§ 38.7.26 - L. 27 maggio 1975, n. 166.
Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:27/05/1975
Numero:166


Sommario
Art. 1.      In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica è autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, [...]
Art. 2.      Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il comune interessato all'intervento, o il competente consorzio di comuni, indica le aree da [...]
Art. 3.      I singoli istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo [...]
Art. 4.      Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti dalla presente legge, qualora gli organi regionali non siano stati in grado di provvedere entro i termini loro assegnati, il [...]
Art. 5.      E' consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese dell'anticipazione di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. [...]
Art. 6.      Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante:
Art. 7.      Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, è elevato a lire 450 miliardi.
Art. 8. 
Art. 9.      Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della L. 22 ottobre 1971, numero 865, e del titolo secondo del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1° novembre 1965, n. [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      Gli istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, nonché le imprese di costruzione, regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura [...]
Art. 12.      Il presidente della giunta regionale, in relazione agli indirizzi programmatici e territoriali della regione e nei limiti degli interventi realizzabili in base alla ripartizione dei contributi [...]
Art. 13.      I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 11, le aree occorrenti per la attuazione [...]
Art. 14.      Gli enti mutuanti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, statutarie o di regolamento e senza l'osservanza delle procedure e degli adempimenti vigenti per i mutui agevolati, [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente del comitato per l'edilizia residenziale - provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della presente legge e di quelli [...]
Art. 17.      Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente con finanziamenti a carattere pubblico, il [...]
Art. 18.      E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:
Art. 19.      E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno a condizione che:
Art. 20.      Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.
Art. 21.      Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni della L. 1° novembre 1965, n. 1179, titolo II, e successive [...]
Art. 22.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 38.7.26 - L. 27 maggio 1975, n. 166.

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

(G.U. 7 giugno 1975, n. 148).

 

Art. 1.

     In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica è autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

     Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di localizzazione degli interventi di ammontare non inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica, nonché per investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di proprietà dello Stato o degli istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni interessati. I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati.

     Il programma di localizzazione è approvato dagli organi regionali competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

     Art. 2.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il comune interessato all'intervento, o il competente consorzio di comuni, indica le aree da destinare alla realizzazione del programma nell'ambito dei piani approvati od adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il comune o il consorzio di comuni provvedono alla indicazione ed all'assegnazione delle aree sentito l'istituto autonomo per le case popolari competente o il consorzio degli istituti autonomi per le case popolari e deliberano la convenzione prevista dall'articolo 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché la eventuale delega allo stesso istituto autonomo per le case popolari o al consorzio dogli istituti autonomi per le case popolari per la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora tali opere non esistano ed il comune non preveda di attuarle direttamente in armonia con le finalità del programma d'intervento.

     Nel periodo di sospensione dell'attività dei consigli comunali, fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla elezione, le deliberazioni previste dalle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive loro modificazioni ed integrazioni, di competenza del consiglio comunale, sono adottate dalla giunta comunale.

     Decorso il termine previsto nel primo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale emana entro trenta giorni, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ovvero provvede a localizzare l'intervento in altro comune.

 

     Art. 3.

     I singoli istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare.

     La somministrazione dei fondi agli istituti autonomi per le case popolari avrà luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis del D.L. 2 maggio 1974, numero 115, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1974, n. 247.

     Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5, della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

     Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui all'articolo 1 e per quelli relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata in corso, indetti entro il 31 dicembre 1975, si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella L. 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni [1].

     Il termine stabilito dall'articolo 2 del D.L. 14 dicembre 1974, n. 658, convertito nella L. 15 febbraio 1975, n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1975 [2].

 

     Art. 4.

     Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti dalla presente legge, qualora gli organi regionali non siano stati in grado di provvedere entro i termini loro assegnati, il Ministro per i lavori pubblici emana in via sostitutiva i provvedimenti necessari.

     Il Ministro per i lavori pubblici può esercitare tale facoltà sino ad un mese dopo la ricostituzione, in ciascuna regione, degli organi regionali di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione.

 

     Art. 5.

     E' consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese dell'anticipazione di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, anche nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione prevista dall'articolo 23 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

     Per gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione ed erogazione dei mutui per interventi di edilizia residenziale Pubblica, dei mutui previsti dalla L. 29 settembre 1964, n. 847, e dall'articolo 45 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché delle anticipazioni di cui all'articolo 23 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni il riscontro di legittimità della Corte dei conti è successivo.

