§ 57.11.42 - Legge 5 marzo 1961, n. 158.
Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della scuola mediante [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:05/03/1961
Numero:158


Sommario
Art. 1.      Sono autorizzate le seguenti spese a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 2.      Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi delle lettere a), b), c) dell'art. 1 della presente legge è determinato con proprio decreto dal Ministro per la [...]
Art. 3.      Sono autorizzate, inoltre, le seguenti spese
Art. 4.      La ripartizione dei posti di professori di ruolo e di assistenti ordinari previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 tra le Facoltà è effettuata con specifico [...]
Art. 5.      Allo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della complessiva somma di 45 miliardi 134 milioni, occorrente per [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 57.11.42 - Legge 5 marzo 1961, n. 158. [1]

Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della scuola mediante utilizzazione degli stanziamenti di L. 45.134.000.000 per gli esercizi finanziari 1959 - 60 e 1960 - 61.

(G.U. 30 marzo 1961, n. 80)

 

 

     Art. 1.

     Sono autorizzate le seguenti spese a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) 21 miliardi e 348 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici per le Università e per gli Istituti di istruzione superiore. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;

     b) 3 miliardi e 500 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento degli stabilimenti annessi alle Università e agli Istituti di istruzione superiore, quali i Collegi e le Case dello studente. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;

     c) 6 miliardi per contributi da destinare all'arredamento ed alle attrezzature occorrenti in concomitanza della realizzazione delle opere edilizie, di cui alla lettera a) e 500 milioni per contributi da destinare all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b);

     d) 9 miliardi e 620 milioni per contributi da destinare alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, ed agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature scientifiche e didattiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle Biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento;

     e) 280 milioni ad integrazione dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle Scuole di ostetricia;

     f) 250 milioni per le Biblioteche universitarie statali;

     g) 2 miliardi per l'assistenza universitaria, di cui un miliardo e 500 milioni per gli studenti in corso di studio e 500 milioni per giovani laureati.

 

          Art. 2.

     Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi delle lettere a), b), c) dell'art. 1 della presente legge è determinato con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici e, per quanto concerne i Collegi e le Case dello studente, anche un Comitato nazionale delle opere universitarie, da costituirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Le Università e gli Istituti d'istruzione superiore debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione le richieste di contributi entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro. Nelle richieste, le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Possono concorrere anche i Conservatori di musica e le Accademie di belle Arti.

     La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto a norma delle lettere d), e), f) dell'art. 1 della presente legge è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze del funzionamento dei singoli enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica.

     La ripartizione della somma di due miliardi prevista dalla lettera g) dell'art. 1 fra le diverse forme di assistenza universitaria, comprese le borse di studio, e poi fra i singoli Atenei, per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, è determinata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui al primo comma.

     L'assegnazione delle borse di studio per giovani laureati sarà effettuata a seguito di concorso per titoli da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione.

     L'elenco dei borsisti di cui al comma precedente e i decreti di ripartizione delle somme previste nel presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 3.

     Sono autorizzate, inoltre, le seguenti spese:

     a) 383 milioni per il finanziamento di 120 nuovi posti di professore di ruolo, che vengono istituiti con effetto dal 1° novembre 1961, da ripartire fra le singole Facoltà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile 1961 e al 15 maggio 1961;

     b) 645 milioni per il finanziamento di 400 posti di assistente ordinario, che vengono istituiti con effetto dal 1° novembre 1961, da ripartire fra le cattedre delle singole Facoltà, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

     c) 340 milioni per il finanziamento di 200 posti di tecnici incaricati, riservati a laureati da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed ai quali compete una retribuzione pari al trattamento economico previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

     d) 268 milioni per il finanziamento di 240 posti di tecnici incaricati, riservati a licenziati delle scuole medie superiori e destinati a Istituti universitari, da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed ai quali compete una retribuzione pari al trattamento economico previsto per il coefficiente 202 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 4.

     La ripartizione dei posti di professori di ruolo e di assistenti ordinari previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 tra le Facoltà è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, alla organizzazione esistente degli Istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica.

     La ripartizione dei posti di tecnici laureati previsti dalla lettera c) dell'art. 3 è effettuata con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura didattico-scientifica, alle esigenze della ricerca, della esperimentazione e delle esercitazioni.

 

          Art. 5.

     Allo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della complessiva somma di 45 miliardi 134 milioni, occorrente per l'attuazione dell'iniziative previste dalla presente legge, si provvederà mediante utilizzazione delle quote destinate all'istruzione superiore sui fondi accantonati relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-61, per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

     Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati eventualmente entro l'esercizio 1960-61, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.