§ 68.2.1 - Legge 19 giugno 1913, n. 770.
Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.2 fondazioni
Data:19/06/1913
Numero:770


Sommario
Art. 1.      Sono soggette alla presente legge le istituzioni e gli enti morali che abbiano per fine preponderante l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il miglioramento dell'agricoltura e lo [...]
Art. 2.      Le istituzioni contemplate dalla presente legge sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa.
Art. 3.      Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:
Art. 4.      Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti non possono appartenere al Consiglio di amministrazione delle istituzioni contemplate dalla presente [...]
Art. 5.      Le nomine del personale tecnico ed amministrativo sono fatte dai Consigli e dalle rappresentanze delle istituzioni in conformità alle norme fissate dai rispettivi statuti e regolamenti, ed alle [...]
Art. 6.      Al Ministero di agricoltura, industria e commercio spetta l'alta sorveglianza sulle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne [...]
Art. 7.      Il prefetto annullerà le deliberazioni e i provvedimenti delle istituzioni contemplate dalla presente legge, quando contengano violazioni di legge e di regolamenti generali o di statuti speciali [...]
Art. 8.      Il prefetto, di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, può ordinare in ogni tempo l'ispezione degli uffici e degli atti amministrativi delle istituzioni contemplate dalla [...]
Art. 9.      Salva la facoltà di prendere, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gl'interessi delle istituzioni, quando una amministrazione, dopo esservi stata [...]
Art. 10.      Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente [...]
Art. 11.      È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.
Art. 12.      Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per l'esecuzione della presente legge in conformità, per quanto sia possibile, alle norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. [...]


§ 68.2.1 - Legge 19 giugno 1913, n. 770. [1]

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale ed istituzioni affini

(G.U. 10 luglio 1913)

 

     Art. 1.

     Sono soggette alla presente legge le istituzioni e gli enti morali che abbiano per fine preponderante l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il miglioramento dell'agricoltura e lo sviluppo della industria e del commercio e non siano contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, né regolate da leggi speciali.

 

          Art. 2.

     Le istituzioni contemplate dalla presente legge sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa.

 

          Art. 3.

     Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

     a) i bilanci preventivi;

     b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;

     c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti e doni;

     d) le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzione di patrimonio;

     e) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di anni nove;

     f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni;

     g) le deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;

     h) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

     Nell'esercizio della tutela saranno osservate le disposizioni di cui al titolo IV della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

 

          Art. 4.

     Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti non possono appartenere al Consiglio di amministrazione delle istituzioni contemplate dalla presente legge coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura, ovvero della Giunta provinciale amministrativa della provincia.

 

          Art. 5.

     Le nomine del personale tecnico ed amministrativo sono fatte dai Consigli e dalle rappresentanze delle istituzioni in conformità alle norme fissate dai rispettivi statuti e regolamenti, ed alle leggi e regolamenti, che riguardano l'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

 

          Art. 6.

     Al Ministero di agricoltura, industria e commercio spetta l'alta sorveglianza sulle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni, così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

     Per ogni provincia il prefetto, ovvero un consigliere di prefettura designato dal prefetto, ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza della presente legge.

 

          Art. 7.

     Il prefetto annullerà le deliberazioni e i provvedimenti delle istituzioni contemplate dalla presente legge, quando contengano violazioni di legge e di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge, sotto l'osservanza dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

     Qualora siano stati lasciati decorrere i termini prescritti dal detto art. 52, a seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, saranno pronunciate con decreto Reale le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli o delle rappresentanze delle istituzioni soggette alla presente legge e quando si siano violate le disposizioni della legge.

 

          Art. 8.

     Il prefetto, di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, può ordinare in ogni tempo l'ispezione degli uffici e degli atti amministrativi delle istituzioni contemplate dalla presente legge e la verifica dello stato di cassa del tesoriere.

 

          Art. 9.

     Salva la facoltà di prendere, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gl'interessi delle istituzioni, quando una amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti dell'istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto Reale previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

     Col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario coll'incarico della gestione per un periodo non superiore ad un anno, entro il quale termine l'amministrazione dovrà essere ricostituita.

 

          Art. 10.

     Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, o che per il fine loro più non corrispondano ad un pubblico interesse, possono essere soggette a trasformazione in modo di allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e di mantenere i benefizi nelle Province, nei Comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata.

     Alla trasformazione, alla revisione degli statuti e alla riforma dell'Amministrazione si dovrà provvedere secondo le norme prescritte nel capo V della legge 7 luglio 1890, n. 6972.

 

          Art. 11.

     È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

     Le private disposizioni e convenzioni, le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni contemplate dalla presente legge la tutela e la vigilanza autorizzate ed imposte dalla legge stessa e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcuno effetto.

     Questa disposizione si applica anche ai divieti e alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire la tutela, le trasformazioni e le riforme amministrative e didattiche prevedute nella presente legge.

 

          Art. 12.

     Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per l'esecuzione della presente legge in conformità, per quanto sia possibile, alle norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.