§ 44.1.5 - R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:20/09/1934
Numero:2011


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'unito testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, «visto», d'ordine nostro, dal Capo del [...]
Art. 1.  (Art. 1 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 1, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art 1, comma primo della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 2.  (Art. 2, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 3.  (Art. 1, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 4.  (Art. 1, commi secondo e quinto, e art. 2, n. 1, del regio decreto-legge, 16 giugno 1927, n. 1071).
Art. 5.      Nelle materie economico-sociali di propria competenza, i Ministeri corrispondono direttamente con i Consigli e con gli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Art. 6.  (Art. 7, comma terzo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2 della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 7.  (Art. 7, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 1, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 8.  (Art. 7, comma secondo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 3, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 9.  (Art. 7, comma secondo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 3, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 10.  (Art. 8, commi terzo e quarto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 11.  (Art. 2, n. 4, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 12.  (Art. 5, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
Art. 13.  (Art. 5 della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 14.      Il collegio dei revisori è costituito di consiglieri scelti dal consiglio nazionale in modo che nel collegio stesso risultino rappresentate tutte le sezioni del consiglio ed in modo altresì che [...]
Art. 15.  (Art. 3, comma primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 16.  (Art. 4, comma quinto, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 3, comma quarto e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 17.  (Art. 7, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 18.  (Art. 7, commi quarto, quinto e sesto, e art. 8 del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
Art. 19.  (Art. 7, commi quarto e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 20.  (Art. 4 della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 21.  (Art. 7, comma primo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 22.  (Art. 7, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 7, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
Art. 23.  (Art. 8, commi primo, nn. 1, 2 e 4, e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 24.  (Art. 13, comma terzo, lett. b, della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 25.  (Art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 26.  (Art. 11 della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 27.      Il collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari del consiglio, la regolarità dei mandanti, delle reversali e dei residui, e [...]
Art. 28.  (Art. 10 del regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104).
Art. 29.  (Art. 7 della legge 3 gennaio 1929, n. 16).
Art. 30.  (Art. 6, comma primo, nn. 1 e 2, e secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, n. 2 e art. 3, comma primo, nn. 1, 2, 3 e 4, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
Art. 31.  (Art. 3, n. 5 e 10, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
Art. 32.  (Art. 3, nn. 5, 6, 7, 8 e 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 33.      Mediante regi decreti, promossi dal Ministero per le corporazioni, sentiti i ministri interessati e il Consiglio di Stato, alle aziende speciali, costituite dai Consigli a norma del precedente [...]
Art. 34.      L'accertamento degli usi e delle consuetudini da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, a norma del precedente articolo 32, comma secondo, è effettuato con il seguente [...]
Art. 35.      Copia autentica della raccolta e delle modifiche di cui all'art. 40 è trasmessa ai ministri interessati, nonché alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, aventi giurisdizione sul [...]
Art. 36.      L'autorità giudiziaria e chiunque vi abbia interesse possono richiedere al Consiglio copia autentica della raccolta o di singole parti di essa e valersene in giudizio
Art. 37.      Gli usi e le consuetudini accertati dai Consigli possono combattersi colla prova contraria e quelli non accertati possono provarsi con ogni mezzo di prova
Art. 38.      Le cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione della provincia comunicano al Consiglio notizia delle sentenze che accertano la esistenza o l'inesistenza di un uso o di una consuetudine [...]
Art. 39.      Le raccolte devono essere rivedute e aggiornate periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni
Art. 40.      I Consigli hanno facoltà di procedere ad accertamento di usi e consuetudini anche durante il periodo che intercorre fra un aggiornamento periodico e l'altro delle raccolte di cui all'art. 39
Art. 41.  (Art. 10, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 4, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16)
Art. 41. bis  [4]
Art. 42.  (Art. 1, comma sesto, e art. 10, comma terzo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071)
Art. 43.  (Art. 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 44.  (Art. 1, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
Art. 45.  (Art. 1, commi terzo e quarto, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
Art. 46.  (Art. 2, comma primo, nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
Art. 47.  (Art. 21, commi primo, secondo, ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 48.  (Art. 28, commi dal terzo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 49.  (Art. 29, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731)
Art. 50.  (Art. 29, commi primo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 51.  (Art. 31, commi dal primo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 52.  (Art. 18, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 53.  (Art. 19 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).
Art. 54.  (Art. 20, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).
Art. 55.  (Art. 3, commi primo e secondo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).
Art. 56.  (Art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 57.  (Art. 22 della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 58.  (Art. 23 e art. 24, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731)
Art. 59.  (Art. 17 della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 60.  (Art. 25 della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 61.  (Art. 9 del regio decreto legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 19 del regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104; art. 26 della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 62.  (Art. 16 della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 63.  (Art. 12, comma primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 64.  (Art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 65.  (Art. 13 della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 66.  (Art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 875).
Art. 67.  (Art. 35, commi dal primo al quarto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 68.  (Art. 35, comma quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 69.  (Art. 3, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578).
Art. 70.      I consigli che non abbiano già adempiuto all'accertamento degli usi e delle consuetudini, attenendosi alle norme di cui agli art. 34 e seguenti, dovranno provvedervi entro un anno dalla entrata [...]
Art. 71.      Sono esenti dalle tasse di registro ed ipotecarie gli atti di acquisto di stabili da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa destinati a loro sede e a sede dei dipendenti [...]
Art. 72.  [15]
Art. 73.  (Art. 15 del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; articolo unico della legge 17 giugno 1929, n. 1955; art. 16, comma secondo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071)
Art. 73. bis  [18]
Art. 73. ter  [20]
Art. 74.  (Art. 5 della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071)
Art. 74. bis  [22]
Art. 75.  (Art. 4, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071)
Art. 76.  (Art. 4, commi terzo e quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).
Art. 77.  [26]
Art. 78.  (Art. 10, comma quarto, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
Art. 79.  (Art. 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, e art. 8 comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; [...]
Art. 80.  (Art. 1 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).
Art. 81.  (Art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731).
Art. 82.      Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente testo unico o con esso incompatibili


§ 44.1.5 - R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa

(G.U. 21 dicembre 1934, n. 299)

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, «visto», d'ordine nostro, dal Capo del governo, Primo ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per le corporazioni, e dal Ministro per le finanze.

 

Testo unico.

 

Titolo I

 

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI E DEGLI UFFICI

 

          Art. 1. (Art. 1 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 1, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art 1, comma primo della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     In ogni provincia sono istituiti con sede nel capoluogo:

     - il Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

     - l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

 

          Art. 2. (Art. 2, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     I Consigli provinciali dell'economia corporativa rappresentano, in modo unitario e integrale, gli interessi delle attività economiche delle rispettive province e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali della nazione.

     I Consigli sono enti pubblici, dotati, di personalità giuridica.

 

          Art. 3. (Art. 1, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     I Consigli provvedono al coordinamento dell'attività degli enti od organi che operano in provincia nel campo economico e sociale, oppure che svolgono attività tecnica in tali campi, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni o di altri ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il Consiglio di Stato.

     Ai Consigli possono essere delegati, in parte o in tutto, i poteri di vigilanza sugli enti od organi di cui al comma precedente che a norma delle leggi in vigore competono ai singoli Ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con regi decreti promossi in conformità del comma stesso.

     Ad essi possono essere delegate altre funzioni in relazione ai poteri del Consiglio nazionale delle corporazioni e delle singole corporazioni.

     I Consigli stessi sono organi consultivi dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni locali per quanto si attiene alle materie di carattere economico o sociale.

 

          Art. 4. (Art. 1, commi secondo e quinto, e art. 2, n. 1, del regio decreto-legge, 16 giugno 1927, n. 1071).

     Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono uffici di Stato, posti alla dipendenza del Ministero delle corporazioni e amministrati dal Ministero stesso pel tramite dei prefetti, nella loro qualità di presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa. Gli Uffici stessi sono gli organi periferici del detto Ministero e in tale qualità curano l'esecuzione dei suoi atti e provvedimenti e funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive province.

     Essi funzionano altresì come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessità di ordine esecutivo dei Consigli medesimi e delle aziende, gestioni o servizi, in conformità delle disposizioni dei presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consigliari.

     Agli uffici predetti sono applicabili le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 660, sui poteri dei prefetti.

 

          Art. 5.

     Nelle materie economico-sociali di propria competenza, i Ministeri corrispondono direttamente con i Consigli e con gli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

     Previ accordi col Ministero delle corporazioni e limitatamente alle materie suindicate, essi possono inoltre disporre che gli Uffici provinciali dell'economia corporativa provvedano all'esecuzione di determinati incarichi.

 

Titolo II

 

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI

 

Capo I

 

ORGANI DEI CONSIGLI

 

          Art. 6. (Art. 7, comma terzo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Sono organi del consiglio provinciale dell'economia corporativa:

     1) il presidente;

     2) il vice-presidente;

     3) il comitato di presidenza;

     4) il consiglio generale;

     5) le sezioni;

     6) le commissioni speciali permanenti, eventualmente costituite a norma dell'art. 13.

     Ogni consiglio ha inoltre il collegio dei revisori.

     Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore dell'ufficio provinciale dell'economia corporativa.

 

          Art. 7. (Art. 7, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 1, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Il prefetto della provincia è presidente del consiglio provinciale dell'economia corporativa e ne ha la rappresentanza legale.

 

          Art. 8. (Art. 7, comma secondo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 3, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Il vice-presidente del consiglio è nominato con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per l'interno.

 

          Art. 9. (Art. 7, comma secondo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 3, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Il comitato di presidenza è composto del presidente, del vice-presidente, dei presidenti e dei vice-presidenti di sezione.

     I presidenti e i vice-presidenti di sezione sono nominati con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per l'interno, in modo che sia assicurata, per ogni sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

 

          Art. 10. (Art. 8, commi terzo e quarto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Quando il comitato di presidenza esercita le funzioni indicate nell'art. 32, n. 5, partecipano alle riunioni, con voto deliberativo, oltre il presidente e il vice-presidente, soltanto i membri del comitato rappresentanti le attività economiche per le quali sussistano nella provincia uffici di collocamento e un rappresentante della federazione dei fasci di combattimento.

     In questo caso prendono anche parte alle riunioni, con voto consultivo: l'ispettore corporativo; il direttore della sede provinciale, competente per territorio, dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale; un rappresentante dell'opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra; un rappresentante dell'associazione nazionale combattenti; e, sempre quando lo disponga il presidente, anche i presidenti delle commissioni amministrative degli uffici di collocamento.

 

          Art. 11. (Art. 2, n. 4, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Il consiglio generale è composto dei membri del comitato di presidenza, dei consiglieri delle sezioni o dei membri di diritto di cui nel successivo art. 20.

 

          Art. 12. (Art. 5, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

     I consigli sono divisi in sezioni.

     Il numero, la composizione e la competenza di queste sono stabiliti, per ciascun consiglio, con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri ministri interessati, secondo le disposizioni del regolamento generale.

 

          Art. 13. (Art. 5 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     In seno ai consigli, per la trattazione di singole materie di carattere prevalentemente tecnico o per l'amministrazione di aziende, gestioni o servizi speciali, possono essere istituite, secondo le disposizioni del regolamento generale, commissioni speciali permanenti composte di persone appartenenti al consiglio generale o alle categorie previste nell'art. 20, commi terzo e quarto.

     Tali commissioni sono istituite con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri ministri interessati.

     Il decreto di istituzione determina la composizione delle commissioni, la natura del voto dei loro membri, anche in deroga all'art. 20, e i limiti della loro competenza, in confronto di quella del comitato di presidenza, del consiglio generale e delle sezioni.

 

          Art. 14.

     Il collegio dei revisori è costituito di consiglieri scelti dal consiglio nazionale in modo che nel collegio stesso risultino rappresentate tutte le sezioni del consiglio ed in modo altresì che risulti osservato il criterio di rappresentanza di cui al secondo comma dell'art. 15.

 

          Art. 15. (Art. 3, comma primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     I consiglieri, nel numero fissato con decreto del ministro per le corporazioni, sentiti i ministri interessati, sono designati dalle associazioni professionali giuridicamente riconosciute, di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti ed artisti, nella cui circoscrizione sia compresa in provincia.

     La rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro deve esser uguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali insieme considerati.

     Il ministro per le corporazioni, sentiti i ministri interessati, ha facoltà di ammettere alla designazione, fino al numero complessivo di sei consiglieri, l'ente nazionali fascista della cooperazione, l'associazione nazionale fra le casse di risparmio, l'associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, nonché altre istituzioni ed enti pubblici che abbiano sede o esplichino attività nella provinciale sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.

 

          Art. 16. (Art. 4, comma quinto, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 3, comma quarto e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     La ripartizione fra le varie associazioni professionali del numero dei consiglieri, stabilito in conformità del primo comma dell'articolo precedente, e quella del numero dei consiglieri riservato alle designazioni delle istituzioni e degli enti di cui al terzo comma dell'articolo stesso sono determinate con decreto del ministro per le corporazioni, sentiti i ministri interessati.

     Le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle designazioni dei consiglieri anzidetti sono stabiliti nel regolamento generale.

     I consiglieri sono nominati con decreto del prefetto.

 

          Art. 17. (Art. 7, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     Alla carica di vice-presidente, presidente e vice-presidente di sezione e consigliere non possono essere nominate le persone che non abbiano i requisiti per la nomina a rettori della provincia, nè coloro che abbiano col consiglio rapporti di dipendenza, diretta od indiretta, attraverso le istituzioni che il consiglio amministra, o interessi contrastanti con il consiglio stesso.

     Non possono contemporaneamente far parte del consiglio provinciale dell'economia corporativa i coniugi, i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione della stessa società anonima, salvo in quest'ultimo caso le eccezioni che potranno essere stabilite dal regolamento.

     La medesima incompatibilità è stabilita, per una stessa sezione o commissione speciale, fra i soci di una società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di una azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi dipendenti, e fra dipendenti di una stessa azienda.

 

          Art. 18. (Art. 7, commi quarto, quinto e sesto, e art. 8 del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

     Il vice-presidente, i presidenti e i vice-presidenti di sezione ed i consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

     Essi, prima di entrare in funzione, prestano dinanzi al prefetto il giuramento prescritto dall'art. 45 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

     Le cariche predette sono gratuite; tuttavia è consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per funzioni inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento generale.

 

          Art. 19. (Art. 7, commi quarto e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     I componenti il consiglio decadono dalla carica quando perdano i requisiti per la nomina o quando, nel periodo di un anno, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui sono tenuti ad intervenire.

     La decadenza del vice-presidente, dei presidenti e dei vice-presidenti di sezione è dichiarata, su proposta del prefetto, con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per l'interno.

     La decadenza dei consiglieri è pronunciata dal prefetto con deliberazione motivata.

 

          Art. 20. (Art. 4 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Sono membri di diritto del consiglio:

     1) l'ispettore corporativo;

     2) l'ispettore agrario;

     3) il direttore della cattedra ambulante provinciale di agricoltura;

     4) il comandante di corte o di centuria della milizia forestale;

     5) il capo del competente ufficio del genio civile;

     6) il veterinario provinciale.

     Essi partecipano alle adunanze del consiglio generale e possono anche essere chiamati a partecipare a quelle degli altri organi con deliberazione del presidente, in ogni caso con voto consultivo.

     I dirigenti degli uffici locali delle altre amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni parastatali, aventi competenza nella provincia, e l'ispettore del tesoro presso le locali borse valori possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del consiglio con deliberazione del presidente.

     Alle stesse condizioni, possono essere chiamate, in numero non superiore a sei per ciascuna adunanza, persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa o nelle questioni attinenti ad altre attività e discipline tecniche o giuridiche interessanti la produzione.

 

Capo II

 

COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSILIARI

 

          Art. 21. (Art. 7, comma primo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Il presidente:

     1) convoca e presiede il consiglio generale e il comitato di presidenza;

     2) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio e del comitato predetti;

     3) propone al ministro per le corporazioni la istituzione delle commissioni speciali permanenti di cui all'art. 13, previa deliberazione del consiglio generale;

     4) dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del consiglio e quanto altro gli venga ordinato dal ministro per le corporazioni e, per la parte tecnica delle materie di rispettiva competenza, dagli altri ministri interessati.

 

          Art. 22. (Art. 7, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 7, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

     Il vice-presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo o per sua delegazione, può sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.

     In caso di assenza o di impedimento del vice-presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di sezione designato dal presidente del consiglio.

 

          Art. 23. (Art. 8, commi primo, nn. 1, 2 e 4, e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Il comitato di presidenza:

     1) compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

     2) prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio generale e delle sezioni; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate rispettivamente al consiglio generale o alle sezioni interessate, nella prima adunanza, per la ratifica;

     3) delibera sulle materie di cui agli art. 30, 31 e 32 ed esercita le attribuzioni indicate negli articoli stessi, qualora non sia diversamente disposto dal presente testo unico, dal regolamento generale o da leggi e regolamenti speciali e sempre quando il comitato stesso non ritenga di deferire la cognizione delle materie o l'esercizio delle attribuzioni anzidette al consiglio generale o ad altri organi del consiglio;

     4) decide sui ricorsi in materia di denuncie delle ditte, di cui all'art. 46, n. 2, e su quelli in materia di accertamento dei tributi consigliari, a norma dell'art. 56.

     Il comitato di presidenza è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.

 

          Art. 24. (Art. 13, comma terzo, lett. b, della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Il consiglio generale:

     1) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del ministero delle corporazioni;

     2) delibera sui regolamenti interni;

     3) delibera sulla costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e sulla partecipazione ad essi;

     4) giudica, in seconda istanza, i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 56.

     5) promuove iniziative, esprime pareri e formula voti su questioni generali che vengano ad esso sottoposte dal ministero delle corporazioni o da altri ministeri interessati ovvero dal presidente o da singoli consiglieri.

     Il regolamento potrà stabilire altri oggetti riservati alla competenza del consiglio generale.

     Il consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano il ministro per le corporazioni o altri ministri interessati di concerto col ministro per le corporazioni, ovvero lo richieda il comitato di presidenza o la metà dei membri del consiglio stesso.

 

          Art. 25. (Art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Le sezioni:

     1) deliberano nelle materie ad esse deferite dal regolamento generale o da speciali leggi e regolamenti;

     2) discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del consiglio;

     3) fanno le proposte che ritengano opportune nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del consiglio generale o del comitato di presidenza, secondo le rispettive competenze;

     4) compiono, su richiesta del presidente del consiglio, indagini, studi e ricerche riferendone al presidente stesso.

     Ciascuna sezione è convocata dal suo presidente di propria iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri, previa autorizzazione del presidente del consiglio.

     Il presidente del consiglio dispone la convocazione di due o più sezioni riunite quando le materie da discutere interessino contemporaneamente più categorie di attività economiche rappresentate in sezioni diverse e in tal caso la previdenza è assunta dal presidente stesso o, per sua delega, dal vice-presidente del consiglio.

 

          Art. 26. (Art. 11 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Le commissioni speciali permanenti istituite a norma dell'art. 13 discutono e trattano le materie di loro competenza, riferendone al presidente del consiglio, amministrano le aziende, gestioni o servizi speciali loro affidati e adempiono a tutti i compiti che vengono loro assegnati dal presidente del consiglio di propria iniziativa o su richiesta degli altri organi del consiglio.

     Sono convocate dai rispettivi presidenti secondo necessità e previa autorizzazione del presidente del consiglio.

 

          Art. 27.

     Il collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari del consiglio, la regolarità dei mandanti, delle reversali e dei residui, e le relative contabilità, le regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.

     Esso presenta apposite relazioni al consiglio generale sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

 

          Art. 28. (Art. 10 del regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104).

     Le deliberazioni adottate in adunanza di una o più sezioni o dalle commissioni speciali permanenti ovvero le conclusioni sulle questioni trattate dalle sezioni o commissioni stesse sono soggette al visto del presidente del consiglio, al fine di accertare che non interferiscano con la materia di competenza di altre sezioni o commissioni, nè impegnino il bilancio consigliare.

     La deliberazione di una o più sezioni o commissioni speciali permanenti, portante comunque un influenza sul bilancio, ha valore di semplice proposta, in merito alla quale delibera il consiglio generale o, in caso di urgenza, il comitato di presidenza.

     Quando la deliberazione interferisce con la materia di competenza di altre sezioni o commissioni speciali permanenti, il presidente del consiglio convoca di urgenza le sezioni o le commissioni interessate.

 

          Art. 29. (Art. 7 della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

     Le sedute del consiglio generale pubbliche, salvo quelle riguardanti argomenti d'indole personale.

     Il presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli oggetti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

     Le sedute del comitato di presidenza, delle sezioni e delle commissioni speciali non sono pubbliche.

 

Capo III

 

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI

 

          Art. 30. (Art. 6, comma primo, nn. 1 e 2, e secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, n. 2 e art. 3, comma primo, nn. 1, 2, 3 e 4, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

     I consigli hanno le attribuzioni indicate nel presente articolo e nei seguenti, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali:

     1) promuovono, d'intesa con le associazioni professionali interessate, il coordinamento, nell'àmbito provinciale, dell'attività delle associazioni professionali stesse e degli enti complementari, in quanto sia diretta, secondo il principio contenuto nella dichiarazione VIII della carta del lavoro, o in applicazione dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, all'accrescimento ed al perfezionamento della produzione;

     2) promuovono, d'intesa con le associazioni professionali interessate, il coordinamento dell'attività assistenziale esercitata dalle associazioni stesse e dagli istituti od enti da esse costituiti o promossi ai sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle dichiarazioni VIII e XXIX della carta del lavoro;

     3) promuovono iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia, d'intesa con le altre istituzioni e con gli altri uffici competenti che esistano nella provincia, e formulano in materia le opportune proposte al governo e alle pubbliche amministrazioni;

     4) promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni nell'interesse dello sviluppo economico della provincia;

     5) propongono al ministero dell'educazione nazionale le modificazioni e gli adattamenti dei programmi degli istituti di istruzione tecnica, in relazione con le condizioni locali e con le esigenze particolari;

     6) propongono ai ministeri interessati, di propria iniziativa o su richiesta o col concorso degli altri organi locali competenti e in conformità delle leggi vigenti in materia, regolamenti speciali di carattere provinciale diretti ad agevolare la efficace applicazione delle leggi interessanti l'agricoltura, la industria, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale.

 

          Art. 31. (Art. 3, n. 5 e 10, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

     I Consigli sono chiamati a dare pareri:

     1° sui regolamenti di polizia rurale e su quelli riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento dalla malattia, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture;

     2° sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali e nei domini collettivi, deliberati dalle amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie;

     3° sulle norme per le fiere e i mercati e su ogni altra questione concernente la produzione, il credito, il risparmio, la previdenza sociale e l'istruzione professionale, intorno a cui sia richiesto il loro avviso dal Ministero delle corporazioni, da altri Ministeri interessati, dal Prefetto o dalle amministrazioni locali.

     Inoltre esercitano, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti mediante regi decreti promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il Consiglio di Stato, rispetto agli enti ed istituti di carattere pubblico della provincia, aventi per iscopo l'incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale, e dell'istruzione professionale, le funzioni di tutela deferite, per gli altri enti locali, alla Giunta provinciale amministrativa, escluse, tuttavia, da tale tutela, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza, anche nei riguardi dei relativi istituti di istruzione professionale, le associazioni professionali di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli altri enti complementari di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge stessa.

 

          Art. 32. (Art. 3, nn. 5, 6, 7, 8 e 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:

     1) adempiono le attribuzioni già demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;

     2) approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;

     3) [compilano in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresì, a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni] [1];

     4) amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano [2] ;

     5) esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

     6) provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli artt. 61 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

     Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono da essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli artt. 34 e seguenti.

     Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali.

     Ai Consigli sono altresì deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della provincia nei riguardi dei servizi di contabilità e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché, quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

          Art. 33.

     Mediante regi decreti, promossi dal Ministero per le corporazioni, sentiti i ministri interessati e il Consiglio di Stato, alle aziende speciali, costituite dai Consigli a norma del precedente articolo, può essere conferita personalità giuridica propria e in tal caso le aziende rispondono delle obbligazioni che contraggono verso i terzi esclusivamente col proprio patrimonio.

     Il patrimonio iniziale deve essere stabilito all'atto stesso della costituzione delle aziende speciali.

     Ai Consigli è vietato di partecipare ad aziende assumendo impegni finanziari a carattere illimitato.

 

          Art. 34.

     L'accertamento degli usi e delle consuetudini da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, a norma del precedente articolo 32, comma secondo, è effettuato con il seguente procedimento:

     il Consiglio, esperite direttamente le necessarie indagini, formula uno schema che viene comunicato alle associazioni professionali interessate, esistenti o aventi competenza nella provincia, e che viene affisso nell'albo del Consiglio stesso e per un mese;

     entro quarantacinque giorni dalla data d'inizio dell'affissione, le associazioni professionali interessate, a chiunque vi abbia interesse, fanno pervenire le loro osservazioni;

     le sezioni competenti del Consiglio, esaminate le osservazioni pervenute, redigono il progetto della raccolta, che diviene definitivo dopo l'approvazione del Consiglio generale.

     Gli usi e le consuetudini invalsi nelle fiere o nei mercati della provincia sono accertati dal Consiglio sentiti gli ufficiali preposti alle fiere e ai mercati e i mediatori che vi intervengono abitualmente.

     La raccolta così compilata è depositata nella segreteria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e può essere esaminata da chiunque ne abbia interesse.

     I pesi e le misure, indicati negli usi e nelle consuetudini in forma diversa da quella del sistema metrico decimale, saranno espressi anche nei corrispondenti pesi e misure del predetto sistema.

 

          Art. 35.

     Copia autentica della raccolta e delle modifiche di cui all'art. 40 è trasmessa ai ministri interessati, nonché alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, aventi giurisdizione sul territorio della circoscrizione consigliare.

 

          Art. 36.

     L'autorità giudiziaria e chiunque vi abbia interesse possono richiedere al Consiglio copia autentica della raccolta o di singole parti di essa e valersene in giudizio.

 

          Art. 37.

     Gli usi e le consuetudini accertati dai Consigli possono combattersi colla prova contraria e quelli non accertati possono provarsi con ogni mezzo di prova.

 

          Art. 38.

     Le cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione della provincia comunicano al Consiglio notizia delle sentenze che accertano la esistenza o l'inesistenza di un uso o di una consuetudine e sono tenute a rilasciare copia delle sentenze stesse a spese del Consiglio richiedente.

 

          Art. 39.

     Le raccolte devono essere rivedute e aggiornate periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

     La revisione periodica è fatta con la stessa procedura fissata per la prima raccolta.

 

          Art. 40.

     I Consigli hanno facoltà di procedere ad accertamento di usi e consuetudini anche durante il periodo che intercorre fra un aggiornamento periodico e l'altro delle raccolte di cui all'art. 39.

     L'uso di tale facoltà e l'inizio delle indagini di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere preliminarmente autorizzati caso per caso dal Consiglio generale, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, o, in caso di urgenza, dal comitato di presidenza con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

     Intervenuta la decisione preliminare di cui al comma precedente, l'accertamento dell'uso o della consuetudine è fatto con la stessa procedura fissata per le raccolte.

 

Titolo III

 

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI

 

Capo I

 

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

 

          Art. 41. (Art. 10, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 4, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16) [3].

     Il direttore e il sostituto direttore, il capo della ragioneria e il capo dei servizi statistici degli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono impiegati dello Stato ad ogni effetto di legge e sono posti alla esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni salvo la competenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica.

     Al personale indicato nel comma precedente si applicano le norme che regolano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato secondo il gruppo ed il grado risultanti dai ruoli costituiti ai sensi dell'art. 72, salvo quanto è disposto dall'art. 76.

 

          Art. 41. bis [4]

     Per il personale non previsto nell'articolo precedente sarà provveduto alla istituzione di appositi ruoli presso ciascun Consiglio.

     Tali ruoli comprenderanno il personale consiliare distinto, in corrispondenza della ripartizione adottata per gli impiegati statali, nei gruppi A, B, C, subalterni e salariati.

     Il limite massimo della spesa globale annua per trattamento di attività e di quiescenza di tutto il personale consiliare, complessivamente considerato, sarà determinato dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze. Detto limite potrà essere soggetto a revisione annuale.

     Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico a qualsiasi titolo anche di quiescenza e le condizioni di assunzione e di carriera del personale dei ruoli predetti saranno determinate in conformità di un regolamento tipo emanato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze. Le eventuali norme integrative, rese necessarie da particolari esigenze di ciascun Consiglio, saranno determinate, purché non in contrasto con i concetti informatori del regolamento tipo, con deliberazione del Consiglio generale da sottoporsi all'approvazione del Ministro per le corporazioni.

 

          Art. 42. (Art. 1, comma sesto, e art. 10, comma terzo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071) [5].

     Le spese per il personale previsto nel primo comma dell'art. 41 e le spese per il relativo trattamento di quiescenza sono interamente a carico dei bilanci dei rispettivi Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono però anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 75 e 76.

     Alle spese per il rimanente personale consiliare ed alle altre spese per il mantenimento degli uffici, nonché a quelle di cui ai richiamati artt. 75 e 76 provvedono direttamente i Consigli.

     Mediante decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le spese effettive sostenute dal Tesoro dello Stato di cui al primo comma, sono di anno in anno ripartite tra i Consigli in proporzione del personale che ha prestato servizio in ogni singolo Consiglio; le quote così stabilite sono versate in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

 

          Art. 43. (Art. 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     Sarà istituito annualmente nel bilancio del Ministero delle corporazioni un apposito capitolo per la concessione, a favore del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, in servizio o in quiescenza, e a favore delle vedove e degli orfani del personale stesso, dei sussidi previsti dall'art. 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731.

     La dotazione del capitolo sarà stabilita, inizialmente, in misura pari all'ammontare delle pene pecuniarie e delle oblazioni, devolute allo Stato, e verrà gradualmente ridotta in relazione alle eliminazioni verificatesi nel personale anziano e alle disponibilità dei Consigli.

     La somma complessiva di cui ai commi precedenti, sarà ripartita a favore dei singoli Consigli in proporzione dell'ammontare degli assegni corrisposti nell'anno precedente al personale da ciascun Consiglio [6] .

     Le norme per l'erogazione dei sussidi di cui trattasi saranno stabilite con regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

 

          Art. 44. (Art. 1, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

     Ad ogni Ufficio provinciale dell'economia corporativa è preposto un direttore.

 

          Art. 45. (Art. 1, commi terzo e quarto, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

     Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che abbiano sede nel capoluogo della provincia possono essere fusi con l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o ad esso aggregati.

     Gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che non abbiano sede nel capoluogo possono essere posti alla dipendenza dell'Ufficio provinciale predetto, come sezioni staccate.

 

Capo II

 

ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI

 

          Art. 46. (Art. 2, comma primo, nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

     Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa hanno le seguenti attribuzioni, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali:

     1) raccolgono i dati e le notizie che interessano il movimento economico e sociale della provincia;

     2) ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, rilasciano i relativi certificati, provvedono all'autenticazione delle firme depositate a norma dell'art. 49 ed esercitano tutte le funzioni necessarie per l'applicazione degli artt. 47 e seguenti; contro le decisioni dell'Ufficio è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, il ricorso al comitato di presidenza, che provvede definitivamente;

     3) adempiono le attribuzioni precedentemente demandate alle prefetture dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;

     4) rilasciano i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

     5) formano mercuriali e listini di prezzi in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del codice di commercio salvo quanto è disposto per i listini di borsa dalla legislazione speciale;

     6) istruiscono le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio.

 

          Art. 47. (Art. 21, commi primo, secondo, ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli Uffici provinciali dell'economia corporativa delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

     (Omissis) [7].

     Gli esercenti il commercio contemporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli Uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

     I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo Ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

     Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.

 

          Art. 48. (Art. 28, commi dal terzo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     Per le società legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

     La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

     Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione. Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

     La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

 

          Art. 49. (Art. 29, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731) [8].

 

          Art. 50. (Art. 29, commi primo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     In base alle denunce di cui agli artt. 47 e 48, gli uffici anzidetti sotto la vigilanza degli organi consiliari, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

     Sul registro stesso gli uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'articolo 49.

     Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto.

 

          Art. 51. (Art. 31, commi dal primo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli artt. 47 e 48, si applica la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 160.000; in caso di denuncia non veritiera, la pena è della sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 400.000 [9].

     Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'ufficio, prima di deferire il contravventore all'Autorità giudiziaria, gli comunica, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli può fare oblazione pagando, nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di lire 400, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia, e di lire 2.000, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia [10].

     Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è devoluto all'Erario dello Stato.

 

Titolo IV

 

GESTIONE FINANZIARIA DEI CONSIGLI

 

Capo I

 

TRIBUTI CONSIGLIARI

 

          Art. 52. (Art. 18, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     I Consigli provinciali dell'economia corporativa provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:

     a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che rilasciano i rispettivi uffici, esclusi gli atti che per legge sono gratuiti;

     b) dalla riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui al n. 3 dell'art. 32 del presente testo unico;

     c) dal gettito di un'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese le attività agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile [11] ;

     d) dal gettito di un'imposta sul commercio temporaneo e ambulante o girovago [12] ;

     e) dal gettito di 1 centesimo per ogni lira di imposta erariale sui terreni e di centesimi 0,75 per ogni lire di imposta erariale sui fabbricati da liquidare assieme con le relative imposte erariali;

     f) dall'importo di un contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali, pari a lire 0,25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella provincia;

     g) da contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici o privati.

