§ 54.5.24 - L. 5 ottobre 1991, n. 317.
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.5 piccola e media impresa
Data:05/10/1991
Numero:317


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge e definizione di piccola impresa.
Art. 2.  Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo.
Art. 3.  Forme di partecipazione al capitale di rischio.
Art. 4.  Controlli.
Art. 5.  Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni.
Art. 6.  Agevolazioni per gli investimenti innovativi.
Art. 7.  Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali.
Art. 8.  Agevolazioni per spese di ricerca.
Art. 9.  Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio.
Art. 10.  Credito d'imposta: norme di attuazione.
Art. 11.  Disposizioni tributarie.
Art. 12.  Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali.
Art. 13.  Revoca delle agevolazioni.
Art. 14.  Agevolazioni per la diffusione commerciale.
Art. 15.  Partecipazione ad azioni comunitarie.
Art. 16.  Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate.
Art. 17.  Soggetti beneficiari.
Art. 18.  Composizione dei consorzi e delle società consortili.
Art. 19.  Oggetto dell'attività.
Art. 20.  Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi.
Art. 21.  Accesso ai contributi.
Art. 22.  Ammontare del contributo e liquidazione.
Art. 23.  Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.
Art. 24.  Finanziamenti agevolati.
Art. 25.  Intervento del Mediocredito centrale.
Art. 26.  Garanzia integrativa.
Art. 27.  Società consortili miste.
Art. 28.  Revoca delle agevolazioni.
Art. 29.  Consorzi di garanzia collettiva fidi.
Art. 30.  Ammissione alle agevolazioni statali.
Art. 31.  Modalità dell'intervento statale.
Art. 32.  Concessione di contributi.
Art. 33.  Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali.
Art. 34.  Centri per l'innovazione.
Art. 35.  Prestiti partecipativi.
Art. 36.  Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale.
Art. 37.  Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Art. 38.  Coordinamento degli interventi.
Art. 39.  Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale.
Art. 40.  Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949.
Art. 41.  Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Art. 42.  Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato.
Art. 43.  Assegnazione di fondi e copertura finanziaria.


§ 54.5.24 - L. 5 ottobre 1991, n. 317.

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

(G.U. 9 ottobre 1991, n. 237, S.O).

 

CAPO I

FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Finalità della legge e definizione di piccola impresa.

     1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:

     a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;

     b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonché dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali turistiche e di servizi [1];

     c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

     d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;

     e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.

     2. Ai fini della presente legge si considera:

     a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;

     b) piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie [2].

     3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:

     a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;

     b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

     4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2.

     5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

     6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.

     6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee [3].

 

     Art. 2. Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo.

     1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

     2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.

     3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9.

     4. Il decreto di cui al comma 3 determina:

     a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;

     b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché dei soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

     c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti

dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;

     d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;

     e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte.

     5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società iscritte all'albo di cui al comma 3.

     6. [4].

 

     Art. 3. Forme di partecipazione al capitale di rischio.

     1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:

     a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata;

     b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni;

     c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle lettere a) e b);

     d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.

     2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, è fatto divieto alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:

     a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;

     b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;

     c) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonché da soggetti che controllino tali società o enti, ovvero siano da questi controllati;

     d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

 

     Art. 4. Controlli.

     1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'articolo 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonché degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità conferite al fondo di cui all'articolo 43 ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1, svolge attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attività di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ricorrere, sulla base di apposite convenzioni alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.

     4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le società finanziarie regionali.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali».

     6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attività di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.

 

CAPO II

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE.

 

     Art. 5. Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni. [5]

     1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:

     a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

     b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

     c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

     d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

     e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

     f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

     g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente;

     g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera [6];

     g ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza [7].

     2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

     3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 [8].

 

     Art. 6. Agevolazioni per gli investimenti innovativi. [9]

     1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 è concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.

     2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.

     3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.

     4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.

     5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1, D.L. 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 [10].

 

     Art. 7. Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali. [11]

 

     Art. 8. Agevolazioni per spese di ricerca. [12]

     1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.

     3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991- 1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

     4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

     5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

     6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4 [13].

 

     Art. 9. Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio.

     1. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque per non più di 200 milioni di lire.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 14 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

 

     Art. 10. Credito d'imposta: norme di attuazione.

     1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

     2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali - attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

     3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.

     4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2.

     5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.

     6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 12.

     7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

     8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

     9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.

     10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo [14].

 

     Art. 11. Disposizioni tributarie.

     1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

     2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

     3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato [15].

     4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'articolo 13.

 

     Art. 12. Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali. [16]

     1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.

     2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.

     3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività delle stesse.

     5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta i sensi del comma 4, attestanti l'effettività delle spese sostenute la conformità delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.

     6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

     7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonché gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

     8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.

     9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 [17].

 

     Art. 13. Revoca delle agevolazioni.

     1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.

     2. [18].

     3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

     4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.

     5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

     6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6.

 

     Art. 14. Agevolazioni per la diffusione commerciale.

     1. A valere sulle disponibilità attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

     2. La Simet S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990 [19].

     3. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970.

 

CAPO III

PARTECIPAZIONE AD AZIONI COMUNITARIE E DISPOSIZIONI

PER LE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE

 

     Art. 15. Partecipazione ad azioni comunitarie.

     1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dimissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale - ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma può essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

     2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonché delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.

     3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.

     5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

 

     Art. 16. Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate.

     1. Per le imprese e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati delle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 nonché l'importo delle agevolazioni stesse, sono aumentati del 50 per cento.

     2. Le somme di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che, ai sensi della presente legge, non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o di disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 43.

     3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni normative e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario degli imprenditori meridionali, riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilità complessive del fondo medesimo.

CAPO IV

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA PICCOLE IMPRESE.

 

     Art. 17. Soggetti beneficiari. [20]

     1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

     2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.

 

     Art. 18. Composizione dei consorzi e delle società consortili.

     1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

     2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

 

     Art. 19. Oggetto dell'attività.

     1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare:

     a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6;

     b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;

     c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

     d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

     e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

     f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;

     g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

     h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;

     i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;

     l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

     m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

     n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

     o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;

     p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

     q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

 

     Art. 20. Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi.

     1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

     2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

 

     Art. 21. Accesso ai contributi.

     1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'articolo 43, comma 1. Il programma deve indicare:

     a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

     b) le modalità e i tempi di realizzazione;

     c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

     2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto- programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo.

     5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato [21].

     6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 4.

     7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono regolamentate le modalità per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.

     8. I programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5.

 

     Art. 22. Ammontare del contributo e liquidazione.

     1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

     2. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

     3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

     4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.

     5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.

     6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993.

 

     Art. 23. Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240. [22]

     1. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     2. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

 

     Art. 24. Finanziamenti agevolati.

     1. Per la promozione delle attività di cui all'articolo 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

     2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attività di cui all'articolo 19. Il limite è elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.

     3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.

 

     Art. 25. Intervento del Mediocredito centrale.

     1. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

     2. Per i consorzi e le società consortili fra piccole imprese ubicati nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

     3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     4. Le disponibilità residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi sono conferite al Mediocredito centrale le ulteriori somme di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi per il 1993.

 

     Art. 26. Garanzia integrativa.

     1. [23]

     2. [24]

     3. Con le modalità ed entro i limiti di cui al comma 2, capoversi primo, secondo e terzo, del presente articolo, la garanzia integrativa del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, può essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese.

     4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

 

     Art. 27. Società consortili miste. [25]

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

     2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

     3. Al punto 4° dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: «sempreché siano fondati e gestiti da altri enti pubblici» sono soppresse.

     4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

     5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

     6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.

     7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:

     a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

     b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;

     c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;

     d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

     e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

     f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

     g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;

     h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

     i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

     l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

     m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

     8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.

