§ 57.1.146 - D.L. 12 settembre 2013, n. 104.
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:12/09/2013
Numero:104


Sommario
Art. 1.  Welfare dello studente
Art. 2.  Diritto allo studio
Art. 3.  Premi di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
Art. 4.  Tutela della salute nelle scuole
Art. 5.  Potenziamento dell'offerta formativa
Art. 6.  Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi
Art. 7.  Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica
Art. 8.  Percorsi di orientamento per gli studenti
Art. 8 bis.  Istruzione e formazione per il lavoro
Art. 9.  Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione
Art. 10.  Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali
Art. 10 bis.  Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici
Art. 10 ter.  Interventi di edilizia scolastica
Art. 11.  Wireless nelle scuole
Art. 12.  Dimensionamento delle istituzioni scolastiche
Art. 13.  Integrazione delle anagrafi degli studenti
Art. 14.  Istituti tecnici superiori
Art. 15.  Personale scolastico
Art. 16.  Formazione del personale scolastico
Art. 17.  Dirigenti scolastici
Art. 18.  Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione
Art. 19.  Alta formazione artistica, musicale e coreutica
Art. 20.  Corsi di laurea ad accesso programmato
Art. 21.  Formazione specialistica dei medici
Art. 22.  Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca
Art. 23.  Finanziamento degli enti di ricerca
Art. 24.  Personale degli enti di ricerca
Art. 25.  Disposizioni tributarie in materia di accisa
Art. 26.  Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Art. 27.  Norme finanziarie
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 57.1.146 - D.L. 12 settembre 2013, n. 104. [1]

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

(G.U. 12 settembre 2013, n. 214)

 

Capo I

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE

 

Art. 1. Welfare dello studente

     1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonchè il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2 [2].

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:

     a) (Omissis) [3];

     b) esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche [4];

     c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

     3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonchè le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari [5].

     4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

 

     Art. 2. Diritto allo studio

     1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.

     2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

     2-bis. [Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonchè degli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio] [6].

     2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le seguenti: «, oltre al gettito di cui alla lettera b),» [7].

     2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

     «1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68» [8].

 

     Art. 3. Premi di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica [9]

     1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014 e nell'anno accademico 2014-2015, presso le suddette Istituzioni. I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM, l'importo dei singoli premi nei limiti delle risorse disponibili, nonchè le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati [10].

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri [11]:

     a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

     b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;

     c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.

     3. I premi sono attribuiti fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2014 attraverso il sito internet istituzionale del medesimo Ministero [12].

     4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2014 [13].

 

     Art. 4. Tutela della salute nelle scuole

     1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione» [14].

     1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo [15].

     2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonchè presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale [16].

     3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

     4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute [17].

     5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [18].

     5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia [19].

     5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [20].

     5-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonchè l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonchè pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia [21].

     5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate [22].

     5-sexies. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo periodo del comma 10-bis è soppresso;

     b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:

     a) la dicitura: "presenza di nicotina";

     b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

     10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

     10-quinquies. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:

     a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

     b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;

     c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

     10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.

     10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

     10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:

     a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;

     b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.

     10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

     10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonchè ai proprietari delle sale cinematografiche» [23].

 

     Art. 5. Potenziamento dell'offerta formativa

     01. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonchè l'adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [24].

     1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015 [25].

     2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche. Al concorso possono partecipare le università, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il concorso è bandito entro il 31 dicembre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo audio-video e multimediale, anche pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori, relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi [26].

     3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.

     4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».

     4-bis. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonchè nelle graduatorie d'istituto. È riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [27].

     4-ter. Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo [28].

     4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole: «formazione integrale delle bambine e dei bambini» sono inserite le seguenti: «, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese,» [29].

 

     Art. 6. Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi [30]

     1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,» e la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere» [31];

     b) all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [32]:

     01) al comma 1, le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti» [33];

     1) al comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione» e dopo le parole: «dei libri di testo» sono inserite le seguenti: «o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,»;

     2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.» [34];

     3) (Omissis) [35];

     3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione "Editoria Digitale Scolastica".

     2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonchè la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» [36].

     1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado [37].

     2. Al fine di contenere la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, anche usati, di contenuti digitali integrativi e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato, a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi [38].

     3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purchè conformi alle Indicazioni nazionali e alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali [39].

 

     Art. 7. Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica

     1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, per le scuole di ogni ordine e grado [40].

     2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, le linee guida in materia di metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2, nonchè i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonchè di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma [41].

     3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti [42].

     3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare [43].

