§ 27.6.556 - L. 4 dicembre 2008, n. 189.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:04/12/2008
Numero:189


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, è convertito in [...]


§ 27.6.556 - L. 4 dicembre 2008, n. 189.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

(G.U. 6 dicembre 2008, n. 286)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154

 

 

All'articolo 1:

 

al comma 1, nell'alinea, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e, nella lettera c), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

 

al comma 2, nell'alinea, le parole: «nella Gazzetta ufficiale n. 105 del 7 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».

 

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120). - 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: “L'adozione delle iniziative” fino a: “e agli ambiti” sono sostituite dalle seguenti: “L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti”.

 

Art. 1-ter. - (Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31). - 1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato».

 

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 2-bis. - (Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte). - 1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.

 

Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

 

2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

 

3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.

 

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo.

 

5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

 

6. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 2-quater. - (Disposizioni per gli enti locali). - 1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

 

2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

 

3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009.

 

4. All'articolo 160, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 

“e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali;”.

 

5. All'articolo 161, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario”.

 

6. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all'articolo 151, comma 7, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile”;

 

b) all'articolo 226, comma 1, le parole: “due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “30 giorni”;

 

c) all'articolo 227, comma 2, primo periodo, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile”;

 

d) all'articolo 233, comma 1, le parole: “due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “30 giorni”.

 

7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati».

 

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 3. - (Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali). - 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

 

“4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

 

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

 

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”».

 

All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

«1-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: “disciplinare entro il 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “disciplinare entro il 31 dicembre 2009” e le parole: “entro la predetta data” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data”».

 

All'articolo 5, al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al comma 2».

 

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

 

«Art. 5-bis. - (Interventi vari in materia di spesa). - 1. Per il funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009.

 

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, degli importi indicati nell'elenco medesimo».

 

All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

 

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.

 

1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.

 

1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni».

 

 

Elenco n. 1

(Articolo 5-bis)

 

Disposizione normativa

Codice UPB

Denominazione CAP

Capitolo

Descrizione UPB

Integrazione

 

 

 

 

 

2008

2009

MINISTERO DELL'INTERNO

 

Legge 23 settembre 1993, n. 379

5.1.2

Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi

2316/1

Protezione e assistenza sociale

289.128

289.128

Legge 12 gennaio 1996, n. 24

5.1.2

Contributo Compensativo

2316/2

Protezione e assistenza sociale

259.688

259.688

Legge 28 agosto 1997, n. 284

5.1.2

Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi

2316/6

Protezione e assistenza sociale

43.995

43.995

Totale parziale

 

 

 

 

592.811

592.811