§ 57.11.637 - D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:29/03/2012
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Finalità e principi
Art. 3.  Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
Art. 4.  Destinatari
Art. 5.  Libertà di scelta
Art. 6.  Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo
Art. 7.  Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
Art. 8.  Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP
Art. 9.  Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi
Art. 10.  Controllo della veridicità delle dichiarazioni
Art. 11.  Attività a tempo parziale degli studenti
Art. 12.  Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi
Art. 13.  Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari
Art. 14.  Utenti
Art. 15.  Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti
Art. 16.  Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari
Art. 17.  Disciplina dell'accreditamento dei collegi universitari di merito
Art. 18.  Sistema di finanziamento
Art. 19.  Disponibilità finanziaria
Art. 20.  Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario
Art. 21.  Rapporto al Parlamento
Art. 22.  Banca dati delle amministrazioni pubbliche
Art. 23.  Norme finali
Art. 24.  Abrogazioni


§ 57.11.637 - D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

(G.U. 31 maggio 2012, n. 126)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto comma, 34, terzo comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

     Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e in particolare l'articolo 6;

     Visto l'articolo 191 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

     Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di una università statale in Calabria";

     Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante:"Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per interpreti e traduttori", nonchè il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante: "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127";

     Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le università non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l'articolo 3, comma 3;

     Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari";

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

     Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui è stata istituita la tassa regionale per il diritto allo studio;

     Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e successive modificazioni, e il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, recante: "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

     Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";

     Visto l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";

     Visto l'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di contabilità e finanza pubblica", e in particolare l'articolo 17, comma 2;

     Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

     Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative;

     Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi";

     Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

     Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante: "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali";

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

     Visto l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari", e, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'individuazione dei criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonchè la disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;

     Visto l'articolo 6, comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" che stabilisce che gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio;

     Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;

     Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante: "Regolamento recante modifica ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", ed in particolare l'articolo 42 concernente l'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio degli studenti stranieri;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante: "Disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

     Visto il decreto del Ministro università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e successive modifiche;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2001, n. 118 recante: "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388";

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

     Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 15 marzo 2102;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai sensi del presente decreto si intende:

     a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     b) per università, le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute;

     c) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

     d) per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, attivati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università;

     e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.

 

     Art. 2. Finalità e principi

     1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.

     2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonchè i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

     3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il successivo accreditamento degli stessi.

     4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio.

     5. Le finalità di cui al comma 1 si perseguono attraverso:

     a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;

     b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilità;

     c) l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;

     d) la realizzazione di interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;

     e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione delle opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.

 

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

 

     Art. 3. Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

     1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che offrono servizi di diritto allo studio.

     2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6.

     3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.

     4. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci:

     a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;

     b) promuovono le attività di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

     c) agevolano la frequenza ai corsi, nonchè lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio;

     d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime;

     e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali al fine di favorire la mobilità degli studenti, e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto allo studio;

     f) promuovono interscambi di studenti con università italiane e straniere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;

     g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.

     5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono concedere agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonchè agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate in misura massima pari all'importo della borsa, disciplinandone le modalità agevolate di restituzione.

     7. Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d'onore, con le modalità di cui alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 4. Destinatari

     1. I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

     2. I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), che rispondono ai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8.

     3. Nell'erogazione dei LEP previsti dal presente decreto, ai destinatari di cui al comma 2 è garantita la parità di trattamento, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza.

     4. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente decreto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 5. Libertà di scelta

     1. In attuazione del principio di sussidiarietà, è garantita ai destinatari di cui all'articolo 4 la più ampia libertà di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalità organizzative definite dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza.

     2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 gli strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di voucher.

 

     Art. 6. Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo

     1. Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono:

     a) servizi abitativi;

     b) servizi di ristorazione;

     c) servizi di orientamento e tutorato;

     d) attività a tempo parziale;

     e) trasporti;

     f) assistenza sanitaria;

     g) accesso alla cultura;

     h) servizi per la mobilità internazionale;

     i) materiale didattico;

     l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

     2. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, il conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 è garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

 

     Art. 7. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

     1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.

     2. L'importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo:

     a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non è compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;

     b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del trasporto pubblico;

     c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero;

     d) la voce alloggio è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;

     e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.

     3. La spesa verrà stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, computata su undici mesi.

     4. La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

     5. La borsa di studio è destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.

     6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.

     7. L'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.

     8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'importo della borsa di studio è determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le modalità di cui al comma 7.

 

     Art. 8. Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP

     1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.

     2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

     3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalità integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

     4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entità e le modalità delle erogazioni, nonchè i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3.

     5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

     6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

 

     Art. 9. Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi

     1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

     2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

     3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonchè al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.

     4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.

     5. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.

     6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.

     7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:

     a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento;

     b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;

     c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

     8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonchè ai corsi accademici di primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.

     9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.

     10. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.

     11. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonchè la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

     12. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.

 

     Art. 10. Controllo della veridicità delle dichiarazioni

     1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. A tale fine, alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, è data facoltà di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate.

     2. Gli enti erogatori dei servizi di cui al presente decreto, inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e possono richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

     3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè delle norme penali per i fatti costituenti reato.

 

     Art. 11. Attività a tempo parziale degli studenti

     1. Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonchè all'assunzione di responsabilità amministrative [1].

     2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.

     3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

     4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;

     b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico;

     c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.

 

     Art. 12. Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi

     1. Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.

     2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro può stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle università italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Nell'ambito di tali sperimentazioni è comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7.

     3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee correttive da attivare.

     4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo studio.

 

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

 

     Art. 13. Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari

     1. I soggetti indicati all'articolo 3 collaborano al potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonchè di promuovere l'attrattività del sistema universitario, e favoriscono altresì la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Una struttura ricettiva è qualificata come "struttura residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi e servizi ed è in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto.

     3. Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale tipologia le strutture ricettive che prevedono la presenza di spazi per lo svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione, stabiliti con il decreto di cui al comma 7.

     4. Le strutture residenziali universitarie, le cui caratteristiche tecniche peculiari sono stabilite con il decreto di cui al comma 7, si differenziano in:

     a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;

     b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

     5. Nel caso di strutture residenziali universitarie private, il rapporto che intercorre tra il gestore e l'utilizzatore è disciplinato da un contratto di ospitalità di carattere alberghiero redatto in forma scritta e secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. La disposizione non si applica alle strutture afferenti a università non statali legalmente riconosciute.

     6. Le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, fermo restando il finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi.

     7. Con decreto adottato dal Ministro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari sono definiti gli elementi richiamati dai commi 3, 4 e 5.

 

     Art. 14. Utenti

     1. Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate di presenza su base annua. E' facoltà del gestore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura stessa.

     2. Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, è consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilità di una contribuzione alle spese differenziata.

     3. Per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie è data facoltà al gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma 1.

 

     Art. 15. Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti

     1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.

     2. I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito.

     3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono di norma studenti universitari, dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

     a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello;

     b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario;

     d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari;

     e) partecipanti a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale.

 

     Art. 16. Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari

     1. Con proprio decreto, il Ministero concede il riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano richiesta nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda.

     2. Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338, ed in particolare:

     a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo, svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative necessarie per la sua realizzazione;

     b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi;

     c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, provenienti da più regioni sul territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in una prospettiva di sviluppo interculturale;

     c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 [2].

     3. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le modalità di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonchè di revoca del riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.

     4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio universitario acquisisce la qualifica di "collegio universitario di merito".

     5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti.

 

     Art. 17. Disciplina dell'accreditamento dei collegi universitari di merito

     1. Con decreto del Ministro sono individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonchè di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica.

     2. L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda è consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni.

     3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al comma 2, il collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione che attesti e dimostri:

     a) l'esclusiva finalità di gestione di collegi universitari;

     b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale;

     c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo;

     d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non solo in termini di ospitalità ma anche nelle attività che favoriscono la mobilità internazionale degli studenti iscritti.

     4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione dell'accreditamento.

     5. L'accreditamento del collegio universitario di merito è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.

     6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì definite modalità e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari di merito accreditati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

     7. Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate presso le università allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.

 

Capo IV

SISTEMA DI FINANZIAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA

 

     Art. 18. Sistema di finanziamento

     1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 è coperto con le seguenti modalità:

     a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;

     b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;

     c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale [3].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale.

     4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale.

     5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1, lettera a), è incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni.

     6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

     7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni già concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. L'importo della tassa per il diritto allo studio è disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 è sostituito dal seguente:

     "21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.".

     9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, è finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

     10. Nell'ambito della propria autonomia, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto.

 

     Art. 19. Disponibilità finanziaria

     1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

 

Capo V

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

 

     Art. 20. Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario

     1. Con decreto del Ministro è istituito presso la Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario con il compito di:

     a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, nonchè per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a cura dei soggetti erogatori;

     b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonchè sui risultati ottenuti;

     c) presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni.

     2. L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore.

     3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni.

     4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.

     5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

     6. Alle attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 21. Rapporto al Parlamento

     1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all'Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di rispettiva competenza.

 

     Art. 22. Banca dati delle amministrazioni pubbliche

     1. I dati raccolti ed elaborati in attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23. Norme finali

     1. Per l'Università della Calabria sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.

     2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3.

     3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.

     4. Per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, nell'abrogare l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome medesime prevista da leggi di settore. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e nella legge 14 agosto 1982, n. 590, nonchè nelle leggi provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 24. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in particolare:

     a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell'articolo 21;

     b) l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 291, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 60, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.