 

          Art. 53. (Art. 19 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

     I diritti e le imposte di cui al precedente art. 52 sono istituiti mediante decreto reale promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

     I decreti reali per la istituzione dei diritti inerenti ai servizi delle borse di commercio sono promossi, per i diritti delle borse valori, dal Ministro per le finanze, per i diritti delle borse merci, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni.

     I tributi di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso art. 52 sono riscossi con le norme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette e godono altresì dei privilegi di cui agli artt. 62 e 63 del testo unico di legge approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda.

     I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorità giudiziaria.

     Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia corporativa ed approvati dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consigliari e dei diritti di cui al precedente articolo.

 

          Art. 54. (Art. 20, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

     Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 52, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonché l'aliquota massima dell'imposta stessa.

     Ogni anno il Ministro per le corporazioni, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura dell'imposta che ciascun Consiglio è autorizzato ad esigere per l'anno successivo.

     L'imposta anzidetta colpisce i redditi inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B, compresi i redditi provenienti da attività agrarie che non siano contemplati dal regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, nonché in categoria C, in quanto questi ultimi provengano da attività industriali o commerciali.

     Essa grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio, secondo le modalità per la ripartizione del reddito che saranno stabilite nel regolamento.

     I Consigli hanno facoltà di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale o agraria che non siano inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che possano essere assoggettati da parte dei comuni all'imposta di patente di cui all'art. 165 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, o comunque non ancora accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

 

          Art. 55. (Art. 3, commi primo e secondo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

     I redditi previsti dal precedente art. 54, quando risultino inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie nello stesso articolo indicate, sono soggetti alla imposta dei Consigli provinciali dell'economia corporativa per l'ammontare inscritto nei ruoli, indipendentemente dall'esistenza o dal carattere dell'azienda o dell'esercizio industriale o commerciale o agricolo, ovvero dall'esercizio di un'attività professionale.

     Quando, invece, i detti redditi siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, ovvero quando possano essere assoggettati a imposta a norma dell'art. 165 del testo unico approvato col regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sulla imposta di patente, benché non risultino inscritti nei ruoli dell'imposta stessa delle dette categorie, o quando comunque non siano ancora accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile, i Consigli avranno facoltà di procedere ad accertamenti diretti.

 

          Art. 56. (Art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     I ruoli dell'imposta di cui alla lettera c) dell'art. 52, approvati dal Comitato di presidenza, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati e posti in riscossione.

     Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso al Comitato di presidenza entro un mese dalla pubblicazione, soltanto per discordanza dei redditi inscritti nei ruoli stessi da quelli inscritti nei ruoli dell'imposta erariale di cui ai precedenti articoli, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.

     Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del precedente articolo, i contribuenti possono ugualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, al Comitato di presidenza e, contro la decisione di questo, possono proporre ricorso al Consiglio generale.

     Sui ricorsi presentati dai contribuenti, il Comitato di presidenza si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio generale, quando è ammesso, può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione del Comitato. Il Consiglio generale deciderà sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

     Contro le decisioni del Consiglio generale e contro quelle del Comitato di presidenza, quando abbia competenza per decidere definitivamente, è, in ogni caso ammesso ricorso al tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della provincia.

     I ricorsi non sospendono la riscossione dell'imposta.

 

          Art. 57. (Art. 22 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     I Consigli provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o imposta di patente.

     Provvedono altresì agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

     Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui ai precedenti commi, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare, e, ove ricorra il caso, con la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o dell'imposta di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre un anno dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

 

Capo II

 

AMMINISTRAZIONE DEI CONSIGLI

 

          Art. 58. (Art. 23 e art. 24, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731) [13].

     L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

     Non più tardi del mese di agosto, i Consigli debbono sottoporre alla approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

     Entro il mese di marzo i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

     Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del Ministro per le corporazioni.

 

          Art. 59. (Art. 17 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     Il patrimonio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa deve essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge.

     Le disponibilità liquide devono essere depositate presso l'istituto di emissione, ovvero presso casse di risparmio ordinarie o presso altri istituti di credito di diritto pubblico, aventi un patrimonio non inferiore a 5 milioni di lire, o anche in conto corrente postale.

     Ai Consigli è vietata ogni partecipazione ad imprese agricole, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 32, n. 4, del presente testo unico.

 

          Art. 60. (Art. 25 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

     Per speciali ed eccezionali circostanze, potrà farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata nel caso di alienazione per un valore inferiore alle lire 20.000. Potrà parimenti provvedersi per mezzo di licitazione o di trattativa privata nei casi di locazione, di forniture, di lavori e di appalti per un valore inferiore alle lire 10.000. Qualora intervenga il consenso del Ministro per le corporazioni potrà prescindere anche dai limiti suaccennati. In ogni caso le ragioni della deroga alle precedenti disposizioni debbono essere indicate nella deliberazione.

 

          Art. 61. (Art. 9 del regio decreto legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 19 del regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104; art. 26 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     Sono soggetti all'approvazione del Ministro per le corporazioni il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e la partecipazione ad essi.

     L'acquisto di immobili deve essere autorizzato con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni a norma della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

     Sono soggette altresì ad approvazione del Ministero delle corporazioni tutte le deliberazioni che determinino impegni o oneri o variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, pel titolo e per l'entità, da disposizioni di legge o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal medesimo Ministero.

     Il Ministro per le corporazioni può disporre, con suo decreto, che determinate deliberazioni, specificate pel titolo e per l'entità dell'impegno o dell'onere o della variazione patrimoniale che determinano, s'intendano approvate se entro un dato termine dall'arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero non intervenga un provvedimento motivato di sospensione; e per le deliberazioni di minore importanza, può anche disporre che non siano soggette all'approvazione di cui al comma precedente.

     Anche per queste ultime deliberazioni resta però fermo il disposto dell'art. 62.

     Delle spese fatte dai Consigli senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono e cagionarono.

 

          Art. 62. (Art. 16 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     Le deliberazioni del Consiglio, nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono esser pubblicate all'albo consigliare e tenute ivi esposte una settimana.

     Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può decidere caso per caso che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

     Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni è comunicato al Ministero delle corporazioni.

     Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della comunicazione dell'elenco al Ministero delle corporazioni.

     Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti all'art. 52, lettera a), copia delle deliberazioni pubblicate.

 

          Art. 63. (Art. 12, comma primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Qualora gli organi del Consiglio, o delle aziende, gestioni e servizi speciali eventualmente costituti, omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il Ministro per le corporazioni può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

     Il Ministro per le corporazioni può, inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi del Consiglio quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alle finalità essenziali dell'ente: il relativo provvedimento è adottato con decreto reale sentito il Consiglio di Stato, salvo i casi di urgenza.

