§ 95.12.1 - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.12 irap
Data:15/12/1997
Numero:446


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'imposta.
Art. 2.  Presupposto dell'imposta.
Art. 3.  Soggetti passivi.
Art. 4.  Base imponibile.
Art. 5.  Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.
Art. 5 bis.  (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali).
Art. 6.  Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari.
Art. 7.  Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.
Art. 8.  Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 9.  Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo
Art. 10.  Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
Art. 10 bis.  Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis.
Art. 11.  Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta.
Art. 11 bis.  Variazioni fiscali del valore della produzione netta.
Art. 12.  Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti.
Art. 13.  Disposizioni concernenti il GEIE.
Art. 14.  Periodo di imposta.
Art. 15.  Spettanza dell'imposta.
Art. 16.  Determinazione dell'imposta.
Art. 17.  Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti.
Art. 18.  Agevolazioni per nuove iniziative produttive.
Art. 19.  Dichiarazione dei soggetti passivi.
Art. 20.  Obblighi contabili.
Art. 21.  Domicilio dei soggetti passivi.
Art. 22.  Giurisdizione sulle controversie.
Art. 23.  Accesso alle informazioni.
Art. 24.  Poteri delle regioni.
Art. 25.  Disciplina temporanea.
Art. 26.  Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta.
Art. 27.  Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta.
Art. 28.  Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 29.  Finanziamento delle città metropolitane.
Art. 30.  Riscossione dell'imposta e versamento in acconto.
Art. 31.  Primo acconto di imposta.
Art. 32.  Violazioni relative alla dichiarazione.
Art. 33.  Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.
Art. 34.  Ritardato o omesso versamento dell'imposta.
Art. 35.  Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.
Art. 36.  Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi.
Art. 37.  Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare.
Art. 38.  Determinazione del Fondo sanitario nazionale.
Art. 39.  Ripartizione del Fondo sanitario nazionale.
Art. 40.  Modalità per il riversamento dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF.
Art. 41.  Determinazione delle eccedenze.
Art. 42.  Versamento delle eccedenze.
Art. 43.  Riferimenti sistematici.
Art. 44.  Adeguamento dei trattati internazionali.
Art. 45.  Disposizioni transitorie.
Art. 46.  Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito.
Art. 47.  Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia.
Art. 48.  Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento tributario delle indennità di fine rapporto.
Art. 49.  Detrazioni per oneri.
Art. 50.  Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 51.  Imposte e tasse abolite.
Art. 52.  Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
Art. 53.  Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
Art. 54.  Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.
Art. 55.  Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario.
Art. 56.  Imposta provinciale di trascrizione.
Art. 57.  Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni.
Art. 58.  Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.
Art. 59.  Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.
Art. 60.  Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali.
Art. 61.  Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali.
Art. 62.  Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.
Art. 63.  Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 64.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 65.  Variazioni di bilancio.
Art. 66.  Entrata in vigore.


§ 95.12.1 - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(G.U. 23 dicembre 1997, n. 298 - S.O.).

 

TITOLO I

ISTITUZIONE E DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Art. 1. Istituzione dell'imposta.

     1. E' istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.

     2. L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

 

     Art. 2. Presupposto dell'imposta.

     1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta [1].

     1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale [2].

 

     Art. 3. Soggetti passivi.

     1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta [3]:

     a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

     b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

     c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

     d) [i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, semprechè non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34] [4];

     e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma [5];

     e bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale [6].

     2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

     a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile [7];

     b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

     c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13;

     c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonchè le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601[8].

 

     Art. 4. Base imponibile.

     1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

     2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale [9].

     3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni".

 

     Art. 5. Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali. [10]

     1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio [11].

     2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

     3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

     4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

     5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall'impresa.

 

     Art. 5 bis. (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). [12]

     1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

     1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66 [13].

     2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile [14].

 

     Art. 6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari. [15]

     1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 [16]:

     a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

     b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

     c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;

     c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo [17].

     2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario [18].

     3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

     4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

     5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

     6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.

     7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

     a) interessi netti;

     b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

     c) costi per servizi di produzione di banconote;

     d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

     e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

     f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

     8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico [19].

     9. Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare [20].

 

     Art. 7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. [21]

     1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

     a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

     b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento;

     b-bis) perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo [22].

     2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare [23].

     3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

     4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1o dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.

 

     Art. 8. Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

     1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi [24].

 

     Art. 9. Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo [25].

     1. Per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 [26].

     2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta [27].

     3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle società e enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle società di cui alla successiva lettera b), la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 [28].

 

     Art. 10. Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

     1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni [29].

