§ 27.6.306 - D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.
Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:18/02/2000
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Soppressione trasferimenti erariali.
Art. 2.  Compartecipazione regionale all'IVA.
Art. 3.  Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali.
Art. 4.  Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine.
Art. 5.  Rideterminazione delle aliquote.
Art. 6.  Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite.
Art. 7.  Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni.
Art. 8.  Vincolo di destinazione delle spese sanitarie.
Art. 9.  Procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria.
Art. 10.  Partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento.
Art. 11.  Abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRAP.
Art. 12.  Ulteriore compartecipazione all'accisa sulla benzina alle regioni di confine.
Art. 13.  Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario.
Art. 14.  Provvedimenti di attuazione.
Art. 15.  Norme di coordinamento.


§ 27.6.306 - D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

(G.U. 15 marzo 2000, n. 62).

 

Art. 1. Soppressione trasferimenti erariali.

     1. A decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle seguenti disposizioni:

     a) articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio 1999, n. 2, relativo alla compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della soppressione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione;

     b) articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera;

     c) articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999, n. 54, concernenti la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;

     d) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale.

     2. La spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d) del comma 1 è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, di quelle destinate al finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 2000, di quelle destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al finanziamento della Croce Rossa Italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle previste dalle seguenti norme:

     legge 5 giugno 1990, n. 135;

     legge 6 marzo 1998, n. 40;

     legge 27 ottobre 1993, n. 433;

     legge 23 dicembre 1993, n. 548;

     legge 2 giugno 1988, n. 218;

     decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;

     decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

     articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 [1].

     3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base del rispetto della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi Istituti con la programmazione regionale, in termini di definizione e verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento [2].

     4. I trasferimenti soppressi ai sensi del presente articolo sono compensati con la compartecipazione regionale all'imposta sui valore aggiunto (IVA), di cui all'articolo 2, con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 3, comma 1, e dall'aumento della compartecipazione di cui all'articolo 4, nelle misure necessarie a realizzare detta compensazione. A quest'ultimo fine, le aliquote e le quote di compartecipazione sono stabilite dagli articoli 2, 3 e 4, sulla base di dati previsionali e, successivamente, ove necessario, determinati in via definitiva sulla base di dati consuntivi a norma dell'articolo 5.

 

     Art. 2. Compartecipazione regionale all'IVA. [3]

     1. E' istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.

     2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

     3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 è attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7:

     a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;

     b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale;

     c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;

     d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

     Art. 3. Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali.

     1. A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento.

     2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali.

     3. L'acconto dell'IRPEF è ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento.

 

     Art. 4. Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine.

     1. A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta.

 

     Art. 5. Rideterminazione delle aliquote.

     1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo.

     2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data [4].

     3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere [5].

 

     Art. 6. Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite. [6]

     1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione [7].

     1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all’articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1 [8].

     2. [Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1.] [9]

 

     Art. 7. Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni.

     1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il "Fondo perequativo nazionale" al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale. Le quote di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), e l'entità del Fondo perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui all'allegato A).

     2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali, la determinazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), è effettuata in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come definiti e determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A). A decorrere dal 2004 possono essere apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato A), relativamente al parametro della dimensione geografica, con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4. Le quote di cui al presente comma sono fissate in modo tale da assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacità fiscale.

     3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione è comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4. L'importo cosi' determinato viene rapportato all'importo della compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'articolo 2, comma 2, e al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.

     4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 è ridotta del 5 per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 è ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse che residuano in ciascun anno sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A).

 

     Art. 8. Vincolo di destinazione delle spese sanitarie.

     1. Al fine di assicurare in ogni regione i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per gli anni dal 2001 al 2003, ciascuna regione è vincolata a destinare, per l'erogazione delle tipologie di assistenza, delle prestazioni e dei servizi individuati dal Piano sanitario nazionale, una spesa corrente pari al fabbisogno finanziario per il Servizio sanitario regionale, definito in funzione della quota capitaria di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, determinata tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche e socio sanitarie di ciascuna regione secondo i criteri generali e le modalità indicate nell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     2. Al finanziamento della spesa corrente di cui al comma 1 concorrono i trasferimenti erariali per le prestazioni assistenziali rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a favore della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

     3. A partire dal 2004, il vincolo di cui al comma 1 è rimosso nei confronti delle regioni che hanno attivato le procedure di monitoraggio e verifica dell'assistenza sanitaria erogata e del sistema di garanzie di cui all'articolo 9.