     9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

     10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.

     12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.

     13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

     14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.

 

     Art. 28. Revoca delle agevolazioni.

     1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 è disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.

     2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso d'interesse legale.

     3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le relative somme affluiscono al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.

 

CAPO V

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

 

     Art. 29. Consorzi di garanzia collettiva fidi.

     1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'articolo 30 che abbiano come scopi sociali:

     a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

     b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

     2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'articolo 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

     2 bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese [26].

 

     Art. 30. Ammissione alle agevolazioni statali.

     1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.

 

     Art. 31. Modalità dell'intervento statale.

     1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro è aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le società consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite può essere aumentato al 50 per cento per le cooperative, i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.

     2. Ciascun consorzio, società consortile o cooperativa è ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.

     3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.

     4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorché le procedure di recupero siano esaurite.

     5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistite da analoghe garanzie.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

 

     Art. 32. Concessione di contributi.

     1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonché i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31.

     2. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

 

     Art. 33. Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali. [27]

     [1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, società consortile o cooperativa fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi, società consortili o cooperative operanti nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo è dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 31.

     2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.

     3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.

     4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

     6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31, nonché dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 [28].

     7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 è necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni.]

 

     Art. 34. Centri per l'innovazione. [29]

     1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.

     2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.

 

CAPO VI

PRESTITI PARTECIPATIVI.

 

     Art. 35. Prestiti partecipativi.

     1. Gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 2, possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese come definite dall'articolo 1, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.

     2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito mobiliare o alla società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.

     3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

     4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'articolo 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata.

     5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 36. Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale. [30]

     1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna [31].

     2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento [32].

     3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi [33].

     4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi [34].

     5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

 

     Art. 37. Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46. [35]

 

     Art. 38. Coordinamento degli interventi.

     1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 39. Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale.

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,     emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto della necessità di provvedere:

     a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale;

     b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunità economica europea;

     c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attività di certificazione;

     d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici;

     e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare successivamente al decreto di cui al comma 1, si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui allo stesso comma 1.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate entro il limite di 27 unità secondo la seguente articolazione:

     a) n. 5 posti di ottavo livello;

     b) n. 5 posti di settimo livello;

     c) n. 7 posti di sesto livello;

     d) n. 6 posti di quinto livello;

     e) n. 3 posti di quarto livello;

     f) n. 1 posto di terzo livello.

     4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 40. Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949.

     1. [36].

 

     Art. 41. Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a:

     a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e società;

     b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;

     c) gestire fondi di agevolazione;

     d) estendere l'attività del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia.

     2. Le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 42. Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato.

     1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di 15 unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.

     2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato è soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.

 

CAPO VIII

COPERTURA FINANZIARIA

 

     Art. 43. Assegnazione di fondi e copertura finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993.

     2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede:

     a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori»;

     b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi.

     4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

     5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1 è altresì autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilità del citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilità della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.

     6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma.

     7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

     8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[2] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.

[4] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[5] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[8] Il D.M. del 23 dicembre 1996 (G.U. 30 dicembre 1996, n. 304) dispone che a partire dalla data del 1 gennaio 1997, la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 5, 6, 8, 10 e 12, per investimenti innovativi e per spese di ricerca, è sospesa in attesa della nuova definizione delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92 3c del trattato. Dispone, inoltre, che le domande spedite e pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in regime di sospensione della presentazione di cui al comma precedente saranno restituite. Successivamente il D.M. del 10 novembre 1997 (G.U. 21 novembre 1997, n. 272) ha confermato, dal 1 gennaio 1997, la data di sospensione dei termini di presentazione delle istanze di agevolazione ai sensi degli artt. 5, 6 e 12, disposta con il citato decreto 23 dicembre 1996.