     2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibili alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibile alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma [30].

     3. [31].

     4. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile è determinata:

     a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;

     b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'articolo 8;

     c) [32].

     5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.

 

     Art. 10 bis. Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis. [33]

     1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti [34].

     2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta. [35]

     1. Nella determinazione della base imponibile:

     a) sono ammessi in deduzione:

     1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro [36];

     1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi [37];

     2) [per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età inferiore ai 35 anni] [38];

     3) [per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni] [39];

     4) [per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato] [40];

     5) per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale [41];

     b) non sono ammessi in deduzione:

     1) [fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile] [42];

     2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [43];

     3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

     4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

     5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;

     6) [il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze] [44].

     1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purchè abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale [45].

     1 bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [46].

     2. [Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10 bis, comma 1] [47].

     3. [Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Non rilevano, comunque, le plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917] [48].

     4. [Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione] [49].

     4 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

     a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

     b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

     c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

     d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

     d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 [50].

     4 bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro [51].

     4 bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2 [52].

     4 ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale [53].

     4-quater. [A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita] [54].

     4-quinquies. [Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo] [55].

     4-sexies. [In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati] [56].

     4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro [57].

     4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto [58].

 

     Art. 11 bis. Variazioni fiscali del valore della produzione netta. [59]

     [1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 56, comma 3, lettera a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 100, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.

     2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 57, 58, comma 3, 85, comma 2, 86, comma 1, lettera c), e 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.]

 

     Art. 12. Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti.

     1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10 bis [60].

     2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio. Qualora le suddette attività o imprese siano esercitate nel territorio di più regioni si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 2 [61].

     2-bis. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. A tali fini, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [62].

     3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla, legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, è scomputata dalla base imponibile [63].

 

     Art. 13. Disposizioni concernenti il GEIE.

     1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma dell'articolo 12, comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, ed è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell'articolo 4, comma 2.

     2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20.

     3. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.

     4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

 

     Art. 14. Periodo di imposta.

     1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

 

     Art. 15. Spettanza dell'imposta.

     1. L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

 

     Art. 16. Determinazione dell'imposta.

     1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 [64].

     1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

     a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;

     b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

     c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento [65].

     2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10 bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento [66].

     3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi [67].

     3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonchè degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi [68].

 

     Art. 17. Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti.

     1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

     2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono dei regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi [69].

     3. Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente articolo 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali [70].

     3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, è computato in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espresso in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000 [71].

     3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 [72].

     3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo [73].

     4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 [74].

     5. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della medesima legge, è deducibile per intero dalla base imponibile.

     6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalità. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria [75].

 

     Art. 18. Agevolazioni per nuove iniziative produttive.

     1. [76].

     1 bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1 [77].

     2. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1.

 

     Art. 19. Dichiarazione dei soggetti passivi.

     1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta.

     1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive [78].

     2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

     3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

     4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.

     5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [79].

     6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio dell'impresa.

 

     Art. 20. Obblighi contabili.

     1. Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

 

     Art. 21. Domicilio dei soggetti passivi.

     1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

     Art. 22. Giurisdizione sulle controversie.

     1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

     Art. 23. Accesso alle informazioni.

     1. L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.

     2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attività di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.

 

     Art. 24. Poteri delle regioni.

     1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei princìpi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.

     2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.

     3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali [80].

     4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

     5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

     6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.

     7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

 

     Art. 25. Disciplina temporanea.

     1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attività di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento.

 

     Art. 26. Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta.

     1. E' attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attività.

     2. E' altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota è determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa è stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalità di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato- Regioni, è determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalità di attribuzione.

 

     Art. 27. Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta.

     1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

     2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.

     3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalità di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.

     4. Le regioni. possono attribuire alle provincie e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.

     5. [81].

     6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 28. Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive. [82]

 

     Art. 29. Finanziamento delle città metropolitane.

     1. Le regioni, nell'attribuire alle città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.

 

     Art. 30. Riscossione dell'imposta e versamento in acconto.

     1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

     2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

     3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

     4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

     5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato- Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo [83].

     6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso.

     7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

     Art. 31. Primo acconto di imposta.

     1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta è applicabile, l'acconto di cui all'articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, è pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto. Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno [84].

 

     Art. 32. Violazioni relative alla dichiarazione. [85]

     [1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.

     2. Se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta dovuta.

     2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato [86].

     2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis [87].

     3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.]

 

     Art. 33. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni. [88]

     [1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 32 se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

     2. Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione o l'esibizione all'ufficio.]

