§ 27.4.217 - L. 7 agosto 2012, n. 135.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:07/08/2012
Numero:135


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 27.4.217 - L. 7 agosto 2012, n. 135.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

(G.U. 14 agosto 2012, n. 189 - S.O. n. 173)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertite in legge.

     3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

     4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, alle parole: «I contratti stipulati» sono premesse le seguenti: «Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese"»;

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

     b) all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

     c) all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base";

     d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale"»;

     al comma 4, le parole: «488 e ed» sono sostituite dalle seguenti: «488, e»;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale»;

     ai commi 10 e 11, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2» e dopo le parole: «n. 52 del 2012» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012»;

     il comma 14 è sostituito dal seguente:

     «14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura»;

     il comma 15 è sostituito dal seguente:

     «15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     al comma 16, le parole da: «ferma restando» fino a: «contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi»;

     dopo il comma 16, è inserito il seguente:

     «16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente"»;

     al comma 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza»;

     al comma 19, le parole: «13 novembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «4 settembre 2002»;

     al comma 21, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto»;

     al comma 23, le parole: «dai commi 5 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 24»;

     al comma 26, le parole: «ad 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 25 milioni», le parole: «ed euro 40» dalle seguenti: «e a euro 40 milioni», le parole: «35 milioni» dalle seguenti: «30 milioni», le parole: «ed euro 70 milioni» dalle seguenti: «e a euro 70 milioni» e le parole: «ed euro 10 milioni» dalle seguenti: «e a euro 10 milioni»;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonchè per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.

     26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

     All'articolo 2:

     al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo»;

     al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1º gennaio 2016, nonchè disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente»;

     al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo»;

     al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» sono inserite le seguenti: «avviate alla predetta data»;

     al comma 7, secondo periodo, le parole da: «riduzione disposta» a: «27 giugno 2012, n. 148,» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies,»;

     dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

     «10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

     10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

     10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies»;

     dopo il comma 15, è inserito il seguente:

     «15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale"»;

     al comma 17, le parole: «fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti»;

     al comma 18, lettera a), dopo le parole: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9» e le parole: «, preventiva o successiva,» sono soppresse;

     il comma 20 è sostituito dal seguente:

     «20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa»;

     dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

     «20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.

     20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis";

     b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

     "5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

     5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente";

     c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni".

     20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     All'articolo 3:

     al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) la lettera b) dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

     "b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali"»;

     dopo la lettera c) del comma 2, le parole: «All'articolo 1»sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. All'articolo 1» e le parole: «n. 267, concedono» dalle seguenti: «n. 267, possono concedere»;

     al comma 4, alinea, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data» e, al terzo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     al comma 4, lettera b), le parole: «delle Stato» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato», le parole: «ai sensi» e: «ai piani di razionalizzazione» sono soppresse e le parole: «in quelli» sono sostituite dalle seguenti: «di quelli»;

     al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

     al comma 7, le parole: «del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 4 a 6»;

     al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» è sostituita dalla seguente: «destinata»;

     dopo il comma 11, è inserito il seguente:

     «11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione»;

     al comma 12:

     alla lettera a), ultimo periodo, le parole: «decreto-legge n. 98 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

     alla lettera b), la parola: «restano» è sostituita dalla seguente: «Restano»;

     al comma 13, primo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

     al comma 17, ultimo periodo, le parole: «presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente disposizione»;

     dopo il comma 19, è aggiunto il seguente:

     «19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento».

     Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione). - 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonchè le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

     3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

     4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

     5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

     6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

     7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

     "3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonchè l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

     8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.

     9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «90 per cento» sono inserite le seguenti: «dell'intero fatturato»;

     alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali»;

     alla lettera b), dopo le parole: «cinque anni» sono inserite le seguenti: «, non rinnovabili,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonchè all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100»;

     dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonchè le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.

     3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonchè i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

     3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonchè ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177.

     3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

     3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi»;

     al comma 4, al terzo periodo, dopo le parole: «titolare della partecipazione» sono inserite le seguenti: «o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,» e dopo le parole: «all'amministrazione» sono inserite le seguenti: «, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,»;

     al comma 6, al primo e al secondo periodo, le parole: «articoli da 11 a 42» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 42» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali»;

     dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     «6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012»;

     al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione»;

     al comma 8, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»;

     dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     «8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381»;

     al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali»;

     al comma 14, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «e regionali».

