§ 10.2.111 - L. 28 marzo 2019, n. 26.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:28/03/2019
Numero:26


Sommario
Art. 1. 


§ 10.2.111 - L. 28 marzo 2019, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

(G.U. 29 marzo 2019, n. 75)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato [1]

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

 

     All'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» è inserita la seguente: «cumulativamente»;

     al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «suo familiare» sono inserite le seguenti: «, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,»;

     al comma 1, lettera b):

     al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;

     al numero 2), dopo le parole: «un valore del patrimonio immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»;

     al numero 3), le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite»;

     al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonchè la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonchè per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

     1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa»;

     al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente minorenne» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»;

     al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale»;

     al comma 5, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione»;

     al comma 8, primo periodo, le parole: «, di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15».

 

     All'articolo 3:

     al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo»;

     al comma 7, le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5»;

     al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1»;

     al comma 9, al primo periodo, le parole: «per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1» e, al terzo periodo, dopo le parole: «A titolo di incentivo» sono inserite le seguenti: «non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4»;

     al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione»;

     al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;

     al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc».

 

     All'articolo 4:

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «o di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

     al comma 3, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc»;

     al comma 4, le parole: «disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale» e le parole: «anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,»;

     il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     «5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinchè siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

     a) assenza di occupazione da non più di due anni;

     b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

     c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

     d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

     5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinchè siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

     5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinchè siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.

     5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma»;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura»;

     al comma 7, al primo periodo, le parole: «I beneficiari di cui ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter», le parole: «leggi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali» e le parole: «che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b)» e, al terzo periodo, le parole: «sentito l'ANPAL,» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;

     al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro»;

     al comma 8, lettera b):

     al numero 1), dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1,» sono inserite le seguenti: «anche per il tramite di portali regionali, se presenti,» e dopo le parole: «quale supporto nella ricerca» è inserita la seguente: «attiva»;

     al numero 2), le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori»;

     al numero 3), le parole: «ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività individuate nel Patto per il lavoro»;

     al comma 9:

     alla lettera a), le parole: «in cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite temporale massimo di cento»;

     la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario»;

     dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso»;

     dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione"»;

     al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinchè siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà»;

     al comma 12, primo periodo, le parole: «e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro»;

     al comma 15:

     al primo periodo, le parole: «In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite» e le parole: «non superiore al numero di otto ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti»;

     al terzo periodo, le parole: «I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e» sono sostituite dalle seguenti: «Le forme e le caratteristiche, nonchè le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni»;

     dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

     «15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.

     15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001.»;

     al quarto periodo, le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,»;

     al comma 2:

     al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;

     al comma 3:

     al secondo periodo, le parole: «sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati»;

     al terzo periodo, le parole: «le informazioni rilevanti ai fini della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni necessarie ai fini della concessione»;

     dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»;

     al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

     al comma 6:

     al sesto periodo, le parole: «Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA),»;

     il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7».

 

     All'articolo 6:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonchè per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonchè modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati»;

     al comma 2, capoverso d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS mette a disposizione del Sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1,» e le parole: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria all'attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale»;

     al secondo periodo, le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,»;

     al comma 4:

     all'alinea, al primo periodo, le parole da: «dai centri per l'impiego,» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «alle piattaforme» sono sostituite dalle seguenti: «mediante le piattaforme»;

     alla lettera c), le parole da: «di dar luogo» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni»;

     la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14»;

     al comma 5:

     all'alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1»;

     alla lettera b), le parole: «condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;

     alla lettera d), le parole: «condivisione delle informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione delle informazioni»;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonchè per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;

     dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.

     6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.

     6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse e le parole: "23.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "23.702 unità".

     6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unità"»;

     al comma 7:

     al primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL, dai centri per l'impiego,» sono inserite le seguenti: «dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,»;

     al secondo periodo, le parole: «Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul» sono sostituite dalle seguenti: «Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;

     dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, il comma 2-ter è abrogato;

     b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.

     8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni sui centri di assistenza fiscale».

 

     All'articolo 7:

     al comma 3, le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonchè per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»;

     al comma 5:

     alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 4, commi 4 e 6» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà»;

     la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9»;

     al comma 10:

     al primo periodo, le parole: «è effettuato dall'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;

     al secondo periodo, le parole da: «sono riversate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1»;

     al comma 12, dopo le parole: «I centri per l'impiego e i comuni» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,» e le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;

     al comma 13, dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento»;

     al comma 14, le parole: «i centri per l'impiego,» sono soppresse;

     al comma 15, dopo le parole: «I comuni sono responsabili» sono inserite le seguenti: «, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4,»;

     dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

     «15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4".

     15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonchè su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

     15-quater. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1° ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: "505 unità" sono sostituite dalle seguenti: "570 unità";

     b) alla lettera c), il numero: "1" è sostituito dal seguente: "2";

     c) alla lettera d), il numero: "169" è sostituito dal seguente: "201";

     d) alla lettera e), il numero: "157" è sostituito dal seguente: "176";

     e) alla lettera f), il numero: "171" è sostituito dal seguente: "184".

     15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre 2019.

     15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021", le parole: "è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole: "Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021"».

 

     Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 7-bis (Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità). - 1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     " a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Semprechè l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonchè in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";

     b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente".

 

     Art. 7-ter (Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale). - 1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonchè del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13.

     2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.

     3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1.

     4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

     5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

     6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonchè agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

 

     All'articolo 8:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro» è inserita la seguente: «privato», le parole: «piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL», dopo le parole: «pieno e indeterminato» sono inserite le seguenti: «, anche mediante contratto di apprendistato,» e le parole da: «e quello già goduto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali»;

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

     al secondo periodo, le parole da: «per un periodo pari alla differenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità»;

     al quinto periodo, le parole: «e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «e per un periodo non inferiore a 6 mensilità»;

     al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario del Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;

     l'ultimo periodo è soppresso;

     al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».

 

     All'articolo 9:

     al comma 4, le parole: «il SIUPL fornisce immediata comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     " b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente";

     b) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge";

     c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice"».

 

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di istituti di patronato). - 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

     b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: "inferiore all'1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

     c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: "almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

 

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «pubblicato sul sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonchè le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonchè della valutazione di cui al comma 1-bis;

     b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;

     c) predispone protocolli formativi e operativi;

     d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio»;

     al comma 2, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e dopo le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc».

 

     All'articolo 11:

     al comma 2:

     alla lettera a), dopo il numero 7) è inserito il seguente:

     «7-bis) al comma 9, le parole: "su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresì specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonchè procedure di presa in carico della vittima di atti violenti"»;

     alla lettera b):

     al numero 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183"»;

     dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

     «4-bis) al comma 12, le parole: "su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e" sono soppresse»;

     alla lettera c):

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) al comma 2, le parole: "una quota del Fondo Povertà è attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse del Fondo Povertà sono attribuite"»;

     al numero 2), le parole: «in un atto di programmazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,»;

     alla lettera d):

     il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali"»;

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2"»;

     dopo il numero 2) è inserito il seguente:

     «2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con il medesimo decreto di cui al comma 2"»;

     dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

     "10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc è costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"»;

     alla lettera e):

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: "I dati" sono sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati"»;

     al numero 2), le parole: «del decreto legislativo n. 147 del 2017» sono soppresse.

 

     Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis (Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). - 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua" sono inserite le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";

     b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: «, ai sensi dell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13» e le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonchè obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonchè alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonchè azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonchè la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

     3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo periodo, le parole: "le regioni sono autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati";

     b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

     3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:

     a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;

     b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a)»;

     al comma 5, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;

     al comma 6, le parole: «della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa»;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

     al comma 8:

     alla lettera a), le parole: «al comma 255, le parole "Fondo per il reddito di cittadinanza"» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono,»;

     alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;

     al numero 2), le parole: «. Per il funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento»;

     dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

     «8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate»;

     al comma 9, al primo periodo, le parole: «alla concessione» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della concessione», al secondo periodo, le parole: «nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «del Rdc», al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1,» sono inserite le seguenti: «accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;

     al comma 10, le parole da: «, il raggiungimento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1»;

     al comma 11, primo periodo, la parola: «Qualora» è sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora»;

     il comma 12 è sostituito dal seguente:

     «12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonchè gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018».

 

     All'articolo 13:

     al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni» e, al secondo periodo, le parole: «fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.

     1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di un terzo delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "della metà delle risorse"»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinchè le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

 

     All'articolo 14:

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli»;

     dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

     «10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

     a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonchè stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

     b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:

     1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;

     2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;

     3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;

     4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;

     5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;

     6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

     7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

     c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purchè risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

     10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

     10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     10-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

     10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.

     10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

     a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonchè stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

     b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

     1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;

     2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;

     3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;

     4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;

     5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;

     6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

     7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

     c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purchè risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

     10-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

     10-undecies. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019».

 

     Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 14-bis (Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonchè degli enti locali). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al quinquennio precedente";

     b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:

     "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

     5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

     2. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purchè in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

     3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 14-ter (Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego). - 1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte le seguenti: "nonchè di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonchè quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

     2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "scolastico" sono inserite le seguenti: "ed educativo, anche degli enti locali"».

 

     Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

     «Art. 18-bis (Sospensione dei trattamenti previdenziali). - 1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonchè per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.

     2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.

     4. La sospensione della prestazione previdenziale può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

     5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonchè agli orfani per crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

 

     All'articolo 20:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «tra la data del primo e quella» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'anno del primo e quello» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, parificandoli a periodi di lavoro»;

     al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Il versamento dell'onere» sono inserite le seguenti: «per il riscatto di cui al comma 1» e le parole: «massimo 60» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di 120» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti»;

     al comma 6, capoverso 5-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo»;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

     6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

     a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».

 

     All'articolo 21, comma 1, le parole: «legge 18 agosto 1995» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995».

 

     All'articolo 22, comma 6, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «tra le competenze del Fondo» sono inserite le seguenti: «di solidarietà».

 

     All'articolo 23:

     al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori» sono inserite le seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonchè i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;

     al comma 5, primo periodo, le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «45.000 euro».

 

     All'articolo 25:

     al comma 1:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: "a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione;"»;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate"»;

     alla lettera d), capoverso 5, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonchè di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»;

     alla lettera f), capoverso 11, le parole: «della medesima spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della spesa» e le parole: «dei rispettivi enti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «dei rispettivi Istituti»;

     al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del nuovo Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente», dopo le parole: «possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente» e le parole: «come individuati nelle disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti».

 

     Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 25-bis (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti".

 

     Art. 25-ter (Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici). - 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

     2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

     3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

     All'articolo 26:

     al comma 1, capoverso 47, le parole: «come modificato dal comma 48 del presente articolo,» sono soppresse;

     al comma 2, le parole: «Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sistema aeroportuale».

     Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 26-bis (Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria). - 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020";

     b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020".

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

 

     Art. 26-ter (Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa). - 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

     Art. 26-quater (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). - 1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

     "6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".

     2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.

 

     Art. 26-quinquies (Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV). - 1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

     2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 26-sexies (Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center). - 1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

 

     Art. 26-septies (Organizzazione dell'ANPAL). - 1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:

     a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";

     b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

 

     All'articolo 27:

     al comma 4, le parole: «comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «commi 569, lettera b), e 1098, della legge»;

     al comma 6, lettera a), le parole: «da venti a cinquanta mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».

 

     All'articolo 28:

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» e la parola: «23,» è soppressa;

     alla lettera a), le parole: «6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

     al comma 3, le parole: «la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico» sono soppresse e la parola: «relativi» è sostituita dalle seguenti: «, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi»;

     al comma 4, le parole: «Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso»;

     al comma 6, le parole: «ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies».

     È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

 

     «Allegato A

     (articolo 7, comma 15-ter)

     Dati anagrafici aziende/datori di lavoro

     Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale"

     Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende

     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione separata"

     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione autonoma artigiani"

     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione commercianti"

     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione agricoltura"

     Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà

     Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS

     Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà, di prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito».

 

 


[1] Allegato così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 5 aprile 2019, n. 81.