§ 95.15.41 - Legge 9 aprile 1986, n. 97.
Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:09/04/1986
Numero:97


Sommario
Art. 1. 


§ 95.15.41 - Legge 9 aprile 1986, n. 97.

Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi

(G.U. 12 aprile 1986, n. 85)

 

     Art. 1.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento [1].

     2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successive di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico Registro Automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

     2 bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato [2] .

     3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 


[1] Comma già modificato dall'art. 27 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e così ulteriormente modificato dall'art. 53 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. L’aliquota di cui al presente comma è stata elevata al 4 per cento dall'art. 34 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[2] Comma aggiunto dall'art. 27 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.