     All'articolo 5:

     al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «utilizzate» sono inserite le seguenti: «dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,» e dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,»;

     al comma 8, primo periodo, le parole: «nonchè le autorità» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè delle autorità»;

     al comma 9, le parole: «nonchè le autorità» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè alle autorità»;

     al comma 10, lettera a), le parole: «decreto di cui al periodo successivo» e: «decreto di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «decreto di cui al quinto periodo del presente comma»;

     al comma 10, lettera b), capoverso 9-bis, le parole da: «del decreto-legge» fino a: «n. 111,» sono soppresse;

     al comma 10, lettera b), capoverso 9-ter, dopo le parole: «n. 52,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,»;

     al comma 10, lettera b), dopo il capoverso 9-ter, è aggiunto il seguente:

     «9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale»;

     dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

     «10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è sostituito dal seguente:

     "5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione"»;

     il comma 11 è sostituito dai seguenti:

     «11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

     a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonchè al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

     b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

     11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

     a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

     b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

     11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

     11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

     11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

     11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto».

     All'articolo 6:

     al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» è inserita la seguente: «e»;

     al comma 2, dopo le parole: «sentito l'Istat» le parole da: «con apposito decreto» fino alla fine del comma sono soppresse;

     al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 5 a 9»;

     al comma 14, le parole: «previsti dal piano finanziario di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «, nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10,»;

     al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione»;

     dopo il comma 15, è inserito il seguente:

     «15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione»;

     al comma 16, dopo le parole: «In via sperimentale» sono inserite le seguenti: «per gli esercizi 2013, 2014 e 2015» e dopo le parole: «bilancio pluriennale,» sono inserite le seguenti: «assicurandone apposita evidenza,»;

     al comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le regioni interessate»;

     al comma 20, lettera b), capoverso 616-bis, dopo la parola: «nonchè» è inserita la seguente: «a».

     All'articolo 7:

     al comma 3, lettera c), le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011» sono soppresse;

     al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

     al comma 11, le parole: «30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

     al comma 17, le parole: «relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica» sono soppresse e dopo le parole: «94 milioni di euro per l'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2013»;

     al comma 21, le parole: «1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;

     dopo il comma 21, è inserito il seguente:

     «21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie»;

     dopo il comma 26, è inserito il seguente:

     «26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonchè ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     al comma 32, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 27 a 31»;

     al comma 34, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale»;

     il comma 35 è sostituito dal seguente:

     «35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi»;

     al comma 37:

     alla lettera a), le parole: «all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875»;

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "nonchè per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione"»;

     dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

     «37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti: "quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601";

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori"»;

     il comma 42 è sostituito dal seguente:

     «42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

     1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

     a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

     b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;

     c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

     1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

     1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività"»;

     dopo il comma 42, sono aggiunti i seguenti:

     «42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo».

     All'articolo 8:

     al comma 1, lettera a), le parole: «n. 78 del 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»;

     al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «nonchè le autorità» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè alle autorità»;

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000";

     b) all'articolo 4, comma 4, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000";

     c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: "da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000";

     d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: "da lire 400.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro 1.000";

     e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000";

     f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000"»;

     dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.

     4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonchè l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1º gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata».

     All'articolo 9:

     al comma 1, le parole: «, riducendone in tal caso gli» sono sostituite dalle seguenti: «o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi»;

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali»;

     dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

     «7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

     7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste" sono inserite le seguenti: "dalla legge e" e le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza" sono soppresse.

     7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato e» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva»;

     al comma 2, alinea, le parole: «Uffici territoriali dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Uffici territoriali del Governo» e le parole: «territoriale dello Stato» dalle seguenti: «territoriale del Governo»;

     al comma 2, lettera b), le parole: «territoriali dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «territoriali del Governo»;

     al comma 2, lettera c), dopo le parole: «uffici periferici dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili»;

     al comma 2, lettera d), le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

     al comma 2, dopo la lettera d) è inserita il seguente:

     «d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva;».

     All'articolo 11, comma 1:

     all'alinea, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente».