 

     Art. 8. Percorsi di orientamento per gli studenti [44]

     1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo Garanzia per i giovani, di cui alla raccomandazione 2013/C120/01 del Consiglio, del 22 aprile 2013, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni [45]:

     a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa» [46];

     b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori» [47];

     c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «nell'ultimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni» e dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado» [48];

     c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado» [49];

     d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.».

     2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali possono essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni di corso per le scuole secondarie di secondo grado [50].

 

     Art. 8 bis. Istruzione e formazione per il lavoro [51]

     1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:

     a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto;

     b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     2. [Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonchè del loro inserimento nel mondo del lavoro, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi] [52].

 

     Art. 9. Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione

     1. All'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;» [53].

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento [54].

     3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

 

     Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali

     1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonchè la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze [55].

     1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonchè con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti [56].

     1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni [57].

     2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito [58].

     2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni [59].

     2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [60].

     3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: «successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: «nonchè a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e universitaria». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [61].

     3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono soppresse;

     b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonchè gli istituti cui sono affidate tali attività» [62].

     3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «di cui al comma 8,» sono inserite le seguenti: «per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo,» [63].

 

     Art. 10 bis. Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici [64]

     1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

     2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 10 ter. Interventi di edilizia scolastica [65]

     1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014.

 

     Art. 11. Wireless nelle scuole

     1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici [66].

 

     Art. 12. Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

     1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 la parola «Alle» è sostituita da «Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle»;

     b) al comma 5-bis le parole «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013» sono sostituite dalle parole «Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014»;

     c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

     «5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonchè per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis» [67].

     1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonchè ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 [68].

     2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     3. (Omissis) [69].

 

     Art. 13. Integrazione delle anagrafi degli studenti

     1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione [70].

     2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 del presente articolo e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali [71].

     2-bis. In ottemperanza all'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali [72].

     2-ter. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti i Profili di funzionamento di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di elementi identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente i Profili di funzionamento e gli altri dati [73].

     3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [74].

 

     Art. 14. Istituti tecnici superiori

     1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da «con la costituzione» fino alla fine del periodo.

     1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo» [75].

     1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [76].

     1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni [77].

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [78].

 

     Art. 15. Personale scolastico

     1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni [79].

     2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016» [80].

     2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2 [81].

     3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [82].

     3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [83].

     3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie [84].

     4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

     1) il comma 13 è abrogato;

     2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;

     3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma 14»;

     b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

     5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale [85].

     6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche [86].

     7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6 [87].

     8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

     9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purchè non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia, o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [88].

     9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso [89].

     10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

     10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità» [90].

     10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [91].

 

     Art. 16. Formazione del personale scolastico

     1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:

     a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali svolte dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;

     b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;

     c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;

     d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

     e) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

     f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

     g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici e imprese [92].

     2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati [93].

     3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola di ruolo e con contratto a termine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi [94].

 

     Art. 17. Dirigenti scolastici

     1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

     «Art. 29. - (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.» [95].

     1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni [96].

     1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [97].

     2. [Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto] [98].

     3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [99].

     4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo [100].

     5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con i suddetti decreti direttoriali, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, anche in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto [101].

     5-bis. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare [102].

     6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

     7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

     8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può essere integrata, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 candidati, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nell'anno 2014 [103].

     8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: «il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le seguenti: «, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» [104].

 

     Art. 18. Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione

     1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, a decorrere dall'anno 2014, i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico, di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2 [105].

     2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014 [106].

 

     Art. 19. Alta formazione artistica, musicale e coreutica

     01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016 [107].

     1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato [108].

     2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [109].

     3. (Omissis) [110].

     3-bis. [Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area «Elevata professionalità» o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni] [111].

     4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro [112].

     5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica [113].

     5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro [114].

     5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica [115].

 

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 20. Corsi di laurea ad accesso programmato

     1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto [116].

     1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonchè a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell'anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi [117].

     1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi [118].

     1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013 [119].

     1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili [120].

 

     Art. 21. Formazione specialistica dei medici

     1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione» [121];

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.» [122].

     2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole «ed è determinato annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,».

     2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

     3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente»;

     b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le parole da: «determina» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonchè del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale» [123].

     2-ter. I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [124].

 

     Art. 22. Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca

     1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.» [125];

     b) alla lettera b) le parole «la nomina e la durata in carica» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e le modalità di selezione» [126].

     2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 [127].

     3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta» [128].

     4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dal presente articolo, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione [129].

