§ 41.1.96 - L. 23 aprile 1981, n. 154.
Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:23/04/1981
Numero:154


Sommario
Art. 1.  Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo [...]
Art. 2.  Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:
Art. 3.  Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:
Art. 4.  Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di [...]
Art. 5.  Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di [...]
Art. 6.  La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.
Art. 7.  Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I [...]
Art. 8.  I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:
Art. 9.  Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2) 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui [...]
Art. 10.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.  Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con [...]
Art. 13.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 41.1.96 - L. 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

(G.U. 27 aprile 1981, n. 114).

 

Art. 1. Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

 

     Art. 2. Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

     1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

     2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

     3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

     4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

     5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

     6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

     7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

     8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende [1];

     9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

     10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

     11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio ò azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

     12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

     Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

     Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature [3] [3a].

     Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 [4].

     La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

     La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

     L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

     Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

     Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

 

     Art. 3. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

     1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

     2) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

     3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

     4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

     5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

     6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

     8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

     L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

     Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

 

     Art. 4. Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

     Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

     La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

 

     Art. 5. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

 

     Art. 6. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

     Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

     Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

 

     Art. 7. Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

     Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

     Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

     Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

     Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso [1a].

     Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

     Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

     La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

     Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

 

     Art. 8. I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

     1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

     2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

     3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 9. Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2) 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

     Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

     In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

 

     Art. 10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

     1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

     2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

     3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

     4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

     5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

     6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

     7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;

     8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

 

     Art. 11. (Omissis) [2].

 

     Art. 12. Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

     Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, con restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali.

 

     Art. 13. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 febbraio 1987, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 8 nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

[3a] La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 111 ha dichiarato:

[4] Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 1991, n. 271.

[1a] Comma inserito dall'art. 20 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[2] Sostituisce il decimo comma dell'art. 28 e l'ottavo comma dell'art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.