 

     Art. 34. Ritardato o omesso versamento dell'imposta.

     1. In caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

     Art. 35. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.

     1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilità si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 36. Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi.

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:

     a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

     b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

     d) la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;

     e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

     2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

 

     Art. 37. Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare.

     1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

     3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall'acconto di cui all'articolo 31 i dodicesimi dell'imposta e della tassa di cui all'articolo 36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a norma del medesimo comma 2, l'abolizione dei predetti tributi e quella di entrata in vigore del presente decreto, nonché l'importo dei contributi di cui alla lettera a) del medesimo comma dell'articolo 36 eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati.

 

     Art. 38. Determinazione del Fondo sanitario nazionale. [89]

     1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito, ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2, dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26 [90].

     2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.

     3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

     1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno [91].

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e della quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente [92].

     3. Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria [93].

     4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38 [94].

     5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

 

     Art. 40. Modalità per il riversamento dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF.

     1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome.

     2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.

     3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 41. Determinazione delle eccedenze.

     1. [95].

     2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo, e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati [96].

     3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall'ammontare del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all'articolo 38, comma 2, l'ammontare dei contributi sanitari riscossi nell'anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo, nonché l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch'essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo, e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati [97].

     3 bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2 [98].

 

     Art. 42. Versamento delle eccedenze.

     1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

     2. [99].

     3. [100].

     4. [101].

     5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all'art. 3, comma 4, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

     6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni dal 1998 al 2002, nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2003 non si dà luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime [102].

 

     Art. 43. Riferimenti sistematici.

     1. Le disposizioni del presente titolo che fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio.

     2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario.

 

     Art. 44. Adeguamento dei trattati internazionali.

     1. Ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l'imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con l'articolo 36.

 

     Art. 45. Disposizioni transitorie.

     1. [Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 1,70 per cento] [103].

     2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento [104].

     3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000 [105].

     4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

     5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.

     6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000 [106].

 

TITOLO II

REVISIONE DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E

DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE

PERSONE FISICHE, ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE

REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO

DELLE PERSONE FISICHE

 

     Art. 46. Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito.

     1. Il comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 15.000.000 18,5%

b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%

c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%

d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%

e) oltre lire 135.000.000 45,5%".

 

     Art. 47. Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia.

     1. L'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.".

 

     Art. 48. Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento tributario delle indennità di fine rapporto.

     1. L'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le altre detrazioni dall'imposta, è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;

d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;

h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, di lire 70.000.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;

g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".

     2. All'art. 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di una somma pari a lire 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma pari a lire 600 mila".

 

     Art. 49. Detrazioni per oneri.

     1. Ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, è fissata al 19 per cento, a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

 

     Art. 50. Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     1. E' istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

     2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

     3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonchè degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi [107].

     4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7 bis del citato decreto n. 600 del 1973 [108].

     5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa [109].

     6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

     7. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonchè norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

     8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.

 

TITOLO III

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI

 

     Art. 51. Imposte e tasse abolite.

     1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite:

     a) [110];

     b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

     c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

 

     Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

     1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

     2. [I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi] [111].

     3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

     4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa [112].

     5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

     a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

     1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

     2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

     3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

     4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica [113];

     c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

     d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

     6. [La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4] [114].

     7. [115].

 

     Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

     1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) [116].

     2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

     3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto [117].

     4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

 

     Art. 54. Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.

     1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione [118].

     1 bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo [119].

 

     Art. 55. Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario.

     1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

 

     Art. 56. Imposta provinciale di trascrizione.

     1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

     1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo [120].

     2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province [121].

     3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa [122].

     4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita [123].

     5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

     6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonchè le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione [124].

     7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

     8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

     9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

     10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

     11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

 

     Art. 57. Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni.

     1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";

     b) all'art. 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole "art. 7 della parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella";

     c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso:

     1) nell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 4), la parola "autoveicoli" è sostituita dalle seguenti: "unità da diporto"; alla stessa lettera, nel n. 5, dopo le parole "di beni mobili" sono inserite le seguenti: ", esclusi quelli di cui all'art. 11-bis della tabella,";

     2) nell'art. 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonchè le note;

     3) nell'art. 8, comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" è sostituita dalle seguenti: "unità da diporto";

     4) nell'art. 11, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";

     d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, dopo l'art. 11, è aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.".

     2. E' abrogato il comma 2 dell'art. 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stesso art. 59 è inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'art. 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera l).".