[9] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[10] Il D.M. del 23 dicembre 1996 (G.U. 30 dicembre 1996, n. 304) dispone che a partire dalla data del 1 gennaio 1997, la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 5, 6, 8, 10 e 12, per investimenti innovativi e per spese di ricerca, è sospesa in attesa della nuova definizione delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92 3c del trattato. Dispone, inoltre, che le domande spedite e pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in regime di sospensione della presentazione di cui al comma precedente saranno restituite. Successivamente il D.M. del 10 novembre 1997 (G.U. 21 novembre 1997, n. 272) ha confermato, dal 1 gennaio 1997, la data di sospensione dei termini di presentazione delle istanze di agevolazione ai sensi degli artt. 5, 6 e 12, disposta con il citato decreto 23 dicembre 1996.

[11] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[12] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[13] Il D.M. del 23 dicembre 1996 (G.U. 30 dicembre 1996, n. 304) dispone che a partire dalla data del 1 gennaio 1997, la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 5, 6, 8, 10 e 12, per investimenti innovativi e per spese di ricerca, è sospesa in attesa della nuova definizione delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92 3c del trattato. Dispone, inoltre, che le domande spedite e pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in regime di sospensione della presentazione di cui al comma precedente saranno restituite. Successivamente il D.M. del 10 novembre 1997 (G.U. 21 novembre 1997, n. 272) ha confermato, dal 1 gennaio 1997, la data di sospensione dei termini di presentazione delle istanze di agevolazione ai sensi degli artt. 5, 6 e 12, disposta con il citato decreto 23 dicembre 1996.

[14] Il D.M. del 23 dicembre 1996 (G.U. 30 dicembre 1996, n. 304) dispone che a partire dalla data del 1 gennaio 1997, la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 5, 6, 8, 10 e 12, per investimenti innovativi e per spese di ricerca, è sospesa in attesa della nuova definizione delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92 3c del trattato. Dispone, inoltre, che le domande spedite e pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in regime di sospensione della presentazione di cui al comma precedente saranno restituite. Successivamente il D.M. del 10 novembre 1997 (G.U. 21 novembre 1997, n. 272) ha confermato, dal 1 gennaio 1997, la data di sospensione dei termini di presentazione delle istanze di agevolazione ai sensi degli artt. 5, 6 e 12, disposta con il citato decreto 23 dicembre 1996.

[15] Comma prima modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 e successivamente così modificato dall'art. 15 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

[16] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[17] Il D.M. del 23 dicembre 1996 (G.U. 30 dicembre 1996, n. 304) dispone che a partire dalla data del 1 gennaio 1997, la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 5, 6, 8, 10 e 12, per investimenti innovativi e per spese di ricerca, è sospesa in attesa della nuova definizione delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92 3c del trattato. Dispone, inoltre, che le domande spedite e pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in regime di sospensione della presentazione di cui al comma precedente saranno restituite. Successivamente il D.M. del 10 novembre 1997 (G.U. 21 novembre 1997, n. 272) ha confermato, dal 1 gennaio 1997, la data di sospensione dei termini di presentazione delle istanze di agevolazione ai sensi degli artt. 5, 6 e 12, disposta con il citato decreto 23 dicembre 1996.

[18] Comma abrogato dall'art. 54 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[19] Comma così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[20] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[21] Con sentenza 23 ottobre 1992, n. 427, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 5 dell'art. 21, nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse.

[22] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[23] Sostituisce, con tre commi, i commi secondo e terzo dell'art. 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675.

[24] Sostituisce con tre commi il sesto comma dell'art. 7 della L. 10 ottobre 1975, n. 517.

[25] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[26] Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[27] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[28] Comma così modificato dall'art. 54 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[29] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[30] Rubrica così sostituita dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

[31] Comma così sostituito dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

[32] Comma così sostituito dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

[33] Comma così sostituito dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

[34] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

[35] Articolo abrogato dall'art. 54 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[36] Aggiunge la lettera e bis) al secondo comma dell'art. 17 della L. 25 luglio 1952, n. 949.