     La stessa disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni o servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

          Art. 64. (Art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Su richiesta dei consigli interessati o d'ufficio, il Ministro per le corporazioni può disporre che, per l'espletamento di determinati compiti dei Consigli o degli Uffici di province limitrofe, e nell'interesse di essi, siano costituiti organi o servizi speciali presso uno dei Consigli o Uffici interessati.

     Può essere provveduto analogamente per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti più Consigli o Uffici.

     Alla costituzione di organi o servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Le spese per tali organi o servizi e per gli studi anzidetti sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni.

 

          Art. 65. (Art. 13 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Il Consiglio generale e gli altri organi collegiali di cui all'art. 6 possono essere sciolti con decreto reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto o con decreto successivo, le funzioni dei detti organi sono attribuite ad una commissione composta dal Prefetto, che la presiede, e di due membri, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altro in rappresentanza dei prestatori d'opera.

     Il termine entro il quale deve aver luogo la ricostituzione degli organi collegiali del Consiglio, non superiore in ogni caso a sei mesi, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento.

     I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

 

          Art. 66. (Art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Coloro che, per sè o come rappresentanti di enti, società, ditte o privati, non forniscano le notizie che in forza di leggi o di regolamenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 [14].

 

          Art. 67. (Art. 35, commi dal primo al quarto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     I Consigli provinciali dell'economia corporativa assorbiranno i rimanenti comizi agrari, assumendone tutte le attività e gli oneri.

     S'intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano detti enti.

     Tuttavia i comizi stessi potranno rimanere in vita, conservando il loro patrimonio e la qualità di enti morali, per il conseguimento, nell'ambito della circoscrizione nella quale operavano, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle categorie agricole, da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, però, funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770.

     I comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facoltà di trasformarsi in consorzi agrari, società anonime cooperative, a norma degli articoli da 219 a 228 del codice di commercio conservando il loro patrimonio e le loro funzioni, con le norme e alle condizioni stabilite dal regolamento generale.

     S'intendono altresì abrogate le disposizioni che regolano gli altri enti e organi assorbiti dai Consigli a norma dell'art. 35 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

 

          Art. 68. (Art. 35, comma quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     Sarà provveduto in sede di regolamento generale, di concerto con i Ministeri interessati, a coordinare l'attività dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa con quella degli altri istituti, enti, organi e uffici esistenti che non fossero eventualmente contemplati dal presente testo unico.

     Mediante regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sarà disciplinata la destinazione del patrimonio della cessata unione delle Camere di commercio e industria italiane.

 

          Art. 69. (Art. 3, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578).

     In caso di modificazioni delle circoscrizioni provinciali, il Ministro per le corporazioni provvede con suoi decreti alla approvazione dei progetti, da stabilirsi d'accordo fra i Consigli interessati, o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e pel riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, dei Consigli stessi.

     Contro tali decreti non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

 

          Art. 70.

     I consigli che non abbiano già adempiuto all'accertamento degli usi e delle consuetudini, attenendosi alle norme di cui agli art. 34 e seguenti, dovranno provvedervi entro un anno dalla entrata in vigore del presente testo unico.

 

          Art. 71.

     Sono esenti dalle tasse di registro ed ipotecarie gli atti di acquisto di stabili da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa destinati a loro sede e a sede dei dipendenti uffici, come pure a sede di enti od istituti per quali i Consigli medesimi hanno obbligo di provvedere per esplicita disposizione di legge.

     Il reddito degli immobili anzidetti è esente dalla tassa di manomorta.

 

          Art. 72. [15]

     Con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il Consiglio di Stato, alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni saranno aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, che a norma del precedente art. 41, è personale di Stato.

 

          Art. 73. (Art. 15 del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; articolo unico della legge 17 giugno 1929, n. 1955; art. 16, comma secondo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071) [16].

     Saranno inquadrati nel rispettivo gruppo, nei ruoli istituiti ai sensi del precedente articolo, gli impiegati in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, che dalla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, rivestivano, nei predetti ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, grado cui erano inerenti le funzioni proprie del ruolo in cui si effettua l'inquadramento.

     Successivamente all'inquadramento previsto dal primo comma potrà essere altresì effettuato l'inquadramento con le norme da stabilirsi ai sensi del quarto comma del presente articolo e previo apposito concorso per titoli degli impiegati che alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, erano in pianta stabile presso le cessate Camere di commercio ed i Consigli agrari provinciali, ed attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, e che siano in possesso del necessario titolo di studio [17] .

     Quando il titolo sia stato conseguito dopo il 1° gennaio 1933 l'inquadramento non potrà in ogni caso avere effetto a grado superiore all'iniziale.

     Anche i funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio, o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente, saranno inquadrati, secondo le norme che verranno stabilite, nei modi predetti, purché si trovino nelle condizioni di cui al primo comma.

     L'inquadramento di cui al primo comma del presente articolo verrà effettuato secondo le norme che saranno approvate con regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato.

     Con altro regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi per titoli e per esami, necessari a coprire i posti di ruolo che risulteranno vacanti dopo effettuato l'inquadramento di cui ai commi precedenti, nonché le altre norme relative ai concorsi medesimi.

     Per le successive ammissioni nel grado iniziale della carriera, da effettuare mediante concorsi per esame, e per le promozioni di grado, saranno applicate le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

     I funzionari che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonché per assegni «ad personam», conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento, o in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno; l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

 

          Art. 73. bis [18]

     Nei ruoli da istituire ai sensi dell'articolo 41 bis sarà inquadrato il personale in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali che siano in servizio presso gli Uffici provinciali della economia corporativa.

     Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli impiegati che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente. Detti impiegati saranno inquadrati secondo le norme che verranno stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 41 bis.

     All'inquadramento nei ruoli consiliari si farà luogo, in base a motivato giudizio, sulla capacità e l'idoneità politica di ciascun impiegato, giudizio che sarà espresso dal Consiglio generale con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

     L'inquadramento stesso dovrà essere effettuato per il gruppo e il grado corrispondenti al titolo di studio posseduto da ogni singolo impiegato ed alle funzioni da ciascuno effettivamente esercitate, osservate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed escluso comunque il conferimento di posizione gerarchica più favorevole di quella attuale.

     Gli impiegati che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonché per assegni «ad personam», conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento, od in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno; l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

     I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1932, che attualmente presti servizio negli Uffici provinciali dell'economia, previo apposito concorso per titoli, e successivamente al personale non di ruolo assunto posteriormente alla data predetta e non oltre il 1° gennaio 1935, con le modalità e alle condizioni stabilite dal regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

     Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto-legge avranno esercitato per almeno un quadriennio funzioni direttive presso i Consigli o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni, potranno ottenere la nomina ai posti vacanti nei gradi iniziali dei ruoli istituiti ai sensi dell'art. 72, con le modalità stabilite dal regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, purché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai posti del gruppo al quale aspirano [19] .

