§ 57.11.193 - Legge 11 febbraio 1992, n. 147.
Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:11/02/1992
Numero:147


Sommario
Art. 1.      1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari", sono [...]


§ 57.11.193 - Legge 11 febbraio 1992, n. 147.

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.

(G.U. 21 febbraio 1992, n. 43)

 

 

     Art. 1.

     1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari", sono attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi.

     2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 50 miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo studio". A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.