§ 57.11.10 - D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.
Provvedimenti sull'istruzione superiore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:05/04/1945
Numero:238


Sommario
Art. 1.      L'anno accademico e l'anno finanziario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore cominciano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo
Art. 2.      Quando i professori di ruolo costituenti il Corpo accademico di una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo sono meno di tre, il Rettore o Direttore è [...]
Art. 3.      I voti delle Facoltà contenenti proposte di trasferimento a cattedre di ruolo debbono essere motivati, e di essi le Facoltà debbono dare comunicazione, oltre che al [...]
Art. 4.      Sono abrogati l'art. 68, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e gli articoli 5, comma 3°, 7 e 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071
Art. 5.      Le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 10 e 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, per la parte concernente la facoltà attribuita al Ministro della pubblica [...]
Art. 6.      Sono abrogati
Art. 7.      I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli di L. 10.000 e [...]
Art. 8.      I concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università e Istituti superiori di cui all'art. 187 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono giudicati da [...]
Art. 9.      Il contributo speciale per opere sportive e assistenziali imposto agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore all'atto della iscrizione a [...]
Art. 10.      Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 189 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati come segue
Art. 11.      A decorrere dall'anno accademico 1944-45 le tasse di ammissione al concorso per l'iscrizione alla Facoltà di magistero sono dovute alle rispettive Università o Istituti [...]
Art. 12.      A decorrere dall'anno accademico 1944-45 tutte le tasse, sopratasse e contributi scolastici stabiliti per le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono [...]
Art. 13.      E' abrogato l'art. 176, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, riguardante l'esonero dal pagamento della tassa di ammissione all'esame di Stato [...]
Art. 14.      A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni [...]
Art. 15.      A decorrere dall'anno accademico 1945-46, è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) per la [...]
Art. 16.      L'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato
Art. 17.      L'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato
Art. 18.      Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare su conforme parere dello stesso
Art. 19.      I professori universitari che siano stati o saranno riammessi in servizio nei casi previsti dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai [...]
Art. 20.      L'art. 13, comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 è abrogato
Art. 21.      I professori riammessi in servizio ai sensi dell'articolo precedente, i quali siano ancora straordinari, possono chiedere di essere sottoposti a giudizio per la nomina [...]
Art. 22.      Le disposizioni dei tre precedenti articoli valgono, in quanto siano applicabili, anche per le riammissioni in servizio già disposte precedentemente alla pubblicazione [...]
Art. 23.      I professori straordinari stabili delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore che cessarono dal servizio per volontarie dimissioni anteriormente all'entrata [...]
Art. 24.      I professori straordinari stabili di lingue straniere degli Istituti superiori di Scienze economiche e commerciali, ora Facoltà di economia e commercio, rimasti fuori [...]
Art. 25.      In deroga al disposto dell'art. 134 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, gli aiuti o gli assistenti delle [...]
Art. 26.      Salvo quanto è disposto dall'art. 192 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, circa l'aggruppamento e il concentramento delle fondazioni universitarie, la riforma dei [...]
Art. 27.      L'attuazione del nuovo ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, previsto dalla legge 26 gennaio 1942, n. 78, è rinviata [...]
Art. 28.      Le disposizioni del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, riguardanti la sospensione per l'anno 1944 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione [...]
Art. 29.      Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, sino a tutto il 31 dicembre 1947, non più di quattro impiegati di [...]
Art. 30.      Sino all'anno accademico successivo alla cessazione dello stato di guerra l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, [...]
Art. 31.      Per l'anno accademico 1944-45 saranno esonerati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli [...]
Art. 32.      Gli esoneri previsti dal precedente articolo non sono concessi agli studenti che abbiano demeritato per la condotta, oppure che si trovino nelle condizioni di ripetenti [...]
Art. 33.      Per l'anno 1944-45, resta fermo il disposto dell'art. 226, comma 1°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592
Art. 34.      Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1944-45, parte straordinaria, è stanziata la somma di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) da erogare in [...]
Art. 35.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", fatta eccezione per gli articoli in cui sia [...]


§ 57.11.10 - D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

Provvedimenti sull'istruzione superiore.