     Lo stesso Consiglio generale con deliberazione da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, d'intesa con quello delle finanze determinerà anche il trattamento spettante per ogni titolo al personale in pianta stabile che, in seguito al giudizio sfavorevole sulla sua capacità o perché politicamente non idoneo venisse eliminato in occasione dell'inquadramento.

     In attesa dell'inquadramento e della sistemazione nei ruoli organici sia di Stato che consiliari, resta sospeso ogni provvedimento relativo ad assunzioni in pianta di personale ed a promozioni.

 

          Art. 73. ter [20]

     Dopo effettuato nei ruoli statali, istituiti ai sensi dell'art. 72 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato col regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, sia l'inquadramento del personale di cui all'art. 73, del citato regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato come sopra, e sia il collocamento degli avventizi previsti dal settimo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, modificato dalla legge 3 giugno 1937, n. 1000, e ai sensi del successivo art. 4, potrà essere provveduto a normali avanzamenti al grado 9° con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

     Gli impiegati appartenenti al ruolo dei direttori e sostituti direttori, che siano in possesso del diploma di abilitazione alle discipline statistiche, potranno a loro richiesta essere trasferiti nel ruolo dei capi dei servizi statistici, e collocati nello stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza nel posto immediatamente successivo a quello occupato dall'impiegato avente nel grado la stessa anzianità o anzianità superiore.

 

          Art. 74. (Art. 5 della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071) [21].

     Gli impiegati, i quali ottengano, a norma dell'art. 73, l'inquadramento nei ruoli statali, hanno facoltà di chiedere, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, l'inquadramento nei ruoli consiliari con il trattamento annessovi.

 

          Art. 74. bis [22]

     E' istituito per il servizio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa un ruolo di ispettori, composto di sei posti di cui tre di grado quinto e tre di grado sesto. Tali posti s'intendono aggiunti al ruolo dei direttori degli Uffici provinciali dell'economia corporativa di cui all'art. 72.

     Alle norme per l'assunzione del relativo personale sarà provveduto con regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

     Le spese per il personale del suddetto ruolo di ispettori sono interamente a carico dei bilanci dei Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono però anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 75 e 76, e sono ripartite tra i Consigli, con lo stesso decreto e nella stessa proporzione con cui si effettua la ripartizione delle spese per l'altro personale dei ruoli statali.

 

          Art. 75. (Art. 4, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071) [23].

     Al trattamento di quiescenza del personale considerato nell'art. 73 e che sarà inquadrato sia nei ruoli di Stato, sia nei ruoli consiliari, provvederanno, con i propri mezzi, i rispettivi Consigli che hanno assorbito le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali dai quali il personale stesso proviene.

     Ai fini di tale trattamento, è valido anche il servizio prestato presso le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali anzidetti.

 

          Art. 76. (Art. 4, commi terzo e quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

     Al personale proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali inquadrato nei ruoli del personale di Stato dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ai sensi dell'art. 73, è conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza, salvo le modificazioni previste nei seguenti commi [24] .

     L'entità del trattamento di quiescenza sarà stabilita:

     a) pel periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento, sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi o comunque delle effettive contribuzioni;

     b) pel periodo di servizio successivo all'inquadramento, sulla base di apporti o contribuzioni pari complessivamente al 18 per cento dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 73.

     Gli attuali ordinamenti in materia di trattamento di quiescenza al detto personale potranno essere riveduti, coordinati in tipi uniformi e, occorrendo, anche modificati, con effetto rispetto a tutti gli aventi diritto.

     Mediante regio decreto promosso dal ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, udito il consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento di quiescenza del personale facente parte dei ruoli organici dello Stato, proveniente dal personale di ruolo dei consigli provinciali dell'economia, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo [25] .

 

          Art. 77. [26]

 

          Art. 78. (Art. 10, comma quarto, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

     Mediante decreto del Ministro delle finanze, saranno introdotte nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico.

 

          Art. 79. (Art. 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, e art. 8 comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

     Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, il regolamento generale e tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico.

     Sino a quando non sarà emanato il regolamento anzidetto, con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri ministri interessati, sarà provveduto ad emanare speciali disposizioni transitorie e le norme necessarie per l'applicazione del presente testo unico, nonché di ogni altra disposizione sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

     In attesa del detto regolamento e delle conseguenti modificazioni ai regolamenti speciali dei Consigli, resteranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 1, commi primo e terzo, del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, riguardanti l'applicazione e la riscossione dei diritti, imposte e tributi consigliari.

 

          Art. 80. (Art. 1 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

     Sino a quando non saranno emanate le speciali disposizioni e norme di cui al precedente art. 79 o il regolamento generale, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale delle Camere di commercio e industria, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29; del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 1626, sul funzionamento degli Uffici provinciali dell'economia; del regio decreto 20 maggio 1928, n. 1293, sui contributi degli istituti di assicurazioni sociali dovuti ai Consigli; del regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104, contenente norme sul funzionamento dei Consigli; del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1627, sull'applicazione della sovrimposta terreni e fabbricati spettante ai Consigli, modificato dall'art. 254 del testo unico approvato col regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; e del regio decreto 17 aprile 1931, n. 585, contenente disposizioni varie riguardanti il personale.

 

          Art. 81. (Art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

     Indipendentemente dalle precedenti disposizioni, fino a quando non si sarà altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli e gli Uffici delle province redente le disposizioni dei cessati regimi, concernenti i giudizi arbitrali di borsa e la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla borsa, in conformità dei regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2329, e 28 febbraio 1930, n. 261.

 

          Art. 82.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente testo unico o con esso incompatibili.


[1] Numero abrogato dall'art. 80 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[2] Numero così modificato dall'art. 27 della L. 5 ottobre 1991, n. 317.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[5] Articolo così modificato dall'art. 3 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[7] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo previgente la sostituzione apportata dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[8] Articolo abrogato dall'art. 33 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[9] Comma modificato dagli artt. 32, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[10] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati, da ultimo, dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[11] L'imposta camerale prevista dalle presenti disposizioni è stata soppressa per effetto dell’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 a decorrere dal 1° gennaio 1974.

[12] L'imposta camerale prevista dalle presenti disposizioni è stata soppressa per effetto dell’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 a decorrere dal 1° gennaio 1974.

[13] Articolo così sostituito dalla L. 26 ottobre 1940, n. 1769.

[14] Comma modificato dagli artt. 32, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[15] Articolo così modificato dall'art. 5 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 6 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 2 maggio 1938, n. 768.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 7 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.D.L. 2 maggio 1938, n. 768

[20] Articolo aggiunto dall'art. 3 del R.D.L. 2 maggio 1938, n. 768.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 8 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 9 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[23] Articolo così modificato dall'art. 10 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[24] Comma così modificato dall'art. 11 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[25] Comma così sostituito dall'art. 11 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.

[26] Articolo abrogato dall'art. 12 del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900.