§ 17.3.142 - D.L. 29 maggio 1989, n. 202 .
Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:29/05/1989
Numero:202


Sommario
Art. 1.      1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'art. 27, quarto comma, del decreto [...]
Art. 2.      1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 3.      1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è [...]
Art. 4.      1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 17.3.142 - D.L. 29 maggio 1989, n. 202 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

(G.U. 30 maggio 1989, n. 124)

 

 

     Art. 1.

     1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'art. 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura, è determinata nel 4 per cento.

     1 bis. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2-bis dell'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è differito al 1° gennaio 1990. Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 5, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 [2] .

     2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

     a) sigarette 56,28 per cento;

     b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;

     c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;

     d) tabacco da fumo 55,28 per cento;

     e) tabacco da masticare 26,28 per cento;

     f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

     3. Il comma 36 dell'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi.

     3 bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97 [3] .

     3 ter. A partire dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento [4] .

     3 quater. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-ter, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 [5] .

 

          Art. 2.

     1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto [6].

     2. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento è stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988;20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverrà:

     a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1990;

     b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata al mese di febbraio 1990.

     3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.

     4. Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile. Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento [7] .

     5. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 2, si considerano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.

     6. La disposizione dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonché all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

     7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 [8] .

     8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

 

          Art. 4.

     1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 28 luglio 1989, n. 263.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l' art. 36 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.