     All'articolo 12:

     al comma 13, lettera b), dopo le parole: «il collegio dei revisori dei conti» sono aggiunte le seguenti: «, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo»;

     al comma 14, dopo le parole: «e forestali» sono inserite le seguenti: «, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere»;

     al comma 17, le parole: «il presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «i commi da 1 a 16 del presente articolo»;

     al comma 18, le parole: «disposizione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dei commi da 1 a 17»;

     dopo il comma 18, è inserito il seguente:

     «18-bis. La società Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è abrogato»;

     al comma 19, al primo periodo, le parole: «articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 del 2012» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94» e l'ultimo periodo è soppresso;

     al comma 20, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonchè il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità»;

     i commi 21 e 22 sono soppressi;

     al comma 23, primo periodo, le parole: «articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4, comma 5»;

     al comma 24, sono premesse le seguenti parole: «Dal 1º gennaio 2014»;

     ai commi 26 e 27, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

     al comma 28, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 24 a 27»;

     i commi da 31 a 38 e da 41 a 48 sono soppressi;

     al comma 54, primo periodo, le parole: «l'ente nazionale per il microcredito» sono sostituite dalle seguenti: «l'associazione Luigi Luzzatti»;

     al comma 56, le parole: «soppressione dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «soppressione dell'associazione»;

     al comma 59, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014»;

     al comma 60, al primo periodo, le parole da: «, nominato con» fino a: «codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della soppressione di cui al comma 59» e le parole: «31 dicembre 2012» dalle seguenti: «30 giugno 2014» e, al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «dalla data di cui al comma 59»;

     al comma 61, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

     al comma 62, dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «dalla data di cui al comma 59»;

     al comma 63, dopo le parole: «in essere» sono inserite le seguenti: «alla data di cui al comma 59»;

     al comma 64, al secondo periodo, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 59» e, all'ultimo periodo, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 59»;

     al comma 65, le parole: «dell'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 59»;

     al comma 68, le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui al comma 59»;

     al comma 70, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 59»; dopo le parole: «sono abrogati» le parole: «il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy"» sono soppresse;

     i commi da 72 a 74 sono sostituiti dai seguenti:

     «72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

     73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attività produttive" e: "Il Ministro delle attività produttive", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;

     al comma 77, primo periodo, le parole: «di cui al comma 71» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 76»;

     al comma 80, lettera c), capoverso 15, la parola: «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «violazioni», le parole: «irrogate dagli organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate» e dopo le parole: «effettuati presso le imprese» sono aggiunte le seguenti: «per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

     al comma 84, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 83»;

     al comma 89, le parole: «ministeriale 30 gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007,»;

     dopo il comma 90, è aggiunto il seguente:

     «90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

     All'articolo 13:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonchè sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione»;

     al comma 2, e ovunque ricorra nell'articolo, la parola: «IVARP» è sostituita dalla seguente: «IVASS»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazione private)»;

     al comma 4, le parole: «, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

     al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

     i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;

     al comma 13, le parole: «o previdenziale» e le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

     al comma 14, le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

     al comma 17 e al comma 18, le parole: «e previdenziale» sono soppresse;

     al comma 24, le parole: «di concerto con il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

     i commi 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti:

     «28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

     29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato»;

     al comma 31, le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;

     il comma 32 è sostituito dal seguente:

     «32. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso»;

     il comma 33 è sostituito dal seguente:

     «33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP»;

     il comma 34 è sostituito dal seguente:

     «34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto ai sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso»;

     al comma 37, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 35 e 36»;

     il comma 39 è sostituito dal seguente:

     «39. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

     il comma 40 è sostituito dal seguente:

     «40. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonchè l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi»;

     il comma 41 è soppresso;

     al comma 42, le parole: «o alla COVIP» sono soppresse;

     il comma 43 è sostituito dal seguente:

     «43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni».

     All'articolo 14:

     al comma 3, capoverso «13-bis», terzo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai periodi precedenti»;

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"»;

     dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile»;

     al comma 6, le parole: «di cui l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo» e le parole: «all'80 per cento a quelle» dalle seguenti: «all'80 per cento di quelle»;

     il comma 10 è soppresso;

     il comma 13 è sostituito dal seguente:

     «13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato può altresì transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute dal predetto personale, a valere sulle facoltà assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro venti giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia»;

     al comma 14, le parole: «della classi» sono sostituite dalle seguenti: «delle classi»;

     al comma 18, dopo le parole: «c), d) ed e)» sono inserite le seguenti: «del comma 17»;

     al comma 19, le parole: «ai sensi del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 17 e 18» e dopo le parole: «alla lettera e)» sono inserite le seguenti: «del comma 17»;

     dopo il comma 20, è inserito il seguente:

     «20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1º settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto».