     3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

 

     Art. 58. Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

     1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'art. 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.".

     b) nel comma 2 dell'art. 5, relativo alla base imponibile, l'ultimo periodo è soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.";

     c) nel comma 1 dell'art. 13, concernente i rimborsi dell'imposta, l'ultimo periodo è soppresso.

     2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

     3. [Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente] [125].

     4. [126].

 

     Art. 59. Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

     1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

     a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

     b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

     c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

     d) [considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto] [127];

     e) [considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela] [128];

     f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

     g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

     h) [disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662] [129];

     i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

     l) [semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

     1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata;

     2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;

     3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;

     4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 né superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);

     5) potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione] [130];

     m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

     n) [razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario] [131];

     o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

     p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

     2. [Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504] [132].

     3. [Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi] [133].

 

     Art. 60. Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali.

     1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

     2. [134].

     3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti a norma dal comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4 [135].

     4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario [136].

     5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data [137].

 

     Art. 61. Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali.

     1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999 [138].

     2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999 [139].

     3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.

     4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti [140].

 

     Art. 62. Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. [141]

     [1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

     2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

     a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

     b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;

     c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;

     d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone [142];

     e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;

     f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

     3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.

     4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.]

 

     Art. 63. Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. [143]

     [1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [144].

     2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

     a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

     b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

     c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

     d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

     e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

     f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

     1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

     1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.500 per utenza;

     1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.250 per utenza;

     2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo àmbito territoriale;

     3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione [145];

     g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale [146];

     g bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [147].

     3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi [148].]

 

     Art. 64. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

     2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data [149].

     3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 65. Variazioni di bilancio.

     1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 66. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.

     2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 125, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[3] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[4] Lettera sostituita dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e abrogata dall'art. 1, comma 70, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista dal comma 72.

[5] L'originaria lettera e) è sostituita dalle attuali lettere e) ed e bis) per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[6] L'originaria lettera e) è sostituita dalle attuali lettere e) ed e bis) per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con la decorrenza ivi prevista al comma 69. Il testo previgente recava: " a) i fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, alla legge 14 agosto 1993, n. 344, e alla legge 25 gennaio 1994, n. 86".

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 70, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista dal comma 72.

[9] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 70, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista dal comma 72.

[10] Articolo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dall'art. 1 del D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[11] Comma così modificato dall'art. 13 bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[13] Comma inserito dall'art. 1, comma 20, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, con la decorrenza ivi prevista dal comma 23.

[14] Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Articolo modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art. 2 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, dall'art. 15 bis del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 e sostituito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[16] Alinea così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 158, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e così sostituita dall'art. 16 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[19] Comma già modificato dall'art. 82 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 1, comma 68, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 85, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[20] Comma già modificato dall'art. 82 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[21] Articolo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, dall'art. 4 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, dall'art. 6 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e sostituito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 158, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e così sostituita dall'art. 16 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma così modificato dall'art. 82 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[25] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 70, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista dal comma 72.

[26] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 70, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista dal comma 72.

[27] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[28] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[29] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, dall'art. 5 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[30] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[31] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[32] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[33] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[34] Comma già modificato dall'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[35] L'articolo 11 è stato da ultimo sostituito dagli attuali articoli 11 e 11 bis, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[36] Numero così modificato dall'art. 10 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

[37] Numero inserito dall'art. 1, comma 988, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[38] Numero modificato dall'art. 15 bis del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla L. 3 agosto 2007, n. 127, dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art. 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 1, comma 484, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista al comma 485 e abrogato dall'art. 10 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Numero modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art. 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 1, comma 484, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista al comma 485 e abrogato dall'art. 1, comma 1085, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[40] Numero modificato dall'art. 15 bis del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 e abrogato dall'art. 10 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Lettera da ultimo sostituita dall'art. 1, comma 266, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il n. 5 è stato così modificato dall'art. 10 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, con la decorrenza ivi prevista.

[42] Numero sostituito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[43] Numero sostituito dall'art. 5 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e così modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[44] Numero abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[45] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla L. 24 marzo 2015, n. 34.

[46] Comma inserito dall'art. 5 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[47] Comma modificato dall'art. 5 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[48] Comma modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247 e abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[49] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[50] Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'art. 5 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, già modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dall'art. 1, comma 484, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza ivi prevista al comma 485 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 123, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Il testo previgente reca: "4 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91; d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525".

[51] Comma inserito dall'art. 5 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, già modificato dall'art. 1, comma 266, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, con la decorrenza ivi prevista.

[52] Comma inserito dall'art. 5 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, già modificato dall'art. 1, comma 266, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1085, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[53] Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, già modificato dall'art. 5 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 266, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[54] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 11 ter del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, sostituito dall'art. 1, comma 132, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e abrogato dall'art. 10 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sostituito dall'art. 11 ter del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e abrogato dall'art. 1, comma 132, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[56] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 266, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e abrogato dall'art. 1, comma 132, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[57] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 266, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, già sostituito dall'art. 1, comma 132, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, con la decorrenza ivi prevista.

[58] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la decorrenza prevista nello stesso comma e al comma 25, e così sostituito dall'art. 10 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, con la decorrenza ivi prevista.

[59] L'articolo 11 è stato sostituito dagli attuali articoli 11 e 11 bis, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506. Il presente articolo è stato ulteriormente sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247 e abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[60] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[61] Comma così modificato dall'art. 1, comma 70, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista dal comma 72.

[62] Comma inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con la decorrenza ivi prevista.

[63] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[64] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. L'ultima disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 1, comma 22, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la decorrenza ivi prevista.

[65] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. L'ultima disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 1, comma 22, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la decorrenza ivi prevista.

[66] Comma già sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[67] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[68] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1107, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[69] Comma sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e così modificato dall'art. 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[70] Comma sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[71] Comma inserito dall'art. 25 octies del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

[72] Comma inserito dall'art. 25 octies del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

[73] Comma inserito dall'art. 25 octies del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

[74] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[75] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[76] Comma modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137. Sostituisce il comma 210, art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[77] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[78] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[79] Comma così modificato dall'art. 11 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

[80] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[81] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[82] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[83] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[84] Comma così da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

[85] Articolo abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista.

[86] Comma inserito dall'art. 1, comma 27, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[87] Comma inserito dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[88] Articolo abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista.

[89] Le disposizioni previste dal presente articolo cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2001, per effetto dell'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

[90] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[91] Le disposizioni previste dal presente comma cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2001, per effetto dell'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

[92] Le disposizioni previste dal presente comma cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2001, per effetto dell'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

[93] Le disposizioni previste dal presente comma cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2001, per effetto dell'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

[94] Le disposizioni previste dal presente comma cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2001, per effetto dell'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

[95] Comma abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, con effetto a decorrere dall'anno 2001.

[96] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[97] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[98] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[99] Comma abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, con effetto a decorrere dall'anno 2001.

[100] Comma abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, con effetto a decorrere dall'anno 2001.

[101] Comma abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, con effetto a decorrere dall'anno 2001.

[102] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[103] Comma modificato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 9 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 19 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall’art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art 1, comma 118, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 1, comma 390, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art. 2 della L. 22 dicembre 2008, n. 203, dall'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e abrogato dall'art. 1, comma 70, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con la decorrenza ivi prevista dal comma 72. La penultima disposizione di modifica era stata abrogata dall'art. 1, comma 22, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la decorrenza ivi prevista.

[104] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 2005, n. 21 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate contro il presente comma.

[105] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[106] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[107] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, già modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, dall'art. 40 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Per la modifica del termine di cui al secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 1, comma 5, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[108] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[109] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[110] Lettera abrogata dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[111] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e abrogato dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[112] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[113] Lettera modificata dall'art. 32 della L. 13 maggio 1999, n. 133, dall'art. 78 della L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall'art. 23 nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 e così sostituita dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[114] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[115] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[116] Comma così modificato dall'art. 1, comma 788, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[117] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

[118] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

[119] Comma aggiunto dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[120] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[121] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 154, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[122] Comma così modificato dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[123] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e così modificato dall'art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[124] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art. 33 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 165, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[125] Comma abrogato dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[126] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[127] Lettera abrogata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[128] Lettera abrogata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[129] Lettera abrogata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[130] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[131] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[132] Comma abrogato dall'art. 1, comma 175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[133] Comma abrogato dall'art. 1, comma 175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[134] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[135] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[136] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[137] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506. Il termine di cui al presente comma è differito al 1 gennaio 2000 per effetto dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[138] Comma modificato dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 1 del D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[139] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176.

[140] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

[141] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. L'art. 4, comma 3 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che limitatamente all'anno 2020 l'abrogazione non ha effetto.

[142] Lettera così modificata dall'art. 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[143] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. L'art. 4, comma 3 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che limitatamente all'anno 2020 l'abrogazione non ha effetto.

[144] Comma così sostituito dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[145] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[146] Lettera così sostituita dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[147] Lettera aggiunta dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[148] Comma sostituito dall'art. 18 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e così modificato dall'art. 10 della L. 1 agosto 2002, n. 166.

[149] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.