'elenco di cui all'art. 170, le competenti autorità accademiche, cui sia richiesto il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero, possono, caso per caso, sempreché trattisi di titoli conseguiti in università o istituti superiori esteri di maggior fama, e tenuto altresì conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti all'estero, dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di quello corrispondente conferito dalle università e dagli istituti superiori del regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o diploma con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'università o istituto superiore per il corrispondente corso di studi.

     (Omissis) [51].

 

          Art. 333. (art. 8, Regio Decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744; art. 29, comma ultimo, Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 18, Regio Decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). [52]

 

          Art. 334. (art. 88, Regio Decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227; art. 14, legge 8 giugno 1933, n. 629).

     Non oltre il 31 dicembre 1935 tutte le amministrazioni delle istituzioni, di cui all'articolo 191, dovranno inviare al ministero dell'educazione nazionale copia dello statuto o delle tavole di fondazione, del regolamento di amministrazione, del bilancio dell'anno in corso e dell'inventario dei beni immobili e mobili, pertinenti a ciascuna istituzione.

     Le amministrazioni delle istituzioni, che manchino di statuto o di regolamento, dovranno presentare uno schema nel termine indicato nel comma precedente.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Numero inserito dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 264.

[2] Articolo così modificato dall'art. 26 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 10 febbraio 2020, n. 10.

[4] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L. 7 gennaio 1958, n. 4.

[5] Il limite di cui al presente comma è stato elevato a L. 150.000 dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238; a L. 20 milioni dall'art. art. 9 bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701; a L. 300 milioni dall'art. 11 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 e a L. 500 milioni dall'art. 6 della L. 6 marzo 1976, n. 50. La L. n. 50/1976 ha stabilito che detto limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

[6] Il limite di lire 30.000 di cui al presente comma è stato elevato a L. 150.000 dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238; a L. 20 milioni dall'art. art. 9 bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701; a L. 300 milioni dall'art. 11 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 e a L. 500 milioni dall'art. 6 della L. 6 marzo 1976, n. 50. La L. n. 50/1976 ha stabilito che detto limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. Il limite di lire 100.000 di cui al presente comma è stato elevato a L. 500.000 dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238; a L. 100 milioni dall'art. art. 9 bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701; a L. 300 milioni dall'art. 11 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 e a L. 500 milioni dall'art. 6 della L. 6 marzo 1976, n. 50. La L. n. 50/1976 ha stabilito che detto limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

[7] Il limite cui al presente comma è stato elevato a L. 500.000 dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238; a L. 100 milioni dall'art. art. 9 bis del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701; a L. 300 milioni dall'art. 11 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 e a L. 500 milioni dall'art. 6 della L. 6 marzo 1976, n. 50. La L. n. 50/1976 ha stabilito che detto limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

[8] Il limite di lire 5.000 di cui al presente comma è stato elevato a L. 25.000 dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238. Il limite di lire 10.000 di cui al presente comma è stato elevato a L. 50.000 dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L. 24 luglio 1962, n. 1073.

[10] Per una modifica del presente comma, vedi l’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 24 aprile 1947, n. 255.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 27 luglio 1949, n. 449.

[12] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[13] Per una modifica del presente comma, vedi l’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 24 aprile 1947, n. 255.

[14] Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.

[15] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[16] Articolo abrogato dall'art. unico del D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 489.

[17] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[18] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 16 gennaio 2006, n. 18.

[19] Comma così sostituito dall'art. unico del D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 491.

[20] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 26 ottobre 1947, n. 1251.

[21] Articolo abrogato dall'art. unico del D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 489.

[22] Comma abrogato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[23] Comma rettificato dall'art. 4, R.D.L. 16 ottobre 1934, n. 1816.

[24] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[25] Comma abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

[26] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 12 aprile 2022, n. 33.

[27] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 21 luglio 1961, n. 685.

[28] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 18 dicembre 1951, n. 1551.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 31 maggio 1949, n. 328.

[30] La tassa di cui al presente comma è stata aumentata a lire 6.000 dall'art. 4 della L. 8 dicembre 1956, n. 1378 e a lire 96.000 dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.

[31] Il contributo di lire cento di cui al presente comma è stato aumentato a lire 3.000 dall'art. 4 della L. 8 dicembre 1956, n. 1378.

[32] Comma abrogato dall'art. 13 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[33] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[34] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[35] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238 nel testo risultante dall'art. 3 del D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 168.

[36] La tassa di cui al presente comma è stata elevata a lire 10.000 dall'art. 4 della L. 8 dicembre 1956, n. 1378.

[37] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 50.000 dall'art. 4 della L. 8 dicembre 1956, n. 1378.

[38] Comma così modificato per effetto dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 28 giugno 1947, n. 757.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2127.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2127.

[41] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[42] Comma abrogato dall'art. 4 del R.D.L. 16 ottobre 1934, n. 1816.

[43] Articolo abrogato dall'art. 2 del R.D. 14 marzo 1940, n. 248.

[44] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[45] Articolo abrogato dall'art. 8 del R.D.L. 25 febbraio 1937, n. 439.

[46] Articolo abrogato dall'art. 8 del R.D.L. 25 febbraio 1937, n. 439.

[47] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 21 febbraio 1980, n. 28.

[49] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 479.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 13 del R.D.L. 25 febbraio 1937, n. 439.

[51] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 31 maggio 1949, n. 328.

[52] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 31 maggio 1949, n. 328.