§ 27.6.165 - D.L. 2 marzo 1989, n. 66.
Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:02/03/1989
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta.
Art. 2.  Variazione dei limiti di reddito.
Art. 3.  Denuncia e versamento dell'imposta.
Art. 4.  Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso.
Art. 5.  Sanzioni ed interessi.
Art. 6.  Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie.
Art. 7.  Aliquote INVIM.
Art. 7 bis.  Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari.
Art. 8.  Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Art. 9.  Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.
Art. 9 bis.  Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature.
Art. 10.  Soppressione dell'imposta di soggiorno.
Art. 10 bis.  Assunzioni di personale da parte degli enti locali.
Art. 10 ter.  Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale.
Art. 11.  Bilancio.
Art. 12.  Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.
Art. 13.  Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali.
Art. 14.  Fondo ordinario per i comuni.
Art. 15.  Fondo ordinario per le comunità montane.
Art. 16.  Certificazioni di bilancio e di consuntivo.
Art. 17.  Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali.
Art. 18.  Fondo perequativo per i comuni.
Art. 19.  Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285.
Art. 20.  Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987.
Art. 21.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.
Art. 22.  Disposizioni sui mutui degli enti locali.
Art. 22 bis.  Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari.
Art. 23.  Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione.
Art. 24.  Riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Art. 25.  Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi.
Art. 26.  Mobilità degli enti locali dissestati.
Art. 27.  Revisori dei conti degli enti locali dissestati.
Art. 28.  Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana.
Art. 29.  Interventi urgenti per il comune di Palermo.
Art. 30.  Rateizzazione dei contributi INADEL.
Art. 30 bis.  Riscossione di contributi associativi.
Art. 31.  Copertura finanziaria.
Art. 32.  Entrata in vigore.


§ 27.6.165 - D.L. 2 marzo 1989, n. 66. [1]

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale. [2]

(G.U. 2 marzo 1989, n. 51).

 

TITOLO I

Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni

 

Art. 1. Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta. [3]

     1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo in locali aperti al pubblico o in mercati o esercitato in forma stabile in aree mercantili attrezzate [4].

     2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

     3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.

     4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. E' considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la sua disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso effettiva. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

     5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione.

     6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella struttura come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:

     a) i locali e le aree direttamente utilizzati: 1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; 3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

     b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale, 3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.

     7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.

     8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purché uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

     9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto dall'art. 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni [5].

     10. Non sono soggetti all'imposta:

     a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con la personalità giuridica;

     b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;

     c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi.

 

     Art. 2. Variazione dei limiti di reddito. [6]

     1. Il comune può esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.

     2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.

     3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1.

 

     Art. 3. Denuncia e versamento dell'imposta. [7]

     1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 5, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso [8].

     2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

     3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

     4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.

 

     Art. 4. Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso.

     1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

     2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonché delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

     3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

     4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza [9].

     5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici [10].

     5 bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonché le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre [11].

     5 ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unità locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - b) [12];

     c) [13];

     al comma 9, primo periodo, la parola: "amministrativa" è soppressa [14].

     5 quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze [15].

     6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. La modifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza [16]:

     a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;

     b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.

     8. [17].

     9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione [18].

 

     Art. 5. Sanzioni ed interessi. [19]

     1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire duecentomila.

     2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

     3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

     4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione [20].

     5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

     6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

     Art. 6. Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie.

     1. Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finché non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati [21].

     2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

     3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani [22].

     4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) [23].

     5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

TITOLO II

Altre disposizioni fiscali e varie

 

     Art. 7. Aliquote INVIM.

     1. Per l'anno 1989, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

     Art. 7 bis. Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari. [24]

     1. Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di accertare eventuali evasioni di redditi immobiliari, l'anagrafe tributaria - centro informativo del catasto e gli uffici tecnici erariali sono autorizzati dal Ministro delle finanze a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni.

 

     Art. 8. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

     1. [25].

