§ 57.11.44 - Legge 21 luglio 1961, n. 685.
Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:21/07/1961
Numero:685


Sommario
Art. 1.      I diplomati degli Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle Facoltà universitarie, secondo le norme degli articoli seguenti
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Limitatamente agli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65 incluso, l'ammissione alle predette Facoltà, tranne per quei diplomati che in base alle norme vigenti già vi [...]
Art. 4.      Per tutto il periodo di tempo in cui avranno vigore le norme del precedente articolo 3 i diplomati dagli Istituti tecnici che siano stati iscritti, dopo il superamento [...]
Art. 5.      E' abrogata la disposizione del penultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. [...]


§ 57.11.44 - Legge 21 luglio 1961, n. 685. [1]

Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie.

(G.U. 3 agosto 1961, n. 191)

 

 

     Art. 1.

     I diplomati degli Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle Facoltà universitarie, secondo le norme degli articoli seguenti.

 

          Art. 2. [2]

     Possono iscriversi:

     alle Facoltà di scienze agrarie: i diplomati di istituti tecnici agrari e per geometri, e, limitatamente al corso per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari, le diplomate degli istituti tecnici femminili;

     alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, e, limitatamente ai corsi per le lauree in scienze biologiche, scienze naturali e chimica, le diplomate degli istituti tecnici femminili;

     alle Facoltà di economia e commercio: i diplomati degli istituti tecnico-commerciali e per geometri, per il turismo, industriali, nautici e agrari, le diplomate degli istituti tecnici femminili;

     alle Facoltà di lingua e letteratura straniere dell'Istituto universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale, i diplomati degli istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli istituti tecnici femminili, nonchè le diplomate della scuola di magistero professionale per la donna;

     alle Facoltà di ingegneria: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri;

     alle Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli istituti tecnici commerciali e per geometri, per il turismo, agrari, industriali e nautici;

     all'Istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per geometri, per il turismo.

 

          Art. 3.

     Limitatamente agli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65 incluso, l'ammissione alle predette Facoltà, tranne per quei diplomati che in base alle norme vigenti già vi accedono, avviene in seguito ad appositi concorsi indetti per un numero di posti determinato annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i rispettivi Consigli di Facoltà, e secondo graduatorie risultanti dall'esito di una prova scritta di esame e dalla media dei voti riportati nel diploma di abilitazione.

     I singoli concorsi hanno luogo in unica sessione annuale presso le Facoltà alle quali sia chiesta l'iscrizione.

 

          Art. 4.

     Per tutto il periodo di tempo in cui avranno vigore le norme del precedente articolo 3 i diplomati dagli Istituti tecnici che siano stati iscritti, dopo il superamento dell'esame di cui al precitato articolo, ad un determinato corso di laurea, non potranno trasferirsi ad altra sede se non sia trascorso almeno un anno accademico.

 

          Art. 5.

     E' abrogata la disposizione del penultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

     La presente legge entra in vigore dall'anno accademico 1961-62.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così modificato dall'art. unico della L. 25 luglio 1966, n. 602.