§ 98.1.28082 - D.L. 30 dicembre 1988, n. 549 .
Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1988
Numero:549


Sommario
Art. 1.  Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta
Art. 2.  Determinazione della misura dell'imposta
Art. 3.  Denuncia e versamento dell'imposta
Art. 4.  Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso
Art. 5.  Sanzioni ed interessi per l'imposta
Art. 6.  Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie
Art. 7.  Aliquote INVIM
Art. 8.  Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Art. 9.  Copertura tariffaria del costo di taluni servizi
Art. 10.  Soppressione dell'imposta di soggiorno
Art. 11.  Bilancio
Art. 12.  Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate
Art. 13.  Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali
Art. 14.  Fondo ordinario per i comuni
Art. 15.  Fondo ordinario per le comunità montane
Art. 16.  Certificazioni di bilancio e di consuntivo
Art. 17.  Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali
Art. 18.  Fondo perequativo per i comuni
Art. 19.  Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285
Art. 20.  Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987
Art. 21.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane
Art. 22.  Disposizioni sui mutui degli enti locali
Art. 23.  Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione
Art. 24.  Riconoscimento di debiti fuori bilancio
Art. 25.  Risanamento degli enti locali dissestati
Art. 26.  Mobilità del personale degli enti locali dissestati
Art. 27.  Revisori dei conti degli enti locali dissestati
Art. 28.  Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana
Art. 29.  Interventi urgenti per il comune di Palermo
Art. 30.  Copertura finanziaria
Art. 31.  Entrata in vigore


§ 98.1.28082 - D.L. 30 dicembre 1988, n. 549 [1].

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

(G.U. 31 dicembre 1988, n. 306)

 

Titolo I

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

 

     Art. 1. Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta

     1. A decorrere dall'anno 1989, è istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni è assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

     2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le attività indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.

     3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

     4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali e delle aree attrezzate, direttamente utilizzate per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, con esclusione: a) della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali e portuali; c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili. La superficie delle aree scoperte attrezzate, direttamente utilizzate, è computata in ragione del dieci per cento.

     5. In caso di esercizio dell'attività senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, la misura dell'imposta è quella della prima classe di superficie. Ai fini del computo della superficie, sono considerati per la loro superficie complessiva i locali facenti parte di un'unica costruzione, ovvero più locali siti in costruzioni contigue, utilizzati dallo stesso soggetto passivo. Se in detti locali sono esercitate attività diverse, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata.

     6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'imposta non è dovuta dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

     7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. In caso di mancanza di locali od aree destinati all'esercizio dell'attività, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale.

     8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalità giuridica, nonchè gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per i periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto.

     9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

          Art. 2. Determinazione della misura dell'imposta

     1. La misura dell'imposta è stabilita dal comune, nell'ambito dei livelli minimo e massimo indicati nella allegata tabella e rispettando i rapporti tra le classi di superficie e tra i settori di attività, con deliberazione adottata dal consiglio comunale. La tabella allegata resta in vigore per gli anni 1989, 1990 e 1991.

     2. Le misure dell'imposta non possono essere differenziate in funzione della allocazione sul territorio comunale delle attività esercitate, salva la facoltà di delimitare una o più zone speciali, non eccedenti il venti per cento del centro edificato, così come definito dall'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei comuni capoluoghi di provincia e il dieci per cento nei rimanenti comuni, di particolare importanza economica e centralità, a più elevata imposizione. Nelle zone speciali la misura dell'imposta può essere maggiorata del 15 per cento, ovvero del 30 per cento limitatamente alla metà della superficie complessiva delle zone speciali.

     3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4, deve essere adottata entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono prorogate le misure di imposta in vigore per l'anno precedente, anche se stabilite per legge.

     4. Per l'anno 1989 la deliberazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere adottata entro il 28 febbraio 1989. In mancanza di adozione della deliberazione entro detto termine, si applicano le misure minime di imposta previste dalla allegata tabella, secondo i settori di attività ivi indicati.

