§ 57.11.222 - D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:27/01/1998
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Programmazione del sistema universitario.
Art. 3.  Comitati regionali di coordinamento.
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 57.11.222 - D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25. [1]

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 17 febbraio 1998, n. 39)

 

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     c) per Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), l'organo così nominato e istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

     e) per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui all'articolo 3;

     f) per studenti, gli iscritti ai corsi di cui alla lettera g);

     g) per corsi, i corsi attivati dalle università per il rilascio dei titoli di cui agli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

     h) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonché le università e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti.

 

          Art. 2. Programmazione del sistema universitario.

     1. La programmazione di cui al presente regolamento, mediante la razionalizzazione dell'offerta formativa degli atenei e il potenziamento della ricerca in essi realizzata, persegue la finalità della qualificazione del sistema universitario, corrispondendo alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro, nonché contribuendo alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare tra Centro-Nord e Sud.

     2. Sono strumenti e modalità della programmazione l'istituzione, la soppressione o la trasformazione di corsi, facoltà o atenei, l'adeguamento delle risorse delle università, ivi comprese quelle per strutture e personale universitario, gli accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati, la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da soggetti terzi.

     3. La programmazione si attua mediante:

     a) la determinazione per ciascun triennio degli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie. A tal fine il Ministro predispone un apposito schema di decreto, sul quale esprimono parere il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il CNSU. In sede di prima applicazione del presente regolamento, si prescinde dal parere del CNSU, qualora non istituito. Il predetto schema è quindi trasmesso alle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono parere a norma dei rispettivi regolamenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al CUN, alla CRUI, al CNSU lo schema del decreto è comunque trasmesso alle commissioni parlamentari. Il decreto è emanato dal Ministro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

     b) la formulazione da parte delle università o di altri soggetti pubblici e privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, disponibili e da acquisire. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica, predisposta dal nucleo di valutazione dell'ateneo, con riguardo ai parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati regionali di coordinamento. Le proposte di istituzione o di soppressione di facoltà di medicina e chirurgia sono trasmesse al Ministero della sanità per l'espressione di un parere;

     c) l'espressione di pareri motivati da parte dei comitati regionali di coordinamento sulle proposte di cui alla lettera b). Le proposte e i pareri di cui alla presente lettera sono trasmessi da parte dei predetti comitati al Ministero. Qualora le proposte riguardino più regioni, i pareri sono espressi dai comitati interessati, riuniti in seduta comune;

     d) la predisposizione di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio sulle proposte trasmesse ai sensi della lettera c), con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento agli obiettivi di cui alla lettera a). La relazione è trasmessa al Ministro;

     e) l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che, tenendo conto degli obiettivi determinati con il decreto di cui alla lettera a), individua, sulla base delle proposte, dei pareri e della relazione di cui rispettivamente alle lettere b), c) e d), le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalità di cui al comma 2 da attivare, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera a), il decreto di cui alla presente lettera è comunque emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell'ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero.

     5. L'istituzione e la soppressione di università previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi, sulla base dei seguenti principi:

     a) nuove università o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono mediante:

     1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di più facoltà e la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici;

     2) il trasferimento da altre università di strutture già esistenti, subentrando la nuova università in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite;

     b) nel caso di istituzione di nuove facoltà di cui alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari afferenti alle predette facoltà. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione alla facoltà di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova facoltà almeno tre professori di prima fascia e due di seconda;

     c) l'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. A tali università o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;

     d) nel caso di soppressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria.

     6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attività.

     7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

     8. L'Osservatorio predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro e al Parlamento.

 

          Art. 3. Comitati regionali di coordinamento.

     1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.

     2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.

     3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.

 

          Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati gli articoli da 1a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonché gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 90, 91 e 92.

 

          Art. 5. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 119, secondo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogato dall’art. 1 ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4.