§ 42.4.31 - Legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:24/01/1978
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio del Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o [...]
Art. 2.      Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di [...]
Art. 3.      L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso [...]
Art. 4.      La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la [...]
Art. 5.      Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile [...]
Art. 6.      Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate [...]
Art. 7.      Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di: [...]
Art. 8.      Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'art. 1 sono tenuti, entro [...]
Art. 9.      Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente art. 1 effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, [...]
Art. 10.      Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del presidente della [...]
Art. 11.      Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla [...]


§ 42.4.31 - Legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

(G.U. 1 febbraio 1978, n. 31)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio del Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

     Per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

          Art. 3.

     L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

 

          Art. 4.

     La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

     La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati [1] .

 

          Art. 5.

     Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.

 

          Art. 6.

     Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

     La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

 

          Art. 7.

     Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

 

          Art. 8.

     Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'art. 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:

     1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;

     2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

     3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

     Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

     Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o l'infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza della nomina, salva la validità degli atti compiuti.

 

          Art. 9.

     Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente art. 1 effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

 

          Art. 10.

     Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del presidente della regione, della giunta regionale o dei singoli assessori, le regioni provvedono ad emanare norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali risultanti dalla presente legge, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

          Art. 11.

     Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 30 luglio 1990, n. 218.