§ 41.1.7 - Legge 8 marzo 1951, n. 122.
Norme per la elezione dei Consigli provinciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:08/03/1951
Numero:122


Sommario
Art. 1.      Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale
Art. 2. 
Art. 3.      La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni
Art. 8.      Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti
Art. 9.      In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, [...]
Art. 13.      La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia [...]
Art. 14. 
Art. 15.  [17]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale
Art. 21.      L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.      Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che [...]
Art. 25. 
Art. 26.      Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle [...]
Art. 27.      Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle [...]
Art. 28.      Per l'applicazione della presente legge e fino quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali [...]


§ 41.1.7 - Legge 8 marzo 1951, n. 122.

Norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(G.U. 13 marzo 1951, n. 60).

 

     Art. 1.

     Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

     Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5. [3]

 

          Art. 6. [4]

 

          Art. 7.

     Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

     Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

     Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza [5].

     La durata in carica si computa dalla data delle elezioni [6].

     Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri [7].

     Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette [8].

 

          Art. 8.

     Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

     Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

 

          Art. 9.

     In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati [9].

     A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

     Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

     La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, sentita previamente la provincia interessata, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato [10].

     Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

 

          Art. 10. [11]

 

          Art. 11. [12]

 

          Art. 12.

     In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

     L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

     Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

 

          Art. 13.

     La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

 

          Art. 14. [13]

     La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

     Ciascun gruppo devo comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

     Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

     La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

     a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

     b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

     c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

     d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti [14].

     Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale [15].

     La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali [16].

 

          Art. 15. [17]

 

          Art. 16. [18]

 

          Art. 17. [19]

     Compiute le operazioni relative all'esame ed all'ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

     1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione [20];

     2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati [21].

     Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'art. 14 [22].

     Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

 

          Art. 18. [23]

     La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

 

          Art. 19. [24]

 

          Art. 20.

     I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

     Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

     Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

 

          Art. 21.

     L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

     1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

     2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

     (Omissis) [25]

     (Omissis) [26]

     (Omissis) [27]

 

          Art. 22. [28]

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

 

          Art. 23. [29]

     L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario od alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

     determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;

     determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

     (Omissis) [30]

     (Omissis) [31]

     (Omissis) [32]

     (Omissis) [33]

     (Omissis) [34]

     (Omissis) [35]

     (Omissis) [36]

 

          Art. 24.

     Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

 

          Art. 25. [37]

     I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti all'elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

 

          Art. 26.

     Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

     1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

     2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

     3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

 

          Art. 27.

     Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

     Nel caso di contemporaneità dell'elezione del Consiglio provinciale con l'elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale [38].

 

          Art. 28.

     Per l'applicazione della presente legge e fino quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Tabella A

Modello della scheda di votazione

(Omissis)

 

Tabella B

Modello della scheda di votazione(retro)

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha emanato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[4] Articolo abrogato dall'art. 34 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.

[11] Articolo, modificato dalla L. 10 settembre 1960, n. 962 e abrogato dall'art. 10 della L. 23 aprile 1981, n. 154. Con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato emanato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che, all'art. 274, abroga la presente legge, fatte salve le disposizioni relative ai consiglieri regionali.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 23 aprile 1981, n. 154.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[14] Comma, sostituito dall'art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 271 e modificato dall'art. 1 bis del D.L. 25 febbraio 1995, n. 50, e così, da ultimo, sostituito dall'art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[15] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

[16] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

[17] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[18] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[20] Numero sostituito dall'art. 13 della L. 21 marzo 1990, n. 53 e così modificato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[21] Numero sostituito dall'art. 13 della L. 21 marzo 1990, n. 53.

[22] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 15 ottobre 1993, n. 415.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[24] Articolo abrogato dall'art. 34 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[25] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[26] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[27] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[30] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[31] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[32] Comma abrogato dall'art. 34 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[33] Comma abrogato dall'art. 34 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[34] Comma abrogato dall'art. 34 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[35] Comma abrogato dall'art. 34 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[36] Comma abrogato dall'art. 34 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 10 settembre 1960, n. 962.

[38] Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 10 settembre 1960, n. 962.