 

     Art. 6.

     Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante:

     a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), dell'articolo 10 della L. 14 febbraio 1963, n. 60, che sono versati sino al 31 dicembre 1977;

     b) le somme relative alle anticipazioni autorizzate dal D.L. 1° maggio 1970, n. 210, convertito nella L. 3 luglio 1970, n. 419, e dall'articolo 67, lettera d), della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché l'ulteriore anticipazione per la quale è autorizzata la spesa di lire 38 miliardi da ripartire in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1976, di lire 20 miliardi nell'anno 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978;

     c) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento nonché le altre attività derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della citata L. 22 ottobre 1971, n. 865;

     d) l'ulteriore apporto dello Stato di 600 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1976, di lire 300 miliardi nell'anno 1977, e di lire 100 miliardi nell'anno 1978.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla lettera d) del precedente comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

     I finanziamenti di cui al precedente articolo affluiranno ad apposito conto corrente, presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

     Qualora il conto corrente istituito ai sensi del comma precedente non presenti sufficienti disponibilità potranno essere temporaneamente utilizzati, salvo reintegro, i fondi depositati sui conti correnti istituiti ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 5 della L. 22 ottobre 1971, numero 865.

 

     Art. 7.

     Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, è elevato a lire 450 miliardi.

     Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 150 miliardi.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978. Ai fini della copertura dell'onere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

     Alle richieste di mutuo a valere sul fondo speciale istituito dal citato articolo 45, presentate dai comuni interessati ad interventi per blocchi in aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione e di concentrazione demografica non si applica, su determinazione del comitato per l'edilizia residenziale, il limite stabilito dall'articolo 3 della L. 29 settembre 1964, n. 847.

     Qualora il comune deleghi l'istituto autonomo per le case popolari alla esecuzione delle opere di urbanizzazione da finanziare con i mutui previsti dall'articolo 45 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, il mutuo relativo alle opere da eseguire potrà essere concesso dalla Cassa depositi e prestiti direttamente all'istituto autonomo per le case popolari stesso all'uopo espressamente delegato dal comune a carico del quale permane in ogni caso l'onere dell'ammortamento.

 

     Art. 8. [3]

     [Il giudice amministrativo, al quale sia stata proposta, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, domanda di sospensione di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità, può disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità del bene in relazione al provvedimento impugnato, determinando lo ammontare della medesima nonché modalità e termini del deposito.

     Il giudice competente a determinare l'indennità di espropriazione può disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.]

 

     Art. 9.

     Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della L. 22 ottobre 1971, numero 865, e del titolo secondo del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati rispettivamente i limiti d'impegno di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori Pubblici. Al predetto onere si provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione territoriale dei contributi, sulla base dei parametri adottati per la ripartizione disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali da destinare alle varie categorie, e ne dà comunicazione alle regioni.

     Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano anche i contributi sulle operazioni di mutuo integrativo dei mutui già concessi e non definiti prima del 26 marzo 1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il decreto del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1° novembre 1965, n. 1179, e quelli per l'adeguamento del contributo previsto dall'articolo 6 dello stesso decreto-legge alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al citato articolo 6.

     I contributi di cui al presente articolo possono essere altresì concessi per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento delle parti ancora da eseguire, determinate dall'istituto di credito sulla base dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ufficio del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal titolo secondo del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [4].

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 11.

     Gli istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, nonché le imprese di costruzione, regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, e loro consorzi, che aspirano alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge presentano alla regione nel cui territorio ricade il progetto di intervento, ad uno degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al comune interessato all'intervento, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data d'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata del programma di massima da realizzare nonché dall'indicazione dell'ammontare complessivo dell'intervento, determinato secondo le modalità vigenti per i mutui agevolati.

     Nella domanda deve essere, altresì, precisato se l'area interessata alla realizzazione del programma è compresa nei piani adottati od approvati ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167.

     Comunicazione della presentazione della domanda deve essere inviata entro lo stesso termine al comitato per l'edilizia residenziale.

 

     Art. 12.

