§ 38.8.7 - D.L. 24 ottobre 1969, n. 701.
Norme integrative e modificative della L. 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:24/10/1969
Numero:701


Sommario
Art. 1.  Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti.
Art. 2.  Spese per l'acquisizione delle aree.
Art. 3.  Termini per la progettazione e per l'appalto concorso.
Art. 4.  Pubblici concorsi per la progettazione.
Art. 4 bis.  Esonero da pubblico concorso di progetti approvati anteriormente alla legge 28 luglio 1967, n. 641.
Art. 5.  Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione.
Art. 6.  Concessione in corso ed esecuzione diretta.
Art. 7.  Modifica alla procedura degli interventi urgenti.
Art. 8.  Spese per il funzionamento degli uffici scolastici regionali.
Art. 8 bis.  Gara d'appalto in aumento e relativo finanziamento.
Art. 8 ter.  Programmi esecutivi per il triennio 1969-71.
Art. 9.  Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria.
Art. 9 bis.  Limiti di spesa.
Art. 10.  Provvedimenti di carattere urgente per l'aumento delle capacità ricettizie delle università.
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 38.8.7 - D.L. 24 ottobre 1969, n. 701. [1]

Norme integrative e modificative della L. 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.

(G.U. 28 ottobre 1969, n. 274).

 

Art. 1. Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti. [2]

     (Omissis) [3].

     Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi dei precedenti capoversi è compresa anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.

     La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche all'ipotesi di cui al precedente comma.

     Per la delega di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge 28 luglio 1967, n. 641, per la concessione.

 

     Art. 2. Spese per l'acquisizione delle aree. [2]

     Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono erogate, dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche prima dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei programmi esecutivi.

     Il valore venale che l'ufficio tecnico erariale deve prendere per base nella determinazione dell'indennità di espropriazione, in applicazione degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2896, è quello della data di dichiarazione di idoneità rilasciata dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, senza tener conto degli incrementi di valore successivamente a tale data determinatisi.

     In aggiunta all'indennità così determinata è corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero, compresi tra la data di dichiarazione di idoneità dell'area e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento degli indennizzi.

 

     Art. 3. Termini per la progettazione e per l'appalto concorso. [2]

     I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641, decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area allorché questo sia successivo.

     Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, può, su motivata richiesta dell'ente interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei commi secondo e quarto dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni.

     Qualora la proroga non sia concessa, si applica la disposizione contenuta nel primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 1.

 

     Art. 4. Pubblici concorsi per la progettazione.

     L'importo di spesa stabilito dall'articolo 18, terzo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a 800 milioni di lire.

 

     Art. 4 bis. Esonero da pubblico concorso di progetti approvati anteriormente alla legge 28 luglio 1967, n. 641. [4]

     Gli enti concessionari che dimostrino di avere deliberato, con regolari atti formali, l'approvazione dei progetti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono esonerati dall'obbligo del pubblico concorso di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641.

 

     Art. 5. Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione. [2]

     La indicazione di aree non coincidenti con le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione disposta con delibera del consiglio comunale, costituisce, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

     La delibera di variante prevista dal comma precedente, previo giudizio sull'idoneità delle aree rilasciato dalla commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, viene approvato con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche.

     E' fatta salva in ogni caso la facoltà di avocazione da parte del Ministro per i lavori pubblici.

 

     Art. 6. Concessione in corso ed esecuzione diretta. [2]

     Le norme dei precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, agli enti ai quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, siano state già affidate in concessione le opere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché all'Amministrazione statale, nei casi di esecuzione diretta previsti dall'articolo 17 della legge citata.

 

     Art. 7. Modifica alla procedura degli interventi urgenti. [5]

 

     Art. 8. Spese per il funzionamento degli uffici scolastici regionali.

     Sulla quota autorizzata ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, oltre alle spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione, gravano, entro il limite del 10 per cento di detta quota, le spese di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 3 di detta legge, diverse da quelle previste dal quinto comma dello stesso articolo, fino a quando la loro competenza resterà limitata all'edilizia scolastica.

 

     Art. 8 bis. Gara d'appalto in aumento e relativo finanziamento. [6]

 

     Art. 8 ter. Programmi esecutivi per il triennio 1969-71. [4]

     I programmi esecutivi per gli anni 1969, 1970 e 1971 dovranno essere predisposti e approvati dai comitati regionali per l'edilizia scolastica entro 3 mesi dalla data di recezione del programma nazionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

 

     Art. 9. Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria. [2]

     Le variazioni al programma edilizio di ciascuna università e di ciascun istituto universitario di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obiettivi previsti dal programma stesso, sono apportate con deliberazioni del consiglio di amministrazione, integrato ai sensi dell'articolo 47 della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo della legge 28 luglio 1967 n 641 è elevato a un miliardo.

     In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il completamento di quelle esistenti prevedano la esecuzione in più lotti, è rilevante, ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'importo globale dell'opera finanziata nel programma approvato ai sensi della legge medesima.

     Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo fintantoché non siano stati emanati i bandi tipo previsti dall'articolo stesso.

     Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le università e gli istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

 

     Art. 9 bis. Limiti di spesa. [4]

     I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni [9].

     Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrazioni di mutui, se eccedenti i 20 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

     Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, è elevato a 100 milioni per le università e gli istituti universitari presso i quali siano stati costituiti uffici tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, o, in mancanza di questi, altri ingegneri; a 30 milioni negli altri casi [9].

 

     Art. 10. Provvedimenti di carattere urgente per l'aumento delle capacità ricettizie delle università.

     Nelle more della realizzazione dei programmi edilizi di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, le università e gli istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad adottare provvedimenti d'urgenza per l'aumento delle proprie capacità ricettizie, anche in relazione all'incremento delle iscrizioni previsto per l'anno accademico 1969-70.

     A tale scopo, a valere sulle disponibilità di bilancio relative ad assegnazioni per l'edilizia universitaria, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi all'università ed agli istituti di istruzione universitaria fino alla concorrenza di lire 690 milioni per l'anno finanziario 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 (G.U. 27 dicembre 1969, n. 325).

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952.

[3] Sostituisce il 1°, 2° e 3° comma, art. 16, della L. 28 luglio 1967, n. 641.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952.

[5] Articolo sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952. Sostituisce il 3° comma, art. 26, della L. 28 luglio 1967, n. 641.

[6] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952. Aggiunge l'articolo 20 bis e modifica gli artt. 9 e 12 della L. 28 luglio 1967, n. 641.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952.

[7] Sostituisce il 3° comma, art. 43 della L. 28 luglio 1967, n. 641.

[8] Sostituisce il 3° comma, art. 38, della L. 28 luglio 1967, n. 641.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 22 dicembre 1969, n. 952.

[9] L'art. 11 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 ha elevato a 300 milioni i limiti di spesa di cui al presente comma.

[9] L'art. 11 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 ha elevato a 300 milioni i limiti di spesa di cui al presente comma.