(G.U. 26 maggio 1945, n. 63, S.O.)

 

 

 

 

     Art. 1.

     L'anno accademico e l'anno finanziario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore cominciano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

     Tutti gli atti che, in relazione a scadenze precedentemente fissate, siano da compiere con la data del 29 ottobre, avranno, invece, quella del 1° novembre; e ciò a cominciare dall'anno accademico e finanziario 1944-45.

 

          Art. 2.

     Quando i professori di ruolo costituenti il Corpo accademico di una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo sono meno di tre, il Rettore o Direttore è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

     Quando i professori di ruolo di una Facoltà o Scuola sono meno di tre, il Preside è nominato dal Ministro, su proposta del Rettore o Direttore, e può essere scelto anche tra i professori di ruolo appartenenti ad altra Facoltà o Scuola.

 

          Art. 3.

     I voti delle Facoltà contenenti proposte di trasferimento a cattedre di ruolo debbono essere motivati, e di essi le Facoltà debbono dare comunicazione, oltre che al professore proposto per il trasferimento, anche agli altri professori che l'avessero richiesto con regolare domanda. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione questi ultimi possono presentare ricorso al Ministro il quale decide, sentito il Consiglio superiore.

     In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente o quando dai ricorsi presentati la deliberazione della Facoltà risulti manifestamente ingiusta o in contrasto con l'interesse degli studi, il Ministro della pubblica istruzione può, su parere conforme del Consiglio superiore, non dar corso al trasferimento ed eventualmente bandire il concorso per la cattedra vacante.

     Sulle proposte di trasferimento il Ministro provvederà, quando vi siano terzi interessati, dopo che sia decorso il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo e nessun ricorso sia presentato o, in caso di presentazione di ricorsi, dopo la decisione sugli stessi.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati l'art. 68, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e gli articoli 5, comma 3°, 7 e 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

     Per la formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, per la nomina dei candidati compresi nella terna dei vincitori, per le nomine senza concorso e per la riammissione in servizio dei professori di ruolo cessati per volontarie dimissioni è richiamato in vigore il sistema degli articoli 70 e seguenti e 109 capoverso del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, salvo quanto è stabilito nel seguente comma.

     I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie saranno designati mediante elezione dalle Facoltà e Scuole di cui al citato art. 70: ogni votante avrà diritto di includere nella sua scheda tre nomi di professori ordinari della materia messa a concorso o di altra strettamente affine, e il Ministro chiamerà a far parte della Commissione, ove nulla osti, i cinque che avranno raggiunto il maggior numero di voti.

     Nelle citate disposizioni alla prima Sezione del Consiglio superiore e al Comitato esecutivo della stessa si intendono rispettivamente sostituiti il Consiglino superiore e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 10 e 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, per la parte concernente la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche, sono abrogate.

 

          Art. 6.

     Sono abrogati:

     a) l'art. 75 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ed ogni altra disposizione che dia facoltà all'amministrazione di escludere, a suo insindacabile giudizio, dai concorsi per posti di ruolo di professore nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, o, quando vi siano stati ammessi, dalla nomina, coloro che essa ritenga privi del requisito della regolare condotta morale e politica;

     b) gli articoli 83, 123 comma 2° e 235 del detto Testo unico e ogni altra disposizione che faccia obbligo ai professori di ruolo, ai professori incaricati e ai liberi docenti di prestare giuramento; e il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1541, che fa obbligo di prestare giuramento ai membri di alcuni Istituti di ricerca scientifica.

     c) gli articoli 276 e 128 del detto Testo unico ed ogni altra disposizione che stabilisca la dispensa dal servizio per motivi politici dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, dei personali ad essi assimilati e del personale non statale addetto alle Regie Università ed ai Regi Istituti d'istruzione superiore, e la revoca dell'abilitazione alla libera docenza per gli stessi motivi, salvo, in ogni caso, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e sue successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli di L. 10.000 e 5.000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000.

 

          Art. 8.

     I concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università e Istituti superiori di cui all'art. 187 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     E' abrogato l'ultimo comma del menzionato art. 187.

 

          Art. 9.