     2. [26].

     3. [27].

     4. Per l'anno 1989 i comuni possono deliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento [28].

     5. [29].

     6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'art. 3, D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, è differito al 30 aprile.

     6 bis. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di adozione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla data stessa [30].

     6 ter. Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni [31].

 

     Art. 9. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.

     1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

     2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa [32].

     3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili [33].

     4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989. Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio [34].

     5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Unione delle province d'Italia (UPI). «Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, è tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle regioni e all'ANCI [35].

     6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalità indicate nel capoverso del comma 2, del precedente articolo 8 [36].

     7. [37].

     8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8-quinquies e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è prorogato al 30 aprile 1989.

 

     Art. 9 bis. Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature. [38]

     1. Ai comuni che abbiano istituito, a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-1988, nuovi servizi a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 9 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento in più di quelle del 1988 è consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento.

 

     Art. 10. Soppressione dell'imposta di soggiorno.

     1. Con effetto dal 1 gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica [39].

     3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.

 

     Art. 10 bis. Assunzioni di personale da parte degli enti locali. [40]

     1. [41].

     2. [42].

 

     Art. 10 ter. Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale. [43]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita come segue:

     a) condutture, cavi ed impianti in genere:

     di diametro inferiore a cm. 20, L. 150;

     di diametro di cm. 20 e oltre, L. 300;

     b) condutture di acqua potabile:

     di diametro inferiore a cm. 20, L. 50;

     di diametro di cm. 20 e oltre, L. 100.

     2. Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

 

TITOLO III

Risorse trasferite dallo Stato per il finanziamento dei bilanci

 

     Art. 11. Bilancio.

     1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 30 aprile. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione [44].

     2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

 

     Art. 12. Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.

     1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 70.000 milioni per le comunità montane;

     b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 816.100 milioni per le province e in lire 4.949.555 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

     c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato in lire 811.000 milioni;

     d) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggior spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

     e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valutato in lire 10.197.644 milioni. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1990, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

     1 bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera e) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo alla assegnazione, a pena di decadenza [45].

     2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

     3. [46].

 

     Art. 13. Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali.

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988, ridotto del 2,7 per cento.

     2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

 

     Art. 14. Fondo ordinario per i comuni.

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il 2,3 per cento per la manovra perequativa indicata all'articolo 6, comma 4.

     2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

 

     Art. 15. Fondo ordinario per le comunità montane.

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1989, un contributo distinto in quote:

     a) una di lire 40 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

     b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna da erogarsi entro il mese di ottobre 1989.

 

     Art. 16. Certificazioni di bilancio e di consuntivo.

     1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1989 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

     2. Le amministrazioni provinciali della Sicilia devono redigere anche i certificati per l'anno 1989 previsti per le comunità montane.

     3. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti di montagna (UNCEM), entro il mese di marzo 1989.

     4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonché della quota residuale per le comunità montane è subordinata all'adempimento previsto ai commi 1 e 2.

     5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 3, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

 

     Art. 17. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali.

     1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo distinto in tre quote:

     a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni;

     b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri:

     1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

     2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

     3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

     4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

     2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

     3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è attribuito per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

     4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

 

     Art. 18. Fondo perequativo per i comuni.

     1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

     a) una pari al contributo per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni;

     b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie procapite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

     d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni, costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c).

     2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

     3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

     a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

     b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1 [47].

     4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

     5. [48].

 

     Art. 19. Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285.

     1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilità del personale, è autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1° gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data.

     3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1° gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato.

     5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata è determinata nella misura del venticinque per cento del contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate è sospesa fino alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3.

 

     Art. 20. Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987.

     1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere nel 1989 alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite par l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

     2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno 1989, previa detrazione delle somme già corrisposte a tale titolo.

 

     Art. 21. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

     1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

     a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

     b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo, di L. 1.241 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

     c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

     d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

     2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

     3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

     4. E' autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

     5. [49].

