§ 57.7.649 - L. 5 giugno 2014, n. 87.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:05/06/2014
Numero:87


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 57.7.649 - L. 5 giugno 2014, n. 87.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

(G.U. 7 giugno 2014, n. 130)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «rinnovazione della procedura concorsuale» sono inserite le seguenti: «e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo periodo, le parole: "che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo" sono soppresse.

     2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonchè ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «dell'anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività didattiche nell'anno 2014» e le parole: «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

     2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».