§ 77.6.5 - R.D. 12 agosto 1927, n. 1613.
Norme per il riscatto di servizi agli effetti di pensione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:12/08/1927
Numero:1613


Sommario
Art. unico.      Tutte le disposizioni in vigore, concernenti la facoltà del personale con diritto a pensione, a carico del bilancio generale dello Stato, di ottenere il riscatto di servizi, agli effetti di [...]


§ 77.6.5 - R.D. 12 agosto 1927, n. 1613. [1]

Norme per il riscatto di servizi agli effetti di pensione.

(G.U. 21 settembre 1927, n. 218).

 

     Art. unico.

     Tutte le disposizioni in vigore, concernenti la facoltà del personale con diritto a pensione, a carico del bilancio generale dello Stato, di ottenere il riscatto di servizi, agli effetti di pensione, mediante corresponsione di un contributo, sono modificate nel senso che il contributo da versarsi dal personale è commisurato sullo stipendio assegnato all'atto della presentazione della domanda ovvero sull'ultimo stipendio se la domanda sia presentata dopo la cessazione dal servizio, sempreché nei termini stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

     La misura del contributo per ciascun anno è ragguagliata al 2 per certo sulle prime 10.000 lire dello stipendio e al 3 per cento dell'eventuale eccedenza, ferma la facoltà del pagamento rateale in un tempo non superiore a quello riscattato e la riduzione proporzionale, nel caso di pensione di reversibilità, di cui al penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio il 1° luglio 1927, ancorché abbia già ottenuto il riscatto in base alle norme precedentemente in vigore, e valgono anche per la determinazione della quota a carico degli enti per i riscatti dei servizi del personale delle scuole professionali.

     Nulla è innovato per quanto concerne la valutazione dei servizi mediante ricupero delle ritenute in conto entrate del Tesoro.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.