     5. I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze copia autenticata delle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, divenute esecutive, entro il 30 settembre dell'anno di adozione delle stesse.

 

          Art. 3. Denuncia e versamento dell'imposta

     1. I soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso art. 1, comma 7, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

     2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

     3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonchè le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

     4. Copia della denuncia e dell'attestato di versamento debbono essere esibiti a richiesta del sindaco o di suoi delegati.

     5. Per l'anno 1989, la denuncia deve essere presentata ed il versamento dell'imposta deve essere eseguito nel mese di luglio dell'anno stesso.

 

          Art. 4. Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso

     1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

     2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonchè delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

     3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonchè le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

     4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

     5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

     6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre decorrente dal giorno di pagamento.

     7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:

     a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operante sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;

     b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.

     8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

     9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità amministrativa che decide sul ricorso.

     10. Le spese pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.

 

          Art. 5. Sanzioni ed interessi per l'imposta

     1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta; la soprattassa è ridotta in misura pari al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni.

     2. Per l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta, si applica la soprattassa pari al cinquanta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della denuncia.

     3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni.

     4. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, nonchè per ogni altra violazione di obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta, è irrogata la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del periodo cagionato al comune e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti.

     5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazioni o ad accertamento dell'imposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della commessa violazione.

     6. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

 

          Art. 6. Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie

     1. Nei comuni di nuova istituzione, per il primo anno successivo alla loro istituzione e fino all'anno per il quale è adottata la deliberazione di cui all'art. 2, si applicano le misure d'imposta minime all'epoca vigenti, previste dalla allegata tabella, secondo i settori di attività ivi indicati.

     2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi salvo quanto disposto dal comma 3.

     3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'art. 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna.

     4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a ridurre i contributi erariali ordinari spettanti ad enti locali, per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendone l'importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche delle basi imponibili dell'imposta istituita con l'art. 1. I decreti sono adottati su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale di cui al comma 3 . Per l'anno 1989, la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è compreso nel fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera b).

 

Titolo II

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

 

          Art. 7. Aliquote INVIM

     1. Per l'anno 1989, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

          Art. 8. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     "Sezione II - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

     2. Il primo comma dell'art. 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani nonchè per la pulizia delle strade, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi, quale risulta dal bilancio di previsione in corso".

     3. Il secondo comma dell'art. 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è soppresso.

     4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro il 28 febbraio 1989.

 

          Art. 9. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

     1. Per l'anno 1989, il costo complessivo dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

     2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 60 per cento, con la relativa tassa.

     3. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione degli acquedotti deve essere coperto in misura non inferiore all'80 per cento.

     4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature.

     5. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere i dati certificati alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

     6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate.

     7. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, si applicano anche per l'esercizio 1989.

     8. All'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: "di aver riscosso", sono sostituite dalle seguenti: "di aver accertato".

 

          Art. 10. Soppressione dell'imposta di soggiorno

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

     3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.

 

Titolo III

RISORSE TRASFERITE DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI

 

          Art. 11. Bilancio

     1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 28 febbraio. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

     2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

 

          Art. 12. Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate

     1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 70.000 milioni per le comunità montane;

     b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 816.100 milioni per le province e in lire 4.949.555 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, attribuendo la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

     c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987;

     d) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985/1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

     e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1988. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1990, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

 

          Art. 13. Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988, ridotto del 2,7 per cento.

     2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

 

          Art. 14. Fondo ordinario per i comuni

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il 2,3 per cento per la manovra perequativa indicata all'art. 6, comma 4.

     2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

 

          Art. 15. Fondo ordinario per le comunità montane

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1989, un contributo distinto in quote:

     a) una di lire 40 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il prime mese dell'anno;

     b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna da erogarsi entro il mese di ottobre 1989.

 

          Art. 16. Certificazioni di bilancio e di consuntivo

     1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1989 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi alle amministrazioni provinciali ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

     2. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), entro il mese di febbraio 1989.

     3. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonchè della quota residuale per le comunità montane è subordinata all'adempimento previsto al comma 1.

