§ 57.11.7 - Legge 26 gennaio 1942, n. 78.
Ordinamento delle scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:26/01/1942
Numero:78


Sommario
Art. 1.      Scuole di perfezionamento nelle discipline mediche e di specializzazione in un particolare ramo dell'esercizio professionale medico possono essere istituite dalle [...]
Art. 2.      Le scuole di perfezionamento hanno il fine di completare la cultura degli allievi e di avviarli alla ricerca scientifica
Art. 3.      Alle scuole di perfezionamento sono ammessi coloro che hanno conseguito una laurea il cui corso di studi sia strettamente affine con la disciplina oggetto del [...]
Art. 4.      L'ordinamento didattico delle scuole di perfezionamento è regolato con norme inserite nello statuto dell'università
Art. 5.      Il diploma di perfezionamento ha valore di titolo accademico ed è rilasciato dal rettore dell'università
Art. 6.      Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica in un determinato [...]
Art. 7.      Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della [...]
Art. 8.      Il numero degli anni di corso per le scuole di ciascuna specialità, le discipline specifiche di insegnamento, le esercitazioni e le norme didattiche comuni sono [...]
Art. 9.      La direzione di ciascuna scuola di specializzazione può proporre altri insegnamenti od esercitazioni, a complemento di quelli prescritti, e norme didattiche particolari, [...]
Art. 10.      Le scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono accogliere un numero di allievi superiore a quello stabilito con lo statuto dell'università
Art. 11.      Sono ammessi all'esame di specializzazione, oltre a coloro che hanno frequentato i corsi e superato gli esami in una scuola regolarmente costituita, anche i laureati, [...]
Art. 12.      Il diploma è conferito dal Ministro per la educazione nazionale al laureato che abbia superato l'esame di specializzazione secondo le norme che sono stabilite dal [...]
Art. 13.      Il titolo di specialista può essere assunto soltanto da chi ha conseguito il relativo diploma
Art. 14.      Per le scuole di perfezionamento la tassa di immatricolazione e le sopratasse sono ragguagliate a quelle stabilite per il corso di laurea in medicina e chirurgia; la [...]
Art. 15.      Per l'ammissione all'esame di specializzazione è dovuta all'erario una tassa di lire 400
Art. 16.      Alle scuole di perfezionamento e di specializzazione si applicano le disposizioni riguardanti la cassa scolastica e l'assistenza universitaria
Art. 17.      Ai componenti le commissioni esaminatrici per il conseguimento del diploma di specialista sono corrisposti i compensi e le indennità stabilite dall'art. 18 del regio [...]
Art. 18.      L'ordinamento delle scuole universitarie di perfezionamento e di specializzazione, a norma della presente legge e del relativo regolamento, sarà attuato integralmente a [...]
Art. 19.      I diplomi di specializzazione rilasciati dalle università sino all'attuazione del nuovo ordinamento di cui alla presente legge ed i decreti di riconoscimento della [...]
Art. 20.      Le università possono tenere corsi di aggiornamento per i medici con il fine di metterli al corrente dei progressi della scienza nelle varie branche della medicina e [...]
Art. 21.      I corsi di aggiornamento hanno una durata inferiore ad un anno accademico e conducono al rilascio di un certificato di frequenza ed, eventualmente, di esame
Art. 22.      Gli attuali medici provinciali aggiunti e gli attuali assistenti e coadiutori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, che hanno tenuto l'ufficio [...]
Art. 23.      Le norme regolamentari inerenti alla esecuzione della presente legge, in quanto siano produttive di oneri per lo Stato o comunque riflettano materia di competenza [...]


§ 57.11.7 - Legge 26 gennaio 1942, n. 78. [1]

Ordinamento delle scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia

(G.U. 2 marzo 1942, n. 50)

 

 

     Art. 1.

     Scuole di perfezionamento nelle discipline mediche e di specializzazione in un particolare ramo dell'esercizio professionale medico possono essere istituite dalle università in seno alle facoltà di medicina e chirurgia.

 

          Art. 2.

     Le scuole di perfezionamento hanno il fine di completare la cultura degli allievi e di avviarli alla ricerca scientifica.

     Le scuole di perfezionamento sono costituite con insegnamenti loro propri, ma possono valersi di altri insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia ed anche di altre facoltà.

 

          Art. 3.

     Alle scuole di perfezionamento sono ammessi coloro che hanno conseguito una laurea il cui corso di studi sia strettamente affine con la disciplina oggetto del perfezionamento.

 

          Art. 4.

     L'ordinamento didattico delle scuole di perfezionamento è regolato con norme inserite nello statuto dell'università.

 

          Art. 5.

     Il diploma di perfezionamento ha valore di titolo accademico ed è rilasciato dal rettore dell'università.

 

          Art. 6.

     Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica in un determinato ramo della medicina e chirurgia.

 

          Art. 7.

     Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

 

          Art. 8.

     Il numero degli anni di corso per le scuole di ciascuna specialità, le discipline specifiche di insegnamento, le esercitazioni e le norme didattiche comuni sono prescritte nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 9.

     La direzione di ciascuna scuola di specializzazione può proporre altri insegnamenti od esercitazioni, a complemento di quelli prescritti, e norme didattiche particolari, con la procedura stabilita per l'approvazione degli statuti universitari.

 

          Art. 10.

