§ 39.2.1a - Legge 23 marzo 1956, n. 136.
Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:23/03/1956
Numero:136


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dai seguenti
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 5.      Nell'art. 14, secondo comma, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole: "con l'indicazione della paternità ed età" sono sostituite le seguenti: "con [...]
Art. 6.      All'art. 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è aggiunto il seguente comma
Art. 7.      All'art. 18 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 8.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 20 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti
Art. 9.      Nel primo comma dell'art. 21 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, dopo le parole: "funzioni di scrutatore", sono inserite le seguenti: "purchè abbiano conseguito [...]
Art. 10.      Dopo l'art. 22 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 22 bis
Art. 11.      Nel secondo comma dell'art. 23 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole: "più anziano"
Art. 12.      Nel primo comma dell'art. 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole: "nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso delle [...]
Art. 13.      Le tabelle A e B, allegate alla legge 8 marzo 1951, n. 122, sono sostituite, rispettivamente, con le tabelle E ed F, allegate alla presente legge
Art. 14.      Dopo l'art. 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 26-bis
Art. 15.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 27 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti
Art. 16.      Dopo l'art. 27 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente art. 27-bis
Art. 17.      L'art. 28 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 18.      Nel secondo comma dell'art. 30 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "un terzo" sono sostituite con: "la metà"
Art. 19.      L'art. 31 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso
Art. 20.      Il primo comma dell'art. 32 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 21.      Nel primo comma dell'art. 33 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole: "con la indicazione dei collegamenti"
Art. 22.      Il secondo comma dell'art. 34 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 23.      Il secondo comma dell'art. 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dai seguenti
Art. 24.      Dopo l'art. 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono inseriti i seguenti articoli
Art. 25.      I primi quattro commi dell'art. 41 del testo unico 5 aprile 1951 n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti
Art. 26.      L'art. 42 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 27.      L'art. 44 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 28.      Nel n. 2) del primo comma dall'art. 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "vidimata dal presidente e da due scrutatori", sono sostituite con le parole: [...]
Art. 29.      Dopo l'art. 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente art. 45 bis
Art. 30.      Nel primo comma dall'art. 47 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "una frazione", sono sostituite con le seguenti: "una parte frazionaria eccedente i [...]
Art. 31.      L'art. 48 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 32.      L'art. 49 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso
Art. 33.      Il secondo comma dell'art. 50 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 34.      Il primo comma dell'art. 53 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso
Art. 35.      L'art. 54 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso
Art. 36.      L'art. 55 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 37.      Al primo comma dell'art. 58 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le [...]
Art. 38.      Il primo comma dell'art. 59 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso
Art. 39.      L'art. 60 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 40.      Gli articoli 63 e 64 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dal seguente
Art. 41.      Al secondo comma dell'art. 67 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunte le parole: "in sede di tutela"
Art. 42.      Nell'art. 73 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole: "eccettuato il caso di dimissioni volontarie"
Art. 43.  [1]
Art. 44.      Dopo l'art. 76 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente art. 76 bis
Art. 45.      All'art. 92 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è aggiunto il seguente comma
Art. 46.      Nella prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere, nei Comuni di cui all'art. 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, il riparto tra le frazioni [...]
Art. 47.      Per la prima applicazione degli articoli 39 bis, ter, quater e quinquies, il prefetto, all'atto stesso dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, rimette al [...]
Art. 48.      Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge
Art. 49.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 39.2.1a - Legge 23 marzo 1956, n. 136.

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(G.U. 27 marzo 1956, n. 73, S.O.).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal seguente:

     "La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di:

     quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

     dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

     dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

     sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

     quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri.

     Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori, supplenti è di due".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dai seguenti:

     "I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.

     "Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

     "II quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Nei Comuni il cui Consiglio è composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato".

     Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

     "La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata, non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio.

     "Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.

     "Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri.

     "Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale".

     All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: "ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca di ufficio".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Nei Comuni il cui Consiglio è composto di 30 o più membri la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale".

 

          Art. 5.

     Nell'art. 14, secondo comma, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole: "con l'indicazione della paternità ed età" sono sostituite le seguenti: "con l'indicazione del luogo e della data di nascita".

 

          Art. 6.

     All'art. 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è aggiunto il seguente comma:

     "Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058".

 

          Art. 7.

     All'art. 18 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

     "Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

     "La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco".

 

          Art. 8.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 20 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     "In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

     "Il presidente è designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio fra le categorie indicate al primo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26".