     All'articolo 15:

     al comma 1, le parole: «risorse destinante» sono sostituite dalle seguenti: «risorse destinate»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «dalla farmacie» sono sostituite dalle seguenti: «dalle farmacie», le parole: «3,65 per cento» dalle seguenti: «2,25 per cento», al secondo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» è inserita la seguente: «e», le parole: «6,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,1 per cento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1º gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «11,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,35 per cento»;

     al comma 4, le parole: «3,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 per cento»;

     al comma 8, lettera a), le parole: «e di quelle restituite» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle restituite»;

     al comma 8, lettera d), le parole: «dalla regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regioni» e le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2» dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005»;

     al comma 8, lettera e), dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e alle regioni»;

     al comma 8, lettera i), dopo le parole: «n. 141/2000» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,» e le parole: «il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali medicinali è ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita»;

     al comma 10, dopo le parole: «ed il tavolo» sono inserite le seguenti: «di verifica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

     al comma 11, dopo le parole: «La disciplina» sono inserite le seguenti: «dei commi da 4 a 10» e le parole: «al presente articolo"» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 4 a 10 del presente articolo»;

     dopo il comma 11, è inserito il seguente:

     «11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12»;

     al comma 12, le parole: «entro il 31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 novembre 2012»;

     al comma 13, lettera b), le parole: «sono aggiunti i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture»;

     al comma 13, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     «b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato»;

     al comma 13, lettera c), al primo periodo, le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012,», al secondo periodo, le parole: «per una quota non inferiore al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per una quota non inferiore al 50 per cento», al terzo periodo, dopo le parole: «singole regioni» sono inserite le seguenti: «e province autonome» e l'ultimo periodo è soppresso;

     al comma 13, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

     «c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere»;

     al comma 13, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

     «f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: "Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge"»;

     al comma 14, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

     al comma 15, le parole: «1992 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «1992, n. 502,», le parole: «con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012» e le parole: «le determinazione» dalle seguenti: «la determinazione»;

     al comma 16, le parole: «valide per gli anni 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014»;

     al comma 17, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 15»;

     al comma 19, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,»;

     al comma 21, capoverso 3-bis, terzo periodo, le parole da: «ed abbia altresì» fino alla fine del periodo sono soppresse;

     al comma 22, le parole: «2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

     al comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni»;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma in modalità anonima.

     25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonchè a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».

     All'articolo 16:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue»;

     al comma 3, le parole: «1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

     al comma 4, capoverso 12-bis, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44» e la lettera c) è soppressa;

     al comma 6, le parole: «2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

     ai commi 6 e 7, le parole: «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94»;

     al comma 7, le parole: «1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

     al comma 12:

     alla lettera a), le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

     dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     «b-bis) al comma 3, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni"»;

     alla lettera c), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

     dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

     «12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

     12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonchè l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

     12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

     12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

     12-septies. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

     12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro».

     Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

     «Art. 16-bis (Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre 2012, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

     a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

     b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

     c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

     d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

     e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

     2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli articoli 1, commi da 295 a 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario».

     All'articolo 17:

     al comma 1, le parole: «le province sono soppresse o accorpate» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino»;

     al comma 2, le parole: «i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province» sono sostituite dalle seguenti: «il riordino delle province sulla base di requisiti minimi»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonchè del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime»;

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino»;

     dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     «8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni»;

     al comma 10, alinea, la parola: «accorpamento» è sostituita dalla seguente: «riordino» e, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

     «b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado»;

     dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

     «13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.

     13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riordino delle province e loro funzioni».

     All'articolo 18:

     al comma 2, le parole: «il potere di iniziativa dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa»;

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Lo statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione»;

     dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonchè il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1º gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.

     3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

     3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1º novembre 2013»;

     al comma 4, alinea, le parole da: «articolo 51» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:»;

     al comma 4, lettera c), sono premesse le seguenti parole: «nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis,»;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione è effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento»;

     dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione»;

     al comma 9, l'alinea è sostituito dal seguente: «Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonchè lo statuto definitivo della città metropolitana:»;

     al comma 9, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento»;

     al comma 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento»;

     al comma 11, dopo le parole: «le disposizioni» sono inserite le seguenti: «relative ai comuni»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione».

     All'articolo 19:

     al comma 1, lettera a), capoverso 27, lettera h), dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «per la parte non attribuita alla competenza delle province»;

     al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 31-ter, è aggiunto il seguente:

     «31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

     al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: «Sono affidate» è inserita la seguente: «inoltre».

     All'articolo 20, al comma 4, dopo le parole: «1º settembre 2000» sono inserite le seguenti: «n. 318,».

