§ 95.28.1a - D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.28 uffici finanziari
Data:19/11/1998
Numero:422


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa
Art. 2.  Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
Art. 3.  Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 4.  Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive
Art. 5 . Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Art. 6.  Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie


§ 95.28.1a - D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472.

(G.U. 9 dicembre 1998, n. 287)

 

     Art. 1. Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa

     1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 1, riguardante la soppressione degli uffici di cassa degli uffici finanziari:

     1) al comma 1, le parole: "e dal Dipartimento del territorio" sono soppresse;

     2) al comma 2, le parole: "dai suddetti uffici" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio";

     b) nell'articolo 2, comma 1, lettera l), concernente la definizione di entrate, dopo le parole: "di cui all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2";

     c) nell'articolo 3, comma 1, concernente la determinazione delle entrate, le parole "dall'ufficio finanziario competente" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio dell'ente creditore";

     d) nell'articolo 4, comma 1, riguardante i soggetti incaricati della riscossione, le parole: "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente" sono soppresse;

     e) nell'articolo 6 concernente la riscossione di particolari entrate, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

     " 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento.

     3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4.

     3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.";

     f) nell'articolo 7, comma 2, concernente la riscossione coattiva, le parole "amministrate da enti diversi da quelli" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle";

     g) nell'articolo 8, concernente i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole: "o alle casse degli enti territoriali competenti", ovunque ricorrano, sono soppresse;

     h) l'articolo 9, riguardante il versamento agli enti diversi dallo Stato, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9 (Versamento agli enti diversi dallo Stato ). 1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.";

     i) all'articolo 10, riguardante i pagamenti effettuati con i fondi della riscossione:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     " 2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale.";

     2) nel comma 4, dopo le parole: "su apposito modello" sono inserite le seguenti: ", approvato con il decreto di cui al comma 5,";

     3) il comma 5, è sostituito dal seguente:

     " 5. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attività svolte dai medesimi uffici.";

     l) dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

     "Art. 16-bis (Validità degli atti compiuti ). - 1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".

 

          Art. 2. Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

     1. Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 17, riguardante il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi:

     1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "titolari di partita IVA" sono soppresse;

     2) nel comma 2, lettera a), le parole: ", primo comma," sono soppresse; nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;";

     b) nell'articolo 18, concernente i termini per il versamento:

     1) al comma 1, la parola "15" è sostituita dalla seguente: "sedici";

     2) al comma 3, dopo la parola: "annuali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre";

     c) nell'articolo 20, riguardante i versamenti rateali delle somme dovute per imposte e contributi:

     1) al comma 1, dopo le parole: "dall'INPS" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto,";

     2) al comma 4, la parola "15" è sostituita dalla seguente: "sedici";

     d) nell'articolo 21, comma 1, concernente gli adempimenti delle banche, la parola: "quarto" è sostituita dalla seguente: "quinto";

     e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le modalità di versamento, le parole da: "alla scadenza" a: "idoneità" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998";

     f) nell'articolo 25, relativo alla decorrenza dei versamenti unitari:

     1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", nonché i soggetti non titolari di partita IVA";

     2) al comma 4, è soppresso il terzo periodo, concernente le caratteristiche della garanzia relativa ai rimborsi dei crediti vantati a seguito della compensazione.

     2. Le disposizioni recate dalle lettere a), numero 1), b), numero 1), c), numero 2) e d) del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

          Art. 3. Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 19-bis-1, comma 1, lettera i), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.";

     b) nell'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.";

     c) nell'articolo 38-bis concernente la prestazione di garanzie per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

     a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

     b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

     1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

     2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

     3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

     c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

     1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

     2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

     3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

     L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.".

     2. Nell'articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, le parole: "alle cooperative agricole" sono sostituite dalle seguenti: "ai produttori agricoli".

     3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998; delle disposizioni di cui alla predetta lettera b), se non applicate nelle liquidazioni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente può avvalersi in sede di dichiarazione annuale.

 

          Art. 4. Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

     1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 7, comma 1, lettera e), concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, dopo le parole: "degli oneri di gestione degli investimenti" sono inserite le seguenti: ", degli interessi passivi";

     b) nell'articolo 10, comma 1, concernente la determinazione del valore della produzione netta per gli enti non commerciali:

     1) dopo le parole: "esclusivamente attività non commerciali" sono inserite le seguenti: "e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

     2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999";

     c) nell'articolo 17, concernente le agevolazioni di carattere territoriale e per particolari soggetti, al comma 3, le parole: da "definiti" a "n. 218" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE"; nel medesimo comma la parola: "spese" è sostituita dalla seguente: "retribuzioni";

     d) nell'articolo 31, comma 1, riguardante il primo acconto dell'imposta, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.";

     e) nell'articolo 45, concernente disposizioni transitorie, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     " 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 1,9, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.";

     f) nell'articolo 64, comma 2, concernente la facoltà di proroga dei contratti relativi all'accertamento e alla riscossione di taluni tributi locali, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999"; nel medesimo comma, le parole: "anteriormente alla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1998".

     2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.

 

          Art. 5. Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

     1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 5, comma 3, concernente il termine per l'adeguamento degli statuti, le parole da: "Entro sei mesi" a: "prima della predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998";

     b) nell'articolo 9, comma 1, concernente le agevolazioni temporanee per il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali, le parole: "30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1999"; nel medesimo comma le parole da: "è esente dalle imposte" fino a: "ente cessionario" sono sostituite dalle seguenti: "non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti";

     c) nell'articolo 10, relativo alla individuazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale:

     1) al comma 4, dopo le parole: "svolta direttamente da fondazioni" sono inserite le seguenti: "ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente";

     2) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali".

     2. Nella lettera e) del comma 4-quinquies dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;".

     3. Nella lettera e) del settimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;".

 

          Art. 6. Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie

     1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 13, recante disposizioni relative al ravvedimento del contribuente in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie:

     1) nel comma 1, lettera b), dopo le parole: "ad un sesto" sono inserite le seguenti: "del minimo"; nella medesima lettera, le parole: "sulla determinazione e sul pagamento del tributo", sono sostituite dalle seguenti: "sulla determinazione o sul pagamento del tributo";

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     " 4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.";

     b) all'articolo 25, comma 3, recante disposizioni transitorie, le parole: "entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 1998"; dopo il medesimo comma è aggiunto il seguente: "3- bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.".