§ 27.4.9 - L. 16 maggio 1970, n. 281.
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:16/05/1970
Numero:281


Sommario
Art. 1.  Entrate tributarie
Art. 2.  Imposta sulle concessioni statali
Art. 3.  Tasse sulle concessioni regionali
Art. 4.  Tassa automobilistica regionale
Art. 5.  Tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 6.  Ricorsi e sanzioni
Art. 7.  Attribuzione del gettito di tributi erariali
Art. 8.  Partecipazione al gettito di imposte erariali
Art. 9.  Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo
Art. 10.  Mutui, obbligazioni e anticipazioni
Art. 11.  Beni di demanio e patrimonio regionale
Art. 12.  Contributi speciali
Art. 13.  Commissione interregionale
Art. 14.  Tributi propri
Art. 15.  Contabilità speciale
Art. 16.  Spese di impianti e di primo funzionamento
Art. 17.  Delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni
Art. 18.  Trasferimento di spese e formazione del fondo
Art. 19.  Adeguamento del fondo
Art. 20. 
Art. 21.  Copertura degli oneri


§ 27.4.9 - L. 16 maggio 1970, n. 281.

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(G.U. 22 maggio 1970, n. 127).

 

     Art. 1. Entrate tributarie

     Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:

     a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

     b) tassa sulle concessioni regionali;

     c) tassa di circolazione;

     d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

     Alle Regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie.

     Alle Regioni sono altresì attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.

 

          Art. 2. Imposta sulle concessioni statali

     L' imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

     Le Regioni determinano l'ammontare dell' imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

     L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

 

          Art. 3. Tasse sulle concessioni regionali [1]

     Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

     La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

     a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

     b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

     c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

     d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

     Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

     Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

     Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

     All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

     L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

     Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

     La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.

 

          Art. 4. Tassa automobilistica regionale [2]

     La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse.

     Entro ogni anno le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l' ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l' anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell' ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno [3] .

     La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l' inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

     La rinnovazione dell' immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all' applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla regione di provenienza.

 

          Art. 5. Tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche

     La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale.

     Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

     All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

 

          Art. 6. Ricorsi e sanzioni

     Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale.

     Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

     Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

     Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

 

          Art. 7. Attribuzione del gettito di tributi erariali

     Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna Regione è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge pei il versamento di detti tributi erariali.

     Restano a carico della Regione i rimborsi effettuati per qualsiasi causa.

     A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell' anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento.

 

          Art. 8. Partecipazione al gettito di imposte erariali

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

     a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

     b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

     c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

     d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

     e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

     f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

     Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

     Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

     La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

     Il fondo comune è ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

     A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

     B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

     C) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti:

     a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

     b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

     La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

     Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.

     Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna Regione.

 

          Art. 9. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

     Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

 

          Art. 10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni [4]

     [Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

     L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa. Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise [5].

     La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell' operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

     Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

     Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.]

 

          Art. 11. Beni di demanio e patrimonio regionale

     I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

     Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni appartenenti ad altri soggetti previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.

     Sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale.

     I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni.

     Sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo articolo 17.

     La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro competente per la materia, sentita la Regione interessata.

     (Omissis) [6]

 

          Art. 12. Contributi speciali

     I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.

 

          Art. 13. Commissione interregionale

     I criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

 

Norme finali e transitorie

 

          Art. 14. Tributi propri

     Le regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all'articolo 1 e gli altri che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria con decorrenza dal 1° gennaio dell' anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi Statuti in rapporto alle spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali.

     Le Regioni emanano le norme di attuazione necessarie per l'applicazione dei tributi propri.

     Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'articolo 3 rimangono di spettanza statale fino all'entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

     La riduzione della tassa erariale di circolazione disposta per le Regioni a statuto ordinario nel precedente articolo 4 decorre, rispetto a ciascuna Regione, dalla data di applicazione della rispettiva tassa regionale di circolazione. Non è ammesso il rimborso della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla riduzione e, per il periodo cui la tassa erariale stessa si riferisce, non può essere applicata la tassa regionale.

     La quota di partecipazione delle province al provento della tassa erariale, prevista dalle vigenti disposizioni, è elevata in misura proporzionale alla diminuzione della tassa erariale di cui ai commi sesto e settimo del precedente articolo 4.

 

          Art. 15. Contabilità speciale

     Per il versamento delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale è istituita, presso le sezioni di tesoreria provinciale situate nei capoluoghi delle Regioni, apposita contabilità speciale.

     Le norme per la gestione di tale contabilità speciale sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 16. Spese di impianti e di primo funzionamento

     Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei Consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilità nel successivo articolo 18 sono corrisposte a ciascuna Regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno:

     - quattrocentosessanta milioni alla Basilicata, al Molise e all' Umbria;

     - seicentocinquanta milioni all' Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche;

     - ottocentoquindici milioni alla Campania, all' Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, ai Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alla Puglia.

     L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all' art. 7 ha inizio dal 1° gennaio 1971 [7] .

 

          Art. 17. Delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall' articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l' osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni [8] ;

     b) il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato.

     Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità di regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 18 della presente legge e di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;

     c) per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate;

     d) nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, conservando, comunque, alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme vigenti, fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali.[Omissis]

     Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica, e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

     L'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

     "L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'art. 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

     Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'art. 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall' entrata in vigore della predetta legge. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni".

 

          Art. 18. Trasferimento di spese e formazione del fondo

     I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell' anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, nonché l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura.

     Dalla detta data del primo gennaio avrà inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sarà provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8.

     Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, il fondo comune anzidetto è commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall' attuazione del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 19. Adeguamento del fondo

     Qualora, per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale, l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e di quelli soppressi risulti superiore all'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze, si provvede all'aumento delle quote di tributi erariali al cui gettito è commisurato il fondo stesso.

     Con le stesse forme, sentita la Regione, si provvederà a regolare i rapporti finanziari fra Stato e Regione nel caso in cui venga, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, delegato alla Regione l'esercizio di altre funzioni statali.

 

          Art. 20. [9]

 

          Art. 21. Copertura degli oneri

     All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 10.500 milioni, si fa fronte, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere derivante dall'attribuzione alle Regioni dei tributi indicati nel primo comma - lettere b) e c) - e nel secondo comma dell'articolo 1, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella dei coefficienti

 

Carico tributario [1]

Grado di occupazione [2]

Tasso di emigrazione [3]

Misura del requisito

Punteggio

Misura del requisito

Punteggio

Misura del requisito

Punteggio

Inferiore alla media

1

Inferiore alla media

0

Inferiore a 0,85 volte la media

0

Da 1 a 2 volte la media

2

Da 1 a 1,5 volte la media

1

Da 0.85 a 1,5 volte la media

1

Da 2 a 3 volte la media

3

Da 1,5 a 2 volte la media

2

Oltre 1,5 volte la media

2

Da 3 a 4 volte la media

4

Oltre 2 volte la media

3

-

-

Da 4 a 4,5 volte la media

5

-

-

-

-

Oltre 4,5 volte la media

6

-

-

-

-

 

[1] Rapporto tra il carico tributario medio pro capite per imposta complementare delle Regioni a statuto ordinario e quello pro capite di ciascuna Regione.

[2] Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna Regione e quello medio delle Regioni a statuto ordinario.

[3] Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna Regione e quello medio delle Regioni a statuto ordinario.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall' art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158.

[2] Articolo così sostituito dall' art. 5 della L. 14 giugno 1990, n. 158.

[3] Comma così modificato dall' art. 4 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310.

[4] Articolo abrogato dall'art. 77 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma già modificato dall'art. 35 della L. 19 maggio 1976, n. 335, sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, modificato dall'art. 8 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 528, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[6] Comma abrogato dall' art. 35 della L. 19 maggio 1976, n. 335.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1970, n. 1084.

[8] Lettera così modificata dall'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[9] Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 19 maggio 1976, n. 335.