     Il contributo speciale per opere sportive e assistenziali imposto agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso, giusta l'art. 190, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è devoluto all'Opera delle rispettive Università e Istituti superiori.

     Il Comitato centrale e la relativa Commissione esecutiva per le Opere universitarie, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, sono soppressi.

 

          Art. 10.

     Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 189 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati come segue:

     "Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'università o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere" [1] .

     "Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento è emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione".

     Il secondo comma dell'art. 197 del menzionato Testo unico è modificato come segue:

     "Il Comitato provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere".

 

          Art. 11.

     A decorrere dall'anno accademico 1944-45 le tasse di ammissione al concorso per l'iscrizione alla Facoltà di magistero sono dovute alle rispettive Università o Istituti superiori.

 

          Art. 12.

     A decorrere dall'anno accademico 1944-45 tutte le tasse, sopratasse e contributi scolastici stabiliti per le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono aumentati del cento per cento.

 

          Art. 13.

     E' abrogato l'art. 176, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, riguardante l'esonero dal pagamento della tassa di ammissione all'esame di Stato professionale.

 

          Art. 14.

     A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

     a) per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno di un corso universitario, in tutto o per la metà, se nel titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione abbiano conseguito rispettivamente una media di nove o di otto decimi dei voti;

     b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi, conseguendovi una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami, o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;

     c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della sopratassa e contributi, in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

     d) per il diploma finale di studio, in tutto o per la metà della tassa di diploma, secondo che, oltre a soddisfare alla condizione posta dalla precedente lettera per la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a nove o rispettivamente otto decimi.

     L'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante alla suddetta dispensa totale o parziale è fatto dall'amministrazione universitaria con ogni mezzo a sua disposizione, e chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni all'amministrazione finanziaria dello Stato.

     La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo non è concessa né allo studente a cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione disciplinare, né a quello che si trovi nella condizione di fuori corso o di ripetente, né, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripreso iscrizione per il conseguimento di una altra laurea o diploma. E' invece concessa agli studenti delle Scuole di perfezionamento o di specializzazione e delle Scuole dirette a fini speciali.

     Nessun rimborso è dovuto dallo Stato alle Università o Istituti di istruzione superiore, governativi o liberi, per la concessione della dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo.

     La Cassa scolastica istituita presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è soppressa.

     Restano ferme le disposizioni dell'art. 155 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che concede l'esonero dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche agli ufficiali del genio aeronautico ammessi a frequentare le Scuole superiori di ingegneria aeronautica e dell'articolo 156 dello stesso Testo unico per ciò che riguarda l'esonero dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche concesso agli studenti universitari di cittadinanza straniera.

     Salvo quanto è disposto negli articoli 31, 32 e 33 del presente decreto, è abrogata, con effetto dall'anno accademico 1944-45, qualunque altra disposizione che preveda la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi nelle Università e Istituti d'istruzione superiore, con o senza rimborso da parte dello Stato.

 

          Art. 15.

     A decorrere dall'anno accademico 1945-46, è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.

     Le norme per la concessione di tali borse saranno stabilite con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 16.

     L'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.

     Nei primi due anni dopo la completa liberazione del territorio nazionale, i concorsi a cattedre universitarie espletati dal 1932 in poi saranno sottoposti a revisione ogni qual volta, su ricorso di chi vi abbia interesse o in seguito ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dal concorso o impossibilitato a concorrere per mancanza di iscrizione al partito fascista o per motivi politici o razziali, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento dello operazioni. La revisione è di competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale può richiedere caso per caso l'assistenza di uno o di tre professori ordinari della disciplina già messa a concorso.

     Quando il Consiglio superiore si pronunci nel senso che le influenze politiche abbiano determinato la collocazione in terna e la successiva nomina di un professore non idoneo a coprire una cattedra universitaria nella materia messa a concorso, il professore giunto alla cattedra per questa via è dispensato dal servizio ed ammesso al trattamento di quiescenza che gli possa spettare in base alle norme comuni. Una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto valuterà la posizione di quei candidati, o di quegli studiosi esclusi dal concorso per ragioni politiche o razziali, che avrebbero potuto per i loro titoli aspirare alla collocazione in terna e che abbiano tuttora i requisiti necessari; e collocherà il più meritevole fra essi al posto che gli sarebbe spettato.