     Il presidente della giunta regionale, in relazione agli indirizzi programmatici e territoriali della regione e nei limiti degli interventi realizzabili in base alla ripartizione dei contributi disposta ai sensi del precedente articolo 9, invia al comune, al richiedente, all'istituto di credito interessato ed al comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 11, il nulla osta di conformità del programma costruttivo al vigente assetto territoriale.

     Decorso inutilmente il termine previsto dal comma precedente il nulla osta si intende irrevocabilmente concesso e ne è data notizia a cura dell'interessato, al comune, al comitato per l'edilizia residenziale ed all'istituto di credito interessato.

     Non meno del 75 per cento dei contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge, esclusi quelli di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 9, per la realizzazione di nuovi interventi, da effettuare in base al titolo II del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato nelle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

 

     Art. 13.

     I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 11, le aree occorrenti per la attuazione dei progetti di intervento previsti dalla presente legge; analogamente i comuni sono tenuti ad indicare, entro lo stesso termine, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento finanziati con i fondi ordinari di bilancio.

     Ai soggetti che ottengono l'indicazione dell'area si applica l'articolo 9 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella L. 27 giugno 1974, n. 247.

     La convenzione prevista dall'articolo 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, è stipulata entro il termine di venti giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione delle aree è divenuta esecutiva ovvero dalla data del provvedimento del presidente della giunta regionale adottato ai sensi del successivo comma del presente articolo.

     In caso di inutile decorso dei termini di cui ai precedenti commi del presente articolo provvede in sostituzione anche in deroga a vigenti disposizioni regionali, il presidente della giunta regionale, su richiesta del soggetto interessato entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

 

     Art. 14.

     Gli enti mutuanti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, statutarie o di regolamento e senza l'osservanza delle procedure e degli adempimenti vigenti per i mutui agevolati, deliberano la concessione dei mutui entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, da parte dei soggetti interessati, a corredo della domanda già inoltrata, del progetto delle opere munito della licenza edilizia e, in applicazione del precedente articolo 12, del nulla osta rilasciato dalla regione.

     Gli enti mutuanti inviano al comitato per l'edilizia residenziale copia della delibera di concessione del mutuo.

     Per assicurare l'attuazione del programma straordinario previsto dalla presente legge, i mutui di cui al primo comma sono concessi con assoluta priorità rispetto alle operazioni di mutuo fondiario ordinario e le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate, in quanto necessario e fino alla stipula di nuove e diverse convenzioni, dalle convenzioni in vigore, stipulate ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1° novembre 1965, n. 1179, dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, con gli istituti indicati dallo stesso D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 15. [5]

     I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell'art. 72 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dall'art. 13 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 27 ottobre 1974, n. 247 e dal citato art. 72 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del capitale e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'art. 7 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, nonché per il pagamento degli interessi.

     La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purché l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso, per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP, l'immobile è trasferito, con decreto del giudice dell'esecuzione, all'IACP competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto per effetto dell'intervenuta operatività della garanzia, secondo modalità stabilite dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici.

     Il giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dispone l'accollo a carico dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per l'ammontare non utilizzato.

     Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano le norme previste dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

     La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo dalla concessione in superficie o dalla cessione in proprietà dell'area ai sensi dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 16.

     Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente del comitato per l'edilizia residenziale - provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della presente legge e di quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 29 febbraio 1976 [6].

     I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.

     I contributi non impegnati entro il 31 marzo 1976 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 11 nell'ambito delle singole regioni [7].

     Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione del contributo è successivo.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del conguaglio di cui al secondo comma.

 

     Art. 17.

     Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita la quota del finanziamento proporzionalmente alle entrate in copertura da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

 

     Art. 18.

     E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:

     a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;

     b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;

     c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

 

     Art. 19.

     E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno a condizione che:

     a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e d'igiene;

     b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.

 

     Art. 20.

     Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.

     Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21.

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni della L. 1° novembre 1965, n. 1179, titolo II, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 72 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 22.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 


[1] Termine così prorogato dall'art. 5 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376.

[2] Termine così prorogato dall'art. 5 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[4] Comma modificato dall'art. 6 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376. Sostituisce il secondo e il terzo comma, art. 72, della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 8 agosto 1977, n. 513.

[6] Termine così prorogato dall'art. 6 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376.

[7] Termine così prorogato dall'art. 6 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376.