 

     Art. 22. Disposizioni sui mutui degli enti locali. [50]

     1. [51].

     2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro [52].

     3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

 

     Art. 22 bis. Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari. [53]

     1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'articolo 10 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

     2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese.

 

TITOLO IV

Risanamento finanziario delle gestioni locali e disposizioni varie

 

     Art. 23. Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione. [54]

 

     Art. 24. Riconoscimento di debiti fuori bilancio. [55]

     1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

     2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

     3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

     4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1-bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

     5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

     6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

     7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'articolo 22 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

     8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'articolo 1 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

     a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

     b) [56].

 

     Art. 25. Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi. [57]

 

     Art. 26. Mobilità degli enti locali dissestati. [58].

 

     Art. 27. Revisori dei conti degli enti locali dissestati. [59]

 

     Art. 28. Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana.

     1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per l'anno 1987, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

     2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

     3. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 29. Interventi urgenti per il comune di Palermo.

     1. Per le finalità di cui al D.L. 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria e urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del D.L. 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. I lavoratori possono essere adibiti anche a compiti diversi da quelli originali purché corrispondenti ad esigenze dell'amministrazione o del comune. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo».

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 30. Rateizzazione dei contributi INADEL.

     1. Gli enti che non hanno provveduto all'estinzione in tutto o in parte del ruolo emesso dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per il maggiore contributo dovuto dai dipendenti in relazione all'assoggettamento previdenziale dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale goduta nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1986, versano alle tesorerie provinciali dello Stato il debito residuo in 24 rate mensili decorrenti dal 1° giugno 1989, senza carico di interessi od altri oneri e senza ulteriore avviso dell'INADEL. Dalla stessa data gli enti sono tenuti a recuperare i contributi non riscossi dai dipendenti in servizio in 24 rate mensili senza carico di interessi o altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateizzazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente.

 

     Art. 30 bis. Riscossione di contributi associativi. [60]

     1. Al secondo comma dell'articolo 36 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «L'esattore verserà» sono inserite le seguenti: «con l'obbligo del non riscosso come riscosso».

 

     Art. 31. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quelli derivanti dagli articoli 28 e 29, valutato in lire 23.525.300 milioni per l'anno 1989 e lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede:

     a) quanto a lire 22.532.300 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

     b) quanto a lire 182.000 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

     c) quanto a lire 811.000 milioni per l'anno 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

     d) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1990 e 1991 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunità montane per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 32. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

TABELLA DELLE MISURE ANNUE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI (in lire) [61]

(prevista dagli articoli 1 e 3)

 

 

SETTORI DI ATTIVITA'                  CLASSI DI SUPERFICIE

                         fino a   fino a     fino a   fino a 200

                         25 mq    50 mq      100 mq   mq

 I) Di agricoltura,      135.000  210.000    315.000  480.000

foreste, caccia e

pesca; di produzione

di beni da parte di

imprese artigiane

iscritte nel relativo

albo

II) Di  produzione di   150.000  225.000    345.000  510.000

servizi da parte di

imprese artigiane

iscritte nel relativo

albo; affitta camere

 [62]

III) Industriali        165.000  240.000    390.000  570.000

IV) Di commercio        195.000  285.000    435.000  645.000

all'ingrosso, di

intermediazione del

commercio con

deposito; di

trasporti e

comunicazioni

 

V) Di commercio al      210.000  315.000    510.000  780.000

minuto di alimentari

e bevande, libri,

giornali, articoli

sportivi, oggetti

d'arte e culturali,

tabacchi e altri

generi di monopolio,

di carburanti e

lubrificanti; di

intermediazione del

commercio; di bar.

VI) Di commercio al     225.000  345.000    555.000  840.000

minuto di articoli

tessili ed

abbigliamento.

VII) Di altro           255.000  390.000    630.000  930.000

commercio al minuto

VIII) Alberghiere;      270.000  435.000    675.000  1.020.000

turistiche; di

pubblico esercizio ed

altre attività di

commercio.

