§ 57.1.37 - D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.
Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:10/10/1996
Numero:567


Sommario
Art. 1.  Finalità generali
Art. 2.  Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative
Art. 2 bis.  (Assistenza medica)
Art. 3.  Raccordi con la realtà sociale e con il territorio
Art. 4.      1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e, sentito il collegio dei docenti, la coerenza [...]
Art. 5.  Convenzioni
Art. 5 bis.  [12]
Art. 5 ter.  (Forum nazionale delle associazioni dei genitori).
Art. 6.  Consulta provinciale
Art. 6. bis.  (Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti).
Art. 6 ter. 
Art. 7.  Giornata nazionale della scuola


§ 57.1.37 - D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

(G.U. 5 novembre 1996, n. 259)

 

     Art. 1. Finalità generali

     1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali. [1]

     1 -bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi postdiploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento [2] .

     2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

     3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

     4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

     5. E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.

 

          Art. 2. Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative

     1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

     2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

     3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

     4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni. [3]

 

          Art. 2 bis. (Assistenza medica) [4]

     1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.

 

          Art. 3. Raccordi con la realtà sociale e con il territorio

     1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

     2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

     3. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

     4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati, che concernono la realizzazione delle medesime iniziative, deliberata dal consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco. [5]

 

          Art. 4.

     1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e, sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica. [6]

     2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1. [7]

     3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

     4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento. Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. [8]

     5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

     6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.

     7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.

     8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

     9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.

     9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità [9] .

     10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente scolastico, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto. [10]

 

          Art. 5. Convenzioni

     1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4.

     1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne [11] .

     2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.

     3. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.

 

          Art. 5 bis. [12]

     1. (Forum nazionale delle associazioni studentesche). - 1. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonchè di assicurare stabilità al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.

     2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonchè gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

     3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventù studentesca, Liste per la libertà della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.

     4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:

     a) numero di associati non inferiore a 3000 unità, o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unità, o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unità, o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non inferiore a 100 unità. Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;

     b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.

     5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore età; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E' demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicità annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

     6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

     7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonchè, previe intese fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.

 

     Art. 5 ter. (Forum nazionale delle associazioni dei genitori). [13]

     1. Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonchè di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.

     2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonchè gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

     3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici.

     4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:

     a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;

     b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;

     c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;

     d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).

     5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni; in tale caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni emesse, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione generale per lo studente, la verifica con periodicità triennale della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

     6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

     7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonchè, previe intese tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.

 

          Art. 6. Consulta provinciale [14]

     1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali [15].

     2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

     a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorità scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione; [16]

     b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali; [17]

     b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento; [18]

     c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento; [19]

     d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;

     d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali; [20]

     e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

     3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza e può articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche [21].

     4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.

     5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative. [22]

     6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.

 

          Art. 6. bis. (Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti). [23]

     1. La Conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, assume la denominazione di Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; esso è organo consultivo del Ministero ed assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.

     2. E' composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna consulta.

     3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

     a) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle consulte provinciali degli studenti;

     b) promuove 1'ideazione e realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale;

     c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualità delle consulte;

     d) promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro;

     e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento del sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.

     4. Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un regolamento interno che ne fissa le modalità organizzativo-gestionali, nonchè la pianificazione delle adunanze, che, comunque, possono essere convocate anche dal Ministro.

     5. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori.

     6. Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.

     7. Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica riguardo all'istituzione ed al funzionamento delle consulte provinciali degli studenti, dei coordinamenti regionali rappresentativi e del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.

 

     Art. 6 ter. [24]

     1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter [25].

     2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità.

 

          Art. 7. Giornata nazionale della scuola

     1. E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.

     2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.

     3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[2] Comma inserito dall'art. 2 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105. La rubrica è stata inserita dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[9] Comma inserito dall'art. 3 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[11] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156.

[12] Articolo inserito dall'art. 6 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105 e così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301.

[13] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156.

[15] Comma modificato dall'art. 7 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105, dall'art. 4 del D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 e così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268.

[16] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[17] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[18] Lettera inserita dall'art. 7 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[19] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[20] Lettera inserita dall'art. 7 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268.

[22] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

[23] Articolo inserito dall'art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 e così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268.

[24] Articolo aggiunto come 6 bis dall'art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 e così rinumerato dall'art. 2 del D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268.

[25] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301.