     Le scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono accogliere un numero di allievi superiore a quello stabilito con lo statuto dell'università.

 

          Art. 11.

     Sono ammessi all'esame di specializzazione, oltre a coloro che hanno frequentato i corsi e superato gli esami in una scuola regolarmente costituita, anche i laureati, già abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, che hanno tenuto l'ufficio di assistente o di aiuto di ruolo in reparto della specialità complessivamente per un numero di anni pari a quello fissato per il corso di studi nella rispettiva scuola di specializzazione presso una delle seguenti istituzioni: istituti universitari; ospedali; istituto superiore di sanità pubblica del Ministero dell'interno.

     Sono, altresì, ammessi all'esame per il conseguimento del diploma di specialista in igiene senza obbligo di aver frequentato i corsi e superato gli esami in una scuola regolarmente costituita gli ufficiali sanitari dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo esercizio.

     Chi non ha superato l'esame di diploma può sostenerlo soltanto una seconda volta dopo trascorsi almeno due anni dalla prova fallita.

 

          Art. 12.

     Il diploma è conferito dal Ministro per la educazione nazionale al laureato che abbia superato l'esame di specializzazione secondo le norme che sono stabilite dal regolamento.

 

          Art. 13.

     Il titolo di specialista può essere assunto soltanto da chi ha conseguito il relativo diploma.

     Il titolo stesso spetta a chi sia o sia stato professore di ruolo o libero docente della disciplina che è oggetto dell'esercizio professionale specializzato, ai primari di reparti ospedalieri della specialità nominati per regolare concorso, ai coadiutori, ispettori e direttori di reparti della specialità presso l'istituto superiore di sanità pubblica del Ministero dell'interno.

     Chi contravvenga alla disposizione di cui al presente articolo incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle sanzioni penali stabilite dalla legge.

 

          Art. 14.

     Per le scuole di perfezionamento la tassa di immatricolazione e le sopratasse sono ragguagliate a quelle stabilite per il corso di laurea in medicina e chirurgia; la tassa annua d'iscrizione è stabilita in lire 500; la tassa di diploma, dovuta all'erario, è stabilita in lire 200.

     Per le scuole di specializzazione sono stabilite le seguenti tasse: tassa di immatricolazione di lire 350; tassa annua di iscrizione di lire 1000; oltre una sopratassa annuale per esami di profitto di lire 150.

     Gli iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione sono inoltre, tenuti al pagamento della sopratassa speciale annua di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 226.

     I contributi per le esercitazioni cliniche e di laboratorio sono, in ogni caso, stabiliti dal consiglio d'amministrazione dell'università, udita la facoltà di medicina e chirurgia.

 

          Art. 15.

     Per l'ammissione all'esame di specializzazione è dovuta all'erario una tassa di lire 400.

     Le università che sono sedi dell'esame di specializzazione sono autorizzate, previa approvazione del Ministro ed in relazione al numero dei candidati, a stabilire il pagamento di un contributo a rimborso delle spese generali di esame.

 

          Art. 16.

     Alle scuole di perfezionamento e di specializzazione si applicano le disposizioni riguardanti la cassa scolastica e l'assistenza universitaria.

 

          Art. 17.

     Ai componenti le commissioni esaminatrici per il conseguimento del diploma di specialista sono corrisposti i compensi e le indennità stabilite dall'art. 18 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78, per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

 

          Art. 18.

     L'ordinamento delle scuole universitarie di perfezionamento e di specializzazione, a norma della presente legge e del relativo regolamento, sarà attuato integralmente a decorrere dall'anno accademico 1943-44.

     La prima sessione di esame per il conseguimento del diploma di specialista, in un ramo particolare di esercizio professionale della medicina e chirurgia, sarà indetta al termine dello stesso anno accademico 1943-44.

 

          Art. 19.

     I diplomi di specializzazione rilasciati dalle università sino all'attuazione del nuovo ordinamento di cui alla presente legge ed i decreti di riconoscimento della qualifica di specialista rilasciati dal Ministro per l'educazione nazionale, in applicazione dell'art. 60 del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, hanno pieno valore legale.

 

          Art. 20.

     Le università possono tenere corsi di aggiornamento per i medici con il fine di metterli al corrente dei progressi della scienza nelle varie branche della medicina e chirurgia e dei metodi di indagine e di cura.

 

          Art. 21.

     I corsi di aggiornamento hanno una durata inferiore ad un anno accademico e conducono al rilascio di un certificato di frequenza ed, eventualmente, di esame.

 

          Art. 22.

     Gli attuali medici provinciali aggiunti e gli attuali assistenti e coadiutori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, che hanno tenuto l'ufficio complessivamente per un numero di anni pari a quello fissato per il corso di studi nelle rispettive scuole di specializzazione, saranno ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di specialista in igiene senza obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami di una scuola regolarmente costituita.

     La disposizione di cui all'art. 13, comma secondo, della presente legge si applica anche agli attuali ispettori generali medici, agli attuali medici provinciali e agli attuali direttori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

 

          Art. 23.

     Le norme regolamentari inerenti alla esecuzione della presente legge, in quanto siano produttive di oneri per lo Stato o comunque riflettano materia di competenza dell'amministrazione finanziaria, oppure comportino variazioni alla consistenza organica del personale universitario, devono essere emanate con provvedimento adottato di concerto col Ministro per le finanze.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.