§ 57.11.18 - Legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:18/12/1951
Numero:1551


Sommario
Art. 1.      L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di Università, di Istituti di istruzione superiore, di Osservatori astronomici, di [...]
Art. 2.      Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi sarà destinato dalle singole Università ed [...]
Art. 3.      Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, con [...]
Art. 4.      Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire [...]
Art. 5.      La condizione di famiglia non agiata, di cui all'articolo 3, è definita sulla base del reddito annuo complessivo in rapporto con il carico di famiglia e con l'effettivo [...]
Art. 6.      Gli studenti orfani di guerra, ivi compresi gli orfani dei caduti nella guerra di liberazione, nonchè gli studenti orfani di morti per causa di servizio o di lavoro, [...]
Art. 7.      Le tasse e sopratasse universitarie saranno adeguate, a partire dall'anno accademico 1951-52, nelle misure seguenti
Art. 8.      Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà d'imporre nel primo triennio di applicazione della presente legge, oltre le tasse e sopratasse di cui al precedente art. 7, un [...]
Art. 9.      Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente art. 7, sono devolute all'Erario; la destinazione delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea o diploma [...]
Art. 10.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli studenti dell'Istituto superiore orientale di Napoli e dell'Istituto superiore navale di Napoli
Art. 11.      Agli studenti può essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni Istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio, di [...]
Art. 12.      Sull'entità dei contributi di cui all'art. 8 ed al primo comma dall'art. 11 sarà udito dal Consiglio di amministrazione il parere dell'Interfacoltà come rappresentanza [...]
Art. 13.  [3]
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente art. 1 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà provveduto con le maggiori entrate accertate nella [...]


§ 57.11.18 - Legge 18 dicembre 1951, n. 1551. [1]

Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.

(G.U. 12 gennaio 1952, n. 10)

 

 

     Art. 1.

     L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di Università, di Istituti di istruzione superiore, di Osservatori astronomici, di Istituti scientifici e di Scuole di ostetricia è elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52.

     La determinazione della misura del contributo per ciascuna Università o Istituto sarà fatta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle Facoltà e degli studenti, il tipo delle Facoltà, lo stato delle attrezzature scientifiche, le necessità dell'assistenza agli studenti.

     Qualora alle Università ed Istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si dovrà tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente.

 

          Art. 2.

     Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi sarà destinato dalle singole Università ed Istituti superiori all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti, con particolare riguardo alla istituzione di Case dello studente. Sarà altresì devoluto all'Opera universitaria un terzo del contributo statale di cui al precedente art. 1.

     Almeno la metà delle somme previste nel comma precedente dovrà essere impiegata nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti o semigratuiti da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli.

 

          Art. 3.

     Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione:

     a) per l'immatricolazione e la iscrizione al primo anno di corso universitario, se, negli esami, per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione, abbiano conseguito, senza ripetere alcun esame, una media di sette decimi dei voti, non comprendendo, nella media, i voti riportati nelle prove di educazione fisica, di musica e canto corale, di strumento musicale;

     b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo: in tutto se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà, conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non più di un esame; o per la metà se abbiano superato i predetti esami conseguendo una media di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non più di un esame;

     c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della sopratassa e contributi, in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi cui alla lettera b);

     d) per la tassa di laurea o diploma, se, oltre ad aver ottenuto la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'esame di laurea o diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi.

     E' in facoltà del Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, di consentire deroghe eccezionali ai minimi di votazione stabiliti nel comma precedente, in relazione a difficoltà particolari inerenti al piano di studi di singole Facoltà scientifiche.

 

          Art. 4.

     Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.

     L'accertamento della condizione economica famigliare sarà fatto a norma di quanto è disposto nel secondo comma del successivo art. 5.

 

          Art. 5.

     La condizione di famiglia non agiata, di cui all'articolo 3, è definita sulla base del reddito annuo complessivo in rapporto con il carico di famiglia e con l'effettivo onere finanziario che la famiglia stessa è chiamata a sostenere per la vita universitaria dello studente.

     L'accertamento di tale condizione è fatto dall'Amministrazione universitaria con l'ausilio dell'Opera universitaria e con ogni mezzo a sua disposizione, chiedendo le necessarie informazioni all'Amministrazione finanziaria dello Stato.