     Quando invece il Consiglio superiore si pronunci nel senso che nessuno fra i candidati collocati nella terna dei vincitori fosse indegno della cattedra, ma che tuttavia il risultato sarebbe stato probabilmente diverso ove ragioni ed influenze politiche o razziali non avessero escluso dal concorso o dalla terna altri aspiranti, una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto procederà ad un giudizio comparativo al fine d'inserire tali aspiranti ai posti che sarebbero loro spettati nella serie dei vincitori dello stesso o dei successivi concorsi, anche se per ogni concorso risultino a questo modo classificati più di tre vincitori.

     Gli aspiranti nuovamente inseriti ai sensi dei due alinea precedenti saranno nominati a cattedre della stessa materia o di materia affine, tenendo il maggior conto possibile delle loro preferenze individuali e dei voti delle Facoltà interessate, od anche eventualmente in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà medesime. Essi potranno, a giudizio delle commissioni giudicatrici, avere assegnato fin dall'inizio il grado di ordinario, con decorrenza dal giorno in cui si sarebbe dovuto compiere il triennio dalla loro nomina a straordinario: se il triennio non sia ancora compiuto, si computerà in esso il tempo già trascorso dal momento in cui la nomina avrebbe dovuto aver luogo.

 

          Art. 17.

     L'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.

     I trasferimenti dei professori universitari di ruolo disposti dal Ministro della pubblica istruzione senza il voto delle Facoltà interessate, ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati e i professori così trasferiti saranno restituiti alla sede di origine con l'inizio dell'anno accademico 1945-46, salvo che le Facoltà non credano di rinnovare la proposta di trasferimento nei modi e con gli effetti di cui all'art. 3 del presente decreto. Tali proposte debbono essere presentate entro tre mesi dalla comunicazione della revoca, fatta ad esse Facoltà a cura del Ministero.

     I trasferimenti disposti ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 e dell'art. 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati ad istanza degl'interessati, da presentarsi al Ministro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

     In entrambi i casi previsti nei due comma precedenti, le conseguenze del ritorno alla sede di origine dei professori già trasferiti sono regolate ai sensi dell'art. 20 del presente decreto.

     Per le Università aventi sede in regioni che in tutto o in parte non sono ancora tornate all'Amministrazione italiana i tre mesi, di cui al terzo comma, decorreranno dal giorno nel quale tale ritorno avrà luogo per l'intero territorio di dette regioni.

 

          Art. 18.

     Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare su conforme parere dello stesso:

     a) le nomine a professori di ruolo presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore disposte, prescindendo dalla normale procedura del concorso, in base all'art. 17 capoverso del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 13 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; all'art. 6 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; all'art. 81 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; all'art. 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 o ad ogni altra disposizione legislativa di carattere speciale, fatta eccezione delle nomine disposte in base a convenzioni internazionali;

     b) le abilitazioni alla libera docenza conferite in base all'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 10, comma 1°, del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; all'art. 7 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 e all'art. 122 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e le abilitazioni alla libera docenza conferite per soli titoli in base a norme speciali dal 1935 in poi;

     c) le concessioni della laurea "ad honorem" disposte in base all'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; all'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 e all'art. 163 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

     I professori, la cui nomina sia annullata per effetto della precedente lettera a), saranno ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

 

          Art. 19.

     I professori universitari che siano stati o saranno riammessi in servizio nei casi previsti dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e n. 264 (art. 5), saranno collocati a riposo alla fine dell'anno accademico durante il quale compiranno il 75° anno di età. A tal uopo la loro riassunzione in servizio può essere disposta anche se anteriormente ad essa abbiano raggiunto il 70° anno. Il presente comma si applica anche nel caso dei professori che saranno nominati in base all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264.

     I professori universitari che abbiano chiesto il collocamento a riposo al fine di non prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista o che vi siano stati collocati per non averlo prestato o che siano stati dispensati dal servizio per motivi politici nei casi previsti dalle lettere c) e d) del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, potranno in casi eccezionali, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il Consiglio dei Ministri, essere riassunti in servizio anche se al momento della riassunzione abbiano sorpassato il 75° anno di età; e in tal caso non saranno soggetti ad alcun ulteriore limite di età per il collocamento a riposo.