 

          Art. 17. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

     1. A valere sul fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo distinto in tre quote:

     a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni;

     b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri:

     1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

     2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

     3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

     4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

     2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

     3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è attribuito per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

     4. Le quote del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'art. 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

 

          Art. 18. Fondo perequativo per i comuni

     1. A valere sul fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

     a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni;

     b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

     d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni, costituito con la riduzione operata a norma dell'art. 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1.

     2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

     3. Il contributo perequativo previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è distribuito per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

     4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'art. 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

 

          Art. 19. Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285

     1. A valere sul fondo di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1° gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data.

     3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalità sono determinate, entro il mese di gennaio 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1° gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato.

     5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata è determinata nella misura del venticinque per cento del contributo spettante per il 1987. Le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata.

 

          Art. 20. Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987

     1. A valere sul fondo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, nel 1989 alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

     2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre dell'anno.

 

          Art. 21. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

     1. A valere sul fondo di cui all'art. 12, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

     a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e nell'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e nell'art. 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511;

     b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo, di L. 1.241 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

     c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

     d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

     2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

     3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

     4. E' autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

 

          Art. 22. Disposizioni sui mutui degli enti locali

     1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

     a) l'ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

     b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

     c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

     d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti a valere sulle somme rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

     2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

     3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

 

Titolo IV

RISANAMENTO FINANZIARI0 DELLE GESTIONI LOCALI E DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 23. Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione

     1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati già adottati i provvedimenti previsti nell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.

     2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

     3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonchè l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati.

     4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

 

          Art. 24. Riconoscimento di debiti fuori bilancio

     1. Per ciascun debito fuori bilancio esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministrazione provinciale, il comune e la comunità montana provvedono, con motivata deliberazione consiliare, al relativo riconoscimento, indicando i mezzi di copertura e stanziando i relativi fondi in bilancio.

     2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove la fornitura o prestazione sia stata eseguita per l'espletamento di pubblici servizi di competenza dell'ente locale.

     3. Il comitato regionale di controllo è tenuto ad inviare copia della deliberazione, unitamente al proprio parere sugli effetti economico-finanziari dell'operazione, alla procura generale della Corte dei conti.

 

          Art. 25. Risanamento degli enti locali dissestati

     1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovino in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari ed indispensabili possono chiedere, con delibera consiliare, al Ministro dell'interno la pubblica dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale.

     2. L'organo regionale di controllo, qualora rilevi i presupposti della situazione di cui al comma 1, li segnala all'ente locale ed al Ministro dell'interno, il quale può chiedere che il consiglio dell'ente locale stesso si pronunci sui rilievi dell'organo di controllo ai sensi ed ai fini di cui al medesimo comma 1.

     3. L'istanza di dissesto è istruita dalla commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, con ampia facoltà di accesso agli atti dell'ente interessato e di richiesta di ogni utile elemento. Qualora verifichi la situazione di cui al comma 1, la commissione propone al Ministro dell'interno la dichiarazione di dissesto e l'approvazione del relativo piano di risanamento. Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto.

     4. Il provvedimento è notificato all'ente interessato e gli estremi dello stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nell'albo dell'ente.

     5. La dichiarazione di dissesto ed il relativo piano di risanamento possono prevedere le prescrizioni economiche, finanziarie, organizzative e contabili necessarie, compresa la soppressione di servizi non essenziali. Lo Stato può assegnare contributi erariali in modo da assicurare trasferimenti ordinari fino al limite del 100 per cento delle medie nazionali delle classi demografiche di appartenenza, riferite all'anno precedente, entro il limite di cento miliardi. Le risorse occorrenti sono prededotte dal riparto del fondo perequativo nell'anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto. Può essere anche prevista, per una sola volta, l'autorizzazione a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operazioni a lungo termine con gli enti locali, a ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1987 o di debiti fuori bilancio esistenti alla stessa data e risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 1987.

     6. I mutui contratti a norma del comma 5, possono, a richiesta dell'ente, essere assistiti dal contributo erariale ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 21. In tal caso è fatto divieto di assunzione e contrazione di mutui per tutto l'anno.

     7. La commissione, qualora proponga lo stato di dissesto, invia gli atti alla procura generale della Corte dei conti per quanto di competenza e, nel caso in cui constati gravi e ripetute violazioni di legge da parte degli organi in carica dell'ente, propone al Ministro dell'interno di attivare le procedure di legge per lo scioglimento del consiglio.

     8. La Corte dei conti decide sulla responsabilità del dissesto. Gli amministratori dichiarati responsabili sono ineleggibili alla carica di consigliere provinciale e comunale.

     9. Le prescrizioni del piano di risanamento contenute nel provvedimento dichiarativo di dissesto sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a relazionarne lo stato di attuazione nella relazione al conto consuntivo.

     10. Gli interventi finanziari straordinari dello Stato vengono a cessare qualora l'ente non attui le prescrizioni del piano.

 

          Art. 26. Mobilità del personale degli enti locali dissestati

     1. Le amministrazioni provinciali e i comuni di cui è stato dichiarato il dissesto finanziario sono tenuti, entro venti giorni dal decreto relativo, a trasmettere alla commissione centrale per la finanza locale un attestato del sindaco ricognitivo della dotazione organica vigente con allegati i relativi atti deliberativi.

     2. La commissione centrale per la finanza locale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, provvede alla rideterminazione della pianta organica degli enti di cui al comma 1, tenuto conto del piano di risanamento finanziario degli stessi, nonchè di criteri di efficienza e funzionalità dei servizi da loro gestiti.

     3. La rideterminazione degli organici da parte della commissione centrale per la finanza locale è presupposto per l'attuazione dei benefici previsti dal piano di risanamento finanziario.

     4. La commissione centrale della finanza locale, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - l'entità dei contingenti di personale appartenente a profili professionali dichiarati in esubero a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'attuazione della mobilità disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1988, n. 185, e dalle disposizioni vigenti in materia di mobilità al momento della dichiarazione di dissesto dell'ente.

     5. Il personale soggetto alla mobilità di cui al comma 4 può essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risulti vacante un posto di corrispondente qualifica e profilo professionale rientrante nella pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, compatibilmente con le prescrizioni dettate con il piano di risanamento finanziario.

     6. E' fatto divieto agli enti di cui è stato dichiarato il dissesto finanziario, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione delle rideterminazioni organiche operate dalla commissione centrale per la finanza locale, di variare la propria pianta organica così come rideterminata.

 

          Art. 27. Revisori dei conti degli enti locali dissestati

     1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'art. 25 per la revisione della propria gestione, nominano un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonchè tra i ragionieri di altri enti locali ed i funzionari direttivi dei Ministeri dell'interno e del tesoro che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio.

     2. Valgono per i revisori dei conti le stesse incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali e per i sindaci delle società per azioni.

     3. Il collegio dura in carica tre anni. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente. Il trattamento economico è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata, sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle provincie d'Italia (UPI).

     4. Il collegio riferisce al consiglio sul progetto di bilancio annuale, sul progetto di bilancio pluriennale, sulle sue variazioni e sulla relazione previsionale e programmatica; vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale e riferisce al consiglio sulla corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale alle risultanze delle scritture dell'ente, sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico finanziario. A tal fine, il collegio può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati.

 

          Art. 28. Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana

     1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per l'anno 1987, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

     2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

     3. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per l'anno 1987 nell'importo di lire 16 miliardi.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     5. Il Ministro del tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 29. Interventi urgenti per il comune di Palermo

     1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'art. 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria e urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativo e di controllo degli interventi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'art. 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 30. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quelli derivanti dagli articoli 28 e 29, valutato in lire 23.525.300 milioni per l'anno 1989 e lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede:

     a) quanto a lire 22.532.300 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno l989, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

     b) quanto a lire 182.000 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";

     c) quanto a lire 811.000 milioni per l'anno 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

     d) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1990 e 1991 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunità montane per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 31. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 24 aprile 1989, n. 144, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.