     La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi, prevista dal precedente art. 3, non è concessa allo studente a cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione disciplinare superiore all'ammonizione, nè a quello che si trovi nella condizione di fuori corso, nè infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda od abbia ripreso la iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma. E' però concessa agli studenti delle scuole di perfezionamento o di specializzazione o delle scuole dirette a fini speciali.

 

          Art. 6.

     Gli studenti orfani di guerra, ivi compresi gli orfani dei caduti nella guerra di liberazione, nonchè gli studenti orfani di morti per causa di servizio o di lavoro, sono dispensati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata. Alle stesse condizioni sono parimenti dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti mutilati o invalidi di guerra, ivi compresi i mutilati e invalidi della guerra di liberazione, nonchè gli studenti mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.

     Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, i quali usufruiscano di borse di studio istituite dallo Stato o da enti italiani, e gli studenti di cittadinanza italiana la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, sono esonerati dal pagamento della metà di tutte le tasse, sopratasse e contributi.

     Il beneficio di cui al secondo comma del presente articolo non è riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso, o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore all'ammonizione.

     Alle stesse condizioni sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi gli studenti ciechi civili che appartengano a famiglia di disagiata condizione economica [2] .

 

          Art. 7.

     Le tasse e sopratasse universitarie saranno adeguate, a partire dall'anno accademico 1951-52, nelle misure seguenti:

 

 

Anno accademico 1951-52

Anno accademico 1952-53

Anni accademici dal 1953-54 in poi

Tassa d'immatricolazione

L. 3.000

4.000

5.000

Tassa annuale d'iscrizione

L. 10.000

14.000

18.000

Tassa di laurea o diploma

L. 2.000

4.000

6.000

Sopratassa annuale per esami di profitto

L. 5.000

6.000

7.000

Soprattassa per esami di laurea o diploma

L. 1.000

2.000

3.000

 

     La tassa di ammissione al concorso per la Facoltà di magistero è di lire 1500; la tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studente, è di lire 5000 per i primi due anni fuori corso ed aumenta del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della sopratassa per la ripetizione di esami di profitto e di laurea o diploma è fissato nelle misure di lire 500 per ogni esame di profitto e di lire 1000 per l'esame di laurea o diploma.

     Coloro i quali conseguono diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso Università o Istituti superiori, oltre al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite negli statuti universitari per il loro corso di studi, sono tenuti al versamento della tassa di diploma di lire 6000.

 

          Art. 8.

     Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà d'imporre nel primo triennio di applicazione della presente legge, oltre le tasse e sopratasse di cui al precedente art. 7, un unico contributo integrativo, intendendosi soppressa ogni altra contribuzione comunque stabilita, salvo quanto è disposto dal successivo art. 11.

     Il quarto comma dell'art. 152 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

 

          Art. 9.

     Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente art. 7, sono devolute all'Erario; la destinazione delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea o diploma comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e comprese le sopratasse per ripetizione di esami, è regolata dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse e il contributo integrativo di cui all'art. 8 sono devoluti alla Università o Istituto.

     Tutte le tasse, sopratasse e contributi sono versati direttamente alla Università o Istituto, tranne le tasse erariali.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli studenti dell'Istituto superiore orientale di Napoli e dell'Istituto superiore navale di Napoli.

     Ferme restando le destinazioni ai fini particolari previsti dalla presente legge, gli statuti delle Università e degli Istituti superiori liberi determinano l'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per gli studenti delle Università e degli Istituti superiori statali.

 

          Art. 11.

     Agli studenti può essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni Istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento.

     L'ammontare dei contributi di cui al precedente comma viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le Facoltà e scuole che costituiscono l'Università o Istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna Università o Istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico.

     I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni sono interamente devoluti agli Istituti che impartiscono le singole esercitazioni.

     E' consentito alle Università e agli Istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche.

 

          Art. 12.

     Sull'entità dei contributi di cui all'art. 8 ed al primo comma dall'art. 11 sarà udito dal Consiglio di amministrazione il parere dell'Interfacoltà come rappresentanza legale dell'organizzazione studentesca.

 

          Art. 13. [3]

 

          Art. 14.

     (Omissis) [4].

     Vengono prorogate per l'anno accademico 1950-51 le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852.

 

          Art. 15.

     Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente art. 1 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà provveduto con le maggiori entrate accertate nella nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 27 dicembre 1956, n. 1449.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4]  Comma abrogato dall'art. 5 della L. 29 luglio 1991, n. 243.