 

     Art. 23. Finanziamento degli enti di ricerca

     1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola «anche» è sostituita dalle seguenti: «ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli» [130].

     2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:

     «Art. 4. - (Finanziamento degli enti di ricerca). - 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del presente decreto, e considerando la specifica missione dell'ente nonchè tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

     1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.» [131].

 

     Art. 24. Personale degli enti di ricerca

     1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, a euro 4 milioni nell'anno 2015, a euro 6 milioni nell'anno 2016, a euro 8 milioni nell'anno 2017 e a euro 10 milioni a partire dall'anno 2018 [132].

     2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [133].

     3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo [134].

     3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Istituto e alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente [135].

     4. Gli enti pubblici di ricerca possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [136].

 

     Art. 25. Disposizioni tributarie in materia di accisa

     1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure [137]:

     a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;

     b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;

     c) alcol etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

     2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.

     3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure [138]:

     a) a decorrere dal 1º gennaio 2014:

     birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

     prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;

     alcol etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:

     birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;

     prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;

     alcol etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.

 

     Art. 26. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

     1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.».

     2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 è elevato ad euro 200.

     3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

 

     Art. 27. Norme finanziarie

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

     2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1, 8 e 8-bis, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13,385 milioni di euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede [139]:

     a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;

     b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

     c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica";

     d) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria» [140];

     e) quanto a 385.000 euro per l'anno 2013, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria» [141];

     f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [142].

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 28. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca;

     VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

     SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     EMANA

     il seguente decreto-legge:

 

CAPO I

Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

 

     Art. 1. (Welfare dello studente)

     1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonchè il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:

     a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;

     b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;

     c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

     3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi. nonchè le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonchè i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.

     4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

 

     Art. 2. (Diritto allo studio)

     1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.

     2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

 

     Art. 3. (Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

     1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, nonchè le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

     2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

     a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

     b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;

     c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.

     3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre 2013.

     4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014.

 

     Art. 4. (Tutela della salute nelle scuole)

     1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".

     2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonchè presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

     3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

     4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonchè per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

     5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 5. (Potenziamento dell'offerta formativa)

     1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

     2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilita-di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.

     3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.

     4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».

 

     Art. 6. (Riduzione del costo dei libri scolastici)

     1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere";

     b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione";

     2) all'articolo 15, comma i, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.";

     3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.".

     2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.

     3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purchè conformi alle Indicazioni nazionali.

 

     Art. 7. (Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

     1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.

     2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonchè i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono defmite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.

 

     Art. 8. (Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado)

     1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.";

     b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: "che intendano fornire" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo; concorrenza e trasparenza.";

     c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "nell'ultimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni";

     d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.".

     2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.

 

     Art. 9. (Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)

     1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;".

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

     3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

CAPO II

Disposizioni per le scuole

 

     Art. 10. (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)

     1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonchè costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con-il Ministro- dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

     3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonchè a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 11. (Wireless nelle scuole)

     1. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

 

     Art. 12. (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

     1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";

     b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014";

     dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.".

     2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 13. (Integrazione delle anagrafi degli studenti)

     1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

     2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

     3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 14. (Istituti tecnici superiori)

     1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione" fino alla fine del periodo.

     2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.

 

     Art. 15. (Personale scolastico)

     1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414. della legge 24 dicembre 2007, n 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie. fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

     2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016".

     3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

     1) il comma 13 è abrogato;

     2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";

     3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";

     il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

     5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

     6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

     7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.

     8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale. al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

     9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purchè non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.

     10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

 

     Art. 16. (Formazione del personale scolastico)

     1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare riferimento:

     a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;

     b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;

     c) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

    d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

     e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

     2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

     3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

 

     Art. 17. (Dirigenti scolastici)

     1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: "Art. 29. Reclutamento dei dirigenti scolastici

     1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso concorso-possono essere ammessi candidati in numero- superiore-a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".

     2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.

     4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge.

     5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo armo scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011. pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

     6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per i1 reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile. dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

     7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

     8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.

 

     Art. 18. (Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione)

     1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami", in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007. n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8.1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.

     2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da ", provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.

 

     Art. 19. (Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

     1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

     2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma-7 lettera e). della legge -21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili. in subordine agli incarichi di cui al comma 1.

     3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite. con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area "Elevata professionalità" del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.

     4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.

     5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.

 

CAPO III

Altre disposizioni

 

     Art. 20. (Corsi di laurea ad accesso programmato)

     1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto [143].

