§ 80.9.18 - R.D. 18 maggio 1931, n. 544.
Concentramento nel ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:18/05/1931
Numero:544


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Sono attribuiti al ministero dei lavori pubblici i servizi concernenti la costruzione di edifici scolastici sia a totale carico dello Stato, sia mediante contributi o [...]
Art. 3.      La data del passaggio dei vari servizi coinciderà con quella dei provvedimenti di trasporto dei relativi fondi dal bilancio del ministero ora competente a quello dei [...]


§ 80.9.18 - R.D. 18 maggio 1931, n. 544.

Concentramento nel ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato.

(G.U. 26 maggio 1931, n. 120)

 

 

     Art. 1. [1]

     Sono concentrati nel ministero dei lavori pubblici, tutti i servizi relativi alla esecuzione delle opere edilizie da eseguirsi per conto dello Stato, come edifici universitari, edifici per biblioteche e per musei, edifici scolastici finanziari, archivi di Stato, edifici carcerari ed affini, edifici ad uso della M.V.S.N. e delle capitanerie di porto, come pure quelli riguardanti il regio esercito nei limiti stabiliti nel regio decreto 14 giugno 1929, n. 960, e quelli congeneri riguardanti la regia marina e la regia aeronautica.

     Spettano, altresì, al ministero dei lavori pubblici oltre i servizi relativi all'edilizia popolare ed economica, ed alle cooperative edilizie fornite di contributo dello Stato, quelli relativi alle cooperative edilizie senza contributo per ciò che attiene a problemi sia tecnici che amministrativi dei lavori.

 

          Art. 2.

     Sono attribuiti al ministero dei lavori pubblici i servizi concernenti la costruzione di edifici scolastici sia a totale carico dello Stato, sia mediante contributi o sussidi.

     Sono attribuite altresì al ministero dei lavori pubblici le concessioni per occupazioni di aree e spiagge lacuali in quanto non entrino già nella competenza degli uffici del genio civile.

 

          Art. 3.

     La data del passaggio dei vari servizi coinciderà con quella dei provvedimenti di trasporto dei relativi fondi dal bilancio del ministero ora competente a quello dei lavori pubblici. Il coordinamento dei singoli servizi, anche per quanto concerne il personale e le norme che possano occorrere per l'esecuzione del presente decreto saranno determinate con separati provvedimenti.

     Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno.


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L. 29 novembre 1961, n. 1301.