§ 27.6.162 - D.L. 28 novembre 1988, n. 511.
Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:28/11/1988
Numero:511


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, [...]
Art. 2.      1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge [...]
Art. 3.      1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge [...]
Art. 4.      1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di [...]
Art. 5.      1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della [...]
Art. 8.      1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 27.6.162 - D.L. 28 novembre 1988, n. 511. [1]

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.

(G.U. 29 novembre 1988, n. 280).

 

TITOLO I

Finanziamenti integrativi per il settore regionale

 

Art. 1.

     1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 2.

     1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

 

TITOLO II

Finanziamenti integrativi per il settore locale e disposizioni varie

 

     Art. 3.

     1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:

     a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge;

     b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1, dello stesso decreto-legge;

     c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto-legge;

     d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;

     e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

     f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge;

     g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.

 

     Art. 4.

     1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

 

     Art. 5.

     1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

TITOLO III

Disposizioni fiscali

 

     Art. 6. [2]

     [1. E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di:

     a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

     b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;

     c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

     2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

     3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

     4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse nonchè alla Regione [3].

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

     6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.]

 

     Art. 7.

     1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.

     2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.

     3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

 

     Art. 8.

     1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, costituisce la minima copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe dovevano assicurare ai comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal citato articolo 16, con le quali si è inteso assicurare al comune un rapporto di copertura dei costi superiore a quello minimo obbligatorio, prescritto dalla norma sopra richiamata.

     2. [4].

     3. La pena pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, non è dovuta nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovraimposta dovuta.

 

     Art. 9. [5]

 

     Art. 10. [6]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

     2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989 [7].

     3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.

     4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata.

     5. [8].

 

     Art. 11.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

     2. All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 3 del presente decreto, pari a lire 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 gennaio 1989, n. 20.

[2] Articolo modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1989, n. 20, dall'art. 18 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, dall'art. 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133, dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 e abrogato dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 26 novembre 1981, n. 690, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12.

[4] Aggiunge un comma all'art. 10 bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361.

[5] Articolo abrogato dalla L. di conversione 27 gennaio 1989, n. 20.

[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 27 gennaio 1989, n. 20.

[7] Per una ulteriore proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 29 maggio 1989, n. 202.

[8] Aggiunge un comma all'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.