 

     Art. 21. (Formazione specialistica dei medici)

     1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

     2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole "ed è determinato annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,".

 

     Art. 22. (Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)

     1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.»;

     b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata in carica" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalità di nomina".

     2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.

     3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta".

     4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.

 

     Art. 23. (Finanziamento degli enti di ricerca)

     1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola "anche" è sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli".

     2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4

     Finanziamento degli enti di ricerca

     1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero. di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e considerando la specifica missione dell'ente nonchè tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

     1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.".

 

     Art. 24. (Personale degli enti di ricerca)

     1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 20142018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, 4 milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno 2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.

     2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5. comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1.

     4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165.

 

     Art. 25. (Disposizioni tributarie in materia di accisa)

     1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

     a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;

     b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;

     c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

     2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.

     3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

     a) a decorrere dal l° gennaio 2014:

     birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

     prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;

     alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.

     b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:

     birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;

     prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;

     alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."

 

     Art. 26. (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)

     1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".

     2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al l ° gennaio 2014 è elevato ad euro 200.

     3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

 

     Art. 27. (Norme finanziarie)

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 3 milioni di curo per l'anno 2014, di 50 milioni di curo per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.

     2, Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 deI presente articolo, pari a 13 milioni di curo per l'anno 2013, a 326,256 milioni di curo per l'anno 2014, a 450,094 milioni di curo per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di curo per l'anno 2016, a 473,545 milioni di curo per l'anno 2017 e 475,545 milioni di curo a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

     a) quanto a 13 milioni di curo per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di curo per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;

     b) quanto a 8,717 milioni di curo per l'anno 2014, a 34,868 milioni di curo per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

     c) quanto a 1 milione di curo a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica";

     d) quanto a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n, 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria";

     e) quanto a curo 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" della missione "Istruzione universitaria";

     f) quanto a 0,6 milioni di curo per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     3, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,

 

     Art. 28. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 novembre 2013, n. 128.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Lettera soppressa dalla L. di conversione.

[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[10] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[11] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma inserito dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 9, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[24] Comma inserito dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 37, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[30] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[31] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[32] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[33] Numero inseriot dalla L. di conversione.

[34] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[35] Numero soppresso dalla L. di conversione.

[36] Numero aggiunto dalla L. di conversione.

[37] Comma inserito dalla L. di conversione.

[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[44] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[45] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[46] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[47] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[48] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[49] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[52] Comma modificato dall'art. 2 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 e abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fatto salvo quanto ivi previsto.

[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[54] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.

[55] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, dall'art. 1, comma 176, della L. 13 luglio 2015, n. 107, dall'art. 4 del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 e così ulteriormente modificato dall'art. 232 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[56] Comma inserito dalla L. di conversione.

[57] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.

[58] Comma così modificato dall'art. 1, comma 176, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[59] Comma inserito dall'art. 1, comma 173, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[60] Comma inserito dall'art. 1, comma 173, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[64] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[65] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[67] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[68] Comma inserito dalla L. di conversione.

[69] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[71] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[72] Comma inserito dalla L. di conversione.

[73] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

[74] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[75] Comma inserito dalla L. di conversione.

[76] Comma inserito dalla L. di conversione.

[77] Comma inserito dalla L. di conversione.

[78] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[80] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[81] Comma inserito dalla L. di conversione.

[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[83] Comma inserito dalla L. di conversione.

[84] Comma inserito dalla L. di conversione.

[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[86] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[89] Comma inserito dalla L. di conversione.

[90] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[91] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[92] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[93] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[95] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[96] Comma inserito dalla L. di conversione  e così modificato dall'art. 1 del D.L. 7 aprile 2014, n. 58, convertito dalla L. 5 giugno 2014, n. 87.

[97] Comma inserito dalla L. di conversione.

[98] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 218, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[99] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 218, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[100] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[101] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[102] Comma inserito dalla L. di conversione.

[103] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[104] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[106] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[107] Comma inserito dalla L. di conversione.

[108] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 6 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, dall'art. 1, comma 1146, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 6 del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 6 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dall'art. 6 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[109] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[110] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[111] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, con la decorrenza ivi prevista.

[112] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[113] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[115] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[116] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 16 settembre 2013, n. 217.

[117] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[118] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[119] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[120] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[121] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[122] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[123] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[124] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[125] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[126] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[127] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[129] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[130] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[131] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[132] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[133] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[135] Comma inserito dalla L. di conversione.

[136] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[137] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[138] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[139] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[140] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[141] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[142] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[143] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 16 settembre 2013, n. 217.