 

          Art. 9.

     Nel primo comma dell'art. 21 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, dopo le parole: "funzioni di scrutatore", sono inserite le seguenti: "purchè abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare".

 

          Art. 10.

     Dopo l'art. 22 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 22 bis:

     "Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

     a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

     b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

     c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

     d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

     e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

     f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".

 

          Art. 11.

     Nel secondo comma dell'art. 23 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole: "più anziano".

 

          Art. 12.

     Nel primo comma dell'art. 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole: "nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso delle elezioni, prima delle ore 6", sono sostituite le seguenti: "nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio".

     Nel numero 3) del predetto comma, alle parole: "cinque copie", sono sostituite le seguenti: "tre copie".

     Le tabelle A, B e C, di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono sostituite, rispettivamente, con le tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

 

          Art. 13.

     Le tabelle A e B, allegate alla legge 8 marzo 1951, n. 122, sono sostituite, rispettivamente, con le tabelle E ed F, allegate alla presente legge.

 

          Art. 14.

     Dopo l'art. 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 26-bis:

     "Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo.

     "In tal caso, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediata notizia al prefetto al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il prefetto dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale.

     "Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto con le modalità di cui all'art. 18".

 

          Art. 15.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 27 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     "Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore a quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore.

     "Le candidature devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con più di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre anzidette".

     Nel sesto comma, alle parole: "paternità e luogo di nascita", sono sostituite le seguenti: "luogo e data di nascita".

     Dopo il settimo comma è inserito il seguente:

     "Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica".

 

          Art. 16.

     Dopo l'art. 27 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente art. 27-bis:

     "Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui all'articolo precedente si intendono riferite alle singole frazioni anzichè al Comune e, nel caso in cui alla frazione è stato assegnato un numero di consiglieri inferiore a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista è uguale a quello dei consiglieri da eleggere.

     "I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione.

     "Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista ed in più di una frazione".

 

          Art. 17.

     L'art. 28 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

     a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

     b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

     c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 27 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

     d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

     e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi".

 

          Art. 18.

     Nel secondo comma dell'art. 30 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "un terzo" sono sostituite con: "la metà".

     Dopo il quarto comma è inserito il seguente:

     "Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista".

     Nel quinto comma, le parole: "ai due terzi", sono sostituite dalle seguenti: "a un terzo".

     Nel sesto comma le parole: "paternità e luogo di nascita", sono sostituite dalle seguenti: "luogo e data di nascita".

     Il n. 3) dell'ottavo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

     "3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

     4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 27".

 

          Art. 19.

     L'art. 31 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

 

          Art. 20.

     Il primo comma dell'art. 32 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

     a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

     b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

     c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, n. 2, dell'art. 30 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica;

     d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

     e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi".

     Il secondo e l'ultimo comma sono soppressi.

 

          Art. 21.

     Nel primo comma dell'art. 33 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole: "con la indicazione dei collegamenti".

 

          Art. 22.

     Il secondo comma dell'art. 34 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione".

 

          Art. 23.

     Il secondo comma dell'art. 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dai seguenti:

     "Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi secondo e seguenti dell'art. 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

     "I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

     "Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche".

 

          Art. 24.

     Dopo l'art. 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono inseriti i seguenti articoli:

     Art. 39 bis. "I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

     "A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

     "Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

     a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

     b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a)".

     Art. 39 ter. "Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'art. 39-quater".

     Art. 39 quater. "Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto. Nelle ore fissate, il Presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene preso nota, con le modalità di cui all'art. 39 ter, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stai iscritti nella apposita lista".

     Art. 39 quinquies. "Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 39 bis, che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale".

 

          Art. 25.

     I primi quattro commi dell'art. 41 del testo unico 5 aprile 1951 n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     "Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni di cui all'articolo 12 il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

     "Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, purchè abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

     "Quindi il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

     "Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

     "Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

     "Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

     "Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se entrambe le urne sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

     "Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

     "Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della eventuale cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

     "Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo.

     "Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta.

     "Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8".

 

          Art. 26.

     L'art. 42 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

     "L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni pei quali è prevista la scheda di cui agli allegati C e D). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

     "Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

     "Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

     "Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata".

 

          Art. 27.

     L'art. 44 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

     "A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

     1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

     2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

     3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonchè la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni di cui all'art. 12 possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

     4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni di cui all'art. 12 è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

     "Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

     "La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2) del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

     "Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

     "Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

     "La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".