     All'articolo 21, al comma 2, dopo le parole: «n. 52 del 2012,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012» e dopo le parole: «n. 111 del 2011» le seguenti: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

     All'articolo 22:

     al comma 1, alinea, la parola: «presupposi» è sostituita dalla seguente: «presupposti»;

     al comma 1, lettera a), le parole: «in materia» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di»;

     al comma 1, lettere c) e d), dopo le parole: «decreto-legge n. 201 del 2011» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,».

     al comma 1, lettera d), dopo le parole: «decreto-legge n. 216 del 2011» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012».

     All'articolo 23:

     al comma 2, secondo periodo, le parole: «da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"»;

     al comma 8, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «658 milioni» e le parole: «nonchè per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica»;

     dopo il comma 10, è inserito il seguente:

     «10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo»;

     al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare,» dopo le parole: «Nord Africa» la parola: «umanitaria» è soppressa, dopo le parole: «6 ottobre 2011,» sono inserite le seguenti: «pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011» e le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «495 milioni»;

     al comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati»;

     al comma 12, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11»;

     dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

     «12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".

     12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonchè in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione".

     12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo, la parola: "1.143" è sostituita dalla seguente: "1.113", al secondo periodo, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni" e, al terzo periodo, le parole: "50 milioni" dalle seguenti: "90 milioni".

     12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro.

     12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonchè le residue disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attività di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.

     12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1º dicembre 2012.

     12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far data dal 1º gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.

     12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.

     12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi" sono inserite le seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lettera a)".

     12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "Per gli anni 2004-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: "2012", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2013". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è UIRNet SpA.

     12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     12-quinquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, è aumentato a 5.000.000 di euro.

     12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonchè di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali".

     12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo";

     b) al comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "b-bis) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni";

     c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma";

     d) al comma 7, primo periodo, le parole: ", di età non superiore ai 40 anni," sono soppresse;

     e) al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia privata" sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,".

     12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo 1-bis è inserito il seguente:

     "Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite"».

     Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente titolo:

     «Titolo V-bis. - EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE' MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO

Art. 23-bis. (Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato). - 1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.

     4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.

     5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento.

     6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

     7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: "I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari".

     8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.

Art. 23-ter. (Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici). - 1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1:

     1) al primo periodo, fra le parole: "dell'economia e" e: "finanze" è inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale sociale pari" le parole: "a 2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi" le parole: "dell'articolo 31" sono soppresse;

     2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono inserite le seguenti: "della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma" e dopo le parole: "dal Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis";

     3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" è inserita la seguente: "anche";

     b) al comma 2:

     1) al primo periodo, dopo le parole: "immobiliare promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata"; dopo le parole: "ai sensi" sono soppresse le parole: "dell'articolo 31"; dopo le parole: "del fondo medesimo," sono inserite le seguenti: "ovvero trasferiti," e dopo la parola: "diritti" sono inserite le seguenti: "reali immobiliari,";

     2) al secondo periodo dopo le parole: "Tali apporti" sono inserite le seguenti: "o trasferimenti";

     3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

     c) al comma 3:

     1) al primo periodo, le parole: "nel fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater" e le parole: "ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175," sono sostituite dalle seguenti: "al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

     2) al secondo periodo, la parola: "suddetti" è soppressa e dopo la parola: "fondi" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater";

     3) all'ultimo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 8-ter e 8-quater";

     d) al comma 4:

     1) al primo periodo, dopo la parola: "conferimento" sono inserite le seguenti: "o trasferimento" e le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater";

     2) al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2" sono soppresse;

     3) al quarto periodo, dopo la parola: "apporto" sono inserite le seguenti: "o il trasferimento"; le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater"; le parole: "all'espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "al completamento" e tra le parole: "delle procedure" e: "di valorizzazione e di regolarizzazione" è inserita la seguente: "amministrative";

     4) al quinto periodo, dopo le parole: "non sia completata," sono inserite le seguenti: "secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio," e dopo le parole: "i soggetti apportanti" le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse;

     5) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro";

     e) al comma 7, dopo le parole: "Agli apporti" sono inserite le seguenti: "e ai trasferimenti";

     f) al comma 8-bis:

     1) al primo periodo, dopo le parole: "gestione del risparmio" la parola: "del" è sostituita dalle seguenti: "costituita dal";

     2) al secondo periodo è soppressa la parola: "predetta" e dopo le parole: "società di gestione del risparmio" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";

     3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonchè per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo";

     g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

     "8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonchè diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati, nonchè l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

     8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonchè diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi.

     8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le parti interessate".

     1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".

     2. Sono abrogati:

     a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

     b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: ", a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

     c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009.

