§ 80.9.15 - R.D. 14 giugno 1929, n. 960.
Norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/06/1929
Numero:960


Sommario
Art. 1.      A datare dal 1° luglio 1929 l'Amministrazione dei lavori pubblici provvederà ai servizi di seguito indicati
Art. 2.      I lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, iniziati, appaltati od approvati dall'Amministrazione dei lavori pubblici anteriormente al 1° [...]
Art. 3.      Il Ministro per le finanze è autorizzato di apportare con suo decreto negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dei lavori pubblici le [...]
Art. 4.      Con separate norme sarà provveduto alla determinazione del personale del Genio militare che verrà restituito dal Ministero dei lavori pubblici a quello della guerra
Art. 5.      Con la data del 1° luglio p. v. cessano di avere vigore tutte le disposizioni contrarie al presente decreto


§ 80.9.15 - R.D. 14 giugno 1929, n. 960.

Norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari

(G.U. 19 giugno 1929, n. 142)

 

 

     Art. 1.

     A datare dal 1° luglio 1929 l'Amministrazione dei lavori pubblici provvederà ai servizi di seguito indicati:

     a) progetti, direzione, esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere, esclusi i lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, la costruzione di opere di fortificazione con le relative strade, di depositi di esplosivi e di munizioni, di stabilimenti di produzione di materiale bellico, per i quali provvederà il Genio militare;

     b) pratiche di contenzioso per i lavori di cui alla prima parte della lettera a).

 

          Art. 2.

     I lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, iniziati, appaltati od approvati dall'Amministrazione dei lavori pubblici anteriormente al 1° luglio 1929, saranno da essa proseguiti, provvedendo anche alla loro contabilizzazione ed al loro collaudo.

     Così pure le eventuali vertenze, che per i predetti lavori potessero sorgere con le imprese assuntrici, saranno definite dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato di apportare con suo decreto negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Con separate norme sarà provveduto alla determinazione del personale del Genio militare che verrà restituito dal Ministero dei lavori pubblici a quello della guerra.

 

          Art. 5.

     Con la data del 1° luglio p. v. cessano di avere vigore tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.