§ 98.1.26554 - Legge 24 aprile 1989, n. 144.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/04/1989
Numero:144


Sommario
Art. 1.      1 Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 , recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26554 - Legge 24 aprile 1989, n. 144.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale

(G.U. 26 aprile 1989, n. 96)

 

     Art. 1.

     1 Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 , recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2 Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 1988, n. 549.

     3 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66

     All'art. 1:

     al comma 1, dopo le parole: "A decorrere dall'anno 1989" sono inserite le seguenti: "e sino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali";

     il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     "4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, nonchè quella delle aree attrezzate per lo svolgimento di dette attività, con esclusione:

     a) della superficie dei locali e delle aree destinate alla distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

     b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali;

     c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione o di autorizzazione comunale;

     d) per le imprese di gestione immobiliare, della superficie dei locali e delle aree destinati alla locazione, anche finanziaria.

     4-bis. Non sono compresi nella esclusione di cui al precedente comma 4, i pubblici servizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi diversi ed in generale tutte le attività commerciali di distribuzione di carburante e di servizio per le auto e per le persone lungo le autostrade, negli aeroporti, nei porti, negli autoporti, negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei quali si svolgono le attività escluse a norma del precedente comma 4.

     4-ter. La superficie delle aree attrezzate, se scoperta, è computata in ragione del 10 per cento";

     i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

     "5. Se lo stesso soggetto passivo esercita l'attività in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta è dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune; se detti insediamenti sono ubicati, in tutto od in parte, nelle zone speciali di cui all'art. 2, comma 2, si applica la misura d'imposta ivi vigente. Se in detti insediamenti ovvero nell'unico locale o sull'unica area attrezzata sono esercitate, dallo stesso soggetto passivo, più attività, diverse da quelle accessorie od occasionali, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata ovvero, in caso di uso promiscuo, all'attività compresa nel settore a più elevata tassazione. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, si assume la prima classe di superficie e, se dette attività sono diverse, l'attività compresa nel settore a più elevata tassazione.

     6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'esercizio dell'attività è presunto per il contribuente, cui è stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il quale non presenta la dichiarazione di cessazione dell'attività prevista per detta imposta.

     7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno";

     il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso decreto sono disciplinati i conseguenti effetti sulle misure d'imposta da applicare nei comuni, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 e all'art. 6, comma 1".

     All'art. 2:

     al comma 3, le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre";

     al comma 5, le parole: "entro il 30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre".

     All'art. 3:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se successivamente non intervengono variazioni, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta utilizzando l'apposito modulo; in tal caso, la redazione di detto modulo vale anche come denuncia ad ogni effetto";

     al comma 3, le parole: "è approvato il modello per il versamento" sono sostituite dalle seguenti: "sono approvati i modelli per i versamenti".

     All'art. 4:

     il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     "5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

     5-bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonchè le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.

     5-ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, la camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unità locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 7, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: “A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali”;

     b) all'art. 7, quarto comma, dopo le parole “di cui ai commi precedenti'', sono inserite le seguenti: “, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,'';

     c) all'art. 16, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

     “Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989''";

     al comma 9, primo periodo, la parola: "amministrativa" è soppressa.

     All'art. 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'art. 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera b)".

     Dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari. - 1. Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di accertare eventuali evasioni di redditi immobiliari, l'anagrafe tributaria - centro informativo del catasto - e gli uffici tecnici erariali sono autorizzati dal Ministro delle finanze a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni".

     All'art. 8:

     al comma 2, nel capoverso, sono soppresse le parole: "quale risulta dal bilancio di previsione in corso";

     i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     "4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento.

     5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'art. 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     “Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta''".

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "6-bis. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di adozione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla data stessa.

     6-ter. Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni".

     All'art. 9:

     al comma 2, le parole: " al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento";

     al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili";

     al comma 4, le parole: "Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio".

     al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, è tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle regioni e all'ANCI"; al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i servizi relativi allo smaltimento

     dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalità indicate nel capoverso del comma 2, del precedente art. 8".

     Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis. Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature. - 1. Ai comuni che abbiano istituito, a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-1988, nuovi servizi a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'art. 9 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento in più di quelle del 1988 è consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento".

     All'art. 10, al comma 2, dopo le parole: "per il fabbisogno finanziario" sono inserite le seguenti: "degli enti provinciali per il turismo,".

     Dopo l'art. 10 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 10-bis. Assunzioni di personale da parte degli enti locali. 1. All'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325''.

     2. All'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 è sostituito dal seguente:

     “9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima''.

     Art. 10-ter. Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita come segue:

     a) condutture, cavi ed impianti in genere: di diametro inferiore a cm. 20, L. 150;

     di diametro di cm. 20 e oltre, L. 300;

     b) condutture di acqua potabile:

     di diametro inferiore a cm. 20, L. 50;

     di diametro di cm. 20 e oltre, L. 100;

     2. Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

     All'art. 11, al comma 1, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile".

     All'art. 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera e) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza".

     All'art. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il contributo perequativo previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

     a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

     b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1.".

     Dopo l'art. 22 è inserito il seguente:

     "Art. 22-bis. Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari. - 1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'art. 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la prestazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

     2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese".

     All'art. 23, al comma 3, dopo le parole: "e divenuta" sono inserite le seguenti: "o dichiarata".

     L'art. 24 è sostituito dal seguente:

     "Art. 24. Riconoscimento di debiti fuori bilancio. - 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

     2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

     3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

     4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

     5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

     6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

     7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

     8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

     a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

     b) assumere mutui per investimenti, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma 8, con ammortamento a carico del loro bilancio, fino al limite massimo di lire 150.000, per abitante, di capitale mutuabile, per ciascun anno, ed entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43".

     L'art. 25 è sostituito dal seguente:

     "Art. 25. Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi. - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

     2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

     3. Nella parte del piano di risanamento relativo al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

     a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

     b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

     1) il provento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

     2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;

     3) le entrate una tantum;

     4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

     4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

     5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

     6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al Comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

     7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

     8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove la quota di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

     9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

     10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

     11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

     12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

     13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il Comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni degli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

     14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

     15. E' fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

     16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

     17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

     18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonchè al presente articolo".

     L'art. 26 è soppresso.

     All'art. 27:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'art. 25, per la revisione della propria gestione nominano un revisore, nel caso di enti con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti e, negli altri casi, un collegio di revisori composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonchè tra i ragionieri e i segretari comunali di altri comuni che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio";

     al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il revisore, ovvero, rispettivamente, il collegio dei revisori, dura in carica tre anni";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Il revisore, ovvero il collegio, vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale; attesta al consiglio la corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale, alle risultanze delle scritture dell'ente, riferisce sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine il revisore, ovvero il collegio, può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati".

     Dopo l'art. 30 è inserito il seguente:

     "Art. 30-bis Riscossione di contributi associativi. - 1. Al secondo comma dell'art. 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “L'esattore verserà'' sono inserite le seguenti: “con l'obbligo del non riscosso come riscosso''". - Le parole: "Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna", ovunque ricorrano nel testo del decreto, sono sostituite dalle seguenti: "Unione nazionale comuni comunità enti montani".