Art. 23-quater. (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

     2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

     4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

     5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

     6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

     7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

     8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

     9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonchè le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

     9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

     10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli";

     b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64";

     c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei monopoli"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato";

     d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate";

     2) al comma 1, le parole: "del territorio è" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate è inoltre";

     3) ai commi 3-bis e 4, sono soppresse le parole: "del territorio".

     11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23-quinquies (Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

     a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

     1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

     2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonchè tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo;

     b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del presente decreto.

     1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.

     1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere a), numero 1), e b), si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

     2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonchè di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

     3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

     5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

     a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

     b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

     c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

     1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;

     2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;

     3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

     6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto.

     7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

     8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle società di cui al comma 7.

Art. 23-sexies. (Emissione di strumenti finanziari). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:

     a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;

     b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2.

Art. 23-septies. (Condizioni di sottoscrizione). - 1. Il Ministero non può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente è compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

     2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari già emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1º gennaio 2012 fino alla data di riscatto, è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.

Art. 23-octies. (Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato). - 1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilità delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

     2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.

     3. L'Emittente è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.

     4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non può acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente è vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo.

     5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

Art. 23-novies. (Procedura). - 1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

     a) la delibera del consiglio di amministrazione;

     b) l'importo della sottoscrizione richiesta;

     c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;

     d) la data di sottoscrizione prevista;

     e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.

     2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

     a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;

     b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;

     c) il profilo di rischio dell'Emittente;

     d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformità al presente decreto e al decreto previsto dall'articolo 23-duodecies, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza;

     e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 23-sexies, comma 1.

     3. La Banca d'Italia può chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 è sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero.

     4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.

     5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies.

     6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23-decies. (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari). - 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

     2. E' prevista a favore dell'Emittente la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.

     3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

     4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

     5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:

     a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

     b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

     6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

     7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.

Art. 23-undecies. (Risorse finanziarie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

     a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

     b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

     c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonchè di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

     d) emissione di titoli del debito pubblico.

     2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

Art. 23-duodecies (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonchè ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea.

     2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità».

     All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «3, comma 16,» sono inserite le seguenti: «3-bis, comma 6,».

     Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

     «Art. 24-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale».

     All'Allegato 1, alla voce: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», nella colonna relativa al 2012, la cifra: «4,0» è sostituita dalla seguente: «24,0»; nella medesima colonna, il totale relativo al 2012 è sostituito dal seguente: «141,1».

     L'Allegato 2 è sostituito dal seguente:

 

«Allegato 2

(articolo 7, comma 12)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE CON LA LEGGE DI STABILITA'

(MILIONI DI EURO)

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

Ministeri

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Ministero dell'economia e delle finanze

715,5

662,3

541,5

615,3

662,3

541,5

Ministero dello sviluppo economico

52,8

37,2

-

45,4

37,2

-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

48,4

46,1

51,5

41,6

46,1

51,5

Ministero della giustizia

149,0

122,6

127,5

128,2

122,6

127,5

Ministero degli affari esteri

26,8

21,5

25,9

23,0

21,5

25,9

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

182,9

172,7

236,7

157,3

172,7

236,7

Ministero dell'interno

-

-

-

-

-

-

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

23,0

21,0

31,0

19,8

21,0

31,0

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

207,0

193,5

209,2

178,0

193,5

209,2

Ministero della difesa

236,1

176,4

269,5

203,0

176,4

269,5

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

15,8

8,5

10,4

13,6

8,5

10,4

Ministero per i beni e le attività culturali

55,6

51,4

66,7

47,8

51,4

66,7

Ministero della salute

64,3

61,3

79,5

55,3

61,3

79,5

Totale

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

 

 

     All'Allegato 3, sono soppresse tutte le voci e le corrispondenti cifre relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad eccezione della voce: «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - Invalsi»;

     è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

 

«Tabella

(articolo 16, commi 12-bis e 12-ter)

 

(dati in migliaia di euro)

 

ABRUZZO

17.668

BASILICATA

16.158

CALABRIA

32.409

CAMPANIA

58.822

EMILIA-ROMAGNA

41.943

LAZIO

79.327

LIGURIA

16.240

LOMBARDIA

83.353

MARCHE

17.206

MOLISE

8.278

PIEMONTE

46.889

PUGLIA

43.655

SARDEGNA

82.319

SICILIA

171.508

TOSCANA

40.985

UMBRIA

14.225

VENETO

29.015

TOTALE

800.000».

 

 

     Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario».