§ 27.6.174 - L. 14 giugno 1990, n. 158.
Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:14/06/1990
Numero:158


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 27.6.174 - L. 14 giugno 1990, n. 158.

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni.

(G.U. 22 giugno 1990, n. 144)

 

Art. 1.

     1. L'autonomia finanziaria delle regioni è garantita da:

     a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale;

     b) trasferimenti dallo Stato per investimenti, accorpati in un fondo per il finanziamento programmi regionali di sviluppo;

     c) eventuali contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, per le regioni meridionali, alla valorizzazione del Mezzogiorno;

     d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti.

     2. Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo 43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dall'articolo 5, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 2.

     1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale.

     2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

     3. Al fine di valutare l'opportunità, per le regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale trasporti e del fondo sanitario nazionale è istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle regioni, con compiti di istruttoria e di verifica, tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 3.

     1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

     a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;

     b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore.

     2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), provvede, sentita la Conferenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Dalla quota variabile di cui al comma 1, lettera b), sono esclusi gli importi del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     3. La quota variabile di cui al comma 1, lettera b), è ripartita nell'ambito di Comparti funzionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza.

     4. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza, stabilisce con propria delibera gli indici e gli standards sulla cui base le regioni predispongono programmi regionali da finanziare con la quota di cui al comma 1, lettera b).

     5. Alle erogazioni in favore delle regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

     6. I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura.

     7. Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui al comma 1, lettera b).

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Tassa sulle concessioni regionali). - 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1' gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1' gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione".

     2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Tassa automobilistica regionale). - 1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.

3. La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla regione di provenienza".

 

     Art. 6.

     1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;

     b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

     c) [previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa da] soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e di interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con propria legge] [1].

     2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

 

     Art. 7.

     1. La Conferenza è consultata dal Governo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sul disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, numero 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 628, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.