§ 57.4.4a - Legge 7 gennaio 1958, n. 4.
Interpretazione dell'art. 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:07/01/1958
Numero:4


Sommario
Art. unico.      L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e [...]


§ 57.4.4a - Legge 7 gennaio 1958, n. 4.

Interpretazione dell'art. 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(G.U. 18 gennaio 1958, n. 14).

 

 

     Art. unico.

     L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata o sarà realizzata, e passa in loro proprietà il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione.