§ 57.11.9 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 264.
Modificazioni al vigente ordinamento universitario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:07/09/1944
Numero:264


Sommario
Art. 1.      Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 [...]
Art. 2.      I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro [...]
Art. 3.      I presidi delle Facoltà o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola fra i professori di ruolo della stessa [...]
Art. 4.      A parziale deroga dell'art. 6, comma 1, del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra [...]
Art. 5.      La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere a, c, e d, dell'art. 2 del regio decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9, [...]
Art. 6.      Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio [...]
Art. 7.  [1]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su [...]


§ 57.11.9 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 264.

Modificazioni al vigente ordinamento universitario.

(G.U. 28 ottobre 1944, n. 74)

 

 

     Art. 1.

     Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il "Corpo Accademico", composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.

 

          Art. 2.

     I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a provvedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.

     E' revocata la facoltà del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.

 

          Art. 3.

     I presidi delle Facoltà o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola fra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facoltà o Scuola a procedere ad una nuova elezione.

     Nel frattempo il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola assume le funzioni di preside.

 

          Art. 4.

     A parziale deroga dell'art. 6, comma 1, del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra universitaria, la Facoltà designerà un solo professore, esclusa qualsiasi designazione di più professori "ex equo".

 

          Art. 5.

     La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere a, c, e d, dell'art. 2 del regio decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.

 

          Art. 6.

     Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.

 

          Art. 7. [1]

 

          Art. 8. [2]

 

          Art. 9.

     Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.