§ 27.7.234 - D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:31/01/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per l'università
Art. 1 bis.  (Contributi per le università e gli istituti superiori non statali).
Art. 1 quater.  (Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali).
Art. 1 quinquies.  (Istituto musicale di Ceglie Messapico).
Art. 1 sexies.  (Incarichi di presidenza).
Art. 1 septies.  (Organi di ordini professionali).
Art. 1 octies.  (Concorso riservato per dirigente scolastico).
Art. 1 novies.  (Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti).
Art. 2.  Disposizioni per la ricerca
Art. 2 bis.  (Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio).
Art. 3.  Interventi per i beni e le attività culturali
Art. 3 bis.  (Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali).
Art. 3 ter.  (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).
Art. 4.  Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
Art. 5.  Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 5 bis.  (Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Art. 5 ter.  (Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).
Art. 5 quater.  (Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137).
Art. 5 quinquies.  (Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).
Art. 5 sexies.  (Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico).
Art. 6.  Commissari straordinari per le opere strategiche
Art. 6 bis.  (Disposizioni concernenti Trenitalia Spa).
Art. 6 ter.  (Disposizioni a favore dell'Autorità portuale di Genova).
Art. 6 quater.  (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)
Art. 6 quinquies.  (Norme in materia di servizio civile nazionale).
Art. 7.  Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e altre disposizioni in materia di finanza locale
Art. 7 bis.  (Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia).
Art. 7 ter.  (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato).
Art. 7 quater.  (Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I).
Art. 7 quinquies.  (Tenuta delle liste elettorali).
Art. 7 sexies.  (Aggiornamento degli schedari consolari).
Art. 7 septies.  (Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»).
Art. 7 octies.  (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari).
Art. 7 novies.  (Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione).
Art. 7 decies.  (Monopoli di Stato).
Art. 7 undecies.  (Reddito minimo di inserimento).
Art. 7 duodecies.  (Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria).
Art. 7 terdecies.  (Italia Lavoro Spa).
Art. 7 quaterdecies.  (Norma di interpretazione autentica).
Art. 7 quinquiesdecies.  - (Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell'ENPALS).
Art. 7 sexiesdecies.  (Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse).
Art. 7 septiesdecies.  (Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).
Art. 7 duodevicies.  (Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi).
Art. 7 undevicies.  (Disposizioni in materia di tessera sanitaria).
Art. 7 vicies.  (Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione).
Art. 7 vicies semel.  (Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina).
Art. 7 vicies bis.  (Disposizioni in materia di acque potabili).
Art. 7 vicies ter.  (Rilascio documentazione in formato elettronico).
Art. 7 vicies quater.  (Disposizioni in materia di carte valori).
Art. 7 vicies quinquies.  (Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici).
Art. 8.  Copertura finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 27.7.234 - D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. [1]

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti [2].

(G.U. 31 gennaio 2005, n. 24)

 

Art. 1. Disposizioni per l'università

     1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005 [3].

     2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità [4].

     2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole [5].

 

          Art. 1 bis. (Contributi per le università e gli istituti superiori non statali). [6]

     1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.

    2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del 2004.

 

    Art. 1 ter. (Programmazione e valutazione delle università). [7]

     1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:

    a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

    b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

    c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

    d) i programmi di internazionalizzazione;

    e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

    2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

     3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4.

 

     Art. 1 quater. (Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali). [8]

     1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 1 quinquies. (Istituto musicale di Ceglie Messapico). [9]

     1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all'attuale personale.

     2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 141.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 1 sexies. (Incarichi di presidenza). [10]

     1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.

 

     Art. 1 septies. (Organi di ordini professionali). [11]

     1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.

 

     Art. 1 octies. (Concorso riservato per dirigente scolastico). [12]

     1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.

     2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie.

 

     Art. 1 novies. (Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti). [13]

     1. Nella Tabella allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) è sostituito dai seguenti:

«C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2.

C.11-ter) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai punti C.11) e C.11-bis), ai fini della valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, è possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico 2005-2006.

 

     Art. 2. Disposizioni per la ricerca

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.

     2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminato dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a [14].

     3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» [15].

     3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «(INFN)» sono inserite le seguenti: «, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonché l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia» [16].

     3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione con riferimento all'anno 2004 [17].

 

          Art. 2 bis. (Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio). [18]

     1. È autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si provvede: per l'anno 2004, quanto a euro 45.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Interventi per i beni e le attività culturali

     1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 [19].

     2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo [20].

     2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» [21].

     3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.»;

     b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

     c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.» [22].

     3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale [23].

     3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;» [24].

     3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato» [25].

     3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro» [26].

     3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica [27].

     3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate [28].

 

     Art. 3 bis. (Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali). [29]

     1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe».

     2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci» e dopo le parole: «presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «e le direzioni generali competenti».

     3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo periodo, le parole: «Capo del Dipartimento dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale competente»;

     b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni».

     4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti».

     5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «si».

     6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così finalizzato:

     a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualità 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;

     b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualità 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.

     7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:

     a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;

     b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.

     8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8» sono soppresse;

     b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

     9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

     10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173'»;

     b) alla lettera b), le parole da: «Il predetto importo» sino alla fine del comma sono soppresse.

 

     Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche). [30]

     1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

     2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.

     3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale.

     4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.

     5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4 [31].

     6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.

     7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: «pubblici» è sostituita dalla seguente: «statali»;

     b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da: «o musicale» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto»;

     c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «collaboratori» sono inserite le seguenti: «, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,»;

     d) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «, un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto»;

     e) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;

b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità».

     8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato.

 

     Art. 4. Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

     1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonchè per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.

     2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica laddove necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1, le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 [32].

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

     Art. 5. Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

     1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

     1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250», sono inserite le seguenti: «, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,» [33].

     1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo [34].

     1-quater. Al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» [35].

     1-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro» [36].

     1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso» [37].

     1-septies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: «decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni» [38].

     1-octies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273» [39].

     1-novies. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonché dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative [40].

 

          Art. 5 bis. (Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). [41]

     1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 5 ter. (Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). [42]

     1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 5 quater. (Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137). [43]

     1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «sono collocati obbligatoriamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere collocati».

 

     Art. 5 quinquies. (Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive). [44]

     1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente»;

     b) al comma 5, dopo le parole: «non rinnovabile» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo».

 

     Art. 5 sexies. (Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico). [45]

     [1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico è prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni.]

 

     Art. 6. Commissari straordinari per le opere strategiche

     1. All'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;

     c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti» [46].

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato [47].

 

          Art. 6 bis. (Disposizioni concernenti Trenitalia Spa). [48]

     1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

 

     Art. 6 ter. (Disposizioni a favore dell'Autorità portuale di Genova). [49]

     1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorità portuale di Genova.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando:

     a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003;

     b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6 quater. (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili) [50]

     1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

     b) alla lettera b), le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

     2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento [51].

     3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto [52].

     3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo [53].

     3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori [54].

     3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni [55].

 

     Art. 6 quinquies. (Norme in materia di servizio civile nazionale). [56]

     1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;

d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni»;

     b) il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato.

     2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: «compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

     b) il comma 6 dell'articolo 3 è abrogato;

     c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

     d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni»;

     e) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile»;

     f) il comma 8 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale»;

     g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Doveri e incompatibilità). - 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda»;

     h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «non inferiore ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 80 ore».

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e altre disposizioni in materia di finanza locale [57]

     1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 300:

     1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonchè alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;

     2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;

     3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;

     b) dopo l'allegato 2, sono inseriti gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati al presente decreto [58].

     2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni [59].

     2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente [60].

     2-ter. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole da: «Al fine di» fino a: «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi» [61].

 

          Art. 7 bis. (Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia). [62]

     1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente per gli anni dal 2005 al 2011 la somma di due milioni di euro e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro [63].

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

     Art. 7 ter. (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). [64]

     1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:

     a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7 quater. (Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I). [65]

     1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

     2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

     3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.

     4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 7 quinquies. (Tenuta delle liste elettorali). [66]

     1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni»;

     b) al sesto comma, le parole: «Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)» sono sostituite dalle seguenti: «Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)».

 

     Art. 7 sexies. (Aggiornamento degli schedari consolari). [67]

     1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7 septies. (Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»). [68]

     1. È assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005 ad una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia Spa, al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale.

     2. La società di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi [69]

     3. Per le iniziative di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonché degli enti e società strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, nonchè per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la società di cui al comma 1 può altresì avvalersi, previa deliberazione del Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima legge [70].

     4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro società strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici».

     5. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

«2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione è preordinata. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica».

     6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, nonchè a quelli di cui al comma 2 del presente articolo, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e, per gli appalti di importo inferiore a tale soglia, tutti i termini sono ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di qualunque importo, l'affidamento a trattativa privata è consentito anche nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. Le varianti possono essere approvate anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in assenza delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori non vincolanti richiesti dalla stessa legge. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonchè i soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 [71]

     7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici assume le necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello della società di cui al comma 1.

     8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 7 octies. (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari). [72]

     1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

     2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicità.

 

     Art. 7 novies. (Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione). [73]

     1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione».

 

     Art. 7 decies. (Monopoli di Stato). [74]

     1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» la parola: «e» è soppressa, e dopo le parole: «agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «,ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,».

 

     Art. 7 undecies. (Reddito minimo di inserimento). [75]

     1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2006».

     2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

     Art. 7 duodecies. (Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria). [76]

     1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2005» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2005».

 

     Art. 7 terdecies. (Italia Lavoro Spa). [77]

     1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione.

     2. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.

     3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

     Art. 7 quaterdecies. (Norma di interpretazione autentica). [78]

     1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.

 

     Art. 7 quinquiesdecies. - (Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell'ENPALS). [79]

     1. Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

 

     Art. 7 sexiesdecies. (Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse). [80]

     1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.

     2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi.

 

     Art. 7 septiesdecies. (Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).

     1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente».

 

     Art. 7 duodevicies. (Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi). [81]

     1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato, purché conformi alla previgente normativa, è prorogato di diciotto mesi.

     2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purché conformi alla previgente normativa, è differito di dodici mesi.

 

     Art. 7 undevicies. (Disposizioni in materia di tessera sanitaria). [82]

     1. All'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze può prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8».

 

     Art. 7 vicies. (Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione). [83]

     [1. Le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

     2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3.100.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

 

          Art. 7 vicies semel. (Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina). [84]

     1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e successive modificazioni, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trenta».

 

          Art. 7 vicies bis. (Disposizioni in materia di acque potabili). [85]

     1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purché specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2.

 

          Art. 7 vicies ter. (Rilascio documentazione in formato elettronico). [86]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:

     a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;

     b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;

     c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004.

     2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

     2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonchè di tenuta del relativo archivio informatizzato. Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell'articolo 7-vicies quater, comma 1, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate [87].

 

          Art. 7 vicies quater. (Disposizioni in materia di carte valori). [88]

     1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [89].

     2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari a euro 1,85 dell’imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d’identità elettronica è riassegnata al Ministero dell’interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [90].

     3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse è in facoltà dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operatività delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno [91]].

     4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

     5. È abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

     6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

          Art. 7 vicies quinquies. (Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici). [92]

     1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente delle autorità amministrative indipendenti.

 

     Art. 8. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari ad euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per l'anno 2006, euro 45.436.965 per l'anno 2007, euro 28.333.439 per l'anno 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [93].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato

(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

 

Allegato 2-bis

(articolo 1, comma 300)

 

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;

b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):

1) al punto 1), lettera a), le parole: «L. 105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;

2) al punto 1), lettera b), le parole: «L. 210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;

3) al punto 2), lettera a), le parole: «L. 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;

4) al punto 2), lettera b), le parole: «L. 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;

5) al punto 2), lettera c), le parole: «L. 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;

6) al punto 2), lettera d), le parole: «L. 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;

7) al punto 3) le parole: «L. 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00».

 

 

Allegato 2-ter (articolo 1, comma 300) [94]

 

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

 

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative

 

 

Articolo - Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in euro

 

 

Titolo II Pubblica sicurezza

 

4 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)

115,00

 

 

5 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale

168,00

 

 

6 1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità

539.200,00

 

 

7 1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:

 

a) fabbricanti di oggetti preziosied esercenti di industrie o arti affini

404,00

b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonchè fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati

270,00

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi

81,00

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose

81,00

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi

202,00

 

 

TITOLO III Pesca

 

8 1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogniunità adibita

404,00

 

 

TITOLO IV Proprietà industriale e intellettuale

 

9 1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):

 

a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico

54,00

b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno: 1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine

67,00

2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine

101,00

3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine

236,00

4) se la descrizione, riassunto etavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine

472,00

5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine

809,00

c) per mantenere in vita il brevetto: primo anno

17,00

secondo anno

34,00

terzo anno

40,00

quarto anno

47,00

quinto anno

61,00

sesto anno

88,00

settimo anno

121,00

ottavo anno

168,00

nono anno

202,00

decimo anno

236,00

undicesimo anno

337,00

dodicesimo anno

472,00

tredicesimo anno

539,00

quattordicesimo anno

607,00

quindicesimo anno e successivi

741,00

2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1): a) per la domanda

539,00

b) per la concessione

1.820,00

3. Trascrizione di atti relativiai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto

81,00

 

 

9-bis 1. Privativa per nuove varietà vegetali:

 

a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)

236,00

b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): 1

101,00

2

135,00

3

168,00

4

202,00

5

236,00

6

270,00

7

03,00

8

37,00

9

71,00

10

04,00

11

38,00

12

472,00

13

505,00

14

539,00

15

573,00

16

607,00

17

640,00

18

674,00

19

708,00

20 e successive

741,00

2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali: a) per la domanda

539,00

b) per la concessione

1.820,00

3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali: per ogni privativa

81,00

per la lettera di incarico

34,00

4. La tassa di domanda per nuovavarietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.

 

 

 

10.1. Brevetto per modelli di utilità: a) per domanda di brevetto

34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate: 1) rata per il primo quinquennio

337,00

2) rata per il secondo quinquennio

674,00

d) per la domanda di licenza obbligatoria

337,00

e) per la concessione della licenza

1.348,00

2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:

 

a) per la domanda di brevetto

34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unicasoluzione

674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate: a) rata per il I quinquennio

337,00

b) rata per il II quinquennio

404,00

c) rata per il III quinquennio

674,00

d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

67,00

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modellio disegni, a norma dell'articolo 6del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

1.348,00

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modellio disegni, a norma dell'articolo 6del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate: 1) rata per I quinquennio

404,00

2) rata per il II quinquennio

674,00

3) rata per il III quinquennio

1.011,00

g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegnitessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

101,00

3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali: a) per la lettera d'incarico

34,00

b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)

81,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione didiritti di garanzia

81,00

 

 

11 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 delregio decreto 21 giugno 1942, n. 929): a) per la domanda di primo deposito

34,00

b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione: 1) riguardante generi di una sola classe

67,00

2) per ogni classe in più

34,00

2. Registrazione per marchi collettivi: a) per la domanda di primo deposito

135,00

b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi diuna o più classi

202,00

3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione

135,00

4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi,nazionali o internazionali: a) per lettera di incarico

34,00

b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)

34,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento

81,00

 

 

12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70): a) per la domanda

1.011,00

b) per la registrazione

809,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione didiritti di garanzia

81,00

 

 

13 1. Certificati complementari diprotezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari: a) per la domanda:

404,00

b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato

1.011,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione didiritti di garanzia

67,00

 

 

14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizioo costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonchè di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione

81,00

2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge22 aprile 1941, n. 633, modificatacon decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):a) per ogni disco o apparecchio analogo

81,00

b) per ogni progetto

34,00

 

 

TITOLO VI radio e televisione

 

17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; articolo 1 del decreto legge 1° febbraio 1977, n.11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171): a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni

0,70

d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchistabilmente installati: 2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto)

20,00

g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2: 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero

34,00

2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori

236,00

 

 

18 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223): a) di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

4.044,00

2) tassa annuale

2.022,00

b) di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

674,00

2) tassa annuale

337,00

2. Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge6 agosto 1990, n. 223): a) di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

13.480,00

2) tassa annuale

6.740,00

b) di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

2.696,00

2) tassa annuale

1.348,00

3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo diprogrammi televisi (articolo 6 deldecreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio o di rinnovo

3.370,00

b) tassa annuale

1.685,00

 

 

19 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio

5.392,00

b) tassa annuale

2.696,00

 

 

20 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103): a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

4.044,00

2) tassa annuale

2.696,00

b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

404,00

2) tassa annuale

270,00

 

 

TITOLO VII professioni, arti e mestieri

22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992

168,00

1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 70);

 

2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);

 

3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);

 

4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);

 

5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);

 

6. Concessionari del servizio diriscossione dei tributi e collettori (articolo 75);

 

7. Giornali e periodici (articolo 82);

 

8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86)

 

 

 

TITOLO VIII altri atti

23 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine

67,00

 

 

Allegato 2-quater

(articolo 1, comma 300)

1. Elenco degli importi modificati della tariffa dell'imposta di bollo

 

Articolo della 

Indicazione degli atti 

Imposte dovute 

Note 

tariffa 

soggetti ad imposta 

Fisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Atti rogati, 

 

 

 

ricevuti o autenticati 

 

 

 

da notai o da altri 

 

 

 

pubblici ufficiali, relativi 

 

 

 

a diritti sugli immobili, 

 

 

 

sottoposti a 

 

 

 

registrazione con 

 

 

 

procedure telematiche, 

 

 

 

loro copie conformi per 

 

 

 

uso registrazione ed 

 

 

 

esecuzione di formalità 

 

 

 

ipotecarie, 

 

 

 

comprese le note di 

 

 

 

trascrizione ed 

 

 

 

iscrizione, le domande di 

 

 

 

annotazione e di voltura 

 

 

 

da essi dipendenti e 

 

 

 

l'iscrizione nel 

 

 

 

registro di cui 

 

 

 

all'articolo 2678 del 

 

 

 

codice civile nonché le 

 

 

 

conseguenti istanze per 

 

 

 

l'iscrizione dei diritti nel 

 

 

 

libro fondiario e 

 

 

 

relativi decreti: 

€ 230,00 

 

 

 

 

 

 

1-ter. Domande, denunce 

 

 

 

ed atti che le  

 

 

 

accompagnano, 

 

 

 

presentate all'ufficio del 

 

 

 

registro delle imprese ed 

 

 

 

inviate per via telematica 

 

 

 

ovvero presentate su 

 

 

 

supporto informatico ai 

 

 

 

sensi dell'articolo 15, 

 

 

 

comma 2, della legge 15 

 

 

 

marzo 1997, n. 59: per 

 

 

 

ciascuna domanda, 

 

 

 

denuncia od atto 

 

 

 

 

 

 

 

a) se presentate da ditte 

 

 

 

individuali 

€ 42,00 

 

 

 

 

 

 

b) se presentate da 

 

 

 

società di persone 

€ 59,00 

 

 

 

 

 

 

c) se presentate da 

 

 

 

società di capitali 

€ 65,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

2-bis. Estratti conto, 

 

3-bis. Se il cliente è 

 

comprese le 

 

soggetto diverso dalla 

 

comunicazioni relative ai 

 

persona fisica, l'imposta  

 

depositi di titoli, inviati 

 

è maggiorata, in funzione 

 

dalle banche ai clienti ai 

 

della periodicità 

 

sensi dell'articolo 119 del 

 

dell'estratto conto, 

 

decreto legislativo 

 

rispettivamente di euro 

 

1° settembre 1993, n. 385 

 

26,40, euro 13,20, 

 

nonché estratti di conto 

 

euro 6,60 ed euro 2,20. 

 

corrente postale: 

 

La maggiorazione di 

 

per ogni esemplare: 

 

imposta non si applica 

 

 

 

agli estratti conto 

 

a) con periodicità annuale 

€ 22,80 

inviati alle società 

 

 

 

fiduciarie nel caso in 

 

b) con periodicità 

€ 11,40 

cui il fiduciante sia 

 

semestrale 

 

una persona fisica. 

 

 

 

 

 

c) con periodicità 

 

 

 

trimestrale 

€ 5,70 

 

 

 

 

 

 

d) con periodicità mensile 

€ 1,90 

 

 

 

 

 

20 

3. Provvedimento del 

 

 

 

tribunale che rende 

 

 

 

esecutivo il lodo arbitrale 

 

 

 

di cui all'art. 825 del  

 

 

 

codice di procedura civile 

€ 54,00 

 

 

 

 

 

 

2. Modifiche all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

 

Articolo della 

Indicazione degli atti 

Imposte dovute 

Modo di pagamento 

Note 

tariffa 

soggetti ad imposta 

Fisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-quater. Domande di 

 

2-bis. L'imposta di cui al 

1-quater. L'imposta è  

 

concessione o di 

 

comma 1-quater è 

dovuta all'atto della 

 

registrazione dei differenti 

 

corrisposta in modo 

trasmissione dei 

 

titoli di proprietà 

 

virtuale tramite le 

documenti per via 

 

industriale ed atti allegati, 

 

Camere di commercio, 

telematica o della 

 

successive formalità 

 

autorizzate alla 

consegna del supporto 

 

ed istanze varie presentate 

 

riscossione. 

informatico contenente 

 

alle Camere dl commercio 

 

 

gli stessi. 

 

e all'Ufficio italiano 

 

 

 

 

brevetti e marchi ed 

 

 

 

 

inviate per via telematica 

 

 

 

 

ovvero consegnate su 

 

 

 

 

supporto informatico 

 

 

 

 

ai sensi dell'articolo 14 del 

 

 

 

 

decreto del Presidente 

 

 

 

 

della Repubblica 28 

 

 

 

 

dicembre 2000, n. 445: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) per ogni domanda 

 

 

 

 

di concessione o di 

 

 

 

 

registrazione di ciascuna 

 

 

 

 

privativa e relativi allegati 

€ 42,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) per ogni istanza di 

 

 

 

 

trascrizione e relativi 

 

 

 

 

allegati 

€ 85,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) per ogni istanza di 

 

 

 

 

annotazione 

€ 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) per istanze diverse 

 

 

 

 

dalle precedenti 

€ 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

 

Articolo della 

Indicazione degli atti 

Imposte dovute 

Modo di pagamento 

Note 

tariffa 

soggetti ad imposta 

Fisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. Note di trascrizione, 

 

1. L'imposta è assolta 

1. L'imposta, di 

 

di iscrizione, di 

 

in modo virtuale, anche 

importo forfetario, è 

 

rinnovazione, domande di 

 

tramite versamento 

dovuta all'atto della 

 

annotazione nei registri 

 

diretto al concessionario, 

richiesta di formalità. 

 

immobiliari, anche con 

 

disposizione di 

 

 

efficacia di voltura, 

 

pagamento per via 

 

 

trasmesse con procedure 

 

telematica ovvero 

 

 

telematiche o presentate su 

 

pagamento ad 

 

 

supporto informatico, 

 

intermediario 

 

 

compresa l'iscrizione nel 

 

convenzionato oltre 

 

 

registro di cui all'articolo 

 

che presso il competente 

 

 

2678 del codice civile, 

 

ufficio dall'Agenzia del 

 

 

fuori dai casi previsti 

 

territorio. 

 

 

dall'articolo 1, comma 

 

 

 

 

1-bis e dall'articolo 4, 

 

 

 

 

comma 1-bis. 

€ 59,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

 

Articolo della 

Indicazione degli atti 

Imposte dovute 

Modo di pagamento 

Note 

tariffa 

soggetti ad imposta 

Fisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Certificati di 

 

1-bis. Il pagamento è 

1-bis. L'imposta, di 

 

successione conformi alle 

 

eseguito con le stesse 

importo forfetario, è 

 

risultanze delle 

 

modalità previste per 

dovuta in misura 

 

dichiarazioni uniche di 

 

gli altri tributi liquidati 

cumulativa all'atto 

 

successione dei beni 

 

dall'obbligato. 

della trasmissione per 

 

immobili e di diritti reali 

 

 

via telematica della 

 

immobiliari trasmesse 

 

 

dichiarazione unica di 

 

con procedure telematiche, 

 

 

successione dei beni 

 

comprese le note di 

 

 

immobili e di diritti 

 

trascrizione, con efficacia 

 

 

reali immobiliari, per 

 

di voltura, e l'iscrizione 

 

 

ogni certificato di 

 

nel registro di cui 

 

 

successione da 

 

all'articolo 2678 del 

 

 

trascrivere presso gli 

 

codice civile: per ogni 

 

 

Uffici del territorio 

 

certificato 

€ 85,00 

 

competenti. 

 

 

 

 

 

 

1-ter. Certificati, copie ed 

 

1-ter. L'imposta è assolta 

1-ter. L'imposta, di 

 

estratti delle risultanze e 

 

in modo virtuale, anche 

importo forfetario, è 

 

degli elaborati catastali 

 

tramite versamento 

dovuta all'atto della 

 

ottenuti dalle banche dati 

 

diretto al concessionario, 

richiesta ed è 

 

informatizzate degli uffici 

 

disposizione di 

comprensiva 

 

dell'Agenzia del territorio, 

 

pagamento per via 

dell'imposta dovuta 

 

attestazioni di conformità: 

€ 28,00 

telematica ovvero 

per la richiesta stessa 

 

 

 

pagamento ad 

 

 

 

 

intermediario 

 

 

 

 

convenzionato oltre 

 

 

 

 

che presso il 

 

 

 

 

competente ufficio 

 

 

 

 

dell'Agenzia del 

 

 

 

 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

d) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

 

Articolo della 

Indicazione degli atti 

Imposte dovute 

Modo di pagamento 

Note 

tariffa 

soggetti ad imposta 

Fisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

1-bis. Ricorsi, opposizioni 

 

1. L'imposta è assolta 

1. L'imposta è dovuta 

 

ed altri atti difensivi 

 

tramite versamento 

in misura forfetaria 

 

presentati per via 

 

diretto al concessionario, 

all'atto della 

 

telematica alle 

 

disposizione di 

presentazione del 

 

Commissioni 

 

pagamento per via 

ricorso, 

 

tributarie: per ciascun atto 

€ 24,00 

telematica ovvero 

dell'opposizione e 

 

 

 

pagamento ad 

degli altri atti difensivi. 

 

 

 

intermediario 

 

 

 

 

convenzionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2-quinquies

(articolo 1, comma 300)

 

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione dei servizi telematici a valore aggiunto

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

"TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

 

N. 

OGGETTO 

Tariffa in 

 

Ord. 

 

euro 

Note 

 

 

 

 

Consultazione degli atti e degli elaborati catastali 

 

 

 

 

 

 

1.1 

consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni 

 

 

 

richiedente e per ogni giorno o frazione 

10,00 

 

 

 

 

 

1.2 

consultazione e della base informativa, con esclusione dei 

 

 

 

servizi di cui al punti 1.3 e 1.4: 

 

 

 

 

 

 

 

consultazione per unità immobiliare 

3,00 

 

 

 

 

 

 

consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o 

 

il tributo è dovuto anche per consultazione con 

 

frazioni di 5 

3,00 

stampa di esito negativo 

 

 

 

 

 

elenchi di Immobili con estrazione di dati selezionati ed 

 

 

 

ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o 

 

 

 

frazioni di 10 

3,00 

 

 

 

 

 

1.3 

consultazione della mappa, da base informativa o da 

 

 

 

supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete 

 

Ciascuna consultazione può essere rilasciata in  

 

catastale, per ogni consultazione rilasciata 

5,00 

formato A3 o A4 

 

 

 

 

1.4 

consultazione delle planimetrie e dagli elaborati 

 

Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici 

 

planimetrici, da base informatica o da supporto cartaceo, 

 

costituiti da più schede, il tributo ai applica per 

 

per ogni consultazione rilasciata 

10,00 

ciascuna unità immobiliare o per elaborato 

 

 

 

planimetrico 

 

 

 

 

1.5 

consultazione per soggetto in àmbito nazionale, oltre 

10,00 

Il tributo è dovuto anche per consultazione con 

 

quanto dovuto per il punto 1.2 

 

esito negativo 

 

 

 

 

 

Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e  

 

 

degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre  

 

 

 

quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i certificati richiesti dai privati per  

2.1 

per ogni certificato, copia o estratto 

16,00 

comprovare la situazione generale reddituale e 

 

 

 

patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, 

 

 

 

di quella previdenziale e di quella sulla pubblica 

 

 

 

Istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4. 

 

 

 

 

 

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, 

 

 

 

per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di 

 

 

 

quattro, dei rispettivi elaborati: 

 

 

2.1.1 

- particella, porga astratti e le copie autentiche dalle 

4,00 

Il tributo non si applica ai primi quattro elementi  

 

mappe e degli abbozzi; 

 

ed alle fattispecie diverse da quelle elencate 

 

- foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; 

 

 

 

- vertice o caposaldo, per le copie di monografia; 

 

 

 

- punto, per il quale si determinano le coordinate 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione ed introduzione delle volture,  

 

 

 

delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, 

 

 

dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini 

 

 

 

dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e 

 

 

 

all'anagrafe tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei territori ove vige il sistema del libro  

3.1 

per ogni domanda di voltura 

35,00 

fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune  

 

 

 

cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate 

 

 

 

nel decreto tavolare 

 

 

 

 

3.2 

per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da 

 

 

 

dichiarazione di variazione 

35,00 

 

 

 

 

 

3.3 

per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate 

 

 

 

ovvero derivate da frazionamento 

35,00 

 

 

 

 

 

3.3.1 

per ogni particella eccedente 

3,00 

 

 

 

 

 

Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per 

 

 

 

variazione delle circoscrizioni territoriali comunali: 

 

 

 

 

 

 

4.1 

per ogni unità immobiliare trattata 

3,00 

Il tributo si applica a ciascuno dei comuni  

 

 

 

interessati dalla variazione che acquisiscono 

 

 

 

negli atti le particelle e le unità immobiliari 

 

 

 

urbane e non si applica alle fusioni territoriali 

 

 

 

 

Attestazione di conformità degli estratti di mappa per 

 

 

 

tipi di aggiornamento geometrico 

 

 

 

 

 

 

5.1 

per ogni estratto di mappa 

10,00 

 

 

 

 

 

 

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 

 

 

5.1.1 

5.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di  

 

Il tributo non si applica alle prime quattro 

 

quattro 

4,00 

particelle 

 

 

 

 

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.";

 

 

Allegato 2-sexies

(articolo 1, comma 300)

 

1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, già sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente:

 

"TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

 

 

 

Tariffa 

 

N. ord. 

OPERAZIONI 

in euro 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esecuzione di formalità 

 

 

 

 

 

 

1.1 

per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di 

35,00 

Compresa la certificazione di eseguita  

 

annotazione 

 

formalità da apporre in calce al duplo della  

 

 

 

nota da restituire al richiedente. 

 

 

 

 

1.2 

per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre 

35,00 

 

 

quanto previsto nel punto precedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispezione nell'àmbito di ogni singola circoscrizione del 

 

 

 

servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione 

 

 

 

staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del 

 

 

 

territorio 

 

 

 

 

 

 

2.1 

ispezione nominativa, per immobile o congiunta per 

 

 

 

nominativo e per immobile 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

ricerca su base informativa: 

 

L'importo è comprensivo di 10 formalità, o 

 

per ogni nominativo richiesto, 

 

frazione di 10, contenute nell'elenco 

 

Ovvero 

 

sintetico, incluse eventuali formalità 

 

per ciascuna unità immobiliare richiesta, 

 

validate del periodo anteriore 

 

ovvero 

 

all'automazione degli uffici; 

 

per ciascuna richiesta congiunta 

6,00 

l'indicazione della presenza di annotazione 

 

 

 

non si considera formalità. 

 

 

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta, 

 

 

 

salvo specifica disciplina delle ipotesi per 

 

 

 

le quali viene corrisposto al momento 

 

 

 

dell'erogazione del servizio. 

 

 

 

 

2.1.2 

per ogni gruppo dl 5 formalità, o frazione di 5,  

 

L'importo è dovuto per le formalità 

 

contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali 

 

contenute nell'elenco sintetico eccedenti le 

 

formalità validate del periodo anteriore all'automazione 

 

prime 10. L'indicazione della presenza di 

 

degli uffici. 

3,00 

annotazione non si considera formalità. 

 

 

 

 

2.1.3 

ricerca nei registri cartacei: 

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta. 

 

per ogni nominativo richiesto 

 

Per registri cartacei si intendono repertori,  

 

 

3,00 

tavole, rubriche e schedari. Non è  

 

 

 

consentita al pubblico l'ispezione diretta 

 

 

 

di tavole, rubriche e schedari. 

 

 

 

 

2.1.4 

per ogni nota o titolo stampati 

4,00 

È consentito l'accesso diretto alla nota o al 

 

 

 

titolo solo se, unitamente all'identificativo 

 

 

 

della formalità o del titolo, viene indicato  

 

 

 

il nominativo di uno dei soggetti ovvero 

 

 

 

l'identificativo catastale di uno degli  

 

 

 

immobili presenti sulla formalità. 

 

 

 

 

2.1.5 

per ogni nota o titolo visionati 

4,00 

Per le note cartacee relative al periodo  

 

 

 

automatizzato e per quelle validate del 

 

 

 

periodo anteriore all'automazione degli 

 

 

 

uffici, l'importo è dovuto in misura doppia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca di un soggetto in àmbito nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

per ogni nominativo richiesto in àmbito nazionale 

20,00 

 

 

 

 

Il servizio sarà fornito progressivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca continuativa per via telematica 

 

 

 

 

 

 

4.1 

per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'àmbito di 

 

L'importo è dovuto anticipatamente. Il 

 

una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli 

 

servizio sarà fornito progressivamente su 

 

uffici provinciali dell'Agenzia del territorio 

0,02 

base convenzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per 

 

L'importo è dovuto oltre quanto previsto al 

 

ogni versamento effettuato in via anticipata 

15,00 

precedente punto 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazione: 

 

 

 

 

 

 

5.1 

certificati ipotecari 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 

per ogni stato o certificato riguardante una sola persona 

20,00 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.  

 

 

 

Se il certificato riguarda cumulativamente  

 

 

 

il padre, la madre ed i figli, nonché 

 

 

 

entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una 

 

 

 

volta sola. 

 

 

 

 

5.1.2 

per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo 

 

Gli importi sono dovuti anche nel caso di  

 

di 1000 note 

2,00 

mancato ritiro del certificato. 

 

 

 

 

5.2 

rilascio di copia 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 

per ogni richiesta di copia di nota o titolo 

10,00 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta. 

 

 

 

 

5.3 

altre certificazioni 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 

per ogni altra certificazione o attestazione 

5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d'ufficio 

 

 

 

 

 

 

6.1 

per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per 

 

 

 

ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 

 

 

 

2834 del codice civile 

10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di 

 

 

 

un determinato giorno: 

 

 

 

 

 

 

7.1 

per ogni pagina dell'elenco 

7,00 

Il servizio è disponibile fino all'attivazione  

 

 

 

dei servizi di cui al punto 4."

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.

 

     Art. 1. Disposizioni per l'università

     1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.

     2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ridotto ad un anno.

 

     Art. 2. Disposizioni per la ricerca

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.

     2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.

     3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

 

     Art. 3. Interventi per i beni e le attività culturali

     1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

     2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali.

     3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»;

     b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

     c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

 

     Art. 4. Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

     1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonchè per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.

     2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

     Art. 5. Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

     1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

 

     Art. 6. Commissari straordinari per le opere strategiche

     1. All'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;

     c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

     2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione

     1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 300:

     1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonchè alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;

     2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;

     3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;

     b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.

     2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.

 

     Art. 8. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a Euro 29.248.636 per l'anno 2005, Euro 44.366.700 per l'anno 2006 ed Euro 40.828.223 per l'anno 2007, ed Euro 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato

(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

 

Allegato 2-bis

(articolo 1, comma 300)

 

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;

b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):

1) al punto 1), lettera a), le parole: «L. 105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;

2) al punto 1), lettera b), le parole: «L. 210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;

3) al punto 2), lettera a), le parole: «L. 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;

4) al punto 2), lettera b), le parole: «L. 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;

5) al punto 2), lettera c), le parole: «L. l.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;

6) al punto 2), lettera d), le parole: «L. 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;

7) al punto 3) le parole: «L. 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00».

 

 

Allegato 2-ter (articolo 1, comma 300) [95]

 

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

 

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative

 

 

Articolo - Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in euro

 

 

Titolo II Pubblica sicurezza

 

4 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)

115,00

 

 

5 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale

168,00

 

 

6 1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità

539.200,00

 

 

7 1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:

 

a) fabbricanti di oggetti preziosied esercenti di industrie o arti affini

404,00

b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonchè fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati

270,00

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi

81,00

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose

81,00

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi

202,00

 

 

TITOLO III Pesca

 

8 1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogniunità adibita

404,00

 

 

TITOLO IV Proprietà industriale e intellettuale

 

9 1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):

 

a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico

54,00

b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno: 1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine

67,00

2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine

101,00

3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine

236,00

4) se la descrizione, riassunto etavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine

472,00

5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine

809,00

c) per mantenere in vita il brevetto: primo anno

17,00

secondo anno

34,00

terzo anno

40,00

quarto anno

47,00

quinto anno

61,00

sesto anno

88,00

settimo anno

121,00

ottavo anno

168,00

nono anno

202,00

decimo anno

236,00

undicesimo anno

337,00

dodicesimo anno

472,00

tredicesimo anno

539,00

quattordicesimo anno

607,00

quindicesimo anno e successivi

741,00

2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1): a) per la domanda

539,00

b) per la concessione

1.820,00

3. Trascrizione di atti relativiai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto

81,00

 

 

9-bis 1. Privativa per nuove varietà vegetali:

 

a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)

236,00

b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): 1

101,00

2

135,00

3

168,00

4

202,00

5

236,00

6

270,00

7

03,00

8

37,00

9

71,00

10

04,00

11

38,00

12

472,00

13

505,00

14

539,00

15

573,00

16

607,00

17

640,00

18

674,00

19

708,00

20 e successive

741,00

2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali: a) per la domanda

539,00

b) per la concessione

1.820,00

3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali: per ogni privativa

81,00

per la lettera di incarico

34,00

4. La tassa di domanda per nuovavarietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.

 

 

 

10.1. Brevetto per modelli di utilità: a) per domanda di brevetto

34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate: 1) rata per il primo quinquennio

337,00

2) rata per il secondo quinquennio

674,00

d) per la domanda di licenza obbligatoria

337,00

e) per la concessione della licenza

1.348,00

2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:

 

a) per la domanda di brevetto

34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unicasoluzione

674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate: a) rata per il I quinquennio

337,00

b) rata per il II quinquennio

404,00

c) rata per il III quinquennio

674,00

d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

67,00

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modellio disegni, a norma dell'articolo 6del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

1.348,00

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modellio disegni, a norma dell'articolo 6del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate: 1) rata per I quinquennio

404,00

2) rata per il II quinquennio

674,00

3) rata per il III quinquennio

1.011,00

g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegnitessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno

101,00

3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali: a) per la lettera d'incarico

34,00

b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)

81,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione didiritti di garanzia

81,00

 

 

11 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 delregio decreto 21 giugno 1942, n. 929): a) per la domanda di primo deposito

34,00

b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione: 1) riguardante generi di una sola classe

67,00

2) per ogni classe in più

34,00

2. Registrazione per marchi collettivi: a) per la domanda di primo deposito

135,00

b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi diuna o più classi

202,00

3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione

135,00

4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi,nazionali o internazionali: a) per lettera di incarico

34,00

b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)

34,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento

81,00

 

 

12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70): a) per la domanda

1.011,00

b) per la registrazione

809,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione didiritti di garanzia

81,00

 

 

13 1. Certificati complementari diprotezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari: a) per la domanda:

404,00

b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato

1.011,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione didiritti di garanzia

67,00

 

 

14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizioo costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonchè di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione

81,00

2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge22 aprile 1941, n. 633, modificatacon decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):a) per ogni disco o apparecchio analogo

81,00

b) per ogni progetto

34,00

 

 

TITOLO VI radio e televisione

 

17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; articolo 1 del decreto legge 1° febbraio 1977, n.11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171): a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni

0,70

d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchistabilmente installati: 2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto)

20,00

g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2: 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero

34,00

2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori

236,00

 

 

18 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223): a) di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

4.044,00

2) tassa annuale

2.022,00

b) di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

674,00

2) tassa annuale

337,00

2. Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge6 agosto 1990, n. 223): a) di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

13.480,00

2) tassa annuale

6.740,00

b) di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

2.696,00

2) tassa annuale

1.348,00

3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo diprogrammi televisi (articolo 6 deldecreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio o di rinnovo

3.370,00

b) tassa annuale

1.685,00

 

 

19 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio

5.392,00

b) tassa annuale

2.696,00

 

 

20 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103): a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

4.044,00

2) tassa annuale

2.696,00

b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale: 1) tassa di rilascio o di rinnovo

404,00

2) tassa annuale

270,00

 

 

TITOLO VII professioni, arti e mestieri

22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992

168,00

1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 70);

 

2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);

 

3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);

 

4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);

 

5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);

 

6. Concessionari del servizio diriscossione dei tributi e collettori (articolo 75);

 

7. Giornali e periodici (articolo 82);

 

8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86)

 

 

 

TITOLO VIII altri atti

23 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine

67,00

 

 

Allegato 2-quater

(articolo 1, comma 300)

1. Elenco degli importi modificati della tariffa dell'imposta di bollo

 

Articolo della 

Indicazione degli atti 

Imposte dovute 

Note 

tariffa 

soggetti ad imposta 

Fisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Atti rogati, 

 

 

 

ricevuti o autenticati 

 

 

 

da notai o da altri 

 

 

 

pubblici ufficiali, relativi 

 

 

 

a diritti sugli immobili, 

 

 

 

sottoposti a 

 

 

 

registrazione con 

 

 

 

procedure telematiche, 

 

 

 

loro copie conformi per 

 

 

 

uso registrazione ed 

 

 

 

esecuzione di formalità 

 

 

 

ipotecarie, 

 

 

 

comprese le note di 

 

 

 

trascrizione ed 

 

 

 

iscrizione, le domande di 

 

 

 

annotazione e di voltura 

 

 

 

da essi dipendenti e 

 

 

 

l'iscrizione nel 

 

 

 

registro di cui 

 

 

 

all'articolo 2678 del 

 

 

 

codice civile nonché le 

 

 

 

conseguenti istanze per 

 

 

 

l'iscrizione dei diritti nel 

 

 

 

libro fondiario e 

 

 

 

relativi decreti: 

€ 230,00 

 

 

 

 

 

 

1-ter. Domande, denunce 

 

 

 

ed atti che le  

 

 

 

accompagnano, 

 

 

 

presentate all'ufficio del 

 

 

 

registro delle imprese ed 

 

 

 

inviate per via telematica 

 

 

 

ovvero presentate su 

 

 

 

supporto informatico ai 

 

 

 

sensi dell'articolo 15, 

 

 

 

comma 2, della legge 15 

 

 

 

marzo 1997, n. 59: per 

 

 

 

ciascuna domanda, 

 

 

 

denuncia od atto 

 

 

 

 

 

 

 

a) se presentate da ditte 

 

 

 

individuali 

€ 42,00 

 

 

 

 

 

 

b) se presentate da 

 

 

 

società di persone 

€ 59,00 

 

 

 

 

 

 

c) se presentate da 

 

 

 

società di capitali 

€ 65,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

2-bis. Estratti conto, 

 

3-bis. Se il cliente è 

 

comprese le 

 

soggetto diverso dalla 

 

comunicazioni relative ai 

 

persona fisica, l'imposta  

 

depositi di titoli, inviati 

 

è maggiorata, in funzione 

 

dalle banche ai clienti ai 

 

della periodicità 

 

sensi dell'articolo 119 del 

 

dell'estratto conto, 

 

decreto legislativo 

 

rispettivamente di euro 

 

1° settembre 1993, n. 385 

 

26,40, euro 13,20, 

 

nonché estratti di conto 

 

euro 6,60 ed euro 2,20. 

 

corrente postale: 

 

La maggiorazione di 

 

per ogni esemplare: 

 

imposta non si applica 

 

 

 

agli estratti conto 

 

a) con periodicità annuale 

€ 22,80 

inviati alle società 

 

 

 

fiduciarie nel caso in 

 

b) con periodicità 

€ 11,40 

cui il fiduciante sia 

 

semestrale 

 

una persona fisica. 

 

 

 

 

 

c) con periodicità 

 

 

 

trimestrale 

€ 5,70 

 

 

 

 

 

 

d) con periodicità mensile 

€ 1,90 

 

 

 

 

 

20 

3. Provvedimento del 

 

 

 

tribunale che rende 

 

 

 

esecutivo il lodo arbitrale 

 

 

 

di cui all'art. 825 del  

 

 

 

codice di procedura civile 

€ 54,00 

 

 

 

 

 

 

2. Modifiche all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

 

Articolo della 

Indicazione degli atti 

Imposte dovute 

Modo di pagamento 

Note 

tariffa 

soggetti ad imposta 

Fisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-quater. Domande di 

 

2-bis. L'imposta di cui al 

1-quater. L'imposta è  

 

concessione o di 

 

comma 1-quater è 

dovuta all'atto della 

 

registrazione dei differenti 

 

corrisposta in modo 

trasmissione dei 

 

titoli di proprietà 

 

virtuale tramite le 

documenti per via 

 

industriale ed atti allegati, 

 

Camere di commercio, 

telematica o della 

 

successive formalità 

 

autorizzate alla 

consegna del supporto 

 

ed istanze varie presentate 

 

riscossione. 

informatico contenente 

 

alle Camere dl commercio 

 

 

gli stessi. 

 

e all'Ufficio italiano 

 

 

 

 

brevetti e marchi ed 

 

 

 

 

inviate per via telematica 

 

 

 

 

ovvero consegnate su 

 

 

 

 

supporto informatico 

 

 

 

 

ai sensi dell'articolo 14 del 

 

 

 

 

decreto del Presidente 

 

 

 

 

della Repubblica 28 

 

 

 

 

dicembre 2000, n. 445: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) per ogni domanda 

 

 

 

 

di concessione o di 

 

 

 

 

registrazione di ciascuna 

 

 

 

 

privativa e relativi allegati 

€ 42,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) per ogni istanza di 

 

 

 

 

trascrizione e relativi 

 

 

 

 

allegati 

€ 85,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) per ogni istanza di 

 

 

 

 

annotazione 

€ 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) per istanze diverse 

 

 

 

 

dalle precedenti 

€ 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

 

Articolo della 

Indicazione degli atti 

Imposte dovute 

Modo di pagamento 

Note 

tariffa 

soggetti ad imposta 

Fisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. Note di trascrizione, 

 

1. L'imposta è assolta 

1. L'imposta, di 

 

di iscrizione, di 

 

in modo virtuale, anche 

importo forfetario, è 

 

rinnovazione, domande di 

 

tramite versamento 

dovuta all'atto della 

 

annotazione nei registri 

 

diretto al concessionario, 

richiesta di formalità. 

 

immobiliari, anche con 

 

disposizione di 

 

 

efficacia di voltura, 

 

pagamento per via 

 

 

trasmesse con procedure 

 

telematica ovvero 

 

 

telematiche o presentate su 

 

pagamento ad 

 

 

supporto informatico, 

 

intermediario 

 

 

compresa l'iscrizione nel 

 

convenzionato oltre 

 

 

registro di cui all'articolo 

 

che presso il competente 

 

 

2678 del codice civile, 

 

ufficio dall'Agenzia del 

 

 

fuori dai casi previsti 

 

territorio. 

 

 

dall'articolo 1, comma 

 

 

 

 

1-bis e dall'articolo 4, 

 

 

 

 

comma 1-bis. 

€ 59,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

 

Articolo della 

Indicazione degli atti 

Imposte dovute 

Modo di pagamento 

Note 

tariffa 

soggetti ad imposta 

Fisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Certificati di 

 

1-bis. Il pagamento è 

1-bis. L'imposta, di 

 

successione conformi alle 

 

eseguito con le stesse 

importo forfetario, è 

 

risultanze delle 

 

modalità previste per 

dovuta in misura 

 

dichiarazioni uniche di 

 

gli altri tributi liquidati 

cumulativa all'atto 

 

successione dei beni 

 

dall'obbligato. 

della trasmissione per 

 

immobili e di diritti reali 

 

 

via telematica della 

 

immobiliari trasmesse 

 

 

dichiarazione unica di 

 

con procedure telematiche, 

 

 

successione dei beni 

 

comprese le note di 

 

 

immobili e di diritti 

 

trascrizione, con efficacia 

 

 

reali immobiliari, per 

 

di voltura, e l'iscrizione 

 

 

ogni certificato di 

 

nel registro di cui 

 

 

successione da 

 

all'articolo 2678 del 

 

 

trascrivere presso gli 

 

codice civile: per ogni 

 

 

Uffici del territorio 

 

certificato 

€ 85,00 

 

competenti. 

 

 

 

 

 

 

1-ter. Certificati, copie ed 

 

1-ter. L'imposta è assolta 

1-ter. L'imposta, di 

 

estratti delle risultanze e 

 

in modo virtuale, anche 

importo forfetario, è 

 

degli elaborati catastali 

 

tramite versamento 

dovuta all'atto della 

 

ottenuti dalle banche dati 

 

diretto al concessionario, 

richiesta ed è 

 

informatizzate degli uffici 

 

disposizione di 

comprensiva 

 

dell'Agenzia del territorio, 

 

pagamento per via 

dell'imposta dovuta 

 

attestazioni di conformità: 

€ 28,00 

telematica ovvero 

per la richiesta stessa 

 

 

 

pagamento ad 

 

 

 

 

intermediario 

 

 

 

 

convenzionato oltre 

 

 

 

 

che presso il 

 

 

 

 

competente ufficio 

 

 

 

 

dell'Agenzia del 

 

 

 

 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

d) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

 

Articolo della 

Indicazione degli atti 

Imposte dovute 

Modo di pagamento 

Note 

tariffa 

soggetti ad imposta 

Fisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

1-bis. Ricorsi, opposizioni 

 

1. L'imposta è assolta 

1. L'imposta è dovuta 

 

ed altri atti difensivi 

 

tramite versamento 

in misura forfetaria 

 

presentati per via 

 

diretto al concessionario, 

all'atto della 

 

telematica alle 

 

disposizione di 

presentazione del 

 

Commissioni 

 

pagamento per via 

ricorso, 

 

tributarie: per ciascun atto 

€ 24,00 

telematica ovvero 

dell'opposizione e 

 

 

 

pagamento ad 

degli altri atti difensivi. 

 

 

 

intermediario 

 

 

 

 

convenzionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2-quinquies

(articolo 1, comma 300)

 

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione dei servizi telematici a valore aggiunto

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

"TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

 

N. 

OGGETTO 

Tariffa in 

 

Ord. 

 

euro 

Note 

 

 

 

 

Consultazione degli atti e degli elaborati catastali 

 

 

 

 

 

 

1.1 

consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni 

 

 

 

richiedente e per ogni giorno o frazione 

10,00 

 

 

 

 

 

1.2 

consultazione e della base informativa, con esclusione dei 

 

 

 

servizi di cui al punti 1.3 e 1.4: 

 

 

 

 

 

 

 

consultazione per unità immobiliare 

3,00 

 

 

 

 

 

 

consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o 

 

il tributo è dovuto anche per consultazione con 

 

frazioni di 5 

3,00 

stampa di esito negativo 

 

 

 

 

 

elenchi di Immobili con estrazione di dati selezionati ed 

 

 

 

ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o 

 

 

 

frazioni di 10 

3,00 

 

 

 

 

 

1.3 

consultazione della mappa, da base informativa o da 

 

 

 

supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete 

 

Ciascuna consultazione può essere rilasciata in  

 

catastale, per ogni consultazione rilasciata 

5,00 

formato A3 o A4 

 

 

 

 

1.4 

consultazione delle planimetrie e dagli elaborati 

 

Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici 

 

planimetrici, da base informatica o da supporto cartaceo, 

 

costituiti da più schede, il tributo ai applica per 

 

per ogni consultazione rilasciata 

10,00 

ciascuna unità immobiliare o per elaborato 

 

 

 

planimetrico 

 

 

 

 

1.5 

consultazione per soggetto in àmbito nazionale, oltre 

10,00 

Il tributo è dovuto anche per consultazione con 

 

quanto dovuto per il punto 1.2 

 

esito negativo 

 

 

 

 

 

Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e  

 

 

degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre  

 

 

 

quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i certificati richiesti dai privati per  

2.1 

per ogni certificato, copia o estratto 

16,00 

comprovare la situazione generale reddituale e 

 

 

 

patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, 

 

 

 

di quella previdenziale e di quella sulla pubblica 

 

 

 

Istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4. 

 

 

 

 

 

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, 

 

 

 

per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di 

 

 

 

quattro, dei rispettivi elaborati: 

 

 

2.1.1 

- particella, porga astratti e le copie autentiche dalle 

4,00 

Il tributo non si applica ai primi quattro elementi  

 

mappe e degli abbozzi; 

 

ed alle fattispecie diverse da quelle elencate 

 

- foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; 

 

 

 

- vertice o caposaldo, per le copie di monografia; 

 

 

 

- punto, per il quale si determinano le coordinate 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione ed introduzione delle volture,  

 

 

 

delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, 

 

 

dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini 

 

 

 

dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e 

 

 

 

all'anagrafe tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei territori ove vige il sistema del libro  

3.1 

per ogni domanda di voltura 

35,00 

fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune  

 

 

 

cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate 

 

 

 

nel decreto tavolare 

 

 

 

 

3.2 

per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da 

 

 

 

dichiarazione di variazione 

35,00 

 

 

 

 

 

3.3 

per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate 

 

 

 

ovvero derivate da frazionamento 

35,00 

 

 

 

 

 

3.3.1 

per ogni particella eccedente 

3,00 

 

 

 

 

 

Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per 

 

 

 

variazione delle circoscrizioni territoriali comunali: 

 

 

 

 

 

 

4.1 

per ogni unità immobiliare trattata 

3,00 

Il tributo si applica a ciascuno dei comuni  

 

 

 

interessati dalla variazione che acquisiscono 

 

 

 

negli atti le particelle e le unità immobiliari 

 

 

 

urbane e non si applica alle fusioni territoriali 

 

 

 

 

Attestazione di conformità degli estratti di mappa per 

 

 

 

tipi di aggiornamento geometrico 

 

 

 

 

 

 

5.1 

per ogni estratto di mappa 

10,00 

 

 

 

 

 

 

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 

 

 

5.1.1 

5.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di  

 

Il tributo non si applica alle prime quattro 

 

quattro 

4,00 

particelle 

 

 

 

 

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.";

 

 

Allegato 2-sexies

(articolo 1, comma 300)

 

1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, già sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente:

 

"TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

 

 

 

Tariffa 

 

N. ord. 

OPERAZIONI 

in euro 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esecuzione di formalità 

 

 

 

 

 

 

1.1 

per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di 

35,00 

Compresa la certificazione di eseguita  

 

annotazione 

 

formalità da apporre in calce al duplo della  

 

 

 

nota da restituire al richiedente. 

 

 

 

 

1.2 

per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre 

35,00 

 

 

quanto previsto nel punto precedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispezione nell'àmbito di ogni singola circoscrizione del 

 

 

 

servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione 

 

 

 

staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del 

 

 

 

territorio 

 

 

 

 

 

 

2.1 

ispezione nominativa, per immobile o congiunta per 

 

 

 

nominativo e per immobile 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

ricerca su base informativa: 

 

L'importo è comprensivo di 10 formalità, o 

 

per ogni nominativo richiesto, 

 

frazione di 10, contenute nell'elenco 

 

Ovvero 

 

sintetico, incluse eventuali formalità 

 

per ciascuna unità immobiliare richiesta, 

 

validate del periodo anteriore 

 

ovvero 

 

all'automazione degli uffici; 

 

per ciascuna richiesta congiunta 

6,00 

l'indicazione della presenza di annotazione 

 

 

 

non si considera formalità. 

 

 

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta, 

 

 

 

salvo specifica disciplina delle ipotesi per 

 

 

 

le quali viene corrisposto al momento 

 

 

 

dell'erogazione del servizio. 

 

 

 

 

2.1.2 

per ogni gruppo dl 5 formalità, o frazione di 5,  

 

L'importo è dovuto per le formalità 

 

contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali 

 

contenute nell'elenco sintetico eccedenti le 

 

formalità validate del periodo anteriore all'automazione 

 

prime 10. L'indicazione della presenza di 

 

degli uffici. 

3,00 

annotazione non si considera formalità. 

 

 

 

 

2.1.3 

ricerca nei registri cartacei: 

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta. 

 

per ogni nominativo richiesto 

 

Per registri cartacei si intendono repertori,  

 

 

3,00 

tavole, rubriche e schedari. Non è  

 

 

 

consentita al pubblico l'ispezione diretta 

 

 

 

di tavole, rubriche e schedari. 

 

 

 

 

2.1.4 

per ogni nota o titolo stampati 

4,00 

È consentito l'accesso diretto alla nota o al 

 

 

 

titolo solo se, unitamente all'identificativo 

 

 

 

della formalità o del titolo, viene indicato  

 

 

 

il nominativo di uno dei soggetti ovvero 

 

 

 

l'identificativo catastale di uno degli  

 

 

 

immobili presenti sulla formalità. 

 

 

 

 

2.1.5 

per ogni nota o titolo visionati 

4,00 

Per le note cartacee relative al periodo  

 

 

 

automatizzato e per quelle validate del 

 

 

 

periodo anteriore all'automazione degli 

 

 

 

uffici, l'importo è dovuto in misura doppia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca di un soggetto in àmbito nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

per ogni nominativo richiesto in àmbito nazionale 

20,00 

 

 

 

 

Il servizio sarà fornito progressivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca continuativa per via telematica 

 

 

 

 

 

 

4.1 

per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'àmbito di 

 

L'importo è dovuto anticipatamente. Il 

 

una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli 

 

servizio sarà fornito progressivamente su 

 

uffici provinciali dell'Agenzia del territorio 

0,02 

base convenzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per 

 

L'importo è dovuto oltre quanto previsto al 

 

ogni versamento effettuato in via anticipata 

15,00 

precedente punto 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazione: 

 

 

 

 

 

 

5.1 

certificati ipotecari 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 

per ogni stato o certificato riguardante una sola persona 

20,00 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.  

 

 

 

Se il certificato riguarda cumulativamente  

 

 

 

il padre, la madre ed i figli, nonché 

 

 

 

entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una 

 

 

 

volta sola. 

 

 

 

 

5.1.2 

per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo 

 

Gli importi sono dovuti anche nel caso di  

 

di 1000 note 

2,00 

mancato ritiro del certificato. 

 

 

 

 

5.2 

rilascio di copia 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 

per ogni richiesta di copia di nota o titolo 

10,00 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta. 

 

 

 

 

5.3 

altre certificazioni 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 

per ogni altra certificazione o attestazione 

5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d'ufficio 

 

 

 

 

 

 

6.1 

per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per 

 

 

 

ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 

 

 

 

2834 del codice civile 

10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di 

 

 

 

un determinato giorno: 

 

 

 

 

 

 

7.1 

per ogni pagina dell'elenco 

7,00 

Il servizio è disponibile fino all'attivazione  

 

 

 

dei servizi di cui al punto 4."

 

 

 

 

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 31 marzo 2005, n. 43.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[19] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Comma inserito dalla L. di conversione.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[31] Comma già sostituito dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[45] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 73 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[50] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[51] Comma così sostituito dall'art. 26 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[52] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166.

[53] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92.

[54] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92.

[55] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92.

[56] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[57] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[58] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[63] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

[64] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[65] Articolo inserito dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[66] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[67] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[68] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[69] Comma così modificato dall'art. 8 bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[70] Comma così modificato dall'art. 8 bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[71] Comma così modificato dall'art. 8 bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[72] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[73] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[74] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[75] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[76] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[77] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[78] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[80] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[81] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[82] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[83] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[85] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[86] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[87] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, sostituito dall'art. 10 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e così modificato dall'art. 1, comma 811, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[88] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[89] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1305, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[90] Comma già modificato dall'art. 34 bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1305, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[91] Periodo soppresso dall'art. 5 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[92] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[93] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[94] Allegato così rettificato con comunicato pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2005, n. 26.

[95] Allegato così rettificato con comunicato pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2005, n. 26.