 

          Art. 28.

     Nel n. 2) del primo comma dall'art. 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "vidimata dal presidente e da due scrutatori", sono sostituite con le parole: "vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori".

     Nel n. 3) del primo comma dall'art. 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "il bollo e le firme degli scrutatori", sono sostituite con le parole: "appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore".

 

          Art. 29.

     Dopo l'art. 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente art. 45 bis:

     "Appena compiute le operazioni previste dall'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

     "Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì".

 

          Art. 30.

     Nel primo comma dall'art. 47 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "una frazione", sono sostituite con le seguenti: "una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi".

     Nel secondo comma sono soppresse le parole: "di croce".

 

          Art. 31.

     L'art. 48 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

     "L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

     "Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 80.

     "Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista.

     "Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

     "Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

     "Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

     "Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

     "Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

     "Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

     "Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

     "L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purchè siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

     "Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

     "Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti della attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente".

 

          Art. 32.

     L'art. 49 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

 

          Art. 33.

     Il secondo comma dell'art. 50 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, l'elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei Comuni di cui all'art. 11, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati".

 

          Art. 34.

     Il primo comma dell'art. 53 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

     Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: "per lo spoglio dei voti".

 

          Art. 35.

     L'art. 54 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

 

          Art. 36.

     L'art. 55 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "La validità del voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

     "Sono nulli i voti contenuti in schede:

     1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;

     2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

     3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.

     "I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti".

 

          Art. 37.

     Al primo comma dell'art. 58 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni", sono sostituite con le parole: "nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce".

 

          Art. 38.

     Il primo comma dell'art. 59 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

     Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: "Per lo spoglio dei voti,".

 

          Art. 39.

     L'art. 60 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

     "Sono nulli i voti contenuti in schede che:

     1) non sono quelle di cui agli allegati C) e D) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;

     2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".

 

          Art. 40.

     Gli articoli 63 e 64 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

     "Nei Comuni di cui all'art. 12 il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

     "Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

     "La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

     "La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

     "Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio.

     "Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

     "Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali".

 

          Art. 41.

     Al secondo comma dell'art. 67 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunte le parole: "in sede di tutela".

     L'ultimo comma dell'articolo medesimo è soppresso.

 

          Art. 42.

     Nell'art. 73 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole: "eccettuato il caso di dimissioni volontarie".

 

          Art. 43. [1]

     Gli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     Art. 74. "Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 67, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

     "Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

     "Se il Consiglio comunale non provvede con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, è di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

     "Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

     "Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

     "Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

     "Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

     "L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello".

     Art. 75. "Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

     "Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 74.

     "Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente.

     "Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

     "Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, 1058".

 

          Art. 44.

     Dopo l'art. 76 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente art. 76 bis.

     "Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

     "Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

     "Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perchè si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 29 bis, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 50".

 

          Art. 45.

     All'art. 92 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è aggiunto il seguente comma:

     "Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda".

 

          Art. 46.

     Nella prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere, nei Comuni di cui all'art. 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, il riparto tra le frazioni del numero dei consiglieri da eleggere o per ottenere la revoca del riparto già esistente deve essere presentata non oltre il decimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 47.

     Per la prima applicazione degli articoli 39 bis, ter, quater e quinquies, il prefetto, all'atto stesso dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, rimette al Comune l'elenco degli ospedali e delle case di cura esistenti nel territorio comunale, con l'indicazione del numero dei letti di ciascun luogo di ricovero. La Commissione elettorale comunale, entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione provvede a determinare il numero e l'ubicazione delle sezioni ospedaliere da istituire a norma dell'art. 39 ter, oltre quelle eventualmente già istituite. La deliberazione della Commissione comunale è immediatamente trasmessa alla Commissione elettorale mandamentale, la quale, nell'approvarla, dà comunicazione, entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, al presidente della Corte d'appello, del numero e della ubicazione delle sezioni di nuova costituzione, informandone anche il Comune.

     Nei dieci giorni successivi, il sindaco, d'intesa con la direzione sanitaria dell'istituto di ricovero, reperisce nella sede di questo i locali che presentano i requisiti necessari ai seggi elettorali e provvede altresì ad apprestare sia il materiale occorrente per i seggi stessi sia le cabine mobili e gli altri mezzi idonei ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

 

          Art. 48.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni, con quelle della presente legge.

 

          Art. 49.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Modelli

     (Omissis)


[1] Con sentenza 27 dicembre 1965, n. 93, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.