     4. Gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti alla regione che li ha realizzati, sempre che siano garantiti i livelli di assistenza di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria.

     1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonchè di permettere la verifica del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle compatibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con uno o più decreti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale.

     2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:

     a) un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonchè dei vincoli di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     b) le regole e le convenzioni per la rilevazione, la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di cui alla lettera a);

     c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di monitoraggio e per l'individuazione delle regioni che non rispettano o non convergono verso i parametri di cui alla lettera a), anche prevedendo limiti di accettabilità entro intervalli di oscillazione dei valori di riferimento.

     3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al presente articolo e per la individuazione di forme di sostegno alle regioni, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro della sanità, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per cento della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale e la loro contestuale sostituzione con trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del sistema di garanzie.

     5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna secondo il rispettivo regime, in modo da rendere trasparenti le responsabilità di dette determinazioni, con riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi istituzionali, nonchè da evidenziare i prevedibili effetti finanziari delle determinazioni medesime sui diversi livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti da disposizioni legislative assunte a livello nazionale, siano correlati ad un corrispondente adeguamento della quota di compartecipazione regionale all'IVA.

 

     Art. 10. Partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento.

     1. Le regioni a statuto ordinario partecipano all'attività di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

     Art. 11. Abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRAP.

     1. Dal 2001 è abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP, prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.

     2. Conseguentemente sono rideterminate le quote di finanziamento della spesa sanitaria spettanti a ciascuna regione e soppresse dall'articolo 1.

     3. Con la stessa decorrenza alle province ed ai comuni vengono assicurati trasferimenti erariali di importo pari alla compartecipazione IRAP per l'anno 1998, incrementata del tasso programmato d'inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali - capitolo 1601 - unità previsionale di base 3.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, opportunamente integrato.

     4. Le modalità di invio al Ministero dell'interno delle notizie relative al gettito di cui al comma 1, spettante alle singole province ed ai singoli comuni, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

     Art. 12. Ulteriore compartecipazione all'accisa sulla benzina alle regioni di confine. [10]

     [1. In attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte dell'Unione europea, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine.

     2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione viene corrisposta una somma pari ai nove decimi dell'incremento espresso in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa vigente nell'anno di competenza.

     3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.]

 

     Art. 13. Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario.

     1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'articolo 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.

     2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al netto dell'ammontare della quota di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonchè, limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87.

     3. Per il periodo 2001-2004 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico- finanziaria [11].

     4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al periodo 2001-2004 un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'articolo 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine [12].

     5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

     7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

     Art. 14. Provvedimenti di attuazione.

     1. I provvedimenti da adottare per l'attuazione del presente decreto legislativo sono predisposti con il concorso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 11 del presente decreto, e sono comunicate alle competenti Commissioni parlamentari.

 

     Art. 15. Norme di coordinamento.

     1. Al fine di assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e di effetti finanziari netti negativi per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, con le procedure previste dai singoli statuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvederà a coordinare le disposizioni in esso contenute con i rispettivi ordinamenti finanziari.

 

ALLEGATO A

(Omissis)

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 83 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[2] Comma così modificato dall'art. 83 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[3] Per la rideterminazione dell'aliquota di cui al presente articolo vedi, da ultimo, l'art. 1 del D.P.C.M. 10 dicembre 2021 (G.U. 22 gennaio 2022, n. 17).

[4] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191.

[5] Comma modificato dall'art. 30 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e così sostituito dall'art. 3 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[7] Comma già modificato dall'art. 11 bis del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, dall'art. 4 bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e così ulteriormente modificato dall'art. 34 quinquies del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 675, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[9] Comma sostituito dall'art. 3 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 e dall'art. 4 bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ed abrogato dall'art. 1, comma 323, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[10] Articolo abrogato dall'art. 2 ter del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191.