IX) Professionali e     300.000  510.000    795.000  1.095.000

artistiche; di

servizi vari.

X) Di credito e         315.000  555.000    855.000  1.185.000

servizi finanziari;

di assicurazioni.

 

SETTORI DI ATTIVITA'                  CLASSI DI SUPERFICIE

                                fino a 500  fino a      fino a

                                mq          4.000 mq    10.000 mq

 I) Di agricoltura, foreste,    675.000     1.050.000   1.800.000

caccia e pesca; di

produzione di beni da parte

di imprese artigiane

iscritte nel relativo albo

II) Di produzione di servizi   765.000     1.170.000   1.950.000

da parte di imprese

artigiane iscritte nel

relativo albo; affitta

camere [63]

III) Industriali               825.000     1.275.000   2.100.000

IV) Di commercio               915.000     1.380.000   2.250.000

all'ingrosso, di

intermediazione del

commercio con deposito; di

trasporti e comunicazioni.

V) Di commercio al minuto di   990.000     1.485.000   2.400.000

alimentari e bevande, libri,

giornali, articoli sportivi,

oggetti d'arte e culturali,

tabacchi e altri generi di

monopolio, di carburanti e

lubrificanti; di

intermediazione del

commercio; di bar.

 

VI) Di commercio al minuto     1.065.000   1.605.000   2.700.000

di articoli tessili ed

abbigliamento.

VII) Di altro  commercio al    1.140.000   1.725.000   2.850.000

minuto.

VIII) Alberghiere;             1.185.000   1.845.000   3.000.000

turistiche; di pubblico

esercizio ed altre attività

di commercio.

IX) Professionali e            1.290.000   1.965.000   3.150.000

artistiche; di servizi vari.

X) Di credito e servizi        1.395.000   2.130.000   3.300.000

finanziari; di

assicurazioni.

 

Oltre 10.000 mq si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di ogni classe, così formata, è pari a quella  della classe precedente maggiorata di L. 750.000.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 aprile 1989, n. 144.

[2] La legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, ha disposto che le parole "Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna", ovunque ricorrano nel testo del decreto, sono sostituite dalle seguenti: "Unione nazionale comuni comunità enti montani".

[3] Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[7] Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[8] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 20 luglio dall'art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[12] Modificano l'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

[13] Inserisce un comma dopo il terzo nell'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

[15] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[16] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[17] Comma abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[20] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[22] Comma già modificato dall'art. 11 del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[23] Comma così sostituito dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[25] Sostituisce la rubrica della sezione II, capo XVIII, titolo III, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[26] Sostituisce il comma primo, art. 268 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175.

[27] Abroga il comma secondo, art. 268 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175.

[28] Comma così sostituito dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[29] Aggiunge un comma all'art. 270 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[37] Modifica il comma 2, art. 12, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144. Per una proroga delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 12 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[41] Modifica il comma quarto, art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544.

[42] Sostituisce il comma nono, art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544.

[44] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[46] Modifica il comma 3, art. 8, del D.L. 1° luglio 1986, n. 318.

[47] Comma così sostituito dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[48] Modifica il comma 7, art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511.

[49] Sostituisce il comma terzo, art. 1 della L. 23 marzo 1981, n. 93.

[50] Per il costo delle operazioni di mutuo di cui al presente articolo, vedi, da ultimo, il D.M. 28 novembre 2019 (G.U. 7 dicembre 2019, n. 287). Per il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui al presente articolo, vedi, da ultimo, il D.Dirig. 15 luglio 2019 (G.U. 22 luglio 2019, n. 170).

[51] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[52] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 268, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[54] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[55] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

[56] Lettera abrogata dall'art. 14 ter del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.

[57] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[59] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[61] Tabella così sostituita dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[62] Così modificato dall'art. 6 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[63] Così modificato dall'art. 6 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.