 

          Art. 20.

     L'art. 13, comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 è abrogato.

     La riammissione in servizio dei professori di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; e dei decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, numeri 255 e 264 (art. 5), ha luogo nella stessa Università od Istituto e nella stessa cattedra di cui essi erano titolari all'atto della cessazione dal servizio.

     Nel caso che la cattedra sia occupata, l'attuale titolare può essere trasferito nella stessa sede, anche d'ufficio, sia alla stessa cattedra presso altra Facoltà, sia a cattedra affine della stessa o di altra Facoltà. Non è ammesso il ricorso di cui all'art. 3 del presente decreto né contro tale trasferimento né contro la deliberazione della Facoltà che in tempo successivo proponga la restituzione del professore alla cattedra precedentemente occupata.

     Ove il carattere della disciplina e il numero degli studenti lo consiglino, si potrà addivenire anche al raddoppiamento della cattedra.

     I professori riammessi in servizio ai sensi del presente articolo, sono assegnati ad altrettanti posti di ruolo istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti con la tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni [2] .

     Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento ad altra università o ad altro istituto superiore o del trasferimento ad altra università o ad altro istituto superiore dei titolari della materia relativa ai posti stessi [3] .

     I trasferimenti previsti nel presente articolo possono essere disposti, per ciò che riguarda la decorrenza, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 93, ultimo comma, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

 

          Art. 21.

     I professori riammessi in servizio ai sensi dell'articolo precedente, i quali siano ancora straordinari, possono chiedere di essere sottoposti a giudizio per la nomina ad ordinario, ai sensi dell'art. 78 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, anche se all'atto della cessazione dal servizio non avevano ancora compiuto il triennio solare di insegnamento. Qualora non si avvalgano di tale facoltà, essi saranno sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario al termine del triennio di effettivo insegnamento, in esso computandosi il periodo di servizio prestato anteriormente alla cessazione. In ogni caso, la nomina ad ordinario è conferita, agli effetti giuridici, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il professore avrebbe compiuto il triennio solare di insegnamento, ove non fosse intervenuta la cessazione dal servizio.

 

          Art. 22.

     Le disposizioni dei tre precedenti articoli valgono, in quanto siano applicabili, anche per le riammissioni in servizio già disposte precedentemente alla pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 23.

     I professori straordinari stabili delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore che cessarono dal servizio per volontarie dimissioni anteriormente all'entrata in vigore del. R decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere riammessi in servizio col grado iniziale di ordinario alle condizioni stabilite dall'art. 109, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

 

          Art. 24.

     I professori straordinari stabili di lingue straniere degli Istituti superiori di Scienze economiche e commerciali, ora Facoltà di economia e commercio, rimasti fuori ruolo per effetto della legge 20 marzo 1913, n. 268, sono ammessi, ai soli effetti giuridici, alla normale carriera di professori ordinari, con decorrenza dal 16 ottobre 1924.

     Agli effetti economici la presente disposizione si applica con decorrenza dal 1° novembre 1944, con esclusione di qualunque effetto retroattivo: al solo fine della determinazione della media triennale per la liquidazione della pensione la decorrenza è fissata al 1° novembre 1941.

     La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà rimborsata allo Stato dalle Università presso le quali gli interessati sono in servizio. Si osserveranno all'uopo le disposizioni emanate in occasione dell'aggregazione alle Università stesse degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali delle rispettive sedi.

 

          Art. 25.

     In deroga al disposto dell'art. 134 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, gli aiuti o gli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore possono essere trattenuti in servizio per oltre un decennio, anche se non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza o se abbiano superato i 60 anni di età.

 

          Art. 26.

     Salvo quanto è disposto dall'art. 192 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, circa l'aggruppamento e il concentramento delle fondazioni universitarie, la riforma dei loro statuti, regolamenti e tavole di fondazione e la trasformazione dei loro fini, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere in via straordinaria, sulla proposta dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i detti statuti, regolamenti e tavole di fondazione al solo fine di adattarli alle nuove esigenze della vita politica italiana ed entro i limiti di tale necessità. Quando l'adattamento non sia possibile, le fondazioni possono essere soppresse ed i relativi patrimoni restituiti ai fondatori o devoluti a terze persone, ai sensi dell'art. 28 capov. 1° del Codice civile.

     I provvedimenti saranno presi sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno emanati con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

 

          Art. 27.

     L'attuazione del nuovo ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, previsto dalla legge 26 gennaio 1942, n. 78, è rinviata a data da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri delle finanze e del tesoro.

 

          Art. 28.

     Le disposizioni del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, riguardanti la sospensione per l'anno 1944 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche sono estese all'anno 1945, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

     I certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale potranno essere rilasciati a chiunque, munito della laurea o diploma necessario per accedere ad un determinato esame di Stato, non vi si sia presentato. In nessun caso tali certificati potranno essere rilasciati a coloro che, presentatisi, siano stati dichiarati non idonei, a meno che essi non superino, in una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo, speciali esami per le prove fallite, indetti a questo solo fine e regolati con le modalità che saranno stabilite dalle autorità accademiche. Per l'ammissione a tali esami il candidato è tenuto a pagare la tassa e i contributi prescritti per i comuni esami di Stato.

 

          Art. 29.

     Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, sino a tutto il 31 dicembre 1947, non più di quattro impiegati di gruppo B o C del ruolo delle segreterie universitarie, in relazione alle particolari esigenze degli uffici cui è demandata la vigilanza sull'amministrazione finanziaria delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

 

          Art. 30.

     Sino all'anno accademico successivo alla cessazione dello stato di guerra l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 294, che le Università e gli Istituti d'istruzione superiore dovrebbero versare in conto entrate del tesoro, è incamerato dalle rispettive Università e Istituti.

     Le somme, che eventualmente fossero state versate in Tesoreria dagli Enti universitari, saranno iscritte, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione (parte straordinaria) e saranno integralmente rimborsate agli Enti stessi, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 31.

     Per l'anno accademico 1944-45 saranno esonerati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli studenti universitari di disagiata condizione economica, i quali:

     a) siano orfani di guerra o di caduti per la causa della libertà ovvero orfani di caduti sul lavoro o figli di mutilati per la causa della libertà o del lavoro, ovvero siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la causa della libertà o del lavoro;

     b) appartengano a famiglia residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici, o a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi attualmente in territorio occupato dal nemico o traesse gli ordinari mezzi di sussistenza da persone o cose che si trovino in territorio occupato dal nemico;

     c) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto o richiamato alle armi, di partigiano, di prigioniero di guerra o di internato civile o militare, o si trovino essi stessi in una di tali condizioni e debbano provvedere da sé al proprio sostentamento.

     Le somme non percepite dalle Università e dagli Istituti di istruzione superiore in dipendenza degli esoneri previsti dal presente articolo saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 32.

     Gli esoneri previsti dal precedente articolo non sono concessi agli studenti che abbiano demeritato per la condotta, oppure che si trovino nelle condizioni di ripetenti o di fuori corso; oppure - limitatamente alle categorie di studenti previste nella lett. a) - che non siano in regola con gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà a cui siano iscritti o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, o che siano stati precedentemente respinti in alcuno di tali esami: oppure che, già laureati o diplomati, si siano iscritti per il conseguimento di altra laurea o diploma.

 

          Art. 33.

     Per l'anno 1944-45, resta fermo il disposto dell'art. 226, comma 1°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

 

          Art. 34.

     Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1944-45, parte straordinaria, è stanziata la somma di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) da erogare in favore delle Università, degli Istituti di istruzione superiore e degli Istituti scientifici speciali per metterli in grado di provvedere a un primo risanamento dei loro bilanci.

     Alla concessione degli assegni ai detti Enti si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

 

          Art. 35.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", fatta eccezione per gli articoli in cui sia diversamente disposto.


[1]  Capoverso così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 168.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico del R.D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 535.

[3]  Comma